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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/02/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40000043/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40000043/2013
Promossa da
C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.11.1963; C.F. , nata a [...] Parte_3 C.F._3
Tirreni il 6.9.1951, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine ricorso,
dall'avv. Alfonso Esposito ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ennio De Vita sito in Salerno, alla Via Piave, 1;
- ricorrenti-
contro
, nella qualità di amministratore del Controparte_1 [...]
– Scala B, , nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_4
Tirreni il 9.8.1986; , C.F. , nato a Controparte_3 C.F._5
Salerno il 14.4.1958; , C.F. nata a [...] Controparte_4 C.F._6
de' Tirreni il 17.3.1957; , C.F. , nato a [...] CP_5 C.F._7
de' Tirreni il 18.8.1953 e C.F. Controparte_6
, nata a [...] il [...], tutti nella qualità C.F._8
di condomini, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della pagina 1 di 7 comparsa di costituzione, dall'avv. Ugo Della Monica, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cava de' Tirreni, al Viale Garibaldi, n. 19;
-resistenti-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21.1.2013 e ritualmente notificato in uno a decreto di fissazione udienza e Parte_1 Parte_2 Pt_3
ricorrevano al Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Cava de'
[...]
Tirreni affinché, previa sospensiva degli effetti dell'atto impugnato, fosse dichiarata la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 15.12.2012
di revoca e nomina nuovo amministratore ( ) deliberata nella Controparte_1
stessa assemblea indetta dai condomini , , Controparte_3 Controparte_4
, e . CP_5 Controparte_6
A sostegno dell'impugnativa deducevano la “violazione di legge”, in quanto erano stati erroneamente conteggiati millesimi attribuiti a ciascun condomino e, pertanto, la deliberazione, avente ad oggetto la revoca dei precedenti e la nomina di nuovo amministratore, mancava, avendo raggiunto solo 241,535
millesimi, della maggioranza necessaria per la sua validità che abbisognava,
secondo il dettato dell'art. 1136 c.c., di una maggioranza che rappresentasse almeno metà del valore dell'edificio; ancora, la convocazione dell'Assemblea
non era stata notificata a tutti i condomini e non erano stati predeterminate le modalità di scelta del nuovo amministratore e, che, la sospensione del deliberato era importante pendendo fra il e una impresa terza un CP_2
contratto di appalto per la manutenzione straordinaria del fabbricato;
che la deliberazione assembleare era stata notificata ai ricorrenti solo in data pagina 2 di 7 21.12.2012.
In data 10 luglio 2013 si costituivano , , Controparte_1 Controparte_3
, , e i quali, Controparte_4 CP_5 Controparte_6
preliminarmente, eccepivano la inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per intervenuta decadenza ex art. 1137, III co., c.c.
Assumevano che ormai da tempo in giurisprudenza il vizio della nullità delle delibere condominiali era relegato solo ad ipotesi residuali e che i vizi lamentati della delibera avrebbero comportato solo un'ipotesi di annullabilità
e quindi sottoposta alla decadenza di 30 giorni dalla deliberazione o dalla comunicazione della stessa se differenti. Il ricorrente infatti aveva iscritto a ruolo il ricorso in data 21.1.2013, quindi, oltre 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione.
Eccepivano, inoltre, che la domanda era inammissibile in quanto la IG.ra era detentrice della quota millesimale di 107,50 avendo da sempre CP_4
posseduto il locale mansarda.
Eccepivano, ancora, la improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, in quanto i ricorrenti erano stati, diversamente da quanto affermato, legittimamente convocati.
Pertanto, la delibera impugnata era stata convalidata.
Concludevano per la dichiarazione di inammissibilità ed improcedibilità
dell'azione per intervenuta decadenza;
per la dichiarazione di inammissibilità
per inesistenza del diritto fatto valere e per carenza di legittimazione ad agire;
per il rigetto per infondatezza della domanda;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 31 maggio 2013 si teneva la prima udienza in cui parte ricorrente chiedeva la riunione ad altro procedimento di impugnativa delibera assembleare, per connessione oggettiva e soggettiva, pendente innanzi allo stesso tribunale chiamato all'udienza del 5 giugno 2013. Il Giudice su pagina 3 di 7 eccezioni delle parti assegnava alle stesse termine per l'estensione del contraddittorio anche nei confronti dei condomini che non erano parte del giudizio rinviando alla data del 12.7.2013 quando il giudice dopo essersi riservato rinviava al 16.4.2024 concedendo i termini di cui all'art. 183, VI co.,
c.p.c.
