TRIB
Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile
in persona del Giudice designato dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 216/2025 R.G.A.C.
Rilevato che l'udienza dell'8.05.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui e Controparte_1 Parte_1 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su
[...] [...]
nonché in proprio, premesso che il figlio minore è Per_1 Parte_1 proprietario dell'immobile sito in Santa Marinella (RM) alla via Vincenzo Monti
n 11 , piano T , censito al fg 10, n 153 , sub 1 , cat A/4, classe 3, consistenza
5,0 vani per un totale 87 mq con annesso garage con categoria C/6, compendio occupato da compagno di l a quale era Persona_2 Parte_2 affittuaria dell'immobile, nei cui confronti aveva agito per la liberazione dell'immobile nel giudizio recante RG 606/2022, ha agito in sede cautelare per ottenere il rilascio del bene e dell'immobile adiacente di proprietà della Pt_1 nelle more occupato dal Per_2
A sostegno della domanda cautelare il ricorrente ha dedotto che:
- aveva locato l'immobile oggetto di causa di proprietà di Parte_2
e, non pagando regolarmente il canone di affitto, gli odierni Persona_1 ricorrenti avevano instaurato procedimento di fratto per morosità;
- che, in seguito al procedimento RG 606/2022, veniva intimato alla Pt_2 lo sfratto per morosità e la medesima rilasciava l'immobile, lasciando al suo interno il compagno che stava scontando una pena Persona_2 detentiva agli arresti domiciliari;
- che vani erano stati i tentativi di ottenere il rilascio del bene;
- che il convenuto aveva pubblicizzato su internet l'immobile proponendo il medesimo in affitto temporaneo per 70 euro al giorno;
- che il aveva occupato anche l'immobile adiacente di proprietà Per_2 della (sito in via Vincenzo Monti n. 11 piano TS 1 al FG 10 n 153 sub Pt_1
2 cat A/4 classe 2 consistenza 3,5 vani totale 60 mq), abbattendo un muro che divideva le due unità immobiliari;
- che il convenuto non aveva opposto alcun titolo legittimante l'occupazione, manifestando ai ricorrenti la volontà di permanere negli immobili sino al 2040;
- che il convenuto locava l'immobile oggetto di causa a terzi e i ricorrenti erano convocati dai Carabinieri della Stazione di Santa Marinella per gravi fatti accaduti nel compendio di cui i ricorrenti potevano essere ritenuti penalmente responsabili;
- che sussisteva quindi il fumus boni iuris nonché il periculum in mora, atteso che il ricorrente sosteneva tutte le spese sull'immobile e non poteva disporre del bene con evidente lesione del diritto di proprietà e ragionevolmente non avrebbe mai ottenuto ristoro del pregiudizio patito stante il profilo criminale del convenuto e lo sfruttamento anche economico del compendio che il esercitava contro la volontà dei ricorrenti. Per_2
Vista la comparsa di costituzione con cui il convenuto confermava l'occupazione degli immobili ed eccepiva la sussistenza di un contratto di comodato, contestava l'esistenza del fumus e del periculum in mora, eccepiva di aver svolto lavori edilizi nel compendio per cui doveva essere retribuito dai ricorrenti, per cui previo rigetto del ricorso cautelare, in via riconvenzionale chiedeva “condannare i ricorrenti alle rifusione delle spese sostenute dal per i Per_2 lavori effettuati dal medesimo “in economia” e per i lavori effettuati dalle ditte intervenute per la riparazione degli immobili di cui assumono essere proprietari, dal cui o bbligo di pagamento per i lavori eseguiti il resistente chiede di essere manlevato”; esperito invano il tentativo di conciliazione la causa era rinviata per la decisione all'udienza del 5.08.2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto.
Invero, nel silenzio della legge, non pare riscontrabile un generale divieto di formulare domande di carattere riconvenzionale nel procedimento cautelare.
