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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 06/11/2025 nella causa n. 4057/2023 avente ad oggetto “opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza Pt_2 C.F._2 dell'avv. DRAGONE MARCO
- opponenti - e
(C.F./P.IVA: ), e per essa la CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F./P.IVA: ), qui rappresentata Controparte_2 P.IVA_2 dalla mandataria (C.F./P.IVA: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_3 ministero/assistenza dell'avv. FERRARA ANTONIO
- opposta – Conclusioni All'udienza del 06/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 proponevano opposizione avverso il precetto Parte_2 notificatogli ad istanza della e per essa dalla CP_1 [...]
, qui rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
, quale cessionaria del credito originariamente Controparte_3 vantato dalla e traente origine dal decreto ingiuntivo Controparte_4
n. 264/2012 emesso dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in favore della e in danno della nonché di e Controparte_4 CP_5 Parte_2 [...]
quali garanti, munito di formula esecutiva il 20/12/2012, e Parte_3 divenuto definitivo in data 05/02/2013 a seguito di mancata opposizione, per conseguire il pagamento, in solido, di € 69.255,15, oltre spese e interessi.
A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: [...] 1. … difetto di legittimazione attiva della per non esser titolare di alcun valido Controparte_1
2 Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
titolo contrattuale e/o giudiziale per poter agire nel confronti dei sigg. e Pt_1
, stante la mancata allegazione all'atto di precetto delle operate cessioni e Pt_2 dell'assenza di indicazioni ed elementi precisi per poter consentire alla parte opponente di poter eseguire le dovute e necessarie verifiche per individuare, nella menzionata operazione di cartolarizzazione, la cessione del credito di cui al decreto ingiuntivo azionato con il precetto. … 2. … decorrenza del termine ordinario prescrizionale decennale. Con l'impugnato atto di precetto è stato intimato ai sigg. e il pagamento di € 69.255,15 in forza del decreto Pt_2 Pt_1 ingiuntivo n. 264/2012, emesso con la PROVVISORIA ESECUZIONE in data
03.12.2012, dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi e notificato ai debitori in data 27.12.2012. In data 05.02.2013, il decreto ingiuntivo n. 264/2012 emesso dal
Tribunale di Sant'Angelo diventava definitivo. … Nel caso di specie, il termine di prescrizione del diritto di credito indicato nell'impugnato atto di precetto decorre a partire dalla data del 05.02.2013 e che, in base ad un semplice calcolo aritmetico, tale termine è decorso in data 05.02.2023. A partire dal 05.02.2013 al 05.02.2023, ai sigg. e non è stato notificato alcun atto Parte_2 Parte_1 interruttivo dei termini prescrizionali… 3. … ISTANZA DI SOSPENSIONE
DELL'ESECUZIONE. … Sussistono i gravi motivi ed è imminente e concreto il pericolo che parte opponente sia sottoposta a procedura di esecuzione forzata per un TITOLO ESECUTIVO prescritto … [...].
Costituitasi in giudizio, la e per essa la CP_1 [...]
, qui rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
, concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione, Controparte_3 stante l'infondatezza dei motivi dedotti a fondamento della stessa. In particolare, l'opposta deduceva: SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA … la dichiarazione di cessione presente nella CP_1
Gazzetta Ufficiale che viene depositata in atti, non rappresenta mera pubblicità notizia ma ingloba tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione dei crediti ceduti e l'inclusione del credito oggetto del contendere in detta cessione. … ai fini valutativi circa la legittimazione attiva ad agire, occorrerà verificare se vi siano anche gli altri elementi che comportino conoscenza ovvero conoscibilità dei terzi della intervenuta cessione. Dalla semplice lettura del contenuto della G.U. del
3/11/2018 n. 128 - parte seconda - si evidenzia come non ci si sia limitati alla mera indicazione della dedotta cessione ai fini della pubblicità ma nel testo viene anche indicato quanto previsto dall'art.
