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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI _________________________________________________ QUARTA SEZIONE-
SENTENZA DEL 13/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 2308 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Attrice Contro (già ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
dife Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
*********** Con atto di citazione, notificato il 05.11.2018, , unitamente a Parte_1 [...]
e nvenivano in giu Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 r Controparte_2 Esponevano di aver effettuat onvenuta, consistenti acquisti di titoli azionari ed obbligazionari, per i quali la non aveva rispettato gli Controparte_2 obblighi informativi prescritti per legge. Nello specifico, sostenevano che la banca non li avesse dettagliatamente ed adeguatamente informati circa l'elevato rischio di perdita di capitale e la situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
la banca non solo non aveva consegnato la documentazione necessaria, ma aveva qualificato i prodotti acquistati come a basso rischio. Dettagliatamente, riferiva di essere titolare del conto corrente personale Parte_1
acce i Cosenza della odierna convenuta, n. 103/41008800 su CP_3 ddebitate operazioni di acquisto di azioni della stessa depositate sul conto CP_1 titoli n. 00100/0000020020914 pari a 5357 azioni e obbligazioni p alore nominale di € 26.082,005. Evidenziava di aver sollevato contestazioni circa le suddette operazioni finanziarie, chiedendo alla banca copia di tutta la documentazione non consegnata al momento dell'acquisto e che la convenuta dava riscontro alla richiesta consegnando, tuttavia, solo parte della documentazione richiesta (all. n. 24 e 25 fasc. attrice). Eccepiva la violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi di cui all'art. 23 TUF e la conseguente nullità di tutte le operazioni addebitate, stante la mancanza di un valido contratto quadro. Sosteneva, altresì, la violazione degli obblighi di informativi di cui ai regolamenti n. CP_4 11522/1998 e n. 16190/2007, per aver la banca omesso di informare correttamente rni attori circa la propria situazione di conflitto di interessi e per non aver rispettato il dovere di diversificazione del rischio in proporzione al patrimonio;
inoltre, che le operazioni di investimento erano inadeguate rispetto agli obiettivi di investimento degli attori, trattandosi di titoli illiquidi e non quotati in un mercato regolamentato, circostanza di cui non erano stati messi a conoscenza;
contestavano la violazione delle prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104 del 2009, con conseguente violazione degli obblighi di buona fede e CP_4 zza. Chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno pari agli importi addebitati, non avendo i titoli alcun valore effettivo. In merito alle operazioni relative agli ultimi tre aumenti di capitale cui l'odierna attrice, nonché
e avevano aderito, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 9 r aver omesso di individuare i criteri per la formazione del prezzo di vendita, del calcolo dei crediti deteriorati e la loro incidenza sulla situazione economica della Ne chiedeva, dunque, l'annullamento CP_1 per vizio del consenso ai sensi degli artt. 1429 e 1 Concludeva, quindi, chiedendo la nullità o la risoluzione del contratto quadro, con conseguente ripetizione degli importi addebitati per l'acquisto dei titoli o, in subordine, il risarcimento del danno;
in subordine, quanto alla sottoscrizione, degli aumenti di capitale del 2014, ne chiedeva l'annullamento perché viziata da dolo o errore, con conseguente risarcimento del danno quantificato nel costo addebitato per l'acquisto delle azioni e obbligazioni subordinate. Nello specifico, quantificava la somma in € 74.624,95 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, o in via gradata € 64.987,65 in conseguenza dell'annullamento della sottoscrizione dell'aumento di capitale del 2014, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con comparsa del 22.01.2019 si costituiva in giudizio la (oggi Controparte_2
, chiedendo l'integrale rigetto della doman CP_1 pplicabilità della disciplina di cui al Regolamento Consob n. 11522/1998, essendo gli investimenti stati effettuati nell'arco temporale 2007 – 2015. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti sia dall'odierna attrice che da
[...]
e , affermava di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 or disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, nel corso degli anni, gli investitori, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura, avevano fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel 2012 e 2014, inoltre, avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi inoltre illustrati nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori. Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, era divenuta Parte_1 titolare complessivamente di n.