Soppressa la sede distaccata di Cava de' Tirreni in data 29.11.2019 il procedimento veniva assegnato alla Prima Civile dell'intestato Tribunale e fissata l'udienza per il prosieguo al 5 maggio 2020, rinviata d'ufficio al
3.11.2020.
In tale data il Giudice, lette le note scritte delle parti, rinviava per conclusioni e discussione alla udienza del 29.6.2021 cui seguivano altri rinvii fino al
31.5.2023 per carico di ruolo.
Durante tale ultima udienza parte attrice faceva rilevare che successivamente,
ovvero in data 14.02.2013, era stata assunta una nuova delibera assembleare in cui si convalidava la delibera impugnata del 16.12.2012. pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;
la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente la causa veniva in data rimessa su ruolo e chiamata all'udienza del 24.10.2023 per permettere alle parti di depositare la delibera di convalida di quella impugnata, non ritrovata fra gli atti del giudizio.
Parte attrice depositava delibera del 16.12.2012; del 14.2.2013; due ricorsi avverso l'impugnativa della delibera del 16.12.2012 e della delibera del
14.02.2013; parte convenuta depositava delibera del 14.2.2013.
L'udienza del 25.10.2023 veniva rinviata per mancato ritrovamento del fascicolo originario al 19.12.2023 differita al 27.2.2024 quando veniva trattenuta in decisione, da questo giudicante, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 7 Motivi della decisione
La ratifica della delibera condominiale è un modo per sanare una decisione assunta in precedenza ma viziata perché contraria alla legge oppure al regolamento interno dell'edificio. Quindi la ratifica consente di regolarizzare le delibere annullabili.
La ratifica tramite deliberazione sostitutiva, per evitare l'annullamento della precedente decisione, deve essere assunta da un'assemblea regolarmente riconvocata;
essere conforme alla legge o al regolamento;
avere il medesimo oggetto di quella che si vuole sostituire, esprimere la volontà, anche implicita,
di sostituire la precedente.
Se la vecchia delibera è stata nel frattempo impugnata, il giudice dovrà
estinguere il giudizio dichiarando la “cessata materia del contendere” (Trib.
Modena, sent. n. 468 del 13 aprile 2022), e ciò senza che nel giudizio possa inserirsi la questione circa la legittimità della nuova deliberazione.
Secondo i giudici, infatti, anche in ambito condominiale si applica l'art. 2377
c.c., inizialmente pensata solamente per le assemblee societarie, secondo cui
«L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto».
In altri termini, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida,
l'annullamento non può avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto a ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo.
A tal proposito, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione «la norma dell'art. 2377, ult.co., cod. civ., benché dettata con pagina 5 di 7 riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò,
applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi, cosicché va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata» (ex multis, Cass., sent. n 20071/2017; Cass.,
sent. n. 24957/2016).
Pertanto, non entrano nel presente giudizio le questioni circa la necessità o meno dell'estensione del contraddittorio ad altri condomini essendo, come già detto, venuta meno la materia del contendere.
Inoltre, il ricorso appare proposto nel termine stabilito dalla legge di 30 gg dalla notifica del verbale di assemblea come previsto dalla legge.
Bisogna rilevare che il ha inteso eliminare la possibilità che la CP_2
deliberazione del 16.12.2012 fosse oggetto di annullamento ratificando in data
14.2.2013 l'operato dell'assemblea e, che, a sua volta, tale decisione è stata impugnata, senza esito, dagli stessi odierni ricorrenti che oggi chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Pertanto, si rilevano ragioni di reciproca soccombenza che impongono la compensazione delle spese legali fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 40000043/2013 r.g. tra Parte_1 Parte_2
, e , ,
[...] Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
, e -resistenti- ogni altra Controparte_4 CP_5 Controparte_6
istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa interamente le spese di giudizio fra le parti.
