Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2897/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 4 febbraio 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- appellante
E
Controparte_1
- appellati
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2897/2017 r.g.a.c. tra
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qualità di società incorporante la , rappresentata e difesa giusta procura in Controparte_2
atti dall' Avv. Fernando Brogna;
- apellante
e e rappresentati e difesi giusta procura in atti Controparte_1 Controparte_3
dall' Avv. Gaetano Marcoccio,
- appellati nonché
CP_4
-appellato contumace
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è fondato e va accolto.
In via assorbente rispetto ad ogni doglianza, il motivo di appello relativo alla incompetenza territo- riale del giudice adito in primo grado è fondato e va accolto.
Ed infatti, il Giudice di Pace di Marigliano ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sol- levata da parte convenuta tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta ritenendo, er- roneamente, tale eccezione incompleta, con riferimento, da un lato, al criterio di cui all'art. 19 c.p.c.
(assumendo che la convenuta non avesse provveduto ad indicare “i fori competenti in relazione ai quali aveva i propri stabilimenti secondari”.. e non avesse “provato di non avere stabilimenti se- condari e rappresentanti autorizzati” nella circoscrizione del gdp) e, dall' altro, al criterio del forum destinatae solutionis.
A riprova della manifesta erroneità della motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno della propria competenza basti richiamare le complete difese compiute dalla odierna appellante nel- la propria comparsa di costituzione e risposta, e riproposte in appello, con la quale la convenuta ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio del giudice di Pace di Marigliano in favore di quello di Pisa, di Milano o di Frattamaggiore, deducendo: di avere la propria sede legale in Mila- no (art. 19 c.p.c.) e di non avere alcuna sede o stabilimento o rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda nel circondario del gdp adito (art. 19 c.p.c.); che la residenza dell' altro soggetto convenuto è in Pisa;
che il luogo dove è avvenuto il sinistro (locus commissi delicti) è in Grumo Nevano (Na), con conseguente radicamento della competenza del gdp
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di Frattamaggiore (art. 20 c.p.c.); che il forum solutionis, inteso come luogo ove risiede il debitore, rientra nel circondario di Milano o Pisa, dove hanno la sede e la residenza i convenuti in primo gra- do (art. 20 c.p.c. e 1182, comma 4 c.c., trattandosi di obbligazione illiquida).
A fronte di tale eccezione, evidentemente completa (sussistendo contestazione in ordine a tutti i possibili criteri applicabili ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.: Cass., sent. n. 26094/2014; n.
5725/2013; n. 2268/2012), la pronuncia affermativa da parte del giudice di prime cure risulta mani- festamente errata.
Ed infatti il giudice di pace ha erroneamente ritenuto che la eccezione fosse incompleta (risultando, viceversa, espressamente contestato, da parte della convenuta, l' esistenza di un proprio stabilimen- to o rappresentante autorizzato a stare in giudizio secondo il criterio di cui all'art. 19 c.p.c., nonché contestato il forum destinatae solutionis e di cui all' art. 20 c.p.c.), e che, pertanto, la competenza si radicasse ai sensi e per gli effetti dell' art. 19 c.p.c..
Del resto, neppure parte attrice ha indicato un valido criterio di collegamento che consentisse di ra- dicare la competenza del giudice di pace adito, riproponendo nella comparsa di risposta le stesse motivazioni addotte dal giudice di pace.
Ne consegue che l'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado, riproposta sino alla decisio- ne, risultava correttamente proposta e fondata, risultando competente a conoscere della controver- sia, in via alternativa, il giudice di pace di Milano, di Frattamaggiore o di Pisa (ex art. 19 e 20 c.p.c., quale sede dei convenuti o luogo dove l' obbligazione deve essere eseguita, ovvero, con riferimento al solo foro di Frattamaggiore, quale luogo di insorgenza della obbligazione) e non sussistendo, di contro, alcun valido criterio di collegamento con il giudice di pace di Marigliano.
Riguardo alla pronuncia da emettersi nella presente sede, a fronte dell'orientamento minoritario e più risalente (Cass.Civ., n. 7346/1997), per il quale il giudice di appello dovrebbe comunque deci- dere la causa nel merito avvalendosi dei suoi poteri sostitutivi, non ricorrendo un'ipotesi di rimes- sione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., appare maggiormente convincente la so- luzione proposta da Cass.Civ., Sez. I, 4 luglio 2003, n. 10566, secondo cui il giudice di appello deve limitarsi a dichiarare l'incompetenza del primo giudice indicando il giudice competente in primo grado, davanti al quale il processo continua se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c. (cfr. anche, in tal senso, il costante orientamento della S.C., tra cui Cass.Civ., n. 9867/1997; n. 4642/1984; n.
2586/1984; n. 1293/1978); il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del prin- cipio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla
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disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22958 del
12/11/2010), circostanze non ricorrenti nella presente fattispecie.
Ed infatti, ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico ri- lievo all'incompetenza stessa, giacché l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è propo- sta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrime- diabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello;
il giudice d'appello, in sostanza, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. E ciò comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione: il quale, se è vero che non ha rango costituzionale, esi- ste comunque nella legge ordinaria (quanto meno con riferimento al giudizio ordinario di cognizio- ne) e dunque rileva ai fini interpretativi, nel senso che il doppio grado non può essere escluso se non in presenza di un chiaro (ancorché eventualmente implicito) dettato legislativo (che in questo caso manca).
Pertanto, in totale riforma della sentenza appellata, va dichiarata l'incompetenza per territorio del
Giudice di Pace di Marigliano adito in primo grado, per essere competenti, in via alternativa, il
Giudice di Pace di Pisa, di Frattamaggiore o di Milano, davanti ai quali la causa potrà essere rias- sunta nel termine indicato in dispositivo.
Va disposta, altresì, la condanna delle parti appellate alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata.
Gli ulteriori motivi di appello vanno dichiarati assorbiti nella motivazione che precede.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati, in solido ex art. 97 c.p.c., e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in favore dell' unica parte costituita ed in applicazione del D.M. 55 del 2014 il quale, secondo quanto stabilito dall'art. 29, entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e, ai sensi del precedente art. 28, trova applicazione a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore (Cass., S.U. 12.10.2012 n. 17406;
Cass. 28.09.2012 n° 16581), avuto riguardo al valore della controversia e con applicazione dei pa- rametri medi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l' appello ed, in totale riforma della sentenza n. 128/2017, dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Marigliano adito in primo grado, per essere competenti, alternati- vamente, il Giudice di Pace di Milano, di Pisa o di Frattamaggiore;
- fissa, per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, il termine di 3 (tre) mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna le parti appellate alla restituzione, in favore dell' appellante, di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento;
- condanna gli appellati e in solido ex art. 97 c.p.c., al paga- Controparte_1 Controparte_3
mento, in favore dell' appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida ai sensi del
D.M. 55 del 2014, per il primo grado, in euro 2.090,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spe- se generali (nella misura del 15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge e, per il secondo grado, in euro
400,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella mi- sura del 15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo le spese della ctu definitivamente a carico delle parti appellate;
- nulla per le spese nel rapporto processuale con la parte appellata contumace.
Nola, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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