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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11918/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11918/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Parte_1
Francesca Gensini e Paolo Assirelli che la rappresentano e difendono come da mandati allegati rispettivamente al ricorso e alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avv. Manuela Montagni che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva -
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con affidamento condiviso dei figli e mantenimento della frequentazione attuale;
in periodo estivo non scolastico i minori si alterneranno a settimane intere fra i genitori dal lunedì prima di pranzo al lunedì successivo;
i genitori potranno concordare la prosecuzione dell'alternanza paritetica a partire dal prossimo anno scolastico;
trascorreranno inoltre due settimane consecutive con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i minori trascorreranno con il padre durante le vacanze scolastiche natalizie, salvi diversi accordi, un anno il periodo compreso dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino al 31 dicembre mattina;
e l'anno dopo dalla sera prima di cena del 27 dicembre alla stessa ora del 6 gennaio;
alterneranno fra i genitori durante le vacanze di Pasqua i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di pasqua-martedì successivo;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli con ripartizione al 50 % delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; la madre continuerà a versare al padre il 50 % della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, assegnata al padre, salvo compensare mese per mese quanto a lei dovuto dal a titolo di rimborso delle spese straordinarie sulla base di conteggi effettuati CP_1 dalle parti per il mese precedente;
con spese compensate;
chiedono altresì la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale;
dell'educativa domiciliare e del percorso presso l'UFSMIA per l'attivazione di un percorso Per_1 di terapia familiare presso la ASL per tutto il nucleo e la prosecuzione da parte dei genitori dei percorsi personali già intrapresi, la ricorrente privatamente, e presso l'UFSMIA. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2022 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 14.6.2008 in New York
(USA) con dalla cui unione il 26.5.2010 erano nati i Controparte_1
figli ed . A fondamento della domanda la ricorrente ha Persona_2 Persona_3
dedotto che i coniugi erano addivenuti ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 25.3.2021, e da allora non si erano più riconciliati. In seguito, non aveva CP_1 rispettato i termini dell'accordo raggiunto, persistendo in comportamenti nocivi al benessere psico-fisico dei minori e non contribuendo al mantenimento economico degli stessi. Ha chiesto, quindi, lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo dei figli ed con disciplina della frequentazione paterna, la previsione Persona_2 Persona_3
a carico del padre di un contributo di € 660,00 mensili (€ 330,00 per ciascun figlio) per il loro mantenimento, oltre il 50 % delle spese straordinarie, la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore del ed infine la revoca dell'onere a carico della ricorrente CP_1
di contribuire al pagamento del rateo mensile del mutuo per la casa familiare.
pagina 2 di 6 Costituitosi in giudizio nulla opponendo in ordine alla Controparte_1
pronuncia sullo status, ha contestato le avverse deduzioni rappresentando, di contro, condotte conflittuali e rancorose adottate dalla coniuge nei suoi confronti. Ha chiesto dunque la conferma dell'affidamento condiviso dei figli con collocazione paritetica presso entrambi i genitori, con mantenimento diretto dei figli e la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per gli stessi nella misura del 70% a carico della madre e del restante 30% a carico del padre.
Con ordinanza presidenziale del 19.2.2023, il Giudice delegato, rilevata l'alta conflittualità tra le parti, ha provvisoriamente pronunciato l'affido dei minori al Servizio Sociale e disposto la presa in carico dell'UFSMIA per un eventuale sostegno alla genitorialità, con residenza formale degli stessi presso la madre, disciplinato la frequentazione paterna tenendo conto della distanza dell'abitazione del padre, in Montespertoli, rispetto alla scuola già frequentata in Firenze, confermando quanto statuito in punto economico in sede di separazione.
In sede istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c, la causa è stata istruita a mezzo prove documentali e con il deposito delle periodiche relazioni da parte del Servizio sociale e dell'UFSMIA.
