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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.P.U. 287-1/2024
Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 238/2023 del ruolo relativo ai procedimenti unitari, avente ad oggetto un ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza su ricorso presentato da: con sede in San Felice sul Panaro Controparte_1
(MO), Piazza Matteotti, n. 23, C. F.: , in persona del suo Presidente e legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore Gen. dott. rappresentata e difesa da avv. Giorgio Giusti (C. F.: Parte_1 [...]
- Ass. Prof. C. F. e P. Iva: ) e avv. Guido Giusti (C. F.: C.F._1 P.IVA_2 C.F._2
- Ass. Prof. C. F. e P. Iva: ;
[...] P.IVA_2
- Creditore ricorrente;
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , assistito dall'avv. Cipriano Di Tella, cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
; C.F._4
- Debitore resistente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'istituto di credito ricorrente chiedeva disporsi l'apertura della liquidazione controllata del debitore resistente, . Controparte_2
Parte ricorrente rappresentava di vantare un credito nei confronti del resistente, pari a circa 67.000,00 euro (dunque superiore alla soglia di euro 50.000,00 richiesta dall'art. 268, secondo comma, CCII),
1 derivante da uno scoperto di conto corrente bancario e dal residuo insoluto di un mutuo ipotecario.
Produceva in atti, a riprova di ciò, i relativi titoli contrattuali, nonché, per quanto attiene allo scoperto di conto corrente bancario, anche un decreto ingiuntivo, non opposto, emesso dal Tribunale di Modena.
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 Codice della crisi, la propria competenza, atteso che il debitore resistente ha la propria residenza nel comune di Casal di Principe, rientrante nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268 e 2, primo comma, lett. c) prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per: il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative, oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”.
Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.
Con riferimento al presente procedimento, il resistente, , non è assoggettabile alla Controparte_2 liquidazione giudiziale. Questi ha dichiarato, nella propria comparsa di costituzione di non svolgere alcuna attività lavorativa e non risulta iscritto, in qualità di imprenditore individuale, presso nel registro delle imprese. Dall'istruttoria espletata, e come peraltro ammesso dallo stesso resistente in sede di costituzione, non sono emersi elementi che lascino suppore la possibilità di adempiere, da parte di questi, alle obbligazioni già scadute. Sempre nel senso dell'insolvenza, depone, poi, la circostanza evidenziata da parte ricorrente che i crediti in oggetto, pur risalenti, siano rimasti inadempiuti, nonostante la tentata esecuzione.
Sussistono pertanto sia i presupposti oggettivi che quelli soggettivi richiesti ai fini dell'apertura della procedura.
Tanto premesso, il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss C.C.I.I.
DICHIARA
L' CONTROLLATA NEI CONFRONTI DI: Controparte_3
, C.F. , Controparte_2 C.F._3
pag. 2 di 3 NOMINA
Quale Giudice delegato il dott. Luciano Ferrara e quale Liquidatore la dott.ssa Adele Taralbo;
ORDINA ad di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, Controparte_2 nonché l'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;
DISPONE la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Napoli nord e nel Registro delle Imprese,
a cura del liquidatore.
Aversa, 21/05/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Luciano Ferrara
Il Presidente
dott. Michelangelo Petruzziello
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.P.U. 287-1/2024
Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 238/2023 del ruolo relativo ai procedimenti unitari, avente ad oggetto un ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza su ricorso presentato da: con sede in San Felice sul Panaro Controparte_1
(MO), Piazza Matteotti, n. 23, C. F.: , in persona del suo Presidente e legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore Gen. dott. rappresentata e difesa da avv. Giorgio Giusti (C. F.: Parte_1 [...]
- Ass. Prof. C. F. e P. Iva: ) e avv. Guido Giusti (C. F.: C.F._1 P.IVA_2 C.F._2
- Ass. Prof. C. F. e P. Iva: ;
[...] P.IVA_2
- Creditore ricorrente;
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , assistito dall'avv. Cipriano Di Tella, cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
; C.F._4
- Debitore resistente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'istituto di credito ricorrente chiedeva disporsi l'apertura della liquidazione controllata del debitore resistente, . Controparte_2
Parte ricorrente rappresentava di vantare un credito nei confronti del resistente, pari a circa 67.000,00 euro (dunque superiore alla soglia di euro 50.000,00 richiesta dall'art. 268, secondo comma, CCII),
1 derivante da uno scoperto di conto corrente bancario e dal residuo insoluto di un mutuo ipotecario.
Produceva in atti, a riprova di ciò, i relativi titoli contrattuali, nonché, per quanto attiene allo scoperto di conto corrente bancario, anche un decreto ingiuntivo, non opposto, emesso dal Tribunale di Modena.
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 Codice della crisi, la propria competenza, atteso che il debitore resistente ha la propria residenza nel comune di Casal di Principe, rientrante nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268 e 2, primo comma, lett. c) prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per: il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative, oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”.
Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.
Con riferimento al presente procedimento, il resistente, , non è assoggettabile alla Controparte_2 liquidazione giudiziale. Questi ha dichiarato, nella propria comparsa di costituzione di non svolgere alcuna attività lavorativa e non risulta iscritto, in qualità di imprenditore individuale, presso nel registro delle imprese. Dall'istruttoria espletata, e come peraltro ammesso dallo stesso resistente in sede di costituzione, non sono emersi elementi che lascino suppore la possibilità di adempiere, da parte di questi, alle obbligazioni già scadute. Sempre nel senso dell'insolvenza, depone, poi, la circostanza evidenziata da parte ricorrente che i crediti in oggetto, pur risalenti, siano rimasti inadempiuti, nonostante la tentata esecuzione.
Sussistono pertanto sia i presupposti oggettivi che quelli soggettivi richiesti ai fini dell'apertura della procedura.
Tanto premesso, il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss C.C.I.I.
DICHIARA
L' CONTROLLATA NEI CONFRONTI DI: Controparte_3
, C.F. , Controparte_2 C.F._3
pag. 2 di 3 NOMINA
Quale Giudice delegato il dott. Luciano Ferrara e quale Liquidatore la dott.ssa Adele Taralbo;
ORDINA ad di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, Controparte_2 nonché l'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;
DISPONE la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Napoli nord e nel Registro delle Imprese,
a cura del liquidatore.
Aversa, 21/05/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Luciano Ferrara
Il Presidente
dott. Michelangelo Petruzziello
pag. 3 di 3