7.1 del TUB e cioè l'espressa indicazione dei crediti rientranti nella cessione. … L'avviso di cessione pertanto non si limita a contenere la mera notizia dell'avvenuta cessione ma inserisce anche i dati precisi delle partite creditorie cedute identificabili perché sorte negli anni ivi indicati e riferiti alle singole sofferenze come meglio evidenziati nel link di rimando presente
3 Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
all'interno della GU. … ad abundantiam viene depositato in atti anche comunicazione successiva della Prelios ai debitori della intervenuta cessione dei crediti con richiesta di pagamento delle somme dovute alla data di cessione, contente ndg della sofferenza questo al fine di dare piena conoscenza della esposizione debitoria laddove la stessa non fosse ancora resa nota. Occorre anche precisare come i debitori avessero piena conoscenza della posizione debitoria avendo la Banca cedente provveduto ad intervenire nella procedura esecutiva
75/2012 Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in ragione del decreto ingiuntivo
264/2012 notificato. … Nel caso di specie, la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ha permesso di rilevare che i crediti ceduti fossero individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti. … SULLA
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE. … L'eccezione appare infondata in quanto il decorso prescrizionale risulta essere interrotto dall'intervento nella procedura esecutiva
75/2012 in cui risulta azionato il titolo oggetto di opposizione. La procedura si è chiusa in data 16/09/2019 e da quella data è nuovamente iniziato a decorrere il termine prescrizionale decennale. … SULLA ISTANZA DI SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO. L'efficacia esecutiva del titolo non può essere sospesa essendo un titolo di formazione giudiziale e non essendoci eccezioni di intervenuto pagamento del debito… [...].
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini indicati dall'art. 171ter c.p.c., non concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (v. ordinanza del 02/05/2024), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per note conclusionale alle parti. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Privo di pregio risulta il primo motivo di opposizione, concernente […] il difetto di legittimazione attiva della […] stante […] la mancata Controparte_1 allegazione all'atto di precetto delle operate cessioni e dell'assenza di indicazioni ed elementi precisi per poter consentire alla parte opponente di poter eseguire le dovute e necessarie verifiche per individuare, nella menzionata operazione di cartolarizzazione, la cessione del credito di cui al decreto ingiuntivo azionato con il precetto […] (v. testualmente atto di citazione).
4 Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Giova difatti precisare come la Suprema Corte abbia da ultimo chiarito che: In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798) Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884) (v. testualmente in parte motiva Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. (Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023). Ebbene, all'atto della propria costituzione in giudizio, la Controparte_1 previa puntuale ricostruzione e documentazione delle vicende creditizie e societarie medio tempore avutesi (v. comparsa di costituzione e relativi allegati), ha
5 Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
depositato l'avviso - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 128 del 03.11.2018 (v. avviso in atti) - di avvenuta cessione in suo favore ad opera, tra le altre, della medesima (già Controparte_6 [...] società incorporante la Controparte_7 CP_4
), in forza di contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4
[...]
e 7.1 della Legge 130 concluso in data 24 ottobre 2018, di una serie di crediti nella titolarità (anche) di quest'ultima, secondo le formalità della c.d. “cessione in blocco” ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, crediti individuati alla stregua dei seguenti criteri oggettivi: […] (i) da tutti i crediti (per capitale, interessi, CP_6 anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle
Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991; […] I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Banche Cedenti e della
Società, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://istituzionale.bper.it/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto […] (v. testualmente citato avviso di cui alla Gazzetta, Parte Seconda n. n. 128 del 03.11.2018). Evidente, pertanto, risulta la riconducibilità tra quelli inclusi nella richiamata cessione del credito per cui è causa (id est: oggetto del decreto ingiuntivo n. 264/2012 emesso dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in data 03/12/2012, in favore della e in danno della Controparte_4 [...]
