Art. 2.
La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinato i confini tra i due Comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1909.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinato i confini tra i due Comuni e regolati i loro rapporti patrimoniali.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1909.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.