Infine, all'udienza dell'11.2.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi poi ribadite e completate, a seguito di rimessione della causa sul ruolo, all'udienza del 18.3.25, come in epigrafe indicato, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa,
è stata autorizzata la separazione concordata in sede di negoziazione assistita purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti relativi alla separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che l'accordo di separazione fu depositato presso la Procura della Repubblica di pagina 3 di 6 Firenze il 24.2.21 e autorizzato il 25.3.2021. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(26.10.2022) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio, rispondenti all'interesse dei figli minorenni Per_2
ed , in quanto garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo con
[...] Persona_3
entrambi i genitori e un adeguato mantenimento, in continuità con i provvedimenti provvisori già vigenti. Le ultime relazioni del Servizio Sociale evidenziano come le parti, grazie al sostegno ricevuto da tutti i professionisti che li hanno supportati, assistenti sociali, psicologi, educatori, sono riuscite a superare le loro conflittualità, pur ancora sussistenti, concentrandosi maggiormente sulle necessità dei gemelli, che presentano peraltro serie fragilità: è seguito anche farmacologicamente dall'Istituto Stella Maris per una Per_2
diagnosticata ADHD, mentre è seguito dal Meyer per una complessa situazione Per_1
sanitaria la cui sintomatologia è emersa a partire dal gennaio 2024, e che ha portato infine, dopo svariati esami ed accertamenti solo nel secondo semestre 2024 ad una definitiva diagnosi di celiachia, con prognosi di rimessione dei disturbi alla primavera 2025. Ad oggi continua a essere seguito sia dal Servizio Sociale, anche attraverso il servizio Per_1 educativo domiciliare, sia dall'UFSMIA nelle persone del dott. e della Persona_4
dott.ssa . A dicembre 2024 le parti hanno concordato con i servizi il Persona_5
mantenimento della presa in carico da parte del Servizio Sociale;
la prosecuzione del servizio educativo domiciliare per e l'attivazione di un percorso di terapia familiare Per_1
presso la ASL per tutto il nucleo. Infine, entrambi i genitori stanno seguendo un percorso personale, la ricorrente privatamente, e presso l'UFSMIA. CP_1
Sull'accordo delle parti tali interventi saranno mantenuti, nell'interesse dei minori, affidando al servizio sociale il compito di relazionare semestralmente al giudice tutelare, cui saranno trasmessi gli atti per la vigilanza.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, pagina 4 di 6 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 14.6.2008 in New York (USA) tra nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei Registri del Comune di Firenze (FI), atto n.
131, parte 2, serie C1, anno 2010;
dispone l'affido condiviso dei figli minori ed;
Persona_2 Persona_3
i minori durante l'anno scolastico staranno con il padre, nella casa coniugale a lui assegnata, a settimane alterne dall'uscita di scuola del giovedì al lunedì mattina, la settimana intermedia dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina e la quarta settimana il giovedì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente;
in periodo estivo non scolastico i minori si alterneranno a settimane intere fra i genitori dal lunedì prima di pranzo al lunedì successivo;
i genitori potranno concordare la prosecuzione dell'alternanza paritetica a partire dal prossimo anno scolastico;
trascorreranno inoltre due settimane consecutive con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i minori trascorreranno con il padre durante le vacanze scolastiche natalizie, salvi diversi accordi, un anno il periodo compreso dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino al 31 dicembre mattina;
e l'anno dopo dalla sera prima di cena del 27 dicembre alla stessa ora del 6 gennaio;
alterneranno fra i genitori durante le vacanze di Pasqua i periodi giovedì santo- sabato santo, domenica di pasqua-martedì successivo;
conferma la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale, con mantenimento dell'educativa domiciliare per;
Per_1
conferma la presa in carico da parte dell'UFSMIA per;
Per_1
invita le parti a proseguire il percorso personale di sostegno, presso il professionista prescelto la madre, e presso l'UFSMIA il padre;
invita le parti a proseguire il percorso di terapia familiare attivato presso l'ASL;
onera il servizio sociale di depositare relazione semestrale al giudice tutelare;
pagina 5 di 6 i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli e sosterranno in pari misura, le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
continuerà a versare a il 50 % della rata di Parte_1 Controparte_1
mutuo gravante sulla casa coniugale, salvo compensare mese per mese quanto a lei dovuto dal a titolo di rimborso delle spese straordinarie sulla base di conteggi effettuati CP_1
