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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7827/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da: rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Lorella Parte_1
PONZETTA, presso il cui studio in Bologna, Corte de' Galluzzi n. 4, è elettivamente domiciliato e
rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Alberto Controparte_1
CICCONE presso il cui studio in Milano, Corso Lodi n. 34, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 14 giugno 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 3 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio in Bologna il 24 giugno 1994. Dall'unione non sono nati figli. pagina 1 di 2 Dopo che le parti sono comparse all'udienza di comparizione del 3 settembre 2024, il 4 settembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nelle note in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 3 settembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato Parte_1
a Palermo il 16 novembre 1939 e , nata a [...] il 19 Controparte_1 maggio 1941, unitisi in matrimonio a Bologna il 24 giugno 1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 265, P. 1, Uff. 01, anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro. D) Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da: rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Lorella Parte_1
PONZETTA, presso il cui studio in Bologna, Corte de' Galluzzi n. 4, è elettivamente domiciliato e
rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Alberto Controparte_1
CICCONE presso il cui studio in Milano, Corso Lodi n. 34, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 14 giugno 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 3 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio in Bologna il 24 giugno 1994. Dall'unione non sono nati figli. pagina 1 di 2 Dopo che le parti sono comparse all'udienza di comparizione del 3 settembre 2024, il 4 settembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nelle note in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 3 settembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato Parte_1
a Palermo il 16 novembre 1939 e , nata a [...] il 19 Controparte_1 maggio 1941, unitisi in matrimonio a Bologna il 24 giugno 1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 265, P. 1, Uff. 01, anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro. D) Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2