5.691 azioni BPB, di cui o;
che aveva periodicamente ricevuto gli e/c, senza mai muovere alcuna contestazione;
che, in ogni caso, aveva percepito somme a titolo di dividendi e cedole, nella specie € 95,63 a titolo di dividendi, ed € 3.763,68 a titolo di cedole. Sollevava eccezione di prescrizione quinquennale delle domande di nullità, annullamento e risarcimento del danno esperite da parte attrice, relativamente agli investimenti posti in essere nel periodo 2007 – 2013, nonché la prescrizione decennale delle domande di risoluzione e di restituzione delle somme investite, relativamente agli investimenti effettuati tra il 2007 e il 2008. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole. Con ordinanza del 18.02.2021 veniva disposta la separazione del giudizio, con formazione di autonomo fascicolo relativamente alla posizione di . Parte_1 Esperito con esito negativo il tentativo obbligatori causa, istruita con prove documentali e orali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. veniva discussa e decisa come da sentenza. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_4 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_1 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_1 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (05.11.2018) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo l'esperimento della mediazione avvenuto in data 03.07.2018. Nel merito, è circostanza accertata e non contestata tra le parti che abbia Parte_1 effettuato complessivamente i seguenti investimenti:
Sulla base di tale premessa in fatto, si osserva che:
1.in data 30.07.2020 e (oggi Parte_1 Controparte_2 CP_1 sottoscrivevano una e divid descrittiva del documento, la definizione dei rapporti relativi all'acquisto, da parte dell'attrice, di azioni BPB in occasione dell'adesione all'operazione di aumento di capitale del 2014 (all. B comparsa conclusionale convenuta). Nell'atto transattivo è espressamente richiamato l'investimento effettuato in data 30.12.2014 in occasione dell'adesione all'aumento di capitale, e con la transazione, intervenuta in data 30.07.2020, le parti si accordavano a: “transigere e quindi risolvere o prevenire qualunque lite o controversia che sia insorta, o che possa in futuro insorgere, in relazione ai danni relativi alle azioni BPB e, più in generale, a qualunque altro danno comunque sofferto dal socio in conseguenza della perdita di valore delle azioni BPB dallo stesso detenute alla data di riferimento (31.03.2020), anche se acquistate mortis causa”. In forza del predetto accordo la banca corrispondeva un indennizzo forfettario e omnicomprensivo pari ad € 2,38 per ciascuna azione BPB detenuta dal socio alla data di riferimento. Di contro, il socio rinunciava “irrevocabilmente ed Parte_1 incondizionatamente ad ogni pretesa relativa all'investimento nelle azioni BPB, ivi inclusi ogni diritto, azione, pretesa, ragione, eccezione e/o atto giudiziale…che siano connessi, derivati o, in qualunque modo, riferiti o riferibili, tra l'altro, agli aumenti di capitale, alla corretta formazione e determinazione del prezzo delle azioni BPB, alle informazioni fornite direttamente o indirettamente dalla banca…e, in generale, attinenti la correttezza e completezza del quadro informativo di riferimento”. Nonostante le perplessità sollevate da parte attrice sulla validità della intervenuta transazione, la parte insiste nelle proprie successive difese esclusivamente sulla domanda relativa a quelle operazioni escluse dalla transazione, con conseguente implicita rinuncia della domanda concernente quelle operazioni finanziarie, che, dal chiaro tenore letterale dell'accordo transattivo, deve ritenersi quale valido atto che ha fatto venir meno in parte qua ogni interesse sostanziale e processuale alla presente azione. D'altro canto, non vi è allegazione e/o prova che la transazione sia stata impugnata per vizi propri dall' attrice né sono state sollevate (al di là di eventuali profili di inammissibilità processuale) dettagliate e circostanziate contestazioni, utili alla valutazione, sia pure incidente tantum, da parte del giudicante della validità dell'atto transattivo. La impugnazione della transazione (giudizio RG n. 10229/2020) richiamata nelle difese di parte attrice risulta, da un lato, proposta da diversa parte attrice, nella specie , e, in ogni caso, il CP_5 procedimento si è definitivamente concluso con il rigetto Tanto comporta che, in relazione a n. 4347 azioni BPB acquistate il 30.12.2014 con adesione all'aumento di capitale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, potendosi dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della controversia.