dalle parti per il mese precedente;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per la vigilanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione la Servizio Sociale.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 19 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11918/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Parte_1
Francesca Gensini e Paolo Assirelli che la rappresentano e difendono come da mandati allegati rispettivamente al ricorso e alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avv. Manuela Montagni che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva -
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con affidamento condiviso dei figli e mantenimento della frequentazione attuale;
in periodo estivo non scolastico i minori si alterneranno a settimane intere fra i genitori dal lunedì prima di pranzo al lunedì successivo;
i genitori potranno concordare la prosecuzione dell'alternanza paritetica a partire dal prossimo anno scolastico;
trascorreranno inoltre due settimane consecutive con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i minori trascorreranno con il padre durante le vacanze scolastiche natalizie, salvi diversi accordi, un anno il periodo compreso dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino al 31 dicembre mattina;
e l'anno dopo dalla sera prima di cena del 27 dicembre alla stessa ora del 6 gennaio;
alterneranno fra i genitori durante le vacanze di Pasqua i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di pasqua-martedì successivo;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli con ripartizione al 50 % delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; la madre continuerà a versare al padre il 50 % della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, assegnata al padre, salvo compensare mese per mese quanto a lei dovuto dal a titolo di rimborso delle spese straordinarie sulla base di conteggi effettuati CP_1 dalle parti per il mese precedente;
con spese compensate;
chiedono altresì la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale;
dell'educativa domiciliare e del percorso presso l'UFSMIA per l'attivazione di un percorso Per_1 di terapia familiare presso la ASL per tutto il nucleo e la prosecuzione da parte dei genitori dei percorsi personali già intrapresi, la ricorrente privatamente, e presso l'UFSMIA. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2022 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 14.6.2008 in New York
(USA) con dalla cui unione il 26.5.2010 erano nati i Controparte_1
figli ed . A fondamento della domanda la ricorrente ha Persona_2 Persona_3
dedotto che i coniugi erano addivenuti ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 25.3.2021, e da allora non si erano più riconciliati. In seguito, non aveva CP_1 rispettato i termini dell'accordo raggiunto, persistendo in comportamenti nocivi al benessere psico-fisico dei minori e non contribuendo al mantenimento economico degli stessi. Ha chiesto, quindi, lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo dei figli ed con disciplina della frequentazione paterna, la previsione Persona_2 Persona_3
a carico del padre di un contributo di € 660,00 mensili (€ 330,00 per ciascun figlio) per il loro mantenimento, oltre il 50 % delle spese straordinarie, la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore del ed infine la revoca dell'onere a carico della ricorrente CP_1
di contribuire al pagamento del rateo mensile del mutuo per la casa familiare.
pagina 2 di 6 Costituitosi in giudizio nulla opponendo in ordine alla Controparte_1
pronuncia sullo status, ha contestato le avverse deduzioni rappresentando, di contro, condotte conflittuali e rancorose adottate dalla coniuge nei suoi confronti. Ha chiesto dunque la conferma dell'affidamento condiviso dei figli con collocazione paritetica presso entrambi i genitori, con mantenimento diretto dei figli e la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per gli stessi nella misura del 70% a carico della madre e del restante 30% a carico del padre.
Con ordinanza presidenziale del 19.2.2023, il Giudice delegato, rilevata l'alta conflittualità tra le parti, ha provvisoriamente pronunciato l'affido dei minori al Servizio Sociale e disposto la presa in carico dell'UFSMIA per un eventuale sostegno alla genitorialità, con residenza formale degli stessi presso la madre, disciplinato la frequentazione paterna tenendo conto della distanza dell'abitazione del padre, in Montespertoli, rispetto alla scuola già frequentata in Firenze, confermando quanto statuito in punto economico in sede di separazione.
In sede istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c, la causa è stata istruita a mezzo prove documentali e con il deposito delle periodiche relazioni da parte del Servizio sociale e dell'UFSMIA.
