Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1983, n. 5344
CASS
Sentenza 10 agosto 1983

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di cumulo della retribuzione con il trattamento pensionistico previdenziale, l'art. 20, primo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 - secondo cui "non sono cumulabili, nella misura del cinquanta per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di Invalidità. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire centomila mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma" - deve in quest'ultima parte intendersi nel senso che il limite di lire centomila si applica non all'intera pensione, ma alla quota di essa eccedente il minimo, atteso che a tale quota (e non al trattamento minimo di pensione) si riferisce la prima parte di detto comma, rispetto alla quale l'ultima esprime un limite ulteriore avente identico oggetto, come è confermato dallo avverbio "altresì" e dall'impossibilità di riconoscere ad una medesima espressione ("quota di pensione") significati diversi nell'ambito di una stessa norma.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1983, n. 5344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5344
    Data del deposito : 10 agosto 1983

    Testo completo