Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa presidente
Manuela Palvarini giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 12/05/2025 al n. 1738/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MARCO RAPICAVOLI, con la partecipazione necessaria della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
[...]
(C.F. ). CP_2 P.IVA_1
OGGETTO: riconoscimento di genere.
CONCLUSIONI: Come precisate all'udienza celebrata in data 24.06.2025 e qui di seguito richiamate.
Per parte ricorrente:
“1) si ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cittiglio (VA) ove è stato trascritto l'atto di nascita vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del
14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D. Lgs. 1° settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. Di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a atto nr. 116 parte 1 serie A anno 1994 Comune di Cittiglio Controparte_1
(VA) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” Per_1
e come “ e non altrimenti;
Per_2
In subordine,
Qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di non concedere contestualmente le domande principali, vista la sussistenza delle condizioni necessarie: ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cittiglio (VA) ove è stato trascritto l'atto di nascita vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del
14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D. Lgs. 1° settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. Di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a atto nr. 116 parte 1 serie A anno 1994 Comune di Cittiglio Controparte_1
(VA) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” Per_1
e come “ e non altrimenti;
Per_2
A spese compensate ed irripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda al P.M. evocato”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di non essere sposata e di non avere figli e, per l'effetto, al presente giudizio partecipa “soltanto” il Pubblico Ministero.
Nel merito, com'è noto, il Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 12/01/2024, adito da persona di sesso anagrafico femminile che chiedeva la rettificazione del sesso da “femminile” ad “altro”, il cambiamento del prenome e il riconoscimento del diritto di sottoporsi a ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide (innanzitutto, la mastectomia), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per quello che qui rileva, dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 per violazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione nella parte in cui dispone[va] che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico - chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato [dubitando della] ragionevolezza del regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata, la quale impone[va] un apprezzamento di natura giudiziale sulla necessità dell'intervento chirurgico che dovrebbe, per contro, essere demandato in via esclusiva ad una valutazione di natura medica e psicologica” evocando, all'uopo, “i limiti che la discrezionalità legislativa incontra nella materia della pratica terapeutica, nella quale la regola di fondo dovrebbe essere l'autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali” (giusta sentenza n. 151 del 2009 della Corte Costituzionale). A dire del rimittente, “L'opzione legislativa di condizionare gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali all'autorizzazione del tribunale non risponderebbe a necessità e proporzionalità, giacché tempi e costi della procedura giudiziale ostacolerebbero l'affermazione del diritto del paziente che pure abbia ottenuto un'indicazione medica favorevole, dalla quale peraltro difficilmente il giudice potrebbe discostarsi”.
A mezzo della sentenza n. 143/2024 pubblicata in data 23/07/2024 la Corte
Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico. In altri termini, la Corte ha ritenuto che il regime autorizzatorio previsto dalla disposizione attenzionata sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, rispetto a un percorso di transizione di genere già sufficientemente avanzato, in quanto non si coordina con l'ormai mutato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
All'uopo la Corte ha ricordato che nella sentenza n. 161 del 1985 aveva già sottolineato come la legge sub iudice (allora da poco varata) si collocasse “nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie [e come] l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che
è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici”.
Successivamente, con la sentenza n. 221 del 2015, la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, aveva escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi alle “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive” i. e. aveva precisato che “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. Posto che quest'ultima è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) [il trattamento chirurgico è stato riconfigurato] non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione [bensì] come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ancora, a mezzo della sentenza n. 180/2017 e dell'ordinanza n. 185/2017, la Corte aveva avuto modo di chiarire che, sebbene “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione […] ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato [sicché] va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato, quindi, a dire della Corte, una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso e, tuttavia, “6.2.1- Il regime autorizzatorio è divenuto […] irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»
(sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto
- che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. 6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). 6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione». Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Anche nella fattispecie che qui ci occupa, come in quella esaminata dalla Corte, parte ricorrente ha dedotto che “Da sempre nei ricordi di ( vi è sempre CP_1 Per_2
stata una preferenza verso le compagnie e gli interessi maschili provando scarsa attrazione per tutto ciò che riguardava il “mondo” e le attività femminili. Nella scuola materna, per esempio, era ben integrata/o con i compagni di classe ma già allora emergeva la preferenza per la compagnia maschile ove condivideva giochi ed interessi. Il passaggio alle scuole elementari inizialmente è stato vissuto tranquillamente dall'esponente per quanto la separazione dei genitori l'abbia segnata/o negativamente ma nonostante tutto ( si “sentiva un CP_1 Per_2
bambino”. Più problematico, viceversa, il passaggio alle scuole medie ove le differenze di genere diventavano più marcate. L'arrivo del menarca, per nulla desiderato, e la crescita mammaria hanno suscitato in un forte senso di disagio per quanto non ancora in grado Parte_1
di comprenderne le motivazioni. non riusciva a conformarsi al suo genere assegnato CP_1
alla nascita e tendeva, naturalmente, a comportarsi e ad atteggiarsi come un maschiaccio. Vestiva indossando taglie molto abbondanti, non si truccava come le sue coetanee e p ortava sempre i capelli legati. Non vi era ancora una consapevolezza del suo essere incongrua ma i primi dubbi in lei/ lui stavano sorgendo. Complice fu anche la separazione dei genitori, accusata negativamente, che acuì il senso disorientamento sessuale accrescendo un senso di confusione. Pur non essendosi mai etichettata come “ragazza omosessuale” percepiva di essere diverso sia dalle ragazze che da ragazzi;
ed è in questo periodo che iniziarono ad emergere le prime domande sulla propria identità di genere. Benché non vi siano mai stati reali problemi di integrazione scolastica così come di socializzazione, anche a causa della separazione e CP_1 Per_2
delle domande che la stessa/o poneva su di sé, tendeva ad isolarsi riducendo al minimo indispensabile le sue frequentazioni. Il passaggio alle scuole superiori viene descritto negativamente: pur non essendovi mai stati episodi di bullismo percepiva Parte_1
molto le “sue” differenze rispetto agli altri compagni. Nonostante un rendimento scolastico sufficiente ( decise di non farsi ammettere all'anno successivo cambiando CP_1 Per_2
istituto scolastico. Tale cambiamento apportò una maggior serenità con relazioni decisamente più gratificanti. Questa serenità ritrovata, insieme all'accettazione dell'attrazione verso il genere femminile, gli consente di elaborare e meglio definire quel confine rispetto alla sua identità che alla espressione di genere che, mano a mano, diventava sempre più maschile evidenziando tutta la sua disforia. La presa di coscienza della propria identità maschile arriva, quindi, verso la fine delle scuole superiori accompagnata da un più profondo e pervasivo senso di sofferenza per il suo corpo femminile. ( sente sempre più marcata la necessità di avere una CP_1 Per_2
identità maschile in modo più strutturato e definito volendo vivere la sua identità di genere maschile in tutti i contesti di appartenenza. Giunge pertanto, nell'ottobre del 2021. al servizio pubblico IG (Centro altamente specializzato della struttura pubblica sanitaria “Città della Salute” (già Molinette) di Torino con la richiesta di intraprendere il percorso di affermazione di genere. Il percorso di osservazione si è concluso nel maggio del 2022 con la conferma della disforia di genere e la contestuale autorizzazione all'assunzione ormonale che ha rappresentato in un importante passaggio che le/gli ha consenti to una CP_1 Per_2
maggiore integrazione, migliorandola, tra l'identità di genere che sente come propria ed il sesso assegnato alla nascita permettendole/gli di raggiungere solida sicurezza di sé con una sempre maggior serenità. Ciò ha permesso di conseguire un incremento sensibile della propria immagine corporea legata ad un complessivo miglioramento della propria qualità di vita sia soggettivamente che oggettivamente” e ha documentato che “Le conclusioni sull'osservazione svolta su della dr.ssa (con la supervisione della dr.ssa Persona_3 Persona_4 [...]
psicoterapeuta specialista del centro pubblico sanitario sono pertanto le seguenti: Per_5
“(omissis) si evince che la paziente presenta una Disforia di Genere e che vive il ruolo di genere maschile in contesti famigliari, sociali e professionali (oggi è dipendente all'aeroporto di Milano
Malpensa come addetto alla sicurezza - la nota è nostra-) . Tale condizione si è manifestata in infantile ed è presumibilmente irreversibile. Per tale ragione l'equipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di Affermazione chirurgica del Genere congiuntamente al cambio del nome e del genere che si considerano essere i trattamenti d'elezione per tale tipo di condizione psichica” e che “Di ugual tenore anche la relazione endocrinologica della dr.ssa coordinatrice del C.I.D.I.Ge.M. ove viene descritto il percorso sanitario Per_6
endocrinologico e la terapia ormonale mascolinizzante assunta sotto controllo medico e che così conclude: Come innanzi precisato, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico (cui parte ricorrente ancora chiede essere autorizzata a sottoporsi) non è necessario alla richiesta pronuncia di rettifica anagrafica.
Ne consegue che deve essere riconosciuto all'istante il diritto alla rettifica anagrafica (anche in difetto della previa riattribuzione chirurgica del sesso giusta sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 15138/2015) tenuto conto della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione, della serietà del percorso terapeutico intrapreso da anni, dei risultati dei test medici e della relazione psicologica in atti, della sua esperienza di vita, dell'aspetto e della voce prettamente riconducibili all'altro genere (così come apparso in udienza davanti al Giudice relatore).
Nulla osta a che parte ricorrente si sottoponga al trattamento chirurgico oggetto di richiesta di autorizzazione che, com'è già stato autorevolmente affermato, costituisce un ulteriore strumento di ausilio nel conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Al riconoscimento del genere maschile al ricorrente consegue necessariamente il riconoscimento del suo nome, al fine di evitare una discrepanza inammissibile come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 l. cit.: “Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”, sia dalla normativa in materia di stato civile, art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396, che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso, senza necessariamente convertire il prenome nel genere scaturente dalla rettificazione, “dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 3877 del 17/02/2020).
Conformemente a quanto richiesto, il prenome deve essere rettificato da
“ ad “ che è il nome con il quale, da tempo, si riconosce ed è CP_1 Per_2
riconosciuto nei contesti sociali. Essendo la PR Sede parte necessaria del presente giudizio (in assenza di convenuti
“in senso stretto”) le spese di lite sostenute da parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, così deliberando in via definitiva:
1) DICHIARA CHE (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
appartiene al genere maschile e, pertanto,
2) ORDINA all'Ufficio Anagrafe del Comune di Cittiglio (VA) di rettificare il certificato di nascita di (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
atto nr. 116, parte 1, serie A, anno 1994, facendo constare che il sesso e il nome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ e provvedendo a tutti gli adempimenti Per_2
successivi;
3) a che l'istante si sottoponga a tutti i trattamenti medico- CP_3
chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali (primari e secondari) da femminili a maschili;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Busto Arsizio il 26/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa