Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC
Addì 12/3/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, sono presenti: Avv. Borzonasca, in sostituzione dell'Avv. Innocenti, precisa come in nota conclusiva depositata;
Avv. Scaiella precisa come in nota conclusiva depositata;
Avv. M. Perioli in sostituzione dell'Avv. Vassallo precisa chiedendo il rigetto integrale della domanda attrice con vittoria di spese e competenze;
si riporta alla nota conclusiva. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1581/2020 tra
Parte_1
ATTRICE
Avv. Michele Innocenti
CONTRO
OP
[...]
Avv. Carmela Scaiella
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Avv. Adriano Vassallo
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente, il giudizio è stato introdotto da nei Parte_1 confronti del con domanda di condanna al OP risarcimento danni per le lesioni subite in seguito all'evento occorsole in data 11/5/2018 quando era ospite presso la Comunità
“Arcobaleno” sita in Luni (SP), Comunità facente capo al;
nello specifico l'attrice si è procurata lesioni cadendo CP_1 mentre scavalcava la recinzione della struttura nel tentativo di allontanarsi da essa. Il ha chiamato in causa OP
per essere manlevata in caso di Controparte_3 accoglimento della domanda attorea.
Con sentenza N.D. n. 742/2023 questo Tribunale ha dichiarato TA responsabile dell'evento OP dannoso occorso a in data 11/5/2018 quando era Parte_1 ospite presso la Comunità “Arcobaleno” sita in Luni (SP), Comunità facente capo al;
CP_1
A seguito di rimessione in istruttoria è stata licenziata CTU medico legale sulla persona di . Parte_1
La presente decisione ha ad oggetto esclusivamente il quantum della domanda attorea di risarcimento;
ogni questione inerente l'”an” della responsabilità è estranea alla presente decisione e sono inutiliter svolte le domande e le difese inerenti questioni già decise con sentenza in relazione alla quale è stata formulata tempestiva riserva di appello.
2 Sul quantum del risarcimento: decisiva è la ctu medico legale la quale, in esito a visita della perizianda e valutazione della documentazione medica in atti, ha motivatamente concluso come segue:
• Sussiste rapporto causale tra il fatto lesivo come descritto in atti e di cui alla sentenza non definitiva e le lesioni patite e lamentate dalla periziata.
• Si è prodotta inabilità temporanea pari a giorni 132 (centotrentadue), così definibile:
• inabilità assoluta: giorni 15 (quindici);
• inabilità parziale al 75%: giorni 77 (settantasette);
• inabilità parziale al 50%: giorni 20 (venti);
• inabilità parziale al 25%: giorni 20 (venti).
• Residuano postumi permanenti stimabili in misura percentualistica pari al 17%-18% (diciassette-diciotto per cento); trattasi di postumi permanenti rilevabili, pressoché nella loro totalità, strumentalmente;
non sono suscettibili di miglioramento.
Il danno non patrimoniale della ricorrente è risarcibile, in maniera complessiva e satisfattiva, ricorrendo alle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 avendo, in esse, riguardo al valore dei 17 e 18 e facendo la media tra i sue valori per liquidare la permanente del 17,5%; dette tabelle le tabelle propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi sia del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni medesime in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
non vi sono elementi per disporre una personalizzazione. In applicazione delle predette tabelle il danno accertato è così liquidabile: IP: 17,5% = euro 75.505,5;
ITT: 15 gg = euro 1.175,00; ITP: 77 gg al 75% = euro 6.641,25; ITP: 20 gg al 50% = euro 1.150,00;
3 ITP 20 gg al 25% = euro 575,00 e così, complessivamente, per danno non patrimoniale, l'importo di euro 85.046,75. Sul predetto importo – aggiornato all'attualità – sono dovuti gli interessi legali a decorrere dall'evento secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995.
A titolo di risarcimento del danno patrimoniale il CTU ha valutato congrue e pertinenti spese mediche sostenute e documentate per euro 862,75; è altresì rimborsabile all'attrice il costo per la prestazione del CTP dalla stessa incaricato, costo che si ritiene equo liquidare in euro 1.200,00 con riferimento all'intera prestazione (sia stragiudiziale che di assistenza in sede di CTU) anche tenuto conto del costo della CTU. Complessivamente l'attrice ha diritto di ottenere, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo di euro 2.062,75 oltre interessi in misura legale dai singoli esborsi.
E', infine, accoglibile la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della propria OP assicurazione della responsabilità civile, ; Controparte_3 nessun dubbio (né contestazione) che l'evento di cui trattasi ed il danno ad esso conseguito rientri nella copertura assicurativa della Polizza prodotta;
ne consegue che dovrà Controparte_3 tenere indenne l'assicurato per quanto detto OP
corrisponderà a in forza della presente CP_1 Parte_1 sentenza, per risarcimento danno e rifusione spese legali e di CTU.
Nel rapporto principale le spese di lite sono a carico del CP_1
soccombente; si liquidano come da dispositivo.
[...]
Nel rapporto tra convenuto e , terzo CP_1 Controparte_3 chiamato, deve rifondere all'assicurato le spese Controparte_3
c.d. di resistenza;
in effetti, come insegna Cass. sent. n. 21220/2022 “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore,
4 è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c”. In effetti l'art. 1917, terzo comma, c.c., stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata"; il successivo art. 1932, primo comma, c.c., stabilisce che "le disposizioni degli artt. (...) 1917 terzo e quarto comma (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato".
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott. Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, richiamata la sentenza non definitiva n. 742/2023 e disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: Condanna il convenuto a corrispondere a OP
, a titolo di risarcimento del danno: Parte_1
euro 85.046,75 per danno non patrimoniale oltre interessi legali a decorrere dall'evento, da calcolarsi secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995.
• euro 2.062,75 per danno patrimoniale oltre interessi in misura legale dai singoli esborsi. Condanna a rifondere a parte attrice le spese OP di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi;
euro 10.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del Difensore che se ne è dichiarato antistatario. Pone la spesa della CTU a carico del . OP
Condanna a tenere indenne l'assicurato Controparte_3
per quanto detto corrisponderà a OP CP_1
in forza della presente sentenza, per risarcimento Parte_1 danno e rifusione spese legali e di CTU. Condanna a rifondere al le spese di CP_3 OP lite che liquida in euro 10.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. La Spezia, 12/3/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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