Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3134/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n. 3134/2024 r.g. promosso con ricorso depositato in data 21.06.2024 da
, con l'avv. DIAFERIO DAIANA, come da mandato in atti;
Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
, con l'avv. GIULIA ANDRETTA, come da mandato in atti;
Controparte_1
- resistente contumace-
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Causa rimessa al Collegio all'udienza del 13.12.2024 per la decisione non definitiva sullo status.
Conclusioni parte ricorrente:
“CONCLUSIONI
1 In via preliminare: in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in
forza del disposto di cui all'art. 473bis 15 c.p.c. adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: autorizzare i
coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno,
autorizzando fin da ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o documento d'identità,
fissando apposita udienza per la loro conferma.
IG ( ) e il Signor Parte_1 C.F._1 Controparte_1
( ), autorizzandoli a vivere separati, libero ciascuno di fissare propria residenza ove C.F._2
riterrà più opportuno, con addebito al Signor giuste le ragioni riportate in narrativa;
Controparte_1
3 Dichiarare entrambi i coniugi non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4 attribuire l'assegno unico al 100% alla sig.ra in ragione della figlia Parte_1 [...]
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
5 Autorizzare il reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o documento d'identità.
6 Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di
legge per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, legge
n. 898/1970;
7 All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il
rispetto dei termini previsti dall'art. 3, legge n. 898/1970 dichiarare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto dalla IG ( ) e dal Signor Parte_1 C.F._1 [...]
( ), in data 27.04.2002, in Santa Giustina in Colle (PD), trascritto nel CP_1 C.F._2
registro Atti di matrimonio del Comune di Santa Giustina in Colle, anno 2002, n. 6 – Parte 2, serie A.
8 Con vittoria di spese, competenze della presente procedura, oltre oneri di legge.
In Via Istruttoria: Si chiede di ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto,
da intendersi qui integralmente riprodotti, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dal
“Vero che”.
Si indicano a testi la IG . Con riserva di indicare ulteriori nominativi dei testi e di Parte_2
formulazione dei capitoli di prova, di ulteriori deduzioni istruttorie e di merito anche a seguito della comparsa
di costituzione di controparte, nei termini previsti.”
Conclusioni del P.M.: “Visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: - con ricorso depositato in data 21.06.2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
allegando che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Santa Giustina in Colle (PD),
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 20002;
- rappresentava che dall'unione coniugale erano nati due figli: in data 17.07.2002 a Persona_2
Camposampiero e in data 18.06.2006 a Camposampiero;
Persona_3
- riferiva che da anni era venuto meno tra le parti l'affectio coniugalis a seguito delle continue violenze fisiche e morali perpetrate dal resistente nei confronti del coniuge e dei figli;
- attesa la profonda crisi coniugale, adiva il presente Tribunale formulando, nel merito, le conclusioni riportate in epigrafe;
- all'udienza di comparizione delle parti dell'11.09.2024, dinnanzi al Giudice delegato, compariva parte ricorrente assistita dal proprio difensore;
per parte resistente compariva l'avv. Mometti Giovanna, la quale,
riferendo di essere il difensore del resistente nel procedimento penale a carico dello stesso e di non essere munita di mandato per il procedimento in epigrafe, chiedeva di essere rimessa in termini per consentire la costituzione del resistente;
il Giudice delegato, preso atto di quanto sopra, rinviava all'udienza del 13.12.2024,
applicando le cautele di cui agli artt. 473bis.40 e ss. c.p.c., alla luce delle allegazioni svolte da parte ricorrente nel ricorso introduttivo;
- all'udienza del 13.12.2024, dinnanzi al Giudice delegato, compariva soltanto parte ricorrente, la quale a mezzo del proprio difensore si riportava alle conclusioni del ricorso introduttivo e chiedeva che venisse pronunciata sentenza parziale sullo status di separazione;
nessuno compariva per parte resistente;
preso atto di quanto sopra il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e, riservandosi di riferire al Collegio per pronuncia parziale sullo status, con ordinanza, resa in pari data,
adottava ai sensi dell'art. 473-bis.22 i seguenti provvedimenti temporanei:
“ - Autorizza i coniugi a vivere separati;
quanto alle richieste istruttorie: - rigetta la richiesta di prova orale svolta da parte ricorrente poiché superflua ai fini della decisione e concede
alla stessa termie di giorni 30 per il deposito della sentenza relativa al procedimento penale che si è svolto a
carico del convenuto”.
* * *
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità, poiché entrambe le parti sono nate in Romania e deve, pertanto, presumersi che siano cittadini rumeni in assenza di evidenze probatorie contrarie. Appare, quindi, necessario verificare per la domanda di separazione proposta la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito ed, in caso positivo, la legge applicabile.
Quanto alla domanda relativa allo status, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale
sulla base dell'art. 3, lett. A, punto i) Reg. (UE) n. 1111/2019, in base al quale è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”. Va
ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota
una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare” (cfr. CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia c. A.,
giurisprudenza che, seppur riferita al precedente Regolamento in materia, è estendibile anche al Regolamento
ivi applicato). Nel caso di specie agli atti risulta documentato che entrambe le parti risiedono fin dall'instaurazione del procedimento in Italia (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla suddetta domanda l'art. 8, lett. A Reg. (UE) n. 1259/2010
prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, insussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale”, ovvero, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la legge italiana.
Ciò premesso, va rilevato che la domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
Dalle allegazioni svolte da parte ricorrente è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Dovendo la causa proseguire per la decisione sulle restanti domande ed avendo parte ricorrente formulato, oltre alla separazione personale, anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., dovendosi, pertanto, attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile, la causa deve proseguire per l'esame delle ulteriori domande proposte .
Va evidenziato che, al fine di esaminare la domanda divorzile, è necessario che la ricorrente depositi l'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della presente sentenza .
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, matrimonio contratto in data 27.04.2002 in Santa Giustina in Colle (PD) Controparte_1
e trascritto nei registri di stato Civile del Suddetto Comune al n. 6, Parte II, serie A, anno 2002;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.01.25
Il Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Barbara De Munari