nonché di e quali garanti, munito di Parte_2 Parte_3 formula esecutiva il 20/12/2012, e divenuto definitivo in data 05/02/2013 a seguito di mancata opposizione), da qualificarsi “in sofferenza”, perché oggetto di contestazione giudiziale. Del resto, la relativa inclusione nella richiamata cessione è stata in corso di causa comprovata anche a mezzo della dichiarazione di cessione promanante dalla medesima , quale banca cedente, debitamente prodotta dalla CP_6 medesima opposta (v. dichiarazione di cui in atti, da cui emergono i numeri identificativi e i rapporti di riferimento del credito per cui è causa). Quanto poi all'eccepita […] decorrenza del termine ordinario prescrizionale decennale […] (v. testualmente atto di citazione), atteso che […] il termine di prescrizione del diritto di credito indicato nell'impugnato atto di precetto decorre a partire dalla data del 05.02.2013 e che, in base ad un semplice
6 Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
calcolo aritmetico, tale termine è decorso in data 05.02.2023. A partire dal
05.02.2013 al 05.02.2023, ai sigg. e non è stato Parte_2 Parte_1 notificato alcun atto interruttivo dei termini prescrizionali […] (v. così testualmente atto di citazione ma anche memorie ex art. 171ter c.p.c.), del pari infondate risultano le doglianze di cui all'opposizione. Ai sensi dell'art. 2943, 1° e 2° comma c.c., difatti, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo, o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, mentre ai sensi dell'art. 2945, 1° e 2° comma c.c., Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Costituisce altresì principio condiviso in giurisprudenza l'affermazione secondo cui Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 14602 del 09/07/2020). Orbene, nella fattispecie in esame - anche al netto del fatto che risulta prodotta in atti una comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale diffida al pagamento comunque notificate alla debitrice principale e a uno dei debitori solidali (v. comunicazione del 6/04/2020, ricevuta dal e dalla Pt_2 debitrice principale in periodo COVID, ed oggetto di contestazioni circa il mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 108 del D.L. 18/2020) - non ci si può esimere dal rilevare come il decorso del termine prescrizionale risulterebbe comunque interrotto dal non contestato intervento della Controparte_4
originaria creditrice, nella procedura esecutiva immobiliare n. 75/2012
[...] pendente innanzi il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, avente ad oggetto l'azionamento del titolo per cui è causa nei confronti di Parte_2
(v. atto di intervento di cui in atti, datato 11/04/2013), procedura altrettanto incontestatamente conclusasi con il riparto delle somme in data 16/09/2019, con la conseguente sospensione del decorso del predetto termine per l'intero periodo di riferimento. Né può indurre a soluzioni dissimili la non riferibilità alla totalità dei debitori (solidali) degli atti sin qui descritti, ivi compresa la Parte_1
, atteso che a norma dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore
[...] interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido
7 Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta, con il contestuale assorbimento, per il rilievo dirimente e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna degli opponenti alla rifusione in favore dell'opposta costituitasi delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti della e per essa la CP_1 Controparte_2
, qui rappresentata dalla mandataria
[...] Controparte_3
avverso il precetto da questa notificatogli, respinta o
[...] comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione, così come proposta;
condanna parte opponente e alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di parte opposta , e per essa la CP_1 [...]
, qui rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 06/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
8
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 06/11/2025 nella causa n. 4057/2023 avente ad oggetto “opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza Pt_2 C.F._2 dell'avv. DRAGONE MARCO
- opponenti - e
(C.F./P.IVA: ), e per essa la CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F./P.IVA: ), qui rappresentata Controparte_2 P.IVA_2 dalla mandataria (C.F./P.IVA: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_3 ministero/assistenza dell'avv. FERRARA ANTONIO
- opposta – Conclusioni All'udienza del 06/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 proponevano opposizione avverso il precetto Parte_2 notificatogli ad istanza della e per essa dalla CP_1 [...]
, qui rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
, quale cessionaria del credito originariamente Controparte_3 vantato dalla e traente origine dal decreto ingiuntivo Controparte_4
n. 264/2012 emesso dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in favore della e in danno della nonché di e Controparte_4 CP_5 Parte_2 [...]
quali garanti, munito di formula esecutiva il 20/12/2012, e Parte_3 divenuto definitivo in data 05/02/2013 a seguito di mancata opposizione, per conseguire il pagamento, in solido, di € 69.255,15, oltre spese e interessi.
A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: [...] 1. … difetto di legittimazione attiva della per non esser titolare di alcun valido Controparte_1
2 Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
titolo contrattuale e/o giudiziale per poter agire nel confronti dei sigg. e Pt_1
, stante la mancata allegazione all'atto di precetto delle operate cessioni e Pt_2 dell'assenza di indicazioni ed elementi precisi per poter consentire alla parte opponente di poter eseguire le dovute e necessarie verifiche per individuare, nella menzionata operazione di cartolarizzazione, la cessione del credito di cui al decreto ingiuntivo azionato con il precetto. … 2. … decorrenza del termine ordinario prescrizionale decennale. Con l'impugnato atto di precetto è stato intimato ai sigg. e il pagamento di € 69.255,15 in forza del decreto Pt_2 Pt_1 ingiuntivo n. 264/2012, emesso con la PROVVISORIA ESECUZIONE in data
03.12.2012, dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi e notificato ai debitori in data 27.12.2012. In data 05.02.2013, il decreto ingiuntivo n. 264/2012 emesso dal
Tribunale di Sant'Angelo diventava definitivo. … Nel caso di specie, il termine di prescrizione del diritto di credito indicato nell'impugnato atto di precetto decorre a partire dalla data del 05.02.2013 e che, in base ad un semplice calcolo aritmetico, tale termine è decorso in data 05.02.2023. A partire dal 05.02.2013 al 05.02.2023, ai sigg. e non è stato notificato alcun atto Parte_2 Parte_1 interruttivo dei termini prescrizionali… 3. … ISTANZA DI SOSPENSIONE
DELL'ESECUZIONE. … Sussistono i gravi motivi ed è imminente e concreto il pericolo che parte opponente sia sottoposta a procedura di esecuzione forzata per un TITOLO ESECUTIVO prescritto … [...].