Salerno lì, 15/02/2025
Il GOP
pagina 6 di 7 Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40000043/2013
Promossa da
C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.11.1963; C.F. , nata a [...] Parte_3 C.F._3
Tirreni il 6.9.1951, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine ricorso,
dall'avv. Alfonso Esposito ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ennio De Vita sito in Salerno, alla Via Piave, 1;
- ricorrenti-
contro
, nella qualità di amministratore del Controparte_1 [...]
– Scala B, , nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_4
Tirreni il 9.8.1986; , C.F. , nato a Controparte_3 C.F._5
Salerno il 14.4.1958; , C.F. nata a [...] Controparte_4 C.F._6
de' Tirreni il 17.3.1957; , C.F. , nato a [...] CP_5 C.F._7
de' Tirreni il 18.8.1953 e C.F. Controparte_6
, nata a [...] il [...], tutti nella qualità C.F._8
di condomini, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della pagina 1 di 7 comparsa di costituzione, dall'avv. Ugo Della Monica, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cava de' Tirreni, al Viale Garibaldi, n. 19;
-resistenti-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21.1.2013 e ritualmente notificato in uno a decreto di fissazione udienza e Parte_1 Parte_2 Pt_3
ricorrevano al Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Cava de'
[...]
Tirreni affinché, previa sospensiva degli effetti dell'atto impugnato, fosse dichiarata la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 15.12.2012
di revoca e nomina nuovo amministratore ( ) deliberata nella Controparte_1
stessa assemblea indetta dai condomini , , Controparte_3 Controparte_4
, e . CP_5 Controparte_6
A sostegno dell'impugnativa deducevano la “violazione di legge”, in quanto erano stati erroneamente conteggiati millesimi attribuiti a ciascun condomino e, pertanto, la deliberazione, avente ad oggetto la revoca dei precedenti e la nomina di nuovo amministratore, mancava, avendo raggiunto solo 241,535
millesimi, della maggioranza necessaria per la sua validità che abbisognava,
secondo il dettato dell'art. 1136 c.c., di una maggioranza che rappresentasse almeno metà del valore dell'edificio; ancora, la convocazione dell'Assemblea
non era stata notificata a tutti i condomini e non erano stati predeterminate le modalità di scelta del nuovo amministratore e, che, la sospensione del deliberato era importante pendendo fra il e una impresa terza un CP_2
contratto di appalto per la manutenzione straordinaria del fabbricato;
che la deliberazione assembleare era stata notificata ai ricorrenti solo in data pagina 2 di 7 21.12.2012.
In data 10 luglio 2013 si costituivano , , Controparte_1 Controparte_3
, , e i quali, Controparte_4 CP_5 Controparte_6
preliminarmente, eccepivano la inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per intervenuta decadenza ex art. 1137, III co., c.c.
Assumevano che ormai da tempo in giurisprudenza il vizio della nullità delle delibere condominiali era relegato solo ad ipotesi residuali e che i vizi lamentati della delibera avrebbero comportato solo un'ipotesi di annullabilità
e quindi sottoposta alla decadenza di 30 giorni dalla deliberazione o dalla comunicazione della stessa se differenti. Il ricorrente infatti aveva iscritto a ruolo il ricorso in data 21.1.2013, quindi, oltre 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione.
Eccepivano, inoltre, che la domanda era inammissibile in quanto la IG.ra era detentrice della quota millesimale di 107,50 avendo da sempre CP_4
posseduto il locale mansarda.
Eccepivano, ancora, la improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, in quanto i ricorrenti erano stati, diversamente da quanto affermato, legittimamente convocati.
Pertanto, la delibera impugnata era stata convalidata.
Concludevano per la dichiarazione di inammissibilità ed improcedibilità
dell'azione per intervenuta decadenza;
per la dichiarazione di inammissibilità
per inesistenza del diritto fatto valere e per carenza di legittimazione ad agire;
per il rigetto per infondatezza della domanda;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 31 maggio 2013 si teneva la prima udienza in cui parte ricorrente chiedeva la riunione ad altro procedimento di impugnativa delibera assembleare, per connessione oggettiva e soggettiva, pendente innanzi allo stesso tribunale chiamato all'udienza del 5 giugno 2013. Il Giudice su pagina 3 di 7 eccezioni delle parti assegnava alle stesse termine per l'estensione del contraddittorio anche nei confronti dei condomini che non erano parte del giudizio rinviando alla data del 12.7.2013 quando il giudice dopo essersi riservato rinviava al 16.4.2024 concedendo i termini di cui all'art. 183, VI co.,
c.p.c.
