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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/10/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: LA EL IU Presidente estensore Federica Girfatti IU Claudia Ummarino IU, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1941 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] -il 13/05/1990, parte rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. SANTELLA CARLA ANNA, come da procura in atti;
e nata a [...] il [...], parte Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. FALANGA PIA, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi ed con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 18/07/2025, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 10/05/2021, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Terzigno (NA) (al N. 6, Parte I, Anno 2021). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del
1 termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n. 319/2023 del 28/02/2023, R.G.n. 7519/2022. Premesso che dal matrimonio è nato il figlio il giorno 17/12/2021 in Per_1 Castellammare di Stabia (NA), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 21/07/2025). La domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. E, infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 10.05.2021, tra e , annotato nel registro di stato civile del Comune Parte_1 Parte_2 di Terzigno – anno 2021- Parte I Serie A n. 83, ordinando al Comune di Terzigno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre che le parti continueranno a vivere separatamente presso le residenze già indicate in atti, o in quelle che riterranno fissare successivamente, previa comunicazione all'altra parte ed indi, col dovere di comunicarsi il nuovo domicilio per l'esercizio della tutela condivisa del figlio minore, ed al fine di poter essere sempre reperibili;
3) le parti si autorizzano a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore, nonché di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
4) disporre che il figlio minore venga affidato in maniera condivisa ad Per_1 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre in Terzigno alla Via ELle More n. 16. La responsabilità genitoriale verrà esercitata sempre e comunque in maniera condivisa da entrambi i genitori con pari responsabilità e poteri. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla crescita del figlio minore, saranno assunte sempre di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. Ogni decisione eccedente l'ordinaria amministrazione e relativa ad eventuali cure mediche, alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative
2 e ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse del figlio, dovrà essere adottata di comune accordo tra i coniugi;
5) disporre che entrambi i genitori contribuiranno in pari misura al mantenimento del figlio minore, per cui il sig. verserà a mezzo bonifico bancario alla Parte_1 sig.ra sull'iban già noto, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2 figlio minore la somma di € 410,00, entro il cinque di ogni mese. Detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) disporre che entrambi i genitori concorreranno ciascuno nella misura del 50%, secondo il Protocollo d'Intesa Tribunale di Nola - COA alle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche e/o sportive che dovessero rendersi necessarie per il figlio, secondo l'elencazione approvata dal C.O.A. del Tribunale di Nola e dalla I sezione civile del Tribunale di Nola. Secondo l'elencazione che segue per spese straordinarie devono intendersi, quelle subordinate sempre al preventivo consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, spese di viaggio tra la città di residenza e la Città scelta per compiere il percorso liceale, universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola. In relazione all'iscrizione del minore presso la scuola privata, le parti espressamente concordano che nell'ipotesi di rinnovo dell'iscrizione a far data da settembre 2025 presso l'istituto MIELE ove il minore risulta tuttora iscritto la retta mensile sarà a carico della madre mentre le spese di iscrizione, per le gite scolastiche, per recite, libri e divise scolastiche e quant'altro saranno a carico di entrambi i genitori al 50%. Se invece il minore dovesse frequentare altra scuola privata, previo consenso del padre, tutte le spese relative alla iscrizione, retta, gite, recita, divise entrambi i genitori contribuiranno al 50%. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (minicar, macchina, ciclomotore, moto). Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche, private e convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e di logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro da recapitarsi a mezzo raccomandata a/r oppure a mezzo messaggistica e/o e-mail, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali NON è richiesta la previa concertazione sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, purché l'urgenza sia debitamente motivata e certificata, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie soltanto se effettuate tramite il S.S.N. e coperte dal S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate, previa esibizione di fattura e/o ricevuta fiscale e quelle che richiedono il previo accordo, dovranno essere comunicate per iscritto all'altro genitore - a mezzo sms, o WhatsApp fax, o pec o racc. a.r.; il dissenso alla spesa straordinaria dovrà essere manifestato con sms, WhatsApp
3 fax, pec, o racc. a.r entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione inerente detta spesa.
7)In merito all'assegno divorzile prendere atto e/o disporre che entrambe le parti rinunciano all'assegno di divorzio dichiarandosi autonomi economicamente.
8) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis nn. 12 e 16 c.p.c, le parti allegano ed includono al capo successivo del presente ricorso il seguente . Parte_3 VADEMECUM e PRINCIPI GENERALI PER ENTRAMBI I GENITORI: I genitori concordano espressamente e sottoscrivono che dovranno entrambi sempre:
- seguire rigorosamente il piano genitoriale;
- mantenere una comunicazione funzionale con il figlio minore;
- mantenere una comunicazione regolare con l'altro ed essere collaborativi tra loro;
- contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze per il figlio minore.
- il genitore collocatario dovrà sempre condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (scuola, insegnanti, attività, frequentazioni). Essere flessibile e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore. Non controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e il figlio.
- ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando quest'ultimo si trova presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà senza indugio l'altro genitore. Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio minore e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore può richiedere ed ottenere copie dei documenti relativi al minore, direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ed ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del minore.
- entrambi i genitori devono figurare nell'elenco dei contatti di emergenza del minore.
- se non concorderanno su alcune decisioni di maggiore rilievo, sarà facoltà dei genitori rivolgersi al Tribunale competente ovvero avviare un percorso di mediazione familiare ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA ORDINARIO E FESTIVITA':
il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta Per_1 lo vorrà ed ogni qualvolta il minore lo vorrà, previo accordo con la madre e tenendo conto, in ogni caso, dell'esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. Tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi genitori, il minore starà con il padre, - nella settimana in cui questi copre il turno di mattina - dal giorno di martedì al venerdì, dall'uscita della scuola ed in ogni caso dalle 16,00 alle 21,00 e poi dalle ore 14.30 della domenica sino al giorno del martedì accompagnandolo a scuola;
. Nella settimana in cui il padre copre il turno di pomeriggio ( martedì – venerdì) , il minore trascorrerà il sabato dalle ore 20.00 del Sabato fino alle ore 14.30 del giorno successivo . Fatto salvo diverso accordo nell'esclusivo interesse del minore e tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori, ciascuno potrà tenere con sé il figlio minore in occasione delle giornate festive di Natale e di Capodanno, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, possa trascorrere con lo stesso il giorno di Capodanno. Fin d'ora i coniugi concordano che il figlio minore trascorrerà il prossimo Natale, ossia il giorno 24, 25 e 26 dicembre 2025, con la madre, mentre il prossimo Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2025, il giorno 01 e 02 gennaio 2026 con il padre, salvo diversi accordi. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite, di guisa che il minore trascorrerà il periodo di Natale
4 con il padre ed il periodo di Capodanno con la madre. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni. Il giorno 6 gennaio di ogni anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero, ove mai ciò non fosse possibile, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore, ovvero ancora gli anni dispari con la madre e quelli pari con il padre;
Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per il giorno del compleanno e dell'onomastico di che verrà Per_1 trascorso con entrambi i genitori, compatibilmente agli impegni scolastici ed extra - scolastici dello stesso, ovvero un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore. Infine, le seguenti festività verranno trascorse con entrambi i genitori, ovvero, ove mai ciò non fosse possibile, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore, tenendo conto di eventuali impegni lavorati ovvero ancora gli anni dispari con un genitore e quelli pari con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza: 01 novembre, festa di tutti i Santi;
08 dicembre, 19 marzo festa del papà, verrà Persona_2 trascorsa sempre con il papà, Giorno festa della mamma, verrà trascorsa sempre con la mamma, 25 aprile, anniversario della liberazione;
01 maggio, festa del Lavoro;
02 giugno, festa nazionale della Repubblica;
compleanno della madre, verrà trascorso sempre con la madre, ogni anno;
compleanno del padre, verrà trascorso sempre con il padre, ogni anno. In ogni caso, si terrà conto nella determinazione del diritto di vista dei turni di lavoro del padre, considerando che svolge la sua attività nei giorni festivi e feriali nonché dell'esigenze lavorative della madre, per cui sarà facoltà dei genitori, addivenire ad un diverso accordo, da raggiungere almeno tre giorni prima a mezzo di SMS o Whatsapp. DISCIPLINA DELLE VACANZE
- il periodo estivo inizia il giorno successivo all'ultimo giorno delle lezioni o degli esami e finisce due giorni prima dell'inizio della scuola. Salvo diverso accordo fra essi coniugi, ognuno dei genitori potrà tenere con sé il figlio minore per una settimana consecutiva durante le vacanze estive o in altro periodo dell'anno, da concordarsi almeno un mese prima, con comunicazione del luogo ove il succitato periodo di vacanza verrà trascorso. Ciascun genitore deve fornire all'altro tutte le informazioni utili relativa ad itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono della struttura ricettiva ove verranno trascorse le vacanze”. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1941 /2025, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Terzigno (NA) il
10/05/2021 tra i coniugi ed (trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio al N.6, Parte I, Anno 2021);
5 2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Terzigno (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Terzigno (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola, lì 17/10/2025
Il Presidente estensore
LA EL IU
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