Versione
22 luglio 1909
22 luglio 1909
Art. 2.
La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinato i confini tra i due Comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1909.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinato i confini tra i due Comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1909.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.