Art. 102.
Al pagamento delle competenze spettanti al personale civile e militare del Commissariato per l'assistenza al volo civile, inquadrato nei ruoli transitori dei controllori del traffico aereo e degli assistenti del traffico aereo ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635 , puo' provvedersi mediante apertura di credito, a favore di un funzionario delegato, d'importo anche eccedente il limite stabilito dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Al pagamento delle competenze spettanti al personale civile e militare del Commissariato per l'assistenza al volo civile, inquadrato nei ruoli transitori dei controllori del traffico aereo e degli assistenti del traffico aereo ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635 , puo' provvedersi mediante apertura di credito, a favore di un funzionario delegato, d'importo anche eccedente il limite stabilito dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.