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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5137 /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 12.05.2025 – ha pronunciato in data 11.06.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5137 /2015 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2
giuste procure in atti dall'Avv. Oleg Traclò del Foro di Messina
- ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] , c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._3
difeso dall' Avv. Giovanni LARESCA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 01.10.2015, gli attori convenivano in giudizio il
IG. per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni per la mancata corresponsione Parte_3
dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, IG.ra , e del figlio, IG. Pt_1 Pt_4
, giusta sentenza di separazione consensuale n. 199/95 RG emessa dal Tribunale di Messina.
[...]
In data 22.12.2016 si costituiva il convenuto contestando le domande così come formulate dagli attori ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale adito.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°°°°°°
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
Secondo la costante giurisprudenza (ex multis cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile Sentenza
18 maggio 2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 18 novembre 2015, n.
23542 Cass. Civ. Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della pagina1 di 3 "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie nell'atto introduttivo viene dedotta la mancata corresponsione, da parte del convenuto, dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, IG.ra , e del figlio, IG. Pt_1
, giusta sentenza di separazione consensuale n. 199/95 RG emessa dal Tribunale di Parte_4
Messina.
Viene genericamente allegato, nella narrativa del medesimo atto, che “i sigg.ri Parte_1
e , stante le normative di legge, hanno diritto apoditticamente ad ottenere il giusto Parte_4
risarcimento dei danni subiti e subendi come conseguenza diretta ed indiretta del comportamento di cui sopra perpetrato, costante e continuo da parte del resistente nel corso di ben venti anni senza soluzione di continuità”.
Gli attori concludono quindi chiedendo la condanna del convenuto “al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti da quantificarsi in corso di causa e/o da liquidarsi forfettariamente oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo”.
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, chi agisce per ottenere il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta risarcitoria dei “danni subiti e subendi”. Domande di questo tipo, ove non dichiarate nulle ex art. 164 c.p.c., non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni (anche qualora gli stessi venissero descritti in corso di causa)(Cass. civ. n. 13328 del 30 giugno 2015).
Le Sezioni Unite della Corte hanno avuto modo di affermare nel 2008 che il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..Sezioni Unite del 2008, Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass.,
22/7/2009, n. 17101; Cass., l/7/2009, n. 15405).
pagina2 di 3 In applicazione dei principi sopra riportati, attesa l'assenza assoluta di allegazione e, conseguentemente di prova, del danno asseritamente subito la domanda come formulata non può trovare accoglimento.
Rimane assorbita ogni altra questione anche di natura preliminare.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri minimi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014 in considerazione del valore della controversia (come dichiarato dalla parte attrice -indeterminabile), della complessità (bassa) delle questioni trattate e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria non espletatasi).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna gli attori a rifondere al convenuto le spese processuali che si liquidano in euro
2.906,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Messina lì 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 12.05.2025 – ha pronunciato in data 11.06.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5137 /2015 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2
giuste procure in atti dall'Avv. Oleg Traclò del Foro di Messina
- ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] , c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._3
difeso dall' Avv. Giovanni LARESCA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 01.10.2015, gli attori convenivano in giudizio il
IG. per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni per la mancata corresponsione Parte_3
dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, IG.ra , e del figlio, IG. Pt_1 Pt_4
, giusta sentenza di separazione consensuale n. 199/95 RG emessa dal Tribunale di Messina.
[...]
In data 22.12.2016 si costituiva il convenuto contestando le domande così come formulate dagli attori ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale adito.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°°°°°°
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
Secondo la costante giurisprudenza (ex multis cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile Sentenza
18 maggio 2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza 18 novembre 2015, n.
23542 Cass. Civ. Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della pagina1 di 3 "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie nell'atto introduttivo viene dedotta la mancata corresponsione, da parte del convenuto, dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, IG.ra , e del figlio, IG. Pt_1
, giusta sentenza di separazione consensuale n. 199/95 RG emessa dal Tribunale di Parte_4
Messina.
Viene genericamente allegato, nella narrativa del medesimo atto, che “i sigg.ri Parte_1
e , stante le normative di legge, hanno diritto apoditticamente ad ottenere il giusto Parte_4
risarcimento dei danni subiti e subendi come conseguenza diretta ed indiretta del comportamento di cui sopra perpetrato, costante e continuo da parte del resistente nel corso di ben venti anni senza soluzione di continuità”.
Gli attori concludono quindi chiedendo la condanna del convenuto “al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti da quantificarsi in corso di causa e/o da liquidarsi forfettariamente oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo”.
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, chi agisce per ottenere il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta risarcitoria dei “danni subiti e subendi”. Domande di questo tipo, ove non dichiarate nulle ex art. 164 c.p.c., non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni (anche qualora gli stessi venissero descritti in corso di causa)(Cass. civ. n. 13328 del 30 giugno 2015).
Le Sezioni Unite della Corte hanno avuto modo di affermare nel 2008 che il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..Sezioni Unite del 2008, Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass.,
22/7/2009, n. 17101; Cass., l/7/2009, n. 15405).
pagina2 di 3 In applicazione dei principi sopra riportati, attesa l'assenza assoluta di allegazione e, conseguentemente di prova, del danno asseritamente subito la domanda come formulata non può trovare accoglimento.
Rimane assorbita ogni altra questione anche di natura preliminare.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri minimi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014 in considerazione del valore della controversia (come dichiarato dalla parte attrice -indeterminabile), della complessità (bassa) delle questioni trattate e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria non espletatasi).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna gli attori a rifondere al convenuto le spese processuali che si liquidano in euro
2.906,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Messina lì 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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