Infine, all'udienza dell'11.2.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi poi ribadite e completate, a seguito di rimessione della causa sul ruolo, all'udienza del 18.3.25, come in epigrafe indicato, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa,
è stata autorizzata la separazione concordata in sede di negoziazione assistita purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti relativi alla separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che l'accordo di separazione fu depositato presso la Procura della Repubblica di pagina 3 di 6 Firenze il 24.2.21 e autorizzato il 25.3.2021. Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(26.10.2022) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio, rispondenti all'interesse dei figli minorenni Per_2
ed , in quanto garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo con
[...] Persona_3
entrambi i genitori e un adeguato mantenimento, in continuità con i provvedimenti provvisori già vigenti. Le ultime relazioni del Servizio Sociale evidenziano come le parti, grazie al sostegno ricevuto da tutti i professionisti che li hanno supportati, assistenti sociali, psicologi, educatori, sono riuscite a superare le loro conflittualità, pur ancora sussistenti, concentrandosi maggiormente sulle necessità dei gemelli, che presentano peraltro serie fragilità: è seguito anche farmacologicamente dall'Istituto Stella Maris per una Per_2
diagnosticata ADHD, mentre è seguito dal Meyer per una complessa situazione Per_1
sanitaria la cui sintomatologia è emersa a partire dal gennaio 2024, e che ha portato infine, dopo svariati esami ed accertamenti solo nel secondo semestre 2024 ad una definitiva diagnosi di celiachia, con prognosi di rimessione dei disturbi alla primavera 2025. Ad oggi continua a essere seguito sia dal Servizio Sociale, anche attraverso il servizio Per_1 educativo domiciliare, sia dall'UFSMIA nelle persone del dott. e della Persona_4
dott.ssa . A dicembre 2024 le parti hanno concordato con i servizi il Persona_5
mantenimento della presa in carico da parte del Servizio Sociale;
la prosecuzione del servizio educativo domiciliare per e l'attivazione di un percorso di terapia familiare Per_1
presso la ASL per tutto il nucleo. Infine, entrambi i genitori stanno seguendo un percorso personale, la ricorrente privatamente, e presso l'UFSMIA. CP_1
Sull'accordo delle parti tali interventi saranno mantenuti, nell'interesse dei minori, affidando al servizio sociale il compito di relazionare semestralmente al giudice tutelare, cui saranno trasmessi gli atti per la vigilanza.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, pagina 4 di 6 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 14.6.2008 in New York (USA) tra nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei Registri del Comune di Firenze (FI), atto n.
131, parte 2, serie C1, anno 2010;
dispone l'affido condiviso dei figli minori ed;
Persona_2 Persona_3
i minori durante l'anno scolastico staranno con il padre, nella casa coniugale a lui assegnata, a settimane alterne dall'uscita di scuola del giovedì al lunedì mattina, la settimana intermedia dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina e la quarta settimana il giovedì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente;
in periodo estivo non scolastico i minori si alterneranno a settimane intere fra i genitori dal lunedì prima di pranzo al lunedì successivo;
i genitori potranno concordare la prosecuzione dell'alternanza paritetica a partire dal prossimo anno scolastico;
trascorreranno inoltre due settimane consecutive con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i minori trascorreranno con il padre durante le vacanze scolastiche natalizie, salvi diversi accordi, un anno il periodo compreso dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino al 31 dicembre mattina;
e l'anno dopo dalla sera prima di cena del 27 dicembre alla stessa ora del 6 gennaio;
alterneranno fra i genitori durante le vacanze di Pasqua i periodi giovedì santo- sabato santo, domenica di pasqua-martedì successivo;
conferma la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale, con mantenimento dell'educativa domiciliare per;
Per_1
conferma la presa in carico da parte dell'UFSMIA per;
Per_1
invita le parti a proseguire il percorso personale di sostegno, presso il professionista prescelto la madre, e presso l'UFSMIA il padre;
invita le parti a proseguire il percorso di terapia familiare attivato presso l'ASL;
onera il servizio sociale di depositare relazione semestrale al giudice tutelare;
pagina 5 di 6 i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli e sosterranno in pari misura, le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
continuerà a versare a il 50 % della rata di Parte_1 Controparte_1
mutuo gravante sulla casa coniugale, salvo compensare mese per mese quanto a lei dovuto dal a titolo di rimborso delle spese straordinarie sulla base di conteggi effettuati CP_1
dalle parti per il mese precedente;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per la vigilanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione la Servizio Sociale.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 19 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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