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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2646/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e dell'avv. GIANNATTASIO SALVATORE, con elezione di domicilio in VIA SALVADOR ALLENDE 36/A 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA, presso il difensore avv. GIANNATTASIO ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.07.2024, l'insegnante ha esposto: Parte_1
a) di essere docente assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2023, presso la Scuola
Primo Grado – Media Annessa Educ. Annunziata di Firenze;
b) di essere stata utilizzata dal resistente in attività di docenza, mediante la stipula di un CP_1 contratto d'insegnamento a tempo determinato e pieno, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021
(contratto dal 04.12.2020 al 12.06.2021), e di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato e pieno, nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 (n. 7 contratti dal 27/09/2021 al 08/10/2021, dal
09/10/2021 al 06/12/2021, dal 07/12/2021 al 03/02/2022, dal 04/02/2022 al 18/02/2022, dal 19/02/2022 al 18/04/2022, dal 19/04/2022 al 08/06/2022, dal 09/06/2022 al 29/06/2022), per complessivi n. 463 giorni di lavoro (meno 8 giorni di assenza per malattia), svolgendo, quindi, nei predetti anni scolastici,
1 supplenze temporanee, con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto;
c) di non avere percepito, nei suindicati anni scolastici, la retribuzione professionale docenti (nella misura di 174,50 euro per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato) – quantificata in € 2.646,58 - ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal resistente CP_1
esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Deducendo l'applicabilità alla fattispecie del c.d. principio di non discriminazione, così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (v. l'ordinanza n. 20015/18, confermata da Cass. ord. n. 6293/2020), la ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 2.646,58, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. Condannare la convenuta
Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo
2001, le retribuzioni professionali maturate nell'anno scolastico 2021/22 e mai percepite, quantificate in € 2.646,58, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_2
la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., fino al
27.05.2025 (come da decreto del 15.09.2024).
Parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta in data 18.02.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
2 Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cit. Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
La Suprema Corte ha ribadito che è: “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art.
7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cit. Cass. S.L. ordinanza n.
6293/2020).
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, comporta l'accoglimento del ricorso, dovendosi dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli aa/ss Controparte_2
2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative
3 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti dalla docente, quantificate in ricorso in complessivi € 2.646,58, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, somma non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte del resistente in memoria di CP_1
costituzione (non evincendosi, peraltro, dall'esame dei cedolini stipendiali prodotti nel fascicolo di parte ricorrente che alla ricorrente sia stata corrisposta, negli a/s 2020/2021 e 2021/2022, la retribuzione professionale docenti (RPD) nemmeno in forma frazionata, nella misura di 1/30 per ogni giorno di lavoro prestato).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento), con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , negli aa.ss. 2020/2021 e Controparte_2
2021/2022;
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle relative CP_1
differenze retributive, quantificate in complessivi euro 2.646,58, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.030 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2646/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA e dell'avv. GIANNATTASIO SALVATORE, con elezione di domicilio in VIA SALVADOR ALLENDE 36/A 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA, presso il difensore avv. GIANNATTASIO ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.07.2024, l'insegnante ha esposto: Parte_1
a) di essere docente assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2023, presso la Scuola
Primo Grado – Media Annessa Educ. Annunziata di Firenze;
b) di essere stata utilizzata dal resistente in attività di docenza, mediante la stipula di un CP_1 contratto d'insegnamento a tempo determinato e pieno, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021
(contratto dal 04.12.2020 al 12.06.2021), e di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato e pieno, nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 (n. 7 contratti dal 27/09/2021 al 08/10/2021, dal
09/10/2021 al 06/12/2021, dal 07/12/2021 al 03/02/2022, dal 04/02/2022 al 18/02/2022, dal 19/02/2022 al 18/04/2022, dal 19/04/2022 al 08/06/2022, dal 09/06/2022 al 29/06/2022), per complessivi n. 463 giorni di lavoro (meno 8 giorni di assenza per malattia), svolgendo, quindi, nei predetti anni scolastici,
1 supplenze temporanee, con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto;
c) di non avere percepito, nei suindicati anni scolastici, la retribuzione professionale docenti (nella misura di 174,50 euro per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato) – quantificata in € 2.646,58 - ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal resistente CP_1
esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Deducendo l'applicabilità alla fattispecie del c.d. principio di non discriminazione, così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (v. l'ordinanza n. 20015/18, confermata da Cass. ord. n. 6293/2020), la ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 2.646,58, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. Condannare la convenuta
Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo
2001, le retribuzioni professionali maturate nell'anno scolastico 2021/22 e mai percepite, quantificate in € 2.646,58, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_2
la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., fino al
27.05.2025 (come da decreto del 15.09.2024).
Parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta in data 18.02.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
2 Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cit. Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
La Suprema Corte ha ribadito che è: “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art.
7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cit. Cass. S.L. ordinanza n.
6293/2020).
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, comporta l'accoglimento del ricorso, dovendosi dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il negli aa/ss Controparte_2
2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative
3 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti dalla docente, quantificate in ricorso in complessivi € 2.646,58, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, somma non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte del resistente in memoria di CP_1
costituzione (non evincendosi, peraltro, dall'esame dei cedolini stipendiali prodotti nel fascicolo di parte ricorrente che alla ricorrente sia stata corrisposta, negli a/s 2020/2021 e 2021/2022, la retribuzione professionale docenti (RPD) nemmeno in forma frazionata, nella misura di 1/30 per ogni giorno di lavoro prestato).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento), con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , negli aa.ss. 2020/2021 e Controparte_2
2021/2022;
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle relative CP_1
differenze retributive, quantificate in complessivi euro 2.646,58, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.030 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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