Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6543 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , passata in decisione all'udienza cartolare dell'1 aprile 2025 e vertente tra
TRA
partita iva n. , , codice fiscale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, e codice fiscale , CodiceFiscale_1 Parte_3 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Fulvio Francucci;
APPELLANTE
E
codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 P.IVA_2 in atti, dall'Avv. Claudio Trinchi;
APPELLATA
Nonché codice fiscale e per essa, quale procuratrice e servicer – Controparte_2 P.IVA_3 [...] ( ), codice fiscale Controparte_3 Controparte_4
che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer P.IVA_4
codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_5 P.IVA_5 dall'dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Tribunale di Roma, la proponendo opposizione avverso al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1564/2016 con il quale l'intestato Tribunale aveva loro ingiunto di pagare, in favore dell'istituto di credito opposto, la complessiva somma di €. 145.026,17 oltre accessori in virtù di 14 effetti cambiari di cui la banca è legittima portatrice.
A fondamento della svolta domanda, la ed i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentavano che sul conto corrente n. 10386, acceso dalla società opponente nel novembre 1984,
e poi sul conto corrente n. 25538 acceso in data 29 maggio 2002 (a seguito della chiusura del primo e, a sua volta, girato a sofferenza in data 18 marzo 2014), la aveva Controparte_1 applicato interessi anatocistici ed usurari, nonché ulteriori spese e commissioni illegittime.
Pertanto, gli opponenti, anche in via riconvenzionale, rassegnavano le seguenti conclusioni: « - in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo telematico n.
1564/2016 (N. 2115/2016 R.G.) nei confronti di tutti gli opponenti per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito: accertare e dichiarare nullo e privo di giuridico effetto e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico opposto nei confronti di tutti gli opponenti per i motivi tutti dedotti in narrativa;
- in via riconvenzionale e nel merito: accertare l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi, competenze illegittime nonché tassi di interesse ultralegali o usurari al conto corrente ordinario n.10386, poi n.
25538, acceso nel novembre 1984 presso la di Roma Controparte_6 nonché verificare se anche relativamente all'apertura di credito in conto corrente ed allo sconto di portafoglio commerciale siano stati applicati interessi anatocistici illegittimi, competenze illegittime nonché tassi di interesse ultralegali o usurari e, conseguentemente, determinarne l'esatto ammontare;
- in via istruttoria: disporre C.T.U. contabile per accertare l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi, competenze illegittime nonché tassi di interesse ultralegali o usurari sia al conto corrente ordinario n. 10386, poi n. 25538, acceso nel novembre 1984 presso la Controparte_6
di Roma che all'apertura di credito in conto corrente ed allo sconto di portafoglio
[...] commerciale. Con riserva sin d'ora di controdedurre e di articolare i mezzi di prova in sede di redazione delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio (...)».
Costituitasi la la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione Controparte_1
e della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU, ha così deciso: “ I) rigetta l'opposizione, proposta dalla e dai Sig.ri e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso al decreto ingiuntivo n. 1564/2016 emesso dal Tribunale di Roma e già dichiarato esecutivo;
II) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla e dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
nei confronti della Parte_3 Controparte_1
III) condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese della presente procedura che liquida in €. 9.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
IV) pone definitivamente a carico di parte attrice-opponente le spese della consulenza tecnica
d'ufficio”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: Co «[…1. ha instaurato il presente giudizio, mediante deposito del ricorso monitorio, Controparte_1 deducendo di essere creditore della della complessiva somma di €. 145.026,17 portata in n. 14 effetti Parte_1 cambiari di cui l'istituto di credito è legittima portatrice ed in relazione ai quali i Sig.ri , Parte_2 Parte_4
ed avevano, con atto del 9 maggio 2006, prestato fideiussione. Parte_3 Persona_1 Ebbene, premesso che la ha depositato in atti copia tanto degli effetti cambiari che Controparte_1 dell'atto di garanzia del 9 maggio 20106, il Tribunale rileva come tale credito non sia stato neppure contestato da parte opponente: esso, dunque, deve essere ritenuto come accertato.
Infatti, parte opponente, a fondamento della svolta opposizione e della domanda riconvenzionale svolta con l'atto di citazione, ha evidenziato (in via riconvenzionale) che sul conto corrente n. 10386, acceso dalla società opponente nel novembre 1984, e poi sul conto corrente n. 25538, acceso in data 29 maggio 2002 (a seguito della chiusura del primo e,
a sua volta, girato a sofferenza in data 18 marzo 2014), la aveva applicato interessi Controparte_1 anatocistici ed usurari, nonché ulteriori spese e commissioni illegittime.
2. Al fine di determinare la correttezza dell'applicazione degli interessi e delle commissioni sul rapporto in esame (ed al fine di rideterminare il saldo del conto corrente), è stata disposta dal Tribunale consulenza tecnica affidata alla dott.ssa
Persona_2 L'ausiliare del giudice, al termine del proprio lavoro, ha rappresentato che: «si rileva la mancanza della seguente documentazione utile: per il conto corrente n. 10386: Contratto di apertura di conto corrente con le condizioni economiche pattuite tra le parti;
Estratti conto dei movimenti dare avere dal 31.12.1984 (all. 3) al 29.3.2002 (all. 4); Riassunti scalare e riepiloghi delle competenze dal 23.11.1984 al 29.5.2002; per il conto corrente n. 25538: Contratto di apertura di conto corrente con le condizioni economiche pattuite tra le parti;
Estratti conto dei movimenti dare avere dalla data di accensione fino all'1.1.2012 (data del saldo iniziale esposto nell'estratto conto del 31.3.2012 all. 5) e dall'1.4.2012 al 31.12.2013;
Riassunti scalare e riepiloghi delle competenze dall'inizio rapporto al 18.3.2014 (all. 6) fine rapporto;
Contratti relativi all'apertura di credito in conto corrente per il conto n. 25538 di euro 158.000,00 e sconto portafoglio commerciale di euro
192.000,00, menzionati nel documento n. 1 del presente elenco».
Il medesimo consulente ha evidenziato, pertanto, i limiti dei propri accertamenti peritali, rappresentando quanto segue:
«per quanto sopra è stato possibile effettuare i ricalcoli richiesti soltanto con i seguenti limiti e condizioni. Il ricalcolo
(RICALCOLO 1) del saldo del conto corrente n. 10386 è stato effettuato con ricalcolo delle competenze limitato nei soli periodi dal 23.11.1984 al 20.12.1984 (all. 3) e dal 2.4.2002 al 29.5.2002 (all. 4) ove sono disponibili gli estratti conto versati in atti;
Il saldo iniziale utilizzato nel ricalcolo del saldo del conto corrente n. 10386 è stato quello di euro 0,00 al
23/11/1984 che, sebbene non esposto dalla banca, è stato accertato dalla scrivente con un calcolo a ritroso dal saldo esposto al 31.12.1984; Il ricalcolo (RICALCOLO 2), del saldo del conto corrente n. 25538 è stato effettuato soltanto nel periodo dall'1.1.2012 al 3.3.2014; Il ricalcolo (RICALCOLO 2), del saldo del conto corrente n. 25538 è stato effettuato con ricalcolo delle competenze limitato nei soli periodi dall'1.1.2012 al 31.3.2012 (all. 5) e dal 1.1.2014 al 3.3.2014 (all.
6) ove sono disponibili gli estratti conto versati in atti;
Il ricalcolo (RICALCOLO 2), del saldo ricalcolato del conto corrente n. 25538 è stato predisposto azzerando il saldo iniziale di Euro – 165.196,66 in dare dell'1.1.2012 esposto nell'estratto conto al 31.3.2012 (all. 5) cosi come richiesto dal quesito peritale (punto F)».
Ritiene il Tribunale che, in ragione della grave carenza documentale, la domanda formulata da parte opponente debba essere rigettata.
Infatti, secondo costante giurisprudenza, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (Cass., 23 ottobre 2017, n. 24948, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione;
si veda, altresì, Trib. Bari, 22 settembre 2016).
Più nel particolare, è stato affermato che, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Cass., 13 ottobre 2016, n. 20693: nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data;
in questo senso, si veda anche Cass., 13 ottobre 2016,
n. 20693; Cass., 20 settembre 2013, n. 21597 e, nella giurisprudenza di merito, App. Milano, 7 ottobre 2015, n. 4548 secondo il quale spetta a colui che agisce in giudizio a titolo di ripetizione di indebito, o anche al fine di chiedere la rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti, provare l'ammontare degli indebiti da restituire o da espungere dal conto. Una volta esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto. Né può ritenersi che per la determinazione del saldo del conto corrente siano sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentato soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti, effettuati nell'arco di tempo considerato). Tali principi sono stati anche recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto (Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372).
L'incompletezza nel caso di specie della documentazione rende, dunque, impossibile procedere agli accertamenti richiesti nell'atto di citazione.
Non ignora il Tribunale che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha (condivisibilmente) affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass., 4 aprile 2019, n. 9526: nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della di condanna del correntista al pagamento del CP_1 saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto).
Tuttavia, ritiene il Tribunale che tale principio non possa essere applicato nel caso di specie. Infatti, è assolutamente condivisibile che la completezza degli estratti-conto assolve alla necessità di un accertamento fattuale, la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere, all'individuazione del saldo finale, anche altre evidenze probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista. Ebbene, nel caso che ha dato vita all'arresto da ultimo menzionato, mancava l'estratto conto relativo ad un unico trimestre infrannuale, il che non rendeva necessariamente del tutto incerta la ricostruzione del rapporto, occorrendo dare il giusto rilievo alle altre risultanze probatorie, implicanti comunque un saldo a debito del correntista, sin dall'inizio del rapporto, nella pressoché assenza di movimentazioni successive. Lo stesso consulente tecnico nominato in quel procedimento, infatti, aveva rilevato che l'unico trimestre mancante, negli estratti conto prodotti, non aveva valenza significativa, essendosi verosimilmente operata una sola operazione di addebito al correntista di scarso rilievo economico.
Al contrario, nel caso di specie, la mancata produzione dei contratti intercorsi tra le parti e la grave frammentarietà della documentazione disponibile e l'impossibilità di valutare le movimentazioni esistenti nei periodi in relazione ai quali manca la documentazione, rende del tutto inattendibile ogni accertamento peritale.
Né appare possibile ritenere esistente, nell'ambito della produzione attorea, la prova di aver subito l'applicazione di interessi illegittimi in tutti i periodi contabili specificamente documentati, anche se tra gli stessi esistono lacune di produzione documentale degli estratti conto del periodo.
Ritiene questo Tribunale che una simile strada non sia utilmente percorribile, in quanto gli accertamenti non porterebbero a risultati attendibili e razionalmente accettabili. Nel caso in esame, infatti, gli estratti conto disponibili coprono soltanto una parte (peraltro assai esigua) della durata del rapporto e le significative mancanze rendono impossibile accertare con esattezza se il saldo di chiusura del conto sia corretto e se sussista il vantato diritto dell'attore alla ripetizione. Le conclusioni ora raggiunte appaiono confermate anche dal principio di diritto recentemente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione in tema di abuso del diritto. È stato evidenziato, infatti, che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque
"fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2
c.p.c. (Cass. sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4090).
Il principio di diritto ora esposto - pur se espresso in ambiti diversi dal diritto bancario - consente di affermare che nei contratti di durata in cui i singoli diritti di credito (ma, nel caso di specie, si dovrebbe dire, conformemente alla struttura del conto corrente, di credito-debito) si inscrivano in un determinato contesto oggettivamente unitario, è illegittima la scomposizione e la parcellizzazione del rapporto in singoli periodi (nel caso di specie, i trimestri) al fine di ottenere, per ciascuno di essi, ed a prescindere da una rivalutazione unitaria e complessiva del rapporto per tutta la sua durata, la condanna della banca al pagamento di quanto asseritamente in modo illegittimo è stato corrisposto per ciascun periodo.
L'applicazione di un simile criterio importerebbe lo scioglimento dell'attore dal vincolo dell'onere della prova la quale graverebbe, in definitiva, sempre e solo sull'istituto di credito convenuto (pur non svolgendo questo alcuna domanda).
3. Nel corso del giudizio, parte opponente ha dedotto la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust. In altre parole, l'opponente ha dedotto che la fideiussione in contestazione sarebbe state stipulate in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, e secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990 (principio ribadito da Cass, 22 maggio 2019, n. 13846).
Ciò posto, va preliminarmente rimarcato che – come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito – il
“recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle “pattuizioni” conformi allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003; invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto (da ultimo, Trib. Roma, 3 maggio 2019 secondo il quale l'inserimento nel contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca, in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, in un'ottica di conservazione del contratto può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole - articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI -, sempre che il fideiussore abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e della lesione della sua liberta contrattuale).
Ad ogni buon conto, non può tacersi che – come di recente rimarcato dalla Suprema Corte - la mera presenza, nel testo di una fideiussione omnibus, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della cd. clausola di reviviscenza, non consente, di per sé, di affermare la relativa nullità dacché “pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale, occorrendo all'uopo anche la prova – e, prima ancora, la specifica allegazione – da parte del fideiussore istante, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione.
