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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RG 4018/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
e , elett.te dom.ti in Giugliano in Campania alla via Parte_1 Parte_2
Staffetta n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Riccobene che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTI -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 dom.ta in Napoli alla via Santa Lucia n. 15, presso lo studio dell'avv. Paola Limatola che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_2
F. Petrarca n. 39, presso lo studio dell'avv. Fabio Saggiomo che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, premesso di aver ricevuto in data
6.03.2023 la cartella di pagamento n. 02820220022633730003 per complessivi € 111.312,33 2
Parte da parte dell' su incarico di a seguito dell'escussione della Controparte_2 garanzia da parte di si opponevano a tale richiesta di pagamento Controparte_3 contestando l'inesistenza di valido titolo esecutivo poiché, trattandosi di rapporto di natura Parte privatistica ed essendo il credito chirografario, avrebbe dovuto procedere con gli ordinari mezzi.
Concludevano, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella opposta.
Con comparsa depositata in data 6.04.2023 si costituiva l' Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la validità della procedura di riscossione e l'infondatezza nel merito della opposizione, chiedendone il rigetto. Parte Con comparsa depositata in data 21.07.2023 si costituiva eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 19.06.2025, a seguito della scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In via preliminare la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. poiché viene contestato il merito della pretesa e la legittimità dell'azione di recupero intrapresa.
Sempre in via preliminare va effettivamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva per in quanto parte attrice spiega soltanto motivi di opposizione inerenti al CP_4
Parte rapporto con ma non motivi inerenti all'iter procedimentale dell'agente della riscossione.
Passando dunque al merito, gli opponenti sostanzialmente eccepiscono che il credito Parte Parte vantato da sia chirografario e non privilegiato, essendosi surrogata alla che per l'appunto vantava un credito chirografario e pertanto non avrebbe Controparte_5 potuto agire direttamente con la riscossione coattiva, ma avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, trattandosi di credito scaturente da un rapporto privatistico. Allo stesso tempo ammettono – oltre che riscontrabile per tabulas – che quello ottenuto illo tempore dall'istituto di credito fosse un finanziamento a piccole medie imprese garantito dal Fondo
PMI.
Ebbene a tal proposito va innanzitutto rilevato che il titolo legittimante la riscossione da Parte parte della è costituito proprio dalla incontestata fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito. E tanto basta a giustificare la corretta procedura esattoriale intrapresa.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.m. n. 18456 del 2005, infatti, “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, 3
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In altri termini la suindicata procedura prevede che, al recupero dei crediti nascenti da prestiti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett. c), della L. n. 59/1997”), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del già citato art. 17 del d.lgs. 46/99. Tra le norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, devono senz'altro annoverarsi il d.m. n.
18456/05 e il d.m. n. 19412/05.
Ed è proprio l'art. 2 del d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998, a prevedere che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul
Fondo di Garanzia il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. Detto ancora in altri termini,
è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Sicché, anche volendo aderire alla tesi dell'opponente della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. E si badi che, invece, ha natura Parte pubblicistica il rapporto tra e l'impresa beneficiaria, stante la fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Pertanto, la doglianza degli opponenti è infondata e l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore del credito richiesto nella cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione; 4
- condanna le parti opponenti al pagamento, in favore di ciascuna parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per ognuna delle due parti opposte costituite.
Aversa, 17 luglio 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
e , elett.te dom.ti in Giugliano in Campania alla via Parte_1 Parte_2
Staffetta n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Riccobene che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTI -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 dom.ta in Napoli alla via Santa Lucia n. 15, presso lo studio dell'avv. Paola Limatola che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
NONCHÈ
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_2
F. Petrarca n. 39, presso lo studio dell'avv. Fabio Saggiomo che la rappresenta a difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, premesso di aver ricevuto in data
6.03.2023 la cartella di pagamento n. 02820220022633730003 per complessivi € 111.312,33 2
Parte da parte dell' su incarico di a seguito dell'escussione della Controparte_2 garanzia da parte di si opponevano a tale richiesta di pagamento Controparte_3 contestando l'inesistenza di valido titolo esecutivo poiché, trattandosi di rapporto di natura Parte privatistica ed essendo il credito chirografario, avrebbe dovuto procedere con gli ordinari mezzi.
Concludevano, pertanto, chiedendo l'annullamento della cartella opposta.
Con comparsa depositata in data 6.04.2023 si costituiva l' Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la validità della procedura di riscossione e l'infondatezza nel merito della opposizione, chiedendone il rigetto. Parte Con comparsa depositata in data 21.07.2023 si costituiva eccependo l'inammissibilità
e l'infondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 19.06.2025, a seguito della scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In via preliminare la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. poiché viene contestato il merito della pretesa e la legittimità dell'azione di recupero intrapresa.
Sempre in via preliminare va effettivamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva per in quanto parte attrice spiega soltanto motivi di opposizione inerenti al CP_4
Parte rapporto con ma non motivi inerenti all'iter procedimentale dell'agente della riscossione.
Passando dunque al merito, gli opponenti sostanzialmente eccepiscono che il credito Parte Parte vantato da sia chirografario e non privilegiato, essendosi surrogata alla che per l'appunto vantava un credito chirografario e pertanto non avrebbe Controparte_5 potuto agire direttamente con la riscossione coattiva, ma avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, trattandosi di credito scaturente da un rapporto privatistico. Allo stesso tempo ammettono – oltre che riscontrabile per tabulas – che quello ottenuto illo tempore dall'istituto di credito fosse un finanziamento a piccole medie imprese garantito dal Fondo
PMI.
Ebbene a tal proposito va innanzitutto rilevato che il titolo legittimante la riscossione da Parte parte della è costituito proprio dalla incontestata fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito. E tanto basta a giustificare la corretta procedura esattoriale intrapresa.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.m. n. 18456 del 2005, infatti, “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, 3
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In altri termini la suindicata procedura prevede che, al recupero dei crediti nascenti da prestiti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett. c), della L. n. 59/1997”), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi del già citato art. 17 del d.lgs. 46/99. Tra le norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, devono senz'altro annoverarsi il d.m. n.
18456/05 e il d.m. n. 19412/05.
Ed è proprio l'art. 2 del d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998, a prevedere che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul
Fondo di Garanzia il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c. Detto ancora in altri termini,
è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Sicché, anche volendo aderire alla tesi dell'opponente della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. E si badi che, invece, ha natura Parte pubblicistica il rapporto tra e l'impresa beneficiaria, stante la fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Pertanto, la doglianza degli opponenti è infondata e l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore del credito richiesto nella cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione; 4
- condanna le parti opponenti al pagamento, in favore di ciascuna parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per ognuna delle due parti opposte costituite.
Aversa, 17 luglio 2025 IL GIUDICE
dr.ssa Lorella Triglione