L'inammissibilità dell'esercizio dell'azione cautelare in reconventionem può, tuttavia, esser ravvisata in concreto ove il giudice, secondo il principio generale scolpito dalla giurisprudenza di legittimità per il giudizio ordinario, non ravvisi fra le due domande il collegamento oggettivo -non necessariamente fondato su di un titolo dipendente da quello fatto valere dal ricorrente come richiesto ad altri fini dall'art. 36 c.p.c.- necessario e sufficiente a giustificare il simultaneus processus cautelare;
valutazione discrezionale del giudice della cautela che egli, come quello di merito, è tenuto a motivare, ma che certo legittimamente può giungere ad un esito negativo, con la conseguente espunzione della riconvenzionale dal perimetro del giudizio, in caso di contro cautele dettate da puro spirito ritorsivo: che soprattutto in un procedimento ex art. 700 c.p.c., se realmente fossero connotate da urgenza e imminenza del periculum, non avrebbero verosimilmente atteso l'iniziativa giudiziale dell'avversario per essere proposte. Nel caso di specie, a fronte della domanda cautelare per il rilascio dell'immobile, il convenuto ha eccepito di aver svolto lavori in esecuzione di un contratto di appalto che non solo esula dal titolo azionato dai ricorrenti ma richiede sicuramente una istruttoria non sommaria e non presenta alcun profilo di urgenza per il suo accertamento;
né peraltro l'eventuale effettiva sussistenza del contratto di appalto tra le parti dedotto dal convenuto legittima il medesimo a permanere negli immobili di proprietà dei ricorrenti, per cui la domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile.
Nel merito il ricorso è fondato.
Sussiste infatti l'ammissibilità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. non essendo previsto dall'ordinamento uno strumento cautelare tipico per ottenere il rilascio dell'immobile occupato sine titulo in via di urgenza.
Sussiste altresì il fumus boni iuris stante la fondatezza ad un esame sommario proprio del rito cautelare dell'azione attorea da qualificarsi, considerato il tenore delle difese attoree e la tutela in concreto domandata dalla parte istante (art. 112 c.p.c.), come azione personale (sul punto, cfr. Cass. S.U. 7305/2014; sul potere del giudice di qualificare la domanda, cfr. invece Cass. 3879/1987,
Cass. S.U. 27/2000)di restituzione della consistenza per cui è lite [sulla qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla par te ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U.
27/2000 [sulla qualificazione della domanda nella fattispecie ogge tto di causa,
v. anche, di recente, Cass. 25052/2018, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici…che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue
l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”]. Invero risulta pacifico che il compendio oggetto di causa era occupato dalla compagna del convenuto (come peraltro risulta dal consenso al domicilio nell'immobile oggetto di causa depositato dal convenuto in cui è specificato che il ra autorizzato a permanere nell'immobile per tutta Per_2 la durata del contratto di locazione, risolto per morosità sin dal 2022).
Altrettanto incontestata è la circostanza per cui la ha immesso nel Pt_2 possesso il compagno disoccupato che vi ha scontato tutta la condanna agli arresti domiciliari. Nel caso di specie, quindi, sebbene il convenuto non abbia sottoscritto il contratto di locazione, appare ben evidente che la posizione del medesimo fosse assimilabile a quella della , di occupante legittimato a Pt_2 detenere il bene in virtù del contratto di locazione giudizialmente risolto nel
2022. Né d'altra parte il convenuto ha opposto un titolo, originario o derivativo, idoneo a consentirgli di permanere nell'immobile, non avendo fornito alcuna prova dell'asserito contratto di comodato, peraltro confutato dalla stessa documentazione depositata dal resistente in cui il medesimo risulta a utorizzato al domicilio nell'immobile per tutto il tempo di vigenza del contratto di locazione sopra indicato e risolto da circa tre anni.
Il fumus di occupazione abusiva dell'immobile implica altresì il fumus della domanda risarcitoria quanto meno sub specie di indennità di occupazione, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza
15/11/2022, n.33645), secondo cui il diritto del proprietario alla tutela risarcitoria in caso di lesione del diritto di proprietà si estrinseca sub specie di
«diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa». In particolar modo, nel caso di occupazione senza titolo, il danno risarcibile non si configura, secondo le SS.UU, come in re ipsa ma come danno presunto o danno normale;
pertanto, la Corte ritiene meritevole di risarcimento anche la sola violazione dell'ordine giuridico, intesa come violazione del contenuto stesso del diritto. Il danno risarcibile è, quindi, rappresentato dalla poss ibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva e il risarcimento del danno è parametrato al valore locativo del bene.
Ritenuta altresì la sussistenza del periculum in mora, qualificato come fondato timore che durante il tempo per far valere il diritto in via ordinaria questo sia sottoposto a un pregiudizio imminente e irreparabile che ne renda tardiva e infruttuosa l'invocata tutela. Invero, il periculum è considerato sempre sussistente allorché siano in discussione posizione soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto e dotante anche di rilievo e protezione costituzionale (art. 42 Cost.) e a livello sovranazionale (art. 1, Primo Protocollo addizionale CEDU;
inoltre nel caso di specie sussiste il pericolo di grave danno all'immobile in ragione del comportamento extra processuale del convenuto, il quale non solo non ha mai corrisposto alcuna indennità di occupazione, opponendo lo stato di detenzione domiciliare, né ha accettato la proposta conciliativa del giudice che onerava il convenuto all'immediato rilascio del bene con rinuncia dei ricorrenti a richiedere in separato giudizio l'indennità di occupazione, ma ha anche ammesso di essersi impossessato dell'immobile di proprietà della e di Pt_1 proporre in locazione temporanea l'immobile a terzi (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), con evidente danneggiamento dei beni e nella totale impossibilità dei ricorrenti di effettuare un controllo sui soggetti che accedono all'immobile. Sul punto, in particolare, all'udienza del 20.03.2025 i ricorrenti hanno rappresentato di essere stati convocati dai carabinieri poiché nell'immobile oggetto di causa erano stati commessi reati ai danni di terzi ospitati dal circostanza Per_2 non contestata dal convenuto né all'udienza di comparizione né tantomeno nelle note autorizzate.
Sussiste pertanto il grave pregiudizio derivante dal protrarsi del ritardo nella reintegrazione della disponibilità del bene, atteso che ai ricorrenti è attualmente preclusa la possibilità di disporre dei propri beni, di verificare l'accesso di soggetti terzi al medesimo e prevenire quindi l'eventuale commissione di reati, con conseguente illegittima ed immotivata limitazione delle facoltà derivanti dalla proprietà sull'immobile in questione e rischio per i ricorrenti di essere perseguiti anche penalmente p er eventuali attività illecite poste in essere nell'immobile di loro proprietà.
Tale circostanza costituisce, pertanto, un evidente ulteriore grave pregiudizio derivante dal perdurante mancato utilizzo del bene, così come è pacifico che, per tale occupazione, il resistente non versa alcunché né ha intenzione di corrispondere alcun canone di locazione eccependo la sussistenza di un contratto di comodato di cui non ha fornito alcuna prova;
infine, sempre in ragione delle predette emergenze istruttorie, non vi sono elementi per poter ragionevolmente ritenere che l'eventuale condanna al risarcimento del danno derivante dalla prolungata e perdurante occupazione sine titulo richiesta nel giudizio di merito risulterebbe ristorabile. (cfr. in tal senso Ordinanza del
Tribunale di Udine del 16/4/2019, NRG 694/2019).
In ragione delle predette considerazioni quindi il resistente deve essere condannato all'immediato rilascio degli immobili oggetto di causa.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
visti gli art. 669 bis e seguenti e 700 c.p.c., 1) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
2) accoglie il ricorso ed ordina a l'immediato Persona_2 rilascio, libero da persone e cose, dei seguenti immobili siti in Santa Marinella:
a) immobile sito in via Vincenzo Monti n 11 , piano T , censito al fg 10, n 153
, sub 1 , cat A/4, classe 3, consistenza 5,0 vani p er un totale 87 mq con annesso garage con categoria C/6, b) immobile sito in via Vincenzo Monti n. 11 piano
TS 1 al FG 10 n 153 sub 2 cat A/4 classe 2 consistenza 3,5 vani totale 60 mq;
3) qualora la parte resistente non provveda entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza al rilascio degli immobili, autorizza all'attuazione della misura a cura della stessa parte ricorrente, con il coordinamento dell'ufficiale giudiziario presso il Tribunale adito;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2300 oltre spese vive, iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 3 giugno 2025
Il Giudice
Silvia Vitelli