Articolo 2 della Legge 27 giugno 1909, n. 416
Articolo 1
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22 luglio 1909
Art. 2.

La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinato i confini tra i due Comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addi' 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Entrata in vigore il 22 luglio 1909