Sentenza 10 agosto 1983
Massime • 1
In tema di cumulo della retribuzione con il trattamento pensionistico previdenziale, l'art. 20, primo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 - secondo cui "non sono cumulabili, nella misura del cinquanta per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di Invalidità. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire centomila mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma" - deve in quest'ultima parte intendersi nel senso che il limite di lire centomila si applica non all'intera pensione, ma alla quota di essa eccedente il minimo, atteso che a tale quota (e non al trattamento minimo di pensione) si riferisce la prima parte di detto comma, rispetto alla quale l'ultima esprime un limite ulteriore avente identico oggetto, come è confermato dallo avverbio "altresì" e dall'impossibilità di riconoscere ad una medesima espressione ("quota di pensione") significati diversi nell'ambito di una stessa norma.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1983, n. 5344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5344 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1983 |
Testo completo
In tema di cumulo della retribuzione con il trattamento pensionistico previdenziale, l'art. 20, primo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 - secondo cui "non sono cumulabili, nella misura del cinquanta per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di Invalidità. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire centomila mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma" - deve in quest'ultima parte intendersi nel senso che il limite di lire centomila si applica non all'intera pensione, ma alla quota di essa eccedente il minimo, atteso che a tale quota (e non al trattamento minimo di pensione) si riferisce la prima parte di detto comma, rispetto alla quale l'ultima esprime un limite ulteriore avente identico oggetto, come è confermato dallo avverbio "altresì" e dall'impossibilità di riconoscere ad una medesima espressione ("quota di pensione") significati diversi nell'ambito di una stessa norma.*