2.Posto che l'operazione del 10.01.2018 riguarda l'assegnazione di azioni a titolo gratuito che esclude di per sé qualunque eventuale ipotesi di danno, quanto alle operazioni di investimento effettuate in data 09.10.2013 e 11.06.2014 si deve osservare che la domanda di nullità ex art. 23 TUF degli ordini di acquisto è infondata e non può essere accolta. È noto che, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'acquisto di uno strumento finanziario necessita della sottoscrizione di un contratto avente forma scritta a pena di radicale nullità della operazione negoziale ("..i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ... sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.."). Va osservato in diritto che “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità, azionabile dal cliente, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti “ ( Cfr. Cass. n. 9187 del 2021, Cass. S.U. 898/2018). Va altresì rilevato che, secondo consolidato orientamento di legittimità, “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” ( Cfr. Cass. S.U. n. 26724/2007; Cass. Sez. III, n.15099/2021). Nel caso di specie, non ricorre la dedotta nullità, atteso che sono versati in atti i contratti quadro regolarmente sottoscritti dalla odierna attrice (all. n. 25 – 2 e 4 – fasc. attrice) e che in entrambi i casi l'attrice ha espressamente dichiarato di averne ricevuto una copia in ossequio all'art. 23 d.lgs. n. 58/1998. Inoltre, l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (Cfr. Cass. Sez. I, n.18122/2020). La domanda di nullità è dunque infondata. Va egualmente disattesa la domanda di annullamento avanzata dall'attore. Ed invero “Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto [1441 ss]” (art. 1427 c.c.) e la volontà del contraente deve ritenersi viziata nell'ipotesi in cui sia accompagnata da determinati fatti, in assenza dei quali essa si sarebbe determinata a condizioni diverse” (Cass., n. 5549/2005, Cass. n. 9253/2006). In relazione alla fattispecie in esame, va evidenziato che la semplice omissione delle doverose informazioni, concretizzandosi in un mero silenzio, consente di annullare il contratto soltanto quando si inserisca in un comportamento più complesso, adeguatamente preordinato con malizia o astuzia a indurre in errore, mentre non costituisce causa invalidante la semplice inerzia della parte che si limiti a non contrastare la percezione che l'altro contraente abbia della realtà sia pure con riguardo a elementi salienti dell'accordo. Ne consegue che la mera violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario non determina di per sé l'annullabilità del contratto, laddove manchi la prova specifica di artifici e/o raggiri che abbiano generato nell'investitore una rappresentazione alterata della realtà. Nel caso di specie, la domanda di annullamento del contratto d'acquisto per vizi del consenso formulata dall'attrice risulta generica e non adeguatamente argomentata, difettando l'allegazione dell'errore invocato e della sua essenzialità, nonché del dolo e della violenza relativi alla condotta della Banca, con conseguente rigetto della domanda. Rigettate le domande di nullità e annullamento, sulla residua domanda di risoluzione e conseguente risarcitoria, sulla quale parte attrice insiste nelle sue conclusioni, deve rilevarsi che:
2.a.la banca convenuta ha puntualmente dedotto e provato la circostanza per cui, nelle more del giudizio, venivano rimborsate, alla loro naturale scadenza del 30.12.2021, a Parte_1
le obbligazioni subordinate, da questa acquistate e non rientranti nella
[...] e, per la somma di €.26.082,00; alla somma così riconosciuta, veniva erogata all'investitrice la ulteriore somma complessiva di € 8.781,92 a titolo di cedole semestrali. Entrambe le circostanze risultano documentalmente provate in quanto risultanti dagli e/c versati in atti dalla banca convenuta (all. n. 41 e 42 fasc. convenuta). Sul punto, parte attrice non ha preso specifica posizione, nulla deducendo nè contestando l'avvenuta erogazione di somme a tale titolo e/o il quantum ricevuto ed indicato negli e/c e nelle lettere di accredito di cedole e dividendi. L'ammontare del capitale investito per le operazioni effettuate nel 2013 e nel 2014, corrisponde, come riferito dalla attrice, ad € 2.859,00 relativamente all'acquisto di n. 300 azioni del 09.10.2013 e ad € 6.766,30 relativamente all'acquisto di n. 710 azione del 11.06.2014, per la somma complessiva di €.9.625,30 (all. n. 38 fasc. convenuta). Orbene, attesa la somma, di gran lunga superiore rispetto a quella investita, ricevuta dalla odierna attrice a seguito del rimborso delle obbligazioni subordinate, nonché a titolo di cedole, è di tutta evidenza che la domanda, sulla quale parte attrice insiste, sia del tutto infondata perché quanto ricevuto supera di gran lunga l'investimento obbligazionario effettuato, non avendo peraltro nemmeno allegato né provato che le somme ricevute Parte_1 siano insufficienti o danno asseritamente subito. La domanda non può che essere rigettata perché infondata avendo ricevuto parte attrice già l'eventuale ristoro di un asserito danno con la erogazione del rimborso ricevuto: invero, l'eventuale accoglimento della proposta domanda di risoluzione avrebbe comportato il riconoscimento in capo alla odierna attrice del diritto alla restituzione del capitale investito ma, avendo ricevuto una somma superiore a quella investita, anche la Parte_1 domand essere rigettata. Sussistendo, dunque, un utile a favore della odierna attrice non è configurabile alcuna voce di danno ristorabile, con conseguente totale infondatezza delle avanzate domande di risoluzione e di risarcimento del danno. L'infondatezza della residua domanda giustifica la soccombenza di parte attrice, alla quale seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento per la somma relativa agli investimenti non oggetto della intervenuta transazione, fase istruttoria ai minimi in ragione della natura solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1 citazione notificato il 05.11.2018, nei confronti di ora Controparte_6
così provvede: Controparte_1 ata la materia del contendere per intervenuta transazione in relazione a n. 4347 azioni BPB acquistate il 30.12.2014 con adesione all'aumento di capitale;
2. RIGETTA per il resto la domanda;
3. CONDANNA al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante processuali che liquida in oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15% come per legge. Bari, 13/03/2025
Il Giudice Assunta Napoliello