Costituitasi in giudizio, la e per essa la CP_1 [...]
, qui rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
, concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione, Controparte_3 stante l'infondatezza dei motivi dedotti a fondamento della stessa. In particolare, l'opposta deduceva: SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA … la dichiarazione di cessione presente nella CP_1
Gazzetta Ufficiale che viene depositata in atti, non rappresenta mera pubblicità notizia ma ingloba tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione dei crediti ceduti e l'inclusione del credito oggetto del contendere in detta cessione. … ai fini valutativi circa la legittimazione attiva ad agire, occorrerà verificare se vi siano anche gli altri elementi che comportino conoscenza ovvero conoscibilità dei terzi della intervenuta cessione. Dalla semplice lettura del contenuto della G.U. del
3/11/2018 n. 128 - parte seconda - si evidenzia come non ci si sia limitati alla mera indicazione della dedotta cessione ai fini della pubblicità ma nel testo viene anche indicato quanto previsto dall'art.
7.1 del TUB e cioè l'espressa indicazione dei crediti rientranti nella cessione. … L'avviso di cessione pertanto non si limita a contenere la mera notizia dell'avvenuta cessione ma inserisce anche i dati precisi delle partite creditorie cedute identificabili perché sorte negli anni ivi indicati e riferiti alle singole sofferenze come meglio evidenziati nel link di rimando presente
3 Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
all'interno della GU. … ad abundantiam viene depositato in atti anche comunicazione successiva della Prelios ai debitori della intervenuta cessione dei crediti con richiesta di pagamento delle somme dovute alla data di cessione, contente ndg della sofferenza questo al fine di dare piena conoscenza della esposizione debitoria laddove la stessa non fosse ancora resa nota. Occorre anche precisare come i debitori avessero piena conoscenza della posizione debitoria avendo la Banca cedente provveduto ad intervenire nella procedura esecutiva
75/2012 Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in ragione del decreto ingiuntivo
264/2012 notificato. … Nel caso di specie, la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ha permesso di rilevare che i crediti ceduti fossero individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti. … SULLA
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE. … L'eccezione appare infondata in quanto il decorso prescrizionale risulta essere interrotto dall'intervento nella procedura esecutiva
75/2012 in cui risulta azionato il titolo oggetto di opposizione. La procedura si è chiusa in data 16/09/2019 e da quella data è nuovamente iniziato a decorrere il termine prescrizionale decennale. … SULLA ISTANZA DI SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO. L'efficacia esecutiva del titolo non può essere sospesa essendo un titolo di formazione giudiziale e non essendoci eccezioni di intervenuto pagamento del debito… [...].
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini indicati dall'art. 171ter c.p.c., non concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (v. ordinanza del 02/05/2024), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per note conclusionale alle parti. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Privo di pregio risulta il primo motivo di opposizione, concernente […] il difetto di legittimazione attiva della […] stante […] la mancata Controparte_1 allegazione all'atto di precetto delle operate cessioni e dell'assenza di indicazioni ed elementi precisi per poter consentire alla parte opponente di poter eseguire le dovute e necessarie verifiche per individuare, nella menzionata operazione di cartolarizzazione, la cessione del credito di cui al decreto ingiuntivo azionato con il precetto […] (v. testualmente atto di citazione).
