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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 502/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI Sezione Lavoro DECRETO INGIUNTIVO (art. 641 c.p.c.)
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, Dott. Francesco Manfredi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALLINI GIONATA GOLO, avv. C.F._1
I, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO;
- rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile (busta paga);
- considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
- ritenuto che non sono stati forniti sufficienti elementi per la concessione della provvisoria esecuzione;
- ritenuto che la domanda appare fondata per le premesse esposte nel ricorso, supportate da idonea documentazione scritta;
INGIUNGE A
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma al lordo di € 1.000,00, a titolo di residuo incentivo all'esodo;
2. la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ex artt. 429 comma 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sul capitale rivalutato, dalla maturazione al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi € 473,00, oltre il 15 % del compenso per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod. ed ex art. 13, comma 10 della L. n. 247/2012, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende (rimborso del contributo unificato ex art. 91 c.p.c., laddove versato); AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi questo Tribunale – Sezione Lavoro nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione il ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata. Lodi, il 13 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro,
Dott. Francesco Manfredi
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI Sezione Lavoro DECRETO INGIUNTIVO (art. 641 c.p.c.)
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, Dott. Francesco Manfredi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALLINI GIONATA GOLO, avv. C.F._1
I, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO;
- rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile (busta paga);
- considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
- ritenuto che non sono stati forniti sufficienti elementi per la concessione della provvisoria esecuzione;
- ritenuto che la domanda appare fondata per le premesse esposte nel ricorso, supportate da idonea documentazione scritta;
INGIUNGE A
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma al lordo di € 1.000,00, a titolo di residuo incentivo all'esodo;
2. la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ex artt. 429 comma 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sul capitale rivalutato, dalla maturazione al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi € 473,00, oltre il 15 % del compenso per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod. ed ex art. 13, comma 10 della L. n. 247/2012, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende (rimborso del contributo unificato ex art. 91 c.p.c., laddove versato); AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi questo Tribunale – Sezione Lavoro nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione il ricorrente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata. Lodi, il 13 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro,
Dott. Francesco Manfredi