Soppressa la sede distaccata di Cava de' Tirreni in data 29.11.2019 il procedimento veniva assegnato alla Prima Civile dell'intestato Tribunale e fissata l'udienza per il prosieguo al 5 maggio 2020, rinviata d'ufficio al
3.11.2020.
In tale data il Giudice, lette le note scritte delle parti, rinviava per conclusioni e discussione alla udienza del 29.6.2021 cui seguivano altri rinvii fino al
31.5.2023 per carico di ruolo.
Durante tale ultima udienza parte attrice faceva rilevare che successivamente,
ovvero in data 14.02.2013, era stata assunta una nuova delibera assembleare in cui si convalidava la delibera impugnata del 16.12.2012. pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere;
la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente la causa veniva in data rimessa su ruolo e chiamata all'udienza del 24.10.2023 per permettere alle parti di depositare la delibera di convalida di quella impugnata, non ritrovata fra gli atti del giudizio.
Parte attrice depositava delibera del 16.12.2012; del 14.2.2013; due ricorsi avverso l'impugnativa della delibera del 16.12.2012 e della delibera del
14.02.2013; parte convenuta depositava delibera del 14.2.2013.
L'udienza del 25.10.2023 veniva rinviata per mancato ritrovamento del fascicolo originario al 19.12.2023 differita al 27.2.2024 quando veniva trattenuta in decisione, da questo giudicante, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 7 Motivi della decisione
La ratifica della delibera condominiale è un modo per sanare una decisione assunta in precedenza ma viziata perché contraria alla legge oppure al regolamento interno dell'edificio. Quindi la ratifica consente di regolarizzare le delibere annullabili.
La ratifica tramite deliberazione sostitutiva, per evitare l'annullamento della precedente decisione, deve essere assunta da un'assemblea regolarmente riconvocata;
essere conforme alla legge o al regolamento;
avere il medesimo oggetto di quella che si vuole sostituire, esprimere la volontà, anche implicita,
di sostituire la precedente.
Se la vecchia delibera è stata nel frattempo impugnata, il giudice dovrà
estinguere il giudizio dichiarando la “cessata materia del contendere” (Trib.
Modena, sent. n. 468 del 13 aprile 2022), e ciò senza che nel giudizio possa inserirsi la questione circa la legittimità della nuova deliberazione.
Secondo i giudici, infatti, anche in ambito condominiale si applica l'art. 2377
c.c., inizialmente pensata solamente per le assemblee societarie, secondo cui
«L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto».
In altri termini, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida,
l'annullamento non può avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto a ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo.
A tal proposito, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione «la norma dell'art. 2377, ult.co., cod. civ., benché dettata con pagina 5 di 7 riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò,
applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi, cosicché va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata» (ex multis, Cass., sent. n 20071/2017; Cass.,
sent. n. 24957/2016).
Pertanto, non entrano nel presente giudizio le questioni circa la necessità o meno dell'estensione del contraddittorio ad altri condomini essendo, come già detto, venuta meno la materia del contendere.
Inoltre, il ricorso appare proposto nel termine stabilito dalla legge di 30 gg dalla notifica del verbale di assemblea come previsto dalla legge.
Bisogna rilevare che il ha inteso eliminare la possibilità che la CP_2
deliberazione del 16.12.2012 fosse oggetto di annullamento ratificando in data
14.2.2013 l'operato dell'assemblea e, che, a sua volta, tale decisione è stata impugnata, senza esito, dagli stessi odierni ricorrenti che oggi chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Pertanto, si rilevano ragioni di reciproca soccombenza che impongono la compensazione delle spese legali fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 40000043/2013 r.g. tra Parte_1 Parte_2
, e , ,
[...] Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
, e -resistenti- ogni altra Controparte_4 CP_5 Controparte_6
istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa interamente le spese di giudizio fra le parti.
Salerno lì, 15/02/2025
Il GOP
pagina 6 di 7 Avv. Cosimina D'Ambrosio
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