4 Tribunale di Avellino n. 4057/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Giova difatti precisare come la Suprema Corte abbia da ultimo chiarito che: In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798) Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884) (v. testualmente in parte motiva Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. (Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023). Ebbene, all'atto della propria costituzione in giudizio, la Controparte_1 previa puntuale ricostruzione e documentazione delle vicende creditizie e societarie medio tempore avutesi (v. comparsa di costituzione e relativi allegati), ha
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depositato l'avviso - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 128 del 03.11.2018 (v. avviso in atti) - di avvenuta cessione in suo favore ad opera, tra le altre, della medesima (già Controparte_6 [...] società incorporante la Controparte_7 CP_4
), in forza di contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4
[...]
e 7.1 della Legge 130 concluso in data 24 ottobre 2018, di una serie di crediti nella titolarità (anche) di quest'ultima, secondo le formalità della c.d. “cessione in blocco” ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, crediti individuati alla stregua dei seguenti criteri oggettivi: […] (i) da tutti i crediti (per capitale, interessi, CP_6 anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle
Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991; […] I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Banche Cedenti e della
Società, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://istituzionale.bper.it/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto […] (v. testualmente citato avviso di cui alla Gazzetta, Parte Seconda n. n. 128 del 03.11.2018). Evidente, pertanto, risulta la riconducibilità tra quelli inclusi nella richiamata cessione del credito per cui è causa (id est: oggetto del decreto ingiuntivo n. 264/2012 emesso dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in data 03/12/2012, in favore della e in danno della Controparte_4 [...]
nonché di e quali garanti, munito di Parte_2 Parte_3 formula esecutiva il 20/12/2012, e divenuto definitivo in data 05/02/2013 a seguito di mancata opposizione), da qualificarsi “in sofferenza”, perché oggetto di contestazione giudiziale. Del resto, la relativa inclusione nella richiamata cessione è stata in corso di causa comprovata anche a mezzo della dichiarazione di cessione promanante dalla medesima , quale banca cedente, debitamente prodotta dalla CP_6 medesima opposta (v. dichiarazione di cui in atti, da cui emergono i numeri identificativi e i rapporti di riferimento del credito per cui è causa). Quanto poi all'eccepita […] decorrenza del termine ordinario prescrizionale decennale […] (v. testualmente atto di citazione), atteso che […] il termine di prescrizione del diritto di credito indicato nell'impugnato atto di precetto decorre a partire dalla data del 05.02.2013 e che, in base ad un semplice
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calcolo aritmetico, tale termine è decorso in data 05.02.2023. A partire dal
05.02.2013 al 05.02.2023, ai sigg. e non è stato Parte_2 Parte_1 notificato alcun atto interruttivo dei termini prescrizionali […] (v. così testualmente atto di citazione ma anche memorie ex art. 171ter c.p.c.), del pari infondate risultano le doglianze di cui all'opposizione. Ai sensi dell'art. 2943, 1° e 2° comma c.c., difatti, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo, o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, mentre ai sensi dell'art. 2945, 1° e 2° comma c.c., Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Costituisce altresì principio condiviso in giurisprudenza l'affermazione secondo cui Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 14602 del 09/07/2020). Orbene, nella fattispecie in esame - anche al netto del fatto che risulta prodotta in atti una comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale diffida al pagamento comunque notificate alla debitrice principale e a uno dei debitori solidali (v. comunicazione del 6/04/2020, ricevuta dal e dalla Pt_2 debitrice principale in periodo COVID, ed oggetto di contestazioni circa il mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 108 del D.L. 18/2020) - non ci si può esimere dal rilevare come il decorso del termine prescrizionale risulterebbe comunque interrotto dal non contestato intervento della Controparte_4
originaria creditrice, nella procedura esecutiva immobiliare n. 75/2012
[...] pendente innanzi il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, avente ad oggetto l'azionamento del titolo per cui è causa nei confronti di Parte_2
(v. atto di intervento di cui in atti, datato 11/04/2013), procedura altrettanto incontestatamente conclusasi con il riparto delle somme in data 16/09/2019, con la conseguente sospensione del decorso del predetto termine per l'intero periodo di riferimento. Né può indurre a soluzioni dissimili la non riferibilità alla totalità dei debitori (solidali) degli atti sin qui descritti, ivi compresa la Parte_1
, atteso che a norma dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore
[...] interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido
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interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.
Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta, con il contestuale assorbimento, per il rilievo dirimente e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna degli opponenti alla rifusione in favore dell'opposta costituitasi delle spese del giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti della e per essa la CP_1 Controparte_2
, qui rappresentata dalla mandataria
[...] Controparte_3
avverso il precetto da questa notificatogli, respinta o
[...] comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione, così come proposta;
condanna parte opponente e alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di parte opposta , e per essa la CP_1 [...]
, qui rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 06/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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