Articolo 10 della Legge 29 novembre 1973, n. 809
Articolo 9
Versione
8 gennaio 1974
Art. 10. (Onere)

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno con sovvenzioni di pari importo del Tesoro, a fronte delle quali saranno corrispondentemente ridotti i fondi inscritti al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 gennaio 1974