Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22786 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22786/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. POLI RUGGERO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cazzago S.M. via Trento n. 33
e
(c.f. ), con l'avv. PALMIERI GIUSEPPE, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Caposele via Duomo n. 39
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 7.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo i principi di Persona_1
cui alla L. 54/2006, con collocazione presso la madre. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e adoperandosi
Il genitore che usufruirà dei permessi della Legge n. 104/92 li utilizzerà per l'assistenza e la terapia riabilitativa e per le visite mediche della figlia . Persona_1
2. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
o il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle ore 19.30;
o un fine settimana alternato, dal sabato mattina fino alla domenica dopo cena, oltre un pomeriggio durante la settimana (indicativamente il mercoledì) dalle ore 16.00 alle ore 19:30;
o almeno cinque giorni, anche non consecutivi, durante il periodo natalizio e comunque ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, così come il giorno di Capodanno;
o tre giorni durante il periodo Pasquale, comprensivo del giorno di Pasqua sempre seguendo il criterio dell'alternanza;
o due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
o il compleanno del papà;
o il compleanno della figlia minore ad anni alterni e per ogni altra festività sempre con il criterio dell'alternanza;
o in detti periodi, sarà cura del padre somministrare alla figlia i farmaci che assume giornalmente;
o qualora i genitori procedere a spostamenti di più giorni unitamente alla figlia, dovranno darne comunicazione all'altro genitore;
3. il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della figlia la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, oltre all'importo dell'intero assegno unico;
non appena la sig.ra sarà occupata a tempo pieno e indeterminato, Parte_1
l'importo dell'assegno unico sarà suddiviso nel seguente modo: 2/3 a favore della moglie, 1/3 a favore del marito.
4. la sig.ra provvederà al pagamento della retta mensile per la scuola Parte_1 dell'infanzia;
5. il sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle c.d. spese Parte_2
di carattere straordinario riguardanti la figlia, non coperte dall'assegno periodico, come di seguito indicato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
6. i ricorrenti usufruiranno al 50% delle detrazioni Irpef per i figli a carico;
7. la sig.ra si impegna a far completare la voltura del contratto di locazione e, anche Parte_1
nel caso in cui ciò dovesse avvenire dopo la conclusione del procedimento di divorzio, la sig.ra
[...]
continuerà essa stessa a sostenere l'intero canone di locazione per la sua durata;
al Pt_1
momento della cessazione della locazione, le parti divideranno tra di loro la cauzione che verrà restituita, tenendo conto dell'uso dell'immobile e della partecipazione alla tinteggiatura dei locali;
la sig.ra risarcirà il proprietario del danno causato alla tenda esterna, noto alle Parti Parte_1
e al locatore, nonché ulteriori danni che la stessa dovesse provocare;
8. il sig. si impegna a continuare il pagamento delle restanti rate, sino al saldo, relative Parte_2 al prestito acceso per l'acquisto della motocicletta esonerando la moglie da qualsiasi adempimento ed obbligo con riferimento a detta motocicletta;
9. il sig. acconsente a che la sig.ra trasferisca, con cadenza trimestrale, Parte_2 Parte_1
l'importo a saldo del Libretto di Risparmio Postale Nominativo Ordinario n. 51764977 sul Libretto di Risparmio Postale dedicato ai minori d'età n. 52643627, entrambi, accesi a nome della minore
. Persona_1
Entrambi i genitori si impegnano ad utilizzare le somme depositate su quei libretti postali solamente per ragioni legate alla salute ed alla cura della figlia;
10. le parti si impegnano ad adempiere al contratto preliminare di compravendita sottoscritto il
26.5.2016 con la sig.ra alle condizioni di cui al preliminare stesso, precisando che, Parte_3 se necessario, nomineranno di comune accordo la persona che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi nascenti dal contratto;
11. i deducenti si concedono sin d'ora il reciproco benestare al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, nonché l'autorizzazione a richiedere il passaporto per la figlia minore, in modo da consentirne il libero espatrio con ciascun genitore, rendendosi fin d'ora disponibili a tutti gli adempimenti all'uopo eventualmente necessari;
12. con l'esatto adempimento di quanto sopra gli odierni deducenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente;
13. Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.11.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Lioni (AV) l'08.8.2016, da cui era nata la figlia il 2.10.2018, premettendo che, dopo la Persona_1
comparizione delle parti in data 18.4.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 20.4.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze della figlia minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Lioni (AV) l'8.8.2016, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, parte II^, serie A, n. 9;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.