Invero, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, avendo, invece, così statuito: “a) Gli articoli
2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
In tale ordine di concetti la Suprema Corte, con ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia - adita da un fideiussore che aveva sottoscritto un contratto nel quale erano trasfuse, agli artt. 2, 6 e 8, clausole identiche a quelle dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI - aveva respinto la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lett.
a), della L. 10 ottobre 1990, n. 287, sul rilievo che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 aveva vietato l'uso uniforme e non già occasionale di quello schema contrattuale e che, nella fattispecie concreta, l'attore – gravato dall'onere della prova – non aveva dimostrato il presupposto in questione.
Segnatamente, sul punto la Corte di Cassazione ha così argomentato: «con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., si sostiene che incombesse sulla banca, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il carattere non già occasionale, bensì uniforme dell'applicazione della clausola in questione.
Il motivo è infondato. Il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.».
Ebbene nel caso di specie, anche a voler qualificare come fideiussioni omnibus il contratto di garanzia sottoscritto dall'opponente, non potrebbe in nessun caso accogliersi l'eccezione di nullità dagli stessi svolta per contrastare la domanda di pagamento avanzata dalla banca opposta;
e tanto in considerazione del fatto che il garante, nel termine per le allegazioni assertive e probatorie, non ha neppure specificamente dedotto – e, dunque, men che mai dimostrato – il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione delle clausole contestate.
Ancora, le disposizioni cui fa riferimento l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamate sono contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 che si riferiva a moduli in uso all'epoca, mentre la garanzie di cui al presente giudizio fu sottoscritta nel maggio 2009: ciò posto, l'opponente non ha neppure allegato l'eguaglianza del testo contrattuale da loro sottoscritto e quello previsto nei moduli utilizzati nel periodo antecedente al provvedimento della Banca d'Italia.
In assenza di tale allegazione e di tale prova, la deduzione concernente la nullità della fideiussione del 9 maggio 2006 deve essere rigettata.
4. Discende dalle precedenti considerazioni che parte opponente, attrice in via riconvenzionale, non ha assolto agli oneri probatori sulla medesima gravanti.
Conseguentemente, l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposta vanno integralmente rigettate.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti indicati in epigrafe contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ - accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impu-gnata n. 5522/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 26 marzo 2020, non notificata:
a) revocando il decreto ingiuntivo opposto,
b) disponendo una nuova C.T.U. tecnico-contabile ovvero ordinandone l'integrazione al fine di eseguire dei nuovi ricalcoli utilizzando tutta la do-cumentazione disponibile,
c) accertando e dichiarando la nullità delle fideiussioni depositate dalla Controparte_1 nel fascicolo della fase monitoria per contrasto con l'art. 2 della Legge n. 287/1990.
[...]
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
Ha resistito formulando eccezione di tardività Controparte_1 dell'appello nonché di inammissibilità dello stesso ex art. 342 CPC;
nel merito ha chiesto il rigetto riproponendo tutte le difese di primo grado ex art. 346 CPC.
Con provvedimento in data 12 luglio 2023 la causa veniva assegnata a questo relatore.
In data 14 maggio 2024, per via telematica, interveniva ex art. 111 e per Controparte_8 essa, quale procuratrice e servicer – Controparte_3 [...]
), che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub- CP_4 servicer in qualità di cessionaria del credito, riportandosi alle difese della Controparte_5 società cedente.
§ 2.1 — All'udienza del 18 marzo 2025 – sostituita dalla trattazione cartolare – nessuna delle parti depositava le relative note scritte.
All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - cui la causa proviene ex art. 309 CPC, nessuna delle parti ha depositato note di trattazione cartolare e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 18 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 7/9) le parti appellanti denunciano l'omissione nel quale sarebbe incorso il Tribunale rispetto agli avvenuti due versamenti di Euro 5.000,00 ciascuno, perché non detratti, con conseguente erroneità del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 9/12) gli appellanti impugnano il rigetto della domanda riconvenzionale, deducendo che con nota del 21.3.19 il CTP da essi nominato voleva depositare ulteriore documentazione, produzione alla quale però la banca si è opposta e, quindi non è stato possibile per il CTU effettuarne valutazione.
Aggiungono gli appellanti che per il conto corrente 10386 (25538) del novembre 1984 vi erano gli estratti conto sicchè quella documentazione non era “nuova” e chiedono, quindi, integrarsi con nuova
CTU l'elaborato di primo grado.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 12 in poi) le parti appellanti impugnano il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni, invocando la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2020, riportandola testualmente.
§ 4 — Il giudizio va dichiarato estinto ex art. 309 CPC con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 5522/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio con spese compensate
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore