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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4826/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4826/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACCOTO SABINA e con domicilio presso il suo studio sito in Pavia, Piazza Castello n.
28;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
NATTAN MARCO e con domicilio presso il suo studio sito in Pavia, Via Ferrini n. 81/A;
i quali hanno contratto matrimonio in Gllogoc (Kosovo) il 12.08.2016, successivamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Popoli alla Parte II, Serie
C, n. 12, dell'anno 2019; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi condurranno vita separata e nel reciproco rispetto.
Il marito, che attualmente vive con la famiglia nella abitazione sita in Belgioioso (PV) -
Via Criminali G. n. 33/c, trasferirà altrove la propria residenza anche anagrafica, asportando i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà.
La casa coniugale resterà quindi alla moglie con quanto l'arreda e ciò in considerazione della qui concordata collocazione prevalente delle due figlie presso la madre.
pag. 1 di 4 Per_ 2) Le minori ed verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento prevalente presso la madre.
3) Il padre potrà tenere con sé le figlie a week-end alternati, dal sabato ora di pranzo
Per_ alla domenica sera sino alle ore 22.00. Inoltre il padre potrà tenere con sé ed Per_2 ogni mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 22.00; salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze e degli impegni delle minori.
4) Nelle festività natalizie le figlie trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre, oppure quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze e degli impegni delle minori. Per_
5) Ad anni alterni ed trascorreranno con il padre le festività pasquali, dal Per_2
Venerdì Santo sino alla sera del lunedì successivo;
salvo diverso e migliore accordo tra
i genitori e tenuto conto delle esigenze e degli impegni delle figlie.
6) Durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé le figlie per quindici giorni consecutivi, comunicando alla madre il periodo prescelto entro e non oltre il 31 maggio;
salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze e degli
Per_ impegni di ed . Per_2
In ogni caso i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente la località in cui condurranno con sé le minori nel periodo feriale.
7) Il padre verserà alla madre, quale contributo per il mantenimento la somma di €
320,00 mensili per ciascuna figlia (e così complessivamente la somma di € 640,00), da versarsi in via anticipata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora entro il giorno 5 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo Pt_1
gli indici ISTAT.
8) L'assegno unico e universale per le figlie verrà percepito dalla madre.
9) Le spese straordinarie di natura medico, scolastica e ricreativa, come meglio specificate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, verranno ripartite al 50% tra i genitori.
10) La signora ed il signor , pertanto, si danno reciprocamente atto di Pt_1 CP_1
avere definito, con quanto sopra descritto, ogni rapporto patrimoniale, economico e finanziario sorto e intercorso fra loro durante ed in conseguenza del matrimonio.
pag. 2 di 4 11) I coniugi si impegnano alla sottoscrizione di tutti gli atti ed autorizzazioni occorrenti
e richieste per il rilascio o rinnovo di ciascun passaporto e dei documenti validi per
l'espatrio, compresi quelli delle due figlie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza tenutasi il 14.02.2024 le Parti hanno dichiarato di volersi separare consensualmente e hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 12/08/2016, in Gllogoc (Kosovo),
[...]
successivamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Popoli alla
Parte II, Serie C, n. 12, dell'anno 2019;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pag. 3 di 4 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4826/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4826/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACCOTO SABINA e con domicilio presso il suo studio sito in Pavia, Piazza Castello n.
28;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
NATTAN MARCO e con domicilio presso il suo studio sito in Pavia, Via Ferrini n. 81/A;
i quali hanno contratto matrimonio in Gllogoc (Kosovo) il 12.08.2016, successivamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Popoli alla Parte II, Serie
C, n. 12, dell'anno 2019; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi condurranno vita separata e nel reciproco rispetto.
Il marito, che attualmente vive con la famiglia nella abitazione sita in Belgioioso (PV) -
Via Criminali G. n. 33/c, trasferirà altrove la propria residenza anche anagrafica, asportando i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà.
La casa coniugale resterà quindi alla moglie con quanto l'arreda e ciò in considerazione della qui concordata collocazione prevalente delle due figlie presso la madre.
pag. 1 di 4 Per_ 2) Le minori ed verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento prevalente presso la madre.
3) Il padre potrà tenere con sé le figlie a week-end alternati, dal sabato ora di pranzo
Per_ alla domenica sera sino alle ore 22.00. Inoltre il padre potrà tenere con sé ed Per_2 ogni mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 22.00; salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze e degli impegni delle minori.
4) Nelle festività natalizie le figlie trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre, oppure quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze e degli impegni delle minori. Per_
5) Ad anni alterni ed trascorreranno con il padre le festività pasquali, dal Per_2
Venerdì Santo sino alla sera del lunedì successivo;
salvo diverso e migliore accordo tra
i genitori e tenuto conto delle esigenze e degli impegni delle figlie.
6) Durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé le figlie per quindici giorni consecutivi, comunicando alla madre il periodo prescelto entro e non oltre il 31 maggio;
salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze e degli
Per_ impegni di ed . Per_2
In ogni caso i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente la località in cui condurranno con sé le minori nel periodo feriale.
7) Il padre verserà alla madre, quale contributo per il mantenimento la somma di €
320,00 mensili per ciascuna figlia (e così complessivamente la somma di € 640,00), da versarsi in via anticipata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora entro il giorno 5 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo Pt_1
gli indici ISTAT.
8) L'assegno unico e universale per le figlie verrà percepito dalla madre.
9) Le spese straordinarie di natura medico, scolastica e ricreativa, come meglio specificate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, verranno ripartite al 50% tra i genitori.
10) La signora ed il signor , pertanto, si danno reciprocamente atto di Pt_1 CP_1
avere definito, con quanto sopra descritto, ogni rapporto patrimoniale, economico e finanziario sorto e intercorso fra loro durante ed in conseguenza del matrimonio.
pag. 2 di 4 11) I coniugi si impegnano alla sottoscrizione di tutti gli atti ed autorizzazioni occorrenti
e richieste per il rilascio o rinnovo di ciascun passaporto e dei documenti validi per
l'espatrio, compresi quelli delle due figlie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza tenutasi il 14.02.2024 le Parti hanno dichiarato di volersi separare consensualmente e hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 12/08/2016, in Gllogoc (Kosovo),
[...]
successivamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Popoli alla
Parte II, Serie C, n. 12, dell'anno 2019;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pag. 3 di 4 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4