Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2024, proposto dal sig. avv. Paolo Centore, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Lazio, Latina, II, n. 376 del 23 maggio 2024, nella parte in cui ha condannato il Comune di Formia alla rifusione del compenso professionale di difesa e alle spese di lite ivi liquidate in favore del ricorrente nelle vesti di difensore distrattario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale, II, n. 376 del 23 maggio 2024, con riferimento alle sue statuizioni in materia di spese di giudizio.
Detta pronuncia - nell’accogliere il ricorso in materia di ottemperanza alla sentenza n. 762/2023 resa in data 30 ottobre 2023 - ha condannato il Comune di Formia al pagamento delle relative spese di lite, per un ammontare di complessivi euro 1.500,00, da distrarsi in favore del professionista odierno ricorrente, difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
2 - Tale sentenza del Tribunale è stata notificata nelle forme di legge il 25 maggio 2024 al Comune di Formia. In atti è, poi, presente attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda.
3 - Parte ricorrente, con il presente ricorso, nel lamentare che l’ente locale non aveva ancora ottemperato alla liquidazione delle spese di lite recata dalla pronuncia, ha domandato:
- l’esecuzione della suindicata pronuncia;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d) cod.proc.amm.;
- la condanna al pagamento delle ulteriori spese di lite;
- il rimborso del contributo unificato versato, pari ad euro 300,00.
4 – Il Comune di Formia, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5 – All’udienza camerale del 14 gennaio 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6 - Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo all’esecutività e al passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e all’avvenuto decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio può poi nutrirsi sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza esecutiva del Giudice amministrativo, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b) cod. proc. amm..
7 - Il ricorso, inoltre, è fondato, in quanto il Comune non ha offerto la prova del pagamento dell’importo liquidato in favore del professionista ricorrente dal provvedimento al quale deve prestarsi ottemperanza.
8 - Va, dunque, ordinato al Comune di Formia di dare integrale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale, II, n. 376 del 23 maggio 2024, passata in giudicato, attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, nella misura e secondo le modalità stabilite dal titolo esecutivo.
A tali importi devono essere aggiunte le ulteriori spese funzionali all’instaurazione del giudizio amministrativo di ottemperanza, quali quelle di richiesta delle copie ad uso notifica e quelle della relativa notifica.
Il pagamento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di quarantacinque giorni dalla notifica o (se anteriore) dalla comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta , nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o altro funzionario da lui delegato, con compenso, a carico del Comune di Formia, sin d’ora liquidato in complessivi euro 600,00 (seicento/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di quarantacinque giorni.
10 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Comune di Formia di provvedere al pagamento delle somme indicate nella sentenza di questo Tribunale, II, n. 376 del 23 maggio 2024, passata in giudicato, nella misura e secondo le modalità previste dal titolo esecutivo in questa sede azionato, nel termine di quarantacinque giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione della sentenza di questo Tribunale, II, n. 376 del 23 maggio 2024, passata in giudicato, nell’ulteriore termine di quarantacinque giorni, ove decorra inutilmente il termine di cui al precedente alinea concesso al Comune di Formia per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico del Comune di Formia il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 600,00 (seicento/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna il Comune di Formia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella misura di euro 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge nonché al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO