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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/07/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori Magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 193/2024 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante, con sede in Lanzo Torinese Parte_1
(TO) ed in Torino elettivamente domiciliata in via Pietro Giannone n.10 presso lo studio dell'avv. Marco Capello che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante, con sede in Milano, ed elettivamente domiciliata in
Bologna in via G. Marconi n.9 presso lo studio dell'avv. Michele Tavazzi che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: assicurazione contro il furto
Udienza di rimessione della causa in decisione dell'8.5.2025
pagina 1 di 35 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: richiamate le istanze istruttorie;
revocare/annullare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere all'attrice, per tutte le ragioni dedotte in primo grado e in appello, l'importo che si indica in euro 304.947,33 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art.1226 e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione ove dovuta dal dovuto al saldo;
condannare la convenuta a rifondere integralmente all'attrice le spese legali e di CTU pagate in forza della sentenza di primo grado;
con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna di a sostenere in esclusiva le spese di CTU nonché spese di CTP come CP_1
da fatture prodotte.
PER PARTE APPELLATA: dichiarare inammissibili le avversarie produzioni ex art.345 c.p.c.; dato atto del passaggio in giudicato delle parti della sentenza non impugnate, rigettare le domande tutte ex adverso proposte e confermarsi l'impugnata sentenza;
in via subordinata in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte appellante, si reiterano le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio e assorbite dal rigetto della domanda: dichiarare l'inadempimento della Pt_1
rispetto alle previsioni di cui al contratto di assicurazione e, in ogni caso,
[...]
l'inoperatività della polizza;
rigettare le domande in quanto infondate e comunque non provate;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale: ridurre le pretese nella minor somma che risulterà all'esito di regolare istruttoria;
dichiarare la tenuta a garantire la entro i limiti della CP_1 Pt_1
polizza; dare atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza in punto spese e condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado;
si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove, eccezioni e produzioni avversarie.
pagina 2 di 35 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante (impresa attiva nel settore della lavorazione del Parte_1
tungsteno) propone appello contro (compagnia Controparte_1
assicuratrice con la quale aveva stipulato una polizza di assicurazione contro i danni) avverso la sentenza n. 23/2024, emessa dal Tribunale di Ivrea ex art.281 sexies c.p.c e pubblicata in data 08/01/2024 con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di indennizzo assicurativo proposta dalla Pt_1
la quale sosteneva di aver subito tre furti nel proprio stabilimento, e l'ha
[...]
condannata alla refusione delle spese di lite a favore della Controparte_1
pari a € 30.604,00 ponendo le spese di CTU a carico della stessa.
[...]
Primo grado
Con atto di citazione del 19 novembre 2020 la deduceva di aver Parte_1
subito tre furti all'interno della propria azienda in data 7 e 8 ottobre 2019 e 12 dicembre 2019 per un danno patrimoniale pari a € 304.947,33 di cui domandava la refusione nei confronti della a titolo di indennizzo Controparte_1
in forza del contratto assicurativo con la stessa stipulato.
Il primo furto, in particolare, sarebbe avvenuto nella notte tra il 7/10/2019 e l'8/10/2019, con asportazione di merce, per un valore di € 67.435,97, dal magazzino verticale presso lo stabilimento principale (fabbricato A), posto all'interno del complesso industriale di (TO). L'illecito veniva CP_2
scoperto la mattina successiva e, in seguito alla chiamata alle Forze dell'Ordine, si analizzavano i luoghi non riuscendo però, a rinvenire il punto di ingresso dei ladri.
Analoga situazione si verificava nella notte seguente. In tale occasione, i ladri riuscivano a prelevare merce per un valore di € 134.202,37. I Carabinieri, intervenuti sul posto, rinvenivano la rottura di un elemento della recinzione pagina 3 di 35 esterna dello stabilimento e la forzatura di una finestra del lucernario posto sul magazzino verticale. Si deduceva, pertanto, che i ladri si fossero introdotti dal lucernaio posto sul tetto, calandosi dall'alto e aprendo il magazzino verticale
(strutturato con cassettiere metalliche) per asportare il materiale contenuto.
Un terzo furto avveniva nella notte tra il 12/12/2019 e il 13/12/2019, presso altro stabilimento (fabbricato B) all'interno dello stesso complesso industriale. In tale occasione si rinveniva una porta di ferro forzata nella parte bassa con una sega o una fiamma ossidrica e l'interno del magazzino a soqquadro e svaligiato. I beni asportati avevano un valore pari a € 81.768,12, compresi alcuni beni di proprietà di terzi e in giacenza presso per la relativa lavorazione. Dopo la scoperta Pt_1
di ciascuno dei tre furti il legale rappresentante di presentava denuncia. Pt_1
Al momento dei furti era vigente la polizza assicurativa di “All risks CP_1
danni diretti e indiretti”, avente a oggetto anche la copertura per furto, con somma assicurata pari a € 500.000,00. Per l'effetto, i furti venivano immediatamente denunciati alla compagnia assicurativa la quale nominava i periti che partecipavano alle operazioni di accertamento e quantificazione dei danni patiti da . La compagnia assicurativa però, non indennizzava i danni Pt_1
per cui parte attrice decideva di radicare il giudizio avanti al Tribunale di Ivrea.
Con comparsa del 16/02/2021, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo di rigettare la domanda attorea giacchè l'evento non risultava
[...]
oggetto di copertura assicurativa. Riteneva, in particolare, la ricostruzione attorea dei fatti incompleta, tendenziosa, generica e assolutamente inverosimile, tanto da far ritenere che la sottrazione dei beni fosse dovuta alla collaborazione di dipendenti o di responsabili dell'azienda (fattispecie che escludeva l'indennizzabilità del sinistro). Sosteneva che il lucernario, da cui asseritamente sarebbero entrati i ladri nei primi due furti era sprovvisto di meccanismo di chiusura (cosa che impediva l'indennizzabilità) e, nello specifico, non era stato neppure oggetto di effrazione. In ordine al terzo furto, poi, si evidenziava pagina 4 di 35 l'incomprensibile mancato funzionamento dell'allarme antifurto nonostante l'accesso dei ladri, nonchè alcune incongruenze nella “memoria eventi” del sistema di allarme che facevano ritenere che la stessa fosse stata manomessa dagli stessi addetti all'azienda. In relazione alla quantificazione dell'indennizzo
(pag.29 e 30 della comparsa di risposta) si limitava ad eccepire che le avversarie
“pretese sono prive di riscontro probatorio” ed a lamentare che “la quantificazione è erronea e spropositata”.
Il Tribunale, con ordinanza del giugno 2021, disponeva CTU finalizzata a ricostruire lo stato dei luoghi, descrivere il funzionamento del sistema antifurto, quantificare i beni trafugati e il relativo valore. IL consulente d'ufficio ricostruiva lo stato dei luoghi, effettuava diverse fotografie e, utilizzando la documentazione agli atti, stabiliva il valore dei beni trafugati in € 283.316,46.
Il Tribunale, in seguito, disponeva l'escussione di dieci testimoni attorei ed un' ulteriore CTU contabile, finalizzata a determinare se i beni di cui Pt_1
lamentava l'asportazione coincidessero con i documenti prodotti.
Il Tribunale di Ivrea pronunciava, quindi, sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
n. 23/2024, pubblicata l'8/01/2024.
Il Giudice riteneva infondate le domande attoree e non meritevoli di alcun accoglimento. Evidenziava, in particolare, la presenza di una serie di inspiegabili anomalie nei furti che facevano ritenere questi ultimi non veritieri, quantomeno nelle circostanze di luogo e tempo e con le modalità sostenute dalla Pt_1
Sottolineava, in via preliminare, che il contratto assicurativo escludeva
[...]
la copertura nei casi di furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà compiuti da parte di dipendenti, malversazione e loro tentativi causati con dolo del
Contraente/Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata o del legale rappresentante. Evidenziava, poi, che il contraente, laddove avesse alterato pagina 5 di 35 dolosamente le tracce e i residui del sinistro o avesse facilitato il progresso di questo, avrebbe perso il diritto all'indennizzo.
Il Giudice, avvalendosi della CTU tecnica, ricostruiva i primi due furti e riteneva inattendibile la versione fornita dall'attrice secondo cui i ladri, dopo essere saliti sul tetto dell'immobile tramite un sistema di scale a facile accesso, avrebbero forzato un abbaino, privo di sistemi di chiusura, ma ossidato e arrugginito e, pertanto, di non immediata apertura se non mediante forzatura e si sarebbero calati, successivamente, direttamente all'interno del magazzino verticale, da una quota di oltre 7 metri, e avrebbero asportato il contenuto dei cassetti.
Dalle dichiarazioni di un testimone, , era emersa l'assenza di Testimone_1
sensori dell'antifurto all'interno del magazzino verticale e la presenza di sensori fino ad un'altezza di metri 2,50 da terra. L'impianto antifurto, inoltre, era rimasto completamente silente durante i furti e non aveva generato, tra l'altro, alcun “log” di anomalia, secondo quanto affermato dal teste che aveva analizzato i files.
Il Giudice, dalle testimonianze assunte, deduceva la mancata forzatura o manomissione del sistema elettronico di funzionamento del magazzino verticale poiché i ladri si sarebbero introdotti in un'area priva di sensori calandosi dall'alto e rimuovendo i materiali a magazzino chiuso ed al buio (o, al piu' con l'ausilio di torce). Si evidenziava l'anomalia dell'operazione effettuata dai delinquenti. Essi, infatti, avevano evitato di “arrampicarsi” sui vari scalini che il magazzino verticale interno creava e avevano preferito, in orario notturno, rovistare tra i vari cassetti preoccupandosi, tra l'altro, di non lasciare tracce di contatto con il bordo interno dei cassetti stessi (che erano risultati coperti di polvere anche all'esito del furto). Quest'ultimo rilievo era stato appurato da acquisizione fotografica dalla quale si evinceva che i bordi interni dei cassetti del magazzino verticale erano ricoperti da ampio strato di polvere. In tale pagina 6 di 35 documento, inoltre, si appurava la presenza di “pedate” sulla polvere, ma queste risultavano essere successive alle date dei furti e, soprattutto, attinenti ad altra attività operata dei dipendenti della per l'installazione di pannelli Parte_1
isolanti.
La dopo il primo furto non aveva, inoltre, effettuato alcun controllo sulle Pt_1
finestre dell'immobile. Secondo il Giudice, soprattutto, appariva inverosimile l'accesso ai cassetti, da parte dei ladri, senza lasciare alcun segno sul bordo impolverato. Dopo il primo furto, pertanto, i malviventi sarebbero riusciti a cancellare ogni traccia, al contrario di quanto accaduto nel secondo furto, ove avevano lasciato una serie di tracce alquanto sintomatiche e anomale, quasi scenografiche, del loro passaggio (cartellini dei materiali depositati ai piedi dell'abbaino, barrette di tungsteno lasciate cadere lungo il percorso di fuga, rimozione di un palo della recinzione per aprirsi la via).
Il Tribunale segnalava, poi, un ulteriore elemento anomalo. Solo dopo il secondo furto il teste aveva notato un fascio di luce comparire nei locali Testimone_2
e aveva constatato, quindi, l'apertura e rottura del lucernaio. Se l'opacità del vetro era solita filtrare, all'interno dei locali, una luce differente da quella naturale, una possibile rottura del vetro, con conseguente luce naturale all'interno del locale, sarebbe stata pero', visibile anche a seguito del primo furto. Il fatto che nessuno avesse notato ciò induceva il Tribunale a ritenere che il vetro fosse rimasto intatto dopo il primo episodio. I ladri, pertanto, avrebbero rotto il vetro solo il secondo giorno quando, in realtà, già disponevano di una finestra aperta che non aveva nessun bisogno di essere forzata, ma solo fatta ruotare per via del lavoro di apertura della notte precedente.
Il teste aveva chiarito, inoltre, che i sensori dell'antifurto erano Testimone_2
collocati solo nella parte anteriore del magazzino verticale;
nel mezzo, al contrario, vi era uno spazio vuoto. Il Giudice riteneva, pertanto, elementare che i controlli si dovessero incentrare in quel punto dopo il primo furto con pagina 7 di 35 conseguente analisi delle condizioni del lucernaio, sopra collocato: cosa, invece, non avvenuta.
Il Tribunale in ordine al terzo furto, avvenuto il 12 dicembre 2019, faceva riferimento alla testimonianza di La donna aveva affermato Testimone_3
che, giunta sul luogo alle ore 06:00 del mattino aveva notato, dopo aver aperto il capannone, il reparto a soqquadro e, spaventata, aveva chiamato col suo telefono il responsabile. Il Giudice evidenziava però, la mancanza di un particolare fondamentale nel racconto. I ladri, infatti, avevano avuto accesso al luogo solo dopo aver tagliato una porta la quale doveva essere aperta dalla lavoratrice. La donna però, nel racconto aveva omesso tale elemento non evidenziando la rottura della porta.
Sottolineava, inoltre, l'anomalia dell'accaduto soprattutto se parametrato alla presenza dell'impianto antifurto funzionante. Sintomatica, inoltre, era la mancanza di basilare perizia e diligenza da parte della in quanto Parte_1
nessuno dei “log” generati dal sistema antifurto era stato salvato e conservato per la successiva analisi dei furti. La loro eliminazione risultava elemento di rilevante anomalia, facendo supporre una volontaria distruzione dei dati al fine di evitare indagini sfavorevoli. La questione assumeva rilevanza in quanto l'impianto antifurto era dotato di ampia memoria e, soprattutto, secondo quanto riferito dal responsabile degli stabilimenti, registrava i passaggi avanti ai sensori anche quando era spento.
Il Tribunale evidenziava un'ulteriore singolarità a sostegno della propria tesi. I files “log” memorizzati dopo i furti erano stati controllati da Parte_2
che non aveva rilevato alcuna anomalia. La circostanza, però, risultava in contrasto con la perizia prodotta da parte convenuta ove si diceva che avesse proceduto, dopo il terzo furto, a Persona_1
manomettere i sensori, mediante inserimento della propria chiave. Il tribunale si soffermava, poi, sulla mancata produzione di tabulati telefonici.
pagina 8 di 35 Questi risultavano rilevanti perché, nel caso di elusione dell'impianto antifurto, oltre alla registrazione dei file “log” il sistema generava una chiamata ai numeri di telefono in memoria. Sul punto, la parte attrice aveva omesso qualsiasi allegazione, rimanendo addirittura indeterminati i soggetti a cui il sistema effettuava la chiamata di segnalazione.
Collidevano, poi, le modalità dei primi due furti in rapporto con l'ultimo. I ladri, infatti, nei primi due casi avevano realizzato diverse operazioni per poter eludere i controlli ed evitare di lasciare tracce, diversamente da quanto era accaduto per il terzo caso ove era stata data dimostrazione della capacità di bypassare il sistema di allarme.
Tali elementi convincevano il Tribunale circa la non esatta rappresentazione dei fatti così come allegata da parte attrice. Il giudice di primo grado affermava, in particolare, che la conoscenza dell'esatto lucernario da cui calarsi per eludere i controlli, le tempistiche del sistema e la conoscenza del magazzino verticale interno erano chiaro indice di conoscenza dell'azienda. Si doveva presumere, pertanto, che i ladri non potevano che essere dei dipendenti o dei soggetti legati da rapporto societario con la Conseguenza di ciò era il fatto che i Parte_1
furti non potevano essere indennizzati a termini di polizza in quanto non realizzabili se non con il concorso criminoso da parte dei dipendenti o dei soggetti apicali della società.
In ordine alla risarcibilità del danno patrimoniale, il Tribunale affermava che la quantificazione del danno emergente era risultata oggetto di esagerazione dolosa. Tale assunto era ricavabile dalla (seconda) CTU contabile, depositata in data 9 novembre 2023. Questa aveva ricostruito i valori della merce sottratta alla luce della documentazione contabile e amministrativa prodotta dalla parte attrice e aveva riscontrato un discostamento abnorme (in diminuzione) rispetto alla quantificazione attorea.
pagina 9 di 35 Per quanto sopra esposto, il Tribunale rigettava tutte le domande avanzate dalla condannava quest'ultima alla refusione delle spese di lite a favore Parte_1
della che liquidava nella somma di € 30.604,00 e Controparte_1
poneva le spese di CTU a carico della Parte_1
Atto di citazione in appello nell'interesse di Parte_1
L'appellante, propone appello contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 23/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea e pubblicata in data 08/01/2024, notificata da in data 10/01/2024. CP_1
L'appellante enuncia i vari motivi di appello e relative sub articolazioni.
Erroneità nella ricostruzione dei fatti di causa e conseguente erronea applicazione delle esclusioni di polizza per i furti 07-08/10/19 e 08-09/10/19.
Il primo motivo di appello riguarda l'evidente errore del Tribunale di Ivrea, che ha ritenuto non veritieri i furti verificatisi. In conseguenza di “anomalie” nei sinistri, il Tribunale ha applicato, al caso di specie, le esclusioni previste dalla polizza assicurativa per i casi di furti causati con dolo del contraente o con tracce e residui alterati dolosamente.
Il Tribunale è giunto a tali conclusioni attraverso una serie di circostanze false, erronee, indimostrate e smentite dai testimoni e dalla documentazione in atti.
La ricostruzione dei primi due furti e le presunte anomalie
Il Tribunale ha ricostruito il primo sinistro, avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 ottobre 2019 sulla base della CTU del ME e delle testimonianze Per_2
assunte. Le “anomalie” segnalate dal Tribunale, in ordine a tale episodio, sono (a detta della parte appellante) assolutamente insussistenti.
Secondo il Giudice è anomalo che i ladri abbiano evitato di “arrampicarsi” sui vari scalini che il magazzino verticale interno creava in corrispondenza dei cassetti e abbiano preferito, calandosi dall'alto, in orario notturno, rovistare tra i vari cassetti, preoccupandosi, tra l'altro, di non lasciare tracce di contatto con il pagina 10 di 35 bordo interno dei medesimi. Non si comprende il motivo per cui il Tribunale abbia escluso tale possibilità, considerando che la stessa è stata ritenuta la circostanza più credibile sia dal CTU geometra che da tutti i testimoni Per_2
escussi.
Il Tribunale, per confermare la propria tesi, ha fatto riferimento all'assenza di polvere all'interno dei cassetti, così come evidenziato dalla relazione dell'GN (consulente di . Il perito, in data Per_3 CP_1
29/09/2020, si è recato sul luogo del furto per ispezionare le superfici dei bordi del magazzino merci saccheggiato apparse impolverate con evidenti segni di pedate. Tali segni sarebbero stati giustificati dai presenti che hanno riferito essere dovuti ad alcuni operai saliti successivamente per l'installazione di pannelli isolanti sui lati delle nicchie sporgenti del tetto.
L'appellante ritiene assurda la considerazione assegnata al documento dell'GN. Giova precisare che tale relazione è un mero documento di parte, privo di qualsiasi valore probatorio, che non ha trovato alcun riscontro nella
CTU del ME . Il perito, inoltre, si è recato sul luogo dopo Per_2
circa un anno dal furto ed è evidente che la polvere si deposita nuovamente in caso di mancata pulizia. I segni di pedate, poi, non sono riconducibili all'installazione di pannelli;
questa, infatti, è avvenuta in sicurezza attraverso l'utilizzo di un montacarichi.
Il Giudice ha ritenuto inverosimile che la dopo il primo furto, Parte_1
non abbia rilevato alcuna traccia lasciata dai ladri. L'appellante evidenzia, al fine di smentire ciò, che la società ha svolto ripetuti controlli, tra l'altro, anche con l'ausilio dei Carabinieri senza però, rinvenire alcuna traccia.
Il tribunale, inoltre, ha ritenuto “anomala” la possibilità che i ladri abbiano rovistato nei cassetti. La circostanza è però, verosimile. In presenza del CTU
ME è stato eseguito un tentativo ed è stato appurato che i Per_2
cassetti possono essere “forzati” tirandoli verso l'interno, senza attivare
pagina 11 di 35 alcun meccanismo elettronico. I materiali sottratti, di medie/piccole dimensioni, quindi, potevano essere facilmente prelevati secondo quanto stabilito dal documento del ME . Per_2
Ulteriore anomalia segnalata dal Tribunale è il mancato funzionamento dell'allarme nelle notti dei due furti. La spiegazione, secondo la è Parte_1
banale: i sensori dell'impianto antifurto sono posizionati a un'altezza di 2/2,5 metri dal suolo e, pertanto, non possono segnalare eventi occorsi a un'altezza superiore. Ciò è stato confermato dalle diverse fotografie e dalle dichiarazioni del teste, SI. , che ha installato e manutenuto l'impianto. Pt_2
Il Giudice di prime cure ha evidenziato, poi, le differenze operative tra il primo e il secondo furto. Nell'ultimo caso, infatti, i ladri hanno lasciato, sul luogo, diversi segni del passaggio diversamente da quanto avvenuto nel primo sinistro. La soluzione è semplice. Nel corso del primo furto i ladri hanno fatto particolare attenzione a non lasciare tracce perché perseguivano l'obiettivo, poi raggiunto, di tornare la notte successiva per prelevare ulteriore merce.
L'appellante segnala, poi, l'errore commesso dal Tribunale in ordine alla data del terzo furto che ha sostenuto fosse intervenuto il 12 ottobre 2019 mentre, invece, il fatto è avvenuto il 12 dicembre 2019 presso un'altra costruzione all'interno del complesso della e con modalità del tutto Pt_1
differenti (effrazione di una porta in metallo mediante sega circolare o fiamma ossidrica). Nonostante tali divergenze, il Tribunale ha considerato i tre sinistri commessi dagli stessi malviventi sottolineandone (erroneamente) le contrastanti modalità di esecuzione.
In ordine alla rottura del vetro dell'abbaino, rilevata solo dopo il secondo furto dall'GN , il Tribunale ha ritenuto che il vetro dovesse essere Tes_2
(contraddittoriamente) intatto dopo il primo sinistro (nonostante che in quella circostanza, e non la notte successiva, si sia verificata la forzatura della finestra).
Spiega l'appellante che non vi sono elementi dai quali dedurre ciò. Diverse
pagina 12 di 35 circostanze, quali il mancato passaggio della luce del sole (magari oscurato dalle nuvole) dalla finestra o il non aver alzato gli occhi verso l'alto, possono aver contribuito al mancato rilievo della rottura della finestra già dopo il primo sinistro.
Il Giudice ha evidenziato una presunta ulteriore anomalia. Ha ritenuto inverosimile il modo di operare dei ladri soprattutto se raffrontato all'astuzia dei malfattori. Essi, infatti, dopo essersi calati da sette metri di altezza hanno raccolto dai cassetti, oltre alle barrette di tungsteno, anche dei cartellini identificativi dei materiali per lasciarli (volontariamente) depositati ai piedi del lucernaio, dal quale avevano avuto accesso. Il tutto, secondo il Tribunale, appare stranamente scenografico. L'appellante evidenzia che l'assunto è estremamente grave e diffamatorio nei confronti della e che le etichette Parte_1
potrebbero essere cadute già nel primo sinistro, ma non essendo salito nessuno sul tetto non potevano essere rilevate.
Le conclusioni erronee del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto che la consapevolezza dell'esatto lucernaio da cui calarsi, le tempistiche del sistema e la conoscenza del magazzino verticale dimostrano la padronanza dei luoghi e dell'azienda da parte dei ladri.
L'affermazione è però, priva di logica. In ordine alla conoscenza del lucernaio da cui calarsi si evidenzia che qualsiasi lucernaio sarebbe andato bene per eludere l'impianto di allarme, in quanto i sensori erano posti solo a 2,5 metri di altezza e non oltre. Con riferimento alle tempistiche del sistema l'appellante non comprende a quali tempistiche il Tribunale faccia riferimento.
In ordine alla conoscenza del magazzino verticale si sottolinea che non c'è alcun bisogno di “conoscere” il magazzino interno in quanto lo stesso è ben visibile dall'abbaino stesso.
Erroneità nella ricostruzione dei fatti di causa e conseguente erronea applicazione delle esclusioni di polizza per il furto 12-13/12/2019
pagina 13 di 35 In ordine al terzo furto, avvenuto tra il 12 e il 13 dicembre 2019, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato ripetutamente. Si evidenzia, in via preliminare, che il terzo furto ha avuto una dinamica “ordinaria” rispetto ai precedenti: i ladri sono entrati dalla recinzione esterna di e, avvicinatisi a Pt_1
un magazzino, hanno aperto la porta metallica mediante l'utilizzo di una sega circolare o di una fiamma ossidrica.
Il Tribunale ha ritenuto simulato il terzo furto sulla base di due motivazioni: la mancata citazione del danneggiamento della porta del magazzino da parte della testimone, SI.ra e il mancato suono dell'antifurto presente all'interno del Tes_3
magazzino.
a) La testimonianza della SI.ra e degli altri testimoni Testimone_3
La SI.ra ha affermato che, giunta sul luogo alle ore 06:00 del Testimone_3
mattino, ha notato il reparto a soqquadro e, spaventata, ha chiamato col suo telefono il responsabile. La donna, secondo quanto affermato dal Giudice, non ha riferito della porta tagliata e tale elemento è stato ritenuto sufficiente a corroborare la tesi del furto simulato. Si evidenzia, però, che tale conclusione non coincide con la realtà dei fatti in quanto la donna non ha riportato subito tale dettaglio poiché la stessa non era solita accedere allo stabilimento dalla porta danneggiata, ma da altra porta adibita all'ingresso del personale dalla quale, appunto, è entrata anche quel mattino. La circostanza è stata confermata anche da altri testimoni.
b) Il mancato funzionamento dell'impianto antifurto
Il Tribunale ha evidenziato l'anomalia attinente al mancato funzionamento dell'impianto antifurto. L'appellante rileva che la circostanza è spiegabile: i ladri potrebbero aver schermato l'impianto o potrebbero essersi nascosti dietro dei carrelli già presenti nel magazzino. In ogni caso, il mancato azionamento del sistema antifurto è irrilevante essendo lo stesso non contrattualizzato nella polizza. La non era, quindi, tenuta a Parte_1
pagina 14 di 35 dotarsi di sistema di allarme e non avrebbe potuto rifiutarsi di risarcire CP_1
il danno.
Fermo restando la regolare attivazione dell'allarme alle ore 22:15 del
12/12/2019 e il successivo regolare disinserimento automatico alle ore 5:45 del
13/12/2019, il tribunale avrebbe dovuto semplicemente valutare la possibilità o di malfunzionamento dell'allarme o che i ladri abbiano avuto l'abilità di non farlo funzionare.
Il Tribunale ha sostenuto che nessuno dei “log” generati dal sistema antifurto sia stato conservato per la successiva analisi. rileva che Parte_1
la circostanza non corrisponde al vero. Dopo gli eventi, il SI. , Parte_2
titolare di una società esterna incaricata dell'installazione e della manutenzione dell'impianto antifurto, ha estratto la memoria eventi dell'impianto e l'ha fornita ai Carabinieri. La memoria è stata, poi, consultata dai periti della CP_1
ed è stata allegata allo stesso verbale di sopralluogo. È evidente, pertanto, che
[...]
non ha nascosto o omesso alcun elemento. Parte_1
Si ritiene non vera, inoltre, l'affermazione secondo cui avrebbe Parte_1
distrutto i dati della centralina del sistema antifurto. Forniti i dati ai Carabinieri e alla il sistema antifurto, successivamente, è stato utilizzato. Gli eventi CP_1
del 12 e 13 dicembre 2019 non sono stati, quindi, cancellati, ma sovrascritti in conseguenza di nuovi eventi registrati successivamente in memoria.
Il Giudice ha, poi, travisato le dichiarazioni del teste, SI. Persona_1
Nella sentenza si legge che l'impianto era solito registrare i passaggi davanti ai sensori, anche quando era spento. La circostanza appare assurda: se così fosse, vi sarebbero numerosissime segnalazioni giornaliere. Così non è, in quanto il testimone ha affermato che solo la luce rossa dei sensori si accende al passaggio davanti agli stessi.
Il Tribunale ha evidenziato altro elemento a sostegno della propria tesi. I file
“log” memorizzati dopo i furti sono stati controllati da che non Parte_2
pagina 15 di 35 ha rilevato alcuna irregolarità, cosicchè la circostanza sarebbe in contrasto con la perizia prodotta da parte convenuta ove si è detto che Persona_1
avrebbe proceduto, dopo il terzo furto, a manomettere i sensori
[...]
mediante inserimento della propria chiave.
L'appellante sul punto evidenzia, in via preliminare, che nessun documento rimanda a una presunta chiave. Afferma, poi, che fin dall'inizio, è CP_1
entrata in possesso della memoria eventi e che il sistema antifurto si è regolarmente attivato alla sera e disattivato al mattino. La successiva attività di attivazione e disattivazione dell'allarme è stata compiuta dai dipendenti di su specifica indicazione della ditta esterna, al fine di Parte_1
verificarne il funzionamento. La stessa finalità ha avuto l'attività compiuta dal SI. , intento a smontare i sensori presenti nel magazzino. La Pt_2
ricostruzione del Tribunale, pertanto, è risultata erronea posto che non vi è stata alcuna attività di “manomissione” da parte del SI. . Per_1
Il Giudice ha evidenziato, poi, la mancata produzione dei tabulati telefonici dei soggetti a cui dovevano pervenire le chiamate del sistema antifurto e l'omessa indicazione dei soggetti a cui il sistema effettuava la telefonata.
In ordine alla prima circostanza, afferma che ha avanzato Parte_1
richiesta dei tabulati telefonici a TIM, ma l'istanza è stata rigettata in quanto la società detiene i dati solo per sei mesi e l'eventuale successiva richiesta deve essere motivata da esigenze penali e con decreto del Tribunale. Precisa che, nel caso di specie, dopo sei mesi dal terzo furto, le parti stavano collaborando attivamente per la valutazione dei sinistri e dei danni senza che alcuna obiezione venisse sollevata.
Erroneità nella valutazione del quantum debeatur
Il Tribunale ha ritenuto volutamente esagerata la quantificazione del danno patrimoniale. Non si sono, però, considerati diversi elementi fondamentali.
a) Premessa: le attività di ricostruzione del sinistro e dei beni asportati pagina 16 di 35 Si sottolinea che le attività di ricostruzione dei beni asportati e del loro valore economico sono state svolte ante causam di concerto tra gli operatori di Pt_1
e i periti di e che la documentazione comprovante i danni è stata
[...] CP_1
predisposta su specifica indicazione dell'ente assicuratore. Il verbale dell'attività di quantificazione dei danni è stato firmato dai periti di CP_1
I periti di hanno confermato la quantificazione e la valorizzazione
[...] CP_1
economica formulata da Le parti non hanno trovato un accordo in Parte_1
ordine all'an debeatur, al contrario del quantum debeatur che è risultato pacifico.
b) Erroneità nella mancata valutazione della condotta avversaria ex art. 115
c.p.c.
L'appellante evidenzia che non ha mai contestato nel merito, se CP_1
non genericamente e in maniera imprecisa, la correttezza dei calcoli prodotti. Nella comparsa di costituzione avversaria del 16/02/2021, infatti, si ha solo un generico riferimento all'erronea e spropositata richiesta di Parte_1
senza specificazione sui motivi o sui calcoli. Ulteriore conferma dell'esattezza dei conteggi è data dalla prima CTU del ME che ha accertato la Per_2
correttezza dei calcoli e dei documenti analizzati. Anche in tale circostanza, pertanto, il Tribunale ha erroneamente omesso di valutare il comportamento delle parti nella fase precedente il giudizio e nel corso del giudizio stesso ai fini dell'applicazione dell'art. 115 c.p.c.
c) Erroneità nella mancata considerazione dell'esito della CTU n. 1 del
ME Per_2
Il ME , all'esito della CTU, ha statuito che i beni trafugati Per_2
sono consistiti essenzialmente in materiali speciali quali le barrette di tungsteno allo stato grezzo e semilavorato. Si è proceduto, in contraddittorio e a campione,
a un confronto tra gli elenchi della merce sottratta, forniti da Parte_1
le varie fatture di acquisto e di vendita delle merci e le schede di
pagina 17 di 35 lavorazione. Sulla base di tale operazione, di comune accordo, si è convenuto che la merce sottratta integrasse un valore pari a € 283.316,46.
Il Tribunale ha completamente omesso qualsiasi valutazione in ordine alla
CTU. Non ha chiesto alcun chiarimento sul documento, ma ha avanzato proposta conciliativa pari a € 295.000,00 a carico della a favore Controparte_1
della È evidente, pertanto, l'estrema confusione del Tribunale in Parte_1
ordine al valore probatorio da attribuire alla perizia del ME . Per_2
d) Mancata contestazione di all'udienza per la verifica della CTU – CP_1
Erroneità nella formulazione del quesito della CTU n. 2
all'esito della CTU, non ha eccepito nulla in ordine al quantum. CP_1
All'udienza del 19/10/2022, inoltre, non ha chiesto alcun chiarimento sulla quantificazione dei beni trafugati nei primi due furti, ma ha solo richiesto chiarimenti in merito ai beni del terzo furto di proprietà di terzi.
Disattendendo completamente l'esito dell'istruttoria svolta fino a quel momento e le ammissioni esplicite delle parti anche ex art. 115 c.p.c. il Tribunale, con ordinanza del 16/01/2023, ha disposto CTU contabile d'ufficio.
Mancata valutazione delle testimonianze ottenute nel corso dell'istruttoria
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, non solo ha ritenuto non dimostrata la quantificazione dei beni asportati formulata da , ma ha ritenuto la stessa Pt_1
“esagerata dolosamente”. Anche in tal caso, secondo l'appellante, il Tribunale ha omesso di considerare un elemento fondamentale emerso nel corso dell'istruttoria, ossia che i testimoni hanno spiegato il funzionamento dei sistemi di conteggio e riconosciuto i codici dei beni sottratti. Diversi testimoni, infatti, hanno confermato di aver partecipato personalmente alle operazioni di quantificazione dei beni sottratti e alla loro valorizzazione economica.
e) Erronea valutazione dell'esito della CTU n. 2 della Dott.ssa – Per_4
conferma del dato del 40% di campione iniziale fornito da Pt_1
pagina 18 di 35 Anche la CTU della Dott.ssa ha confermato la correttezza del Per_4
metodo di calcolo, dei conteggi e delle elaborazioni svolte congiuntamente ante causam da e da Nella legenda contenuta nel documento Parte_1 CP_1
è chiaramente indicato che sono stati scelti a campione e rappresentati almeno il 40% delle posizioni totali e, quindi, la quantificazione del danno non puo' limitarsi a quella percentuale di documenti direttamente analizzati.
Si precisa, inoltre, che la quantificazione attorea era stata predisposta sulla base delle richieste di che aveva espressamente chiesto di scaricare CP_1
dal sistema informatico il 40% dei campioni a conferma del valore dei beni asportati.
Comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di
[...]
Controparte_1
In ordine al primo motivo d'appello, aderisce alla ricostruzione CP_1
dei fatti sostenuta dal Giudice di primo grado laddove ha ritenuto inverosimile che i ladri si siano calati da una notevole altezza e abbiano prelevato al buio il materiale. La tesi sarebbe confermata dall'assenza di tracce lasciate che, invece, avrebbero dovuto esserci, soprattutto in un luogo pieno di polvere, quale è un magazzino. Sintomatica è, inoltre, la modalità con cui è stato prelevato il materiale dai cassetti. Questi ultimi, così come dichiarato dal teste , Tes_2
sono dotati di fotocellule che ne rilevano l'apertura, ma che, se aperti dall'interno, potrebbero consentire il prelievo della merce. L'appellato evidenzia, pertanto, tale anomalia, ritenendo la testimonianza del SI. Tes_2
inattendibile e irrilevante dal punto di vista probatorio. Particolari sono, poi, le modalità con cui sono stati effettuati i controlli dopo i furti da parte dei dipendenti della . Questi, pur sapendo che il sistema di antifurto si attiva Pt_1
solo a 2.5 metri di altezza non hanno effettuato alcun controllo del tetto e delle pagina 19 di 35 finestre/abbaini ivi collocati non rilevando, di conseguenza, la rottura del vetro del lucernario.
Assume doversi ritenere coperti da giudicato tutti i fatti controversi non oggetto di impugnazione.
Parte appellata tratta, poi, congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo di appello, in quanto attinenti al terzo furto. Aderisce alla ricostruzione effettuata dal Giudice di primo grado, secondo cui, anche in questo caso, il sinistro sarebbe stato simulato. Osserva la Compagnia assicurativa che sin dalla comparsa di costituzione nel primo grado del giudizio ha rilevato l'anomala circostanza in ordine al mancato funzionamento, per cause ignote, dell'impianto antifurto di recente revisione. Per tale ragione, si è, sin da subito, eccepita la scopertura del sinistro per colpa grave.
L'appellato si sofferma, in particolare, sulle prove poste alla base del convincimento del Giudice. Osserva come sia stata fondamentale la testimonianza della SI.ra , dipendente della società. La donna, Testimone_3
nel testimoniare, ha sì descritto lo stato dei luoghi dopo il furto, ma ha dimenticato di riportare il particolare attinente al taglio della porta d'entrata.
L'appellante ha tentato di ovviare a tale errore affermando che la dipendente ha omesso tale particolare perché era solita entrare nello stabilimento da un altro ingresso. Tale attestazione però, non è ricavabile dalla testimonianza della donna né da altro documento.
Si contesta, inoltre, l'affermazione della società secondo cui non vi sarebbe stata alcuna manomissione dell'impianto antifurto, ma la verifica del funzionamento mediante lo smontaggio dei sensori. L'appellato ritiene, invece, che l'ipotesi della manomissione sia l'unica spiegazione plausibile considerando che le prove documentali, le risultanze della CTU e la prova testimoniale convergono in tale direzione. Nel report “memoria eventi”, in particolare, in riferimento alla mattinata del terzo furto sono riportati 35 report di
pagina 20 di 35 categoria “allarme” e come tipologia di evento viene descritto:
“manomissione zona […] fine manomissione zona”. In ordine alla prova testimoniale del sig. , poi, l'appellato rileva come questa sia Pt_2
inattendibile atteso che il teste si sarebbe contraddetto: in un primo momento avrebbe affermato di essersi recato sul luogo qualche giorno dopo l'evento; in un secondo momento avrebbe dichiarato di aver controllato personalmente i sensori la mattina stessa del sinistro. Rilevanti sono, inoltre, secondo l'appellata, le risultanze dell'integrazione della prima CTU che hanno confermato le manomissioni dei sensori nella mattinata del terzo furto. Da tali elementi, pertanto, si ricava che l'unica soluzione plausibile o, perlomeno, la “più probabile che non” resta quella della simulazione anche del terzo furto.
Rileva, infine, la tardività e inammissibilità del documento n. 40 ex adverso prodotto in calce all'appello avente ad oggetto la richiesta dei tabulati telefonici dei cellulari a cui il sistema antiintrusione effettuava la telefonata di segnalazione. Osserva che la mancata allegazione di detti tabulati, che il Giudice ha valorizzato in sentenza a conferma di un onere probatorio non assolto da parte di , non può essere colmato in sede di appello. Pt_1
In relazione al quinto motivo di impugnazione, in ordine alla contestazione dell'appellante circa la mancata valutazione, da parte del Giudice, della quantificazione del danno resa dalla prima CTU a firma del ME
, rileva che quest'ultimo altro non ha fatto che allegare la Per_2 CP_1
documentazione in atti prodotta da e confermarne banalmente il Pt_1
contenuto. Al contrario, nella CTU della commercialista Dott.ssa , Per_4
secondo l'appellato, si è proceduto a un approfondimento tecnico-contabile che supera ogni ulteriore errata, incomprensibile, superficiale e a-tecnica valutazione in ordine al quantum debeatur resa dal precedente elaborato.
L'appellato, infine, contesta l'affermazione della , secondo cui non si Pt_1
sarebbe tenuto conto, sul punto, dell'esito della prova testimoniale. Osserva che pagina 21 di 35 quanto dichiarato dai testimoni non può avere alcuna valenza probatoria per due ragioni. Trattasi, in primo luogo, di documenti di parte redatti, predisposti e curati dalle medesime persone che sono state escusse, ragion per cui la testimonianza manca di terzietà e attendibilità; in secondo luogo, si fa riferimento a documenti tecnici che richiedono un'attenta analisi e preparazione corrispondente.
L'appello dev'essere accolto.
In via pregiudiziale si deve rilevare che parte appellante Parte_1
produce tardivamente in appello, ex art.345, 3°c., c.p.c., i documenti dal numero
39 al numero 43 perché si tratta o di documenti che si sarebbero potuti richiedere tempestivamente ad enti terzi (doc. n.40 circa i riscontri di TIM sulla richiesta di tabulati telefonici) o (doc.42) di inventari e fatture pregresse che avrebbe potuto produrre prima per valorizzare il danno subito o (doc. n.43) comprovare le spese effettuate in sede di CTP (ben anteriori alla sentenza di primo grado), oppure di documenti risalenti nel tempo.
In forza dei principi processuali che regolano la materia, l'onere della prova dell'assicurata ha ad oggetto la circostanza che il rischio avveratosi Pt_1 Pt_1
(furto) rientri nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
se il contratto, poi, contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (anche soggettive) grava sulla compagnia provare il fatto impeditivo della pretesa dell'attore e, cioè, i presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (Cass.2024 n.6954). L'art.
2.1 delle condizioni generali di assicurazione della polizza “All Risk” stipulata dalle parti in causa prevede, quale oggetto dell'assicurazione (categoria generale del rischio oggetto di copertura), “furto delle cose stesse, a condizione che l'autore del furto si sia pagina 22 di 35 introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante: 1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili…”.
In forza degli atti di causa si puo' ritenere comprovato che il furto si sia effettivamente verificato (tanto che la compagnia assicurativa sostiene che le sue modalità implicherebbero la partecipazione di soggetti appartenenti all'azienda) tramite “rottura” giacchè (come verrà analizzato meglio infra in forza della risultanze della CTU) un abbaino del tetto risulta forzato con effrazione dei meccanismi metallici della relativa anta basculante nonché parziale rottura di un vetro della medesima.
Risulta, di conseguenza, comprovato che il rischio avveratosi (furto con rottura) rientri nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa con la conseguenza, quindi, che la dimostrazione che trovino applicazione tanto la clausola di delimitazione soggettiva del rischio (e, cioè, la circostanza che il furto sia, invece, avvenuto per infedeltà dei dipendenti o per dolo dei soci della società o del legale rappresentante) quanto quella di delimitazione oggettiva (che ricorre nel caso il contraente “alteri dolosamente le tracce ed i residui del sinistro”) grava sulla compagnia assicurativa.
Tale dimostrazione non emerge dagli atti di causa.
In via preliminare è bene sottolineare che la sentenza di primo grado sembra fondare le asserite (e per il giudice acclarate) incongruenze nelle modalità di svolgimento dei furti anche (e particolarmente) sulla (piu' volte sottolineata) circostanza che tutti i furti sarebbero stati perpetrati dalla medesima banda di ladri e scassinatori. Il tribunale, infatti, riconduce temporalmente i tre episodi al
7, 8 e 12 ottobre 2019, li attribuisce (di conseguenza) ai medesimi soggetti malfattori e ne valuta, in base a ciò, le condotte come incongruenti e contraddittorie (pag.2, 4, 5, 6 e 7 sentenza). Il terzo furto però, è avvenuto non il
12 ottobre, ma il 12 dicembre (fatto pacifico in causa e rilevabile anche a pag.6 sentenza, a pag. 16 dell'appello ed a pag.30 della comparsa di Pt_1 CP_1
pagina 23 di 35 e non è in alcun modo comprovato che i responsabili fossero i medesimi, dal che le diverse modalità dei furti non risultano, quindi, di per sé contraddittorie (la seconda banda, infatti, può essere stata in grado di neutralizzare l'antifurto ed entrare da una porta divelta, mentre la prima può aver dovuto evitare i sensori antifurto utilizzando l'abbaino del piano superiore).
L'accurata CTU eseguita ha evidenziato che i primi due furti sono stati perpetrati nel corpo di fabbrica A del complesso immobiliare in questione che ospita il reparto produzione ed il magazzino verticale (pag.23 e ss. della relazione e relative fotografie). Sul tetto piano (raggiungibile dall'esterno o con una scala manuale o, a partire dal piano rialzato, con un sistema presente di scale prefabbricate di sicurezza) vi sono tre abbaini posti ad oltre 7 metri di altezza dal suolo i cui serramenti sono composti ciascuno da due ante basculanti (a vetrata con infissi in ferro) che permettono un'apertura angolare idonea a consentire l'introduzione dal basso di un essere umano di media corporatura
(che, calandosi dall'alto con l'ausilio di funi o quant'altro, puo' aver sottratto i beni dal magazzini verticale sottostante).
L'abbaino n.1 (pag.44 della relazione e relativa foto), dotato di infisso la cui struttura era gravemente ossidata (il che ne bloccava l'apertura nonostante l'assenza di maniglie di chiusura dall'interno) risultava manomesso (forzato) nella struttura in ferro del telaio all'altezza dei montanti orizzontali la cui
“piattina” metallica dell'anta numero 1 appariva in parte rotta (quella, appunto, considerata manomessa dai ladri), cosi' come in parte rotto risultava (nell'angolo a destra in basso) il vetro dell'anta stessa. Il medesimo CTU (pag.44 e 45 della relazione e relative foto) è riuscito ad aprire l'anta n.1 “dopo ripetute e possenti pressioni/spinte manuali…contro la parte alta del vetro/infisso ….ed aiutandosi simultaneamente con una leva/scalpello di ferro…” operando, anch'egli, una
(piu' ridotta) forzatura.
pagina 24 di 35 Spiega il CTU che “le manomissioni/deformazioni rilevate nell'abbaino n.1 potrebbero verosimilmente ricondursi ad eventi dolosi di effrazione volontaria cagionati presumibilmente da pressioni e/o forzature praticate sull'anta 1 dalla parte esterna (copertura) certamente con l'ausilio di utensili manuali o leve seppur in loco non sono stati riscontrati evidenti indizi e segni di quanto affermato”. A tal proposito è bene sottolineare che il teste ha Parte_2
dichiarato che “il secondo giorno…sono salito sul tetto a vedere la situazione e ricordo che c'era un ferro da carpenteria con un gancio in punta ed ho capito che erano entrati dal lucernaio”: il ferro da carpenteria lasciato in loco da terzi
(lungo qualche metro), a prescindere dallo scopo per cui fu utilizzato dai ladri, indica evidentemente la presenza sul tetto di soggetti estranei ivi presenti allo scopo di forzare l'anta dell'abbaino n.1 il quale, unitamente al n.2, sovrasta il magazzino verticale da cui sono state sottratte le barre di tungsteno oggetto dei primi due furti.
I testi escussi hanno confermato la sottrazione dei beni in questione nonché la loro entità e le loro deposizioni collimano. In particolare, il teste Persona_1
ha chiarito che sia il giorno del primo furto che quello del secondo è
[...]
stato realizzato un inventario, tramite sofware gestionale (che registra il peso dei cassetti del magazzino verticale ed il numero dei pezzi ivi inseriti), che ha individuato la quantità della merce illegalmente sottratta. L'identico software gestionale è stato utilizzato anche in occasione del terzo furto per individuare la merce sottratta dall'immobile B di cui alla CTU (stabilimento 2). Il teste
[...]
ha confermato quanto sopra. Tes_2
In relazione alle incongruenze dei primi due furti rilevate dal tribunale, sono necessarie alcune considerazioni.
Se è teoricamente vero che l'eventuale mancanza di segni nella polvere depositata sui cassetti e sui bordi dei medesimi (“pedate”) potrebbe suscitare qualche perplessità (perché i ladri, calatisi dall'alto con l'ausilio di funi, non pagina 25 di 35 avrebbero lasciato alcuna traccia), è anche vero che l'accertamento fotografico relativo del perito della compagnia assicurativa (da cui si vede la polvere sul bordo dei cassetti) è avvenuto solamente il 29.9.2020, un anno dopo il primo furto (doc. n.11 di parte convenuta-appellata), periodo in cui la polvere ha avuto tutto il modo di riformarsi, cosicchè non emerge, agli atti, quale fosse la situazione nelle immediatezze dell'evento. Impronte di suole di scarpe sui bordi dei cassetti, comunque, emergono anche dalle foto realizzate dal perito della compagnia ed è ben difficile, a questo punto, attribuirle ai dipendenti (che, secondo il perito, ma senza che emerga alcun riscontro, avrebbero operato successivamente sui cassetti) o ai ladri (o ad entrambi).
La mancanza di tracce riferite al primo furto, accompagnata dai segni, invece, lasciati nei pressi dell'abbaino dal quale sarebbero entrati i ladri e lungo il percorso di fuga il giorno successivo del secondo furto (targhette dei materiali, alcune barrette di tungsteno ritrovare lungo il percorso di fuga, manomissione della rete di recinzione del complesso industriale tramite rimozione di un palo di sostegno) puo' sicuramente spiegarsi (invece che con una messa in scena di chi ha operato il furto, come assume il primo giudice, per convincere gli inquirenti che il percorso dei ladri era stato quello passante dall'abbaino) con la circostanza che il secondo giorno (operato il completamento del furto) i ladri non avevano piu' alcun bisogno di mascherare le tracce del passaggio (che, dopo il primo giorno, invece, avrebbero dovuto ripercorrere) e con il fatto che il secondo giorno avevano prelevato il doppio del materiale (1.300 chili invece di 700) e quindi era piu' facile che qualche traccia fosse rimasta, che ci si fosse disfatti (o che fossero cadute ai piedi dell'abbaino) delle etichette del tungsteno (contenute nelle scatole aperte di cartone che ospitavano le barrette e che risultavano inutili per i malfattori) e piccola parte del materiale si fosse disperso.
Il tribunale ha reputato fortemente anomala la circostanza che dopo la forzatura dell'abbaino e la rottura del vetro dell'anta (verificatisi, necessariamente, durante pagina 26 di 35 il primo furto) nessuno abbia notato, la mattina dopo, la luce filtrare, nessuno si sia premurato di verificare se i ladri fossero entrati dal tetto e il tutto sia stato scoperto solo dopo il secondo furto. Rispetto a tali considerazioni si deve rilevare però, che non è certo stata la rottura di una piccola parte del vetro dell'anta dell'abbaino nella parte inferiore destra (foto pag.36 della CTU) che, il secondo giorno, ha consentito ad un consistente fascio di luce di penetrare nello stabilimento e di far notare ai presenti la manomissione operata dai ladri sul tetto. Come hanno espressamente chiarito i testi e Testimone_2 Tes_4
le persone che si trovavano all'interno dello stabilimento hanno notato
[...]
la luce provenire dalla sommità dell'immobile non perché fosse stato rotto un piccolo spicchio del vetro, ma perché il lucernario era rimasto aperto (non avendo i ladri nessun interesse a richiuderlo, come invece dopo il primo furto, non dovendo piu' tornare il loco). Chiarissimo il teste sul punto: “il Tes_2
lucernaio è opaco e filtrava della luce da sotto perché il lucernaio era aperto”.
D'altra parte, non si puo' non sottolineare che la mattina seguente al primo furto erano presenti in loco anche i carabinieri e neppure loro (professionalmente deputati agli accertamenti del caso) hanno rilevato alcunchè in relazione agli abbaini.
Né rileva che i ladri abbiano dimostrato una buona conoscenza dello stato dei luoghi circa l'abbaino da forzare, posto al di sopra e perpendicolarmente sul magazzino verticale, e circa la collocazione dell'impianto antifurto (i cui sensori non funzionavano ad un'altezza superiore ai 2,5 metri di altezza dal suolo).
Questo non vuol dire che il furto sia stato perpetrato dai dipendenti o dai rappresentanti dell'azienda (il che, come detto, escluderebbe la copertura assicurativa), ben potendo essere stato organizzato con la collaborazione di ex dipendenti (soggetti non ricompresi nella clausola di esclusione), di clienti o fornitori cui fosse stato consentito l'accesso sui luoghi, ecc.
pagina 27 di 35 Per quanto riguarda il terzo furto delle barre di tungsteno, compiuto nello stabilimento B di cui alla CTU (dedicato allo stoccaggio) lo stesso fu scoperto dalla teste che la mattina del 13.12.2019 aveva aperto la porta Testimone_3
2 dalla quale entrava solitamente ed aveva rilevato Parte_3
l'effrazione causa il disordine lasciato dai ladri. Né rileva che la teste non abbia nominato la porta divelta dalla quale erano passati ladri stessi ed abbia spiegato di aver aperto lei il capannone. Come ben ha spiegato il CTU e come si nota direttamente dalle foto dello stabilimento n.2 (pag.27 e 28 della relazione) lo stesso ha una pluralità di ingressi e i due stabilimenti sono caratterizzati “da innumerevoli aperture e vetrate”.
Sempre in relazione al terzo furto, inoltre, le (assunte) “manomissioni” all'apparato elettronico dell'antifurto (lamentate dalla compagnia assicuratrice, si ripete, solamente in relazione al terzo furto) paiono riconducibili all'attività dell'impresa (esterna) del sig. , responsabile dell'installazione e Parte_2
manutenzione dell'antifurto (che, comunque, non rappresenta a termini di polizza il “contraente/assicurato…che altera le tracce ed i residui del sinistro”) che (lungi dal “manomettere” alcunchè) ha provato a verificare come mai il medesimo non fosse entrato in funzione. Cosa che aveva fatto (teste ) Per_1
anche dopo il primo furto e proprio smontando (anche in quella circostanza) i sensori dell'antifurto (senza che la abbia mai sollevato sul punto alcuna CP_1
contestazione).
La compagnia assicuratrice, del resto, mai prima del giudizio aveva minimamente messo in dubbio che i controlli successivi al furto sull'apparato elettronico rappresentato anche dai sensori fossero stati rituali e non avessero comportato alcuna alterazione nella rappresentazione degli eventi. Dai verbali del primo e del secondo sopralluogo del perito dell'assicurazione (doc. n.5 e n.8 parte convenuta), d'altra parte, risulta solo la compiuta descrizione delle pagina 28 di 35 verifiche di funzionamento dell'impianto e neppure il minimo dubbio viene sollevato.
Rileva sottolineare, inoltre, che tali “manomissioni”, come accertato dall'ausiliario del CTU che si è occupato di analizzare l'apparato antifurto, sono consistite nell'apertura dei box dei sensori intervenuta la mattina del terzo furto, dopo la sua scoperta e la repentina chiamata fatta ai carabinieri (teste . Lo Tes_3
stesso (come da lui stesso espressamente confermato Parte_2
testimonialmente) ha effettuato l'operazione di apertura dei sensori (già) dopo il primo furto per verificare il settaggio dei sensori medesimi e poi procedere con la prova di funzionamento. Egli spiega che il giorno del terzo furto ha (di nuovo) specificamente controllato i sensori, “lo stesso controllo già fatto nell'occasione del primo furto”. Se un tale controllo non ha suscitato alcuna contestazione della all'esito del primo furto, non si comprende perché quello svolto dopo il CP_1
terzo furto avrebbe dovuto comportare alterazioni della memoria delle effettuate registrazioni dei sensori idonee ad alterare le tracce dell'evento.
E' bene considerare, in ogni caso, che parte appellata assume che tali CP_1
“manomissioni” del sistema d'allarme emergerebbero (come da sua relazione investigativa) dalla “Memoria Eventi” del suddetto sistema antifurto. Ora, tale
“Memoria Eventi”, con il contenuto puntuale anche delle operazioni svolte dal tecnico in questione (sig. ) nella mattinata successiva al (terzo) furto, Pt_2
risulta specificamente consegnata ai Carabinieri della Stazione di Lanzo
Torinese proprio dal sig. direttore generale della , già lo Persona_5 Pt_1
stesso 13.12.2019 poco dopo mezzogiorno (doc.8 di parte convenuta), il che lascia certamente presumere che parte appellante non abbia inteso consegnare spontaneamente alle forze dell'ordine prove informatiche (come da previsioni di polizza) della propria “dolosa alterazione delle tracce del sinistro”. Del resto, i log (registrazione sequenziale cronologica delle operazioni effettuate dal sistema informatico) risultavano ormai registrati nella centralina elettronica presente pagina 29 di 35 nello stabilimento (dopo che i sensori avevano trasmesso il relativo segnale) ed andavano a formare la memoria eventi, non certo alterabile dalla successiva apertura dei sensori i cui dati trasmessi, appunto, erano stati ormai immagazzinati dalla centralina. Centralina conservata da parte appellante ed analizzata dall'ausiliario del CTU che ha potuto rilevare come la stessa fosse stata spenta solo in data 10.5.2021 (un anno e mezzo dopo l'ultimo furto ed a seguito della sostituzione del sistema di allarme) e, dato il tempo trascorso, dalla quale nulla è stato possibile ricavare (dopo un certo numero di eventi, infatti, le registrazioni vengono “sovrascritte” e cancellate).
Neppure appare fondata l'eccezione di di inoperatività della polizza CP_1
fondata sull'art.
2.1 della “sezione furto” delle c.g.c. che prevede l'indennizzabilità dei furti a patto che l'autore si sia introdotto nei locali
“violandone le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili…”, vista (l'asserita) mancanza di effrazione o scasso. L'effrazione, infatti, come suddetto e come appurato dal CTU è certamente avvenuta, sia perché è stato, comunque, rotto il vetro dell'abbaino da cui i ladri sono penetrati, sia perché (nonostante l'assenza di ganci o serrature) l'anta rotante dell'abbaino
(ossidata e quindi bloccata) è stata forzata (è stata anche ritrovata sotto l'abbaino un'asta metallica con gancio) e deformata nel telaio con rottura parziale delle
“piattine” di ferro che lo compongono.
Neppure è invocabile l'art.
4.2 della c.g.c., che prevede che ogni apertura dei locali situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani
(quali terrazze e tettoie), accessibili dall'esterno senza impiego di scale o altri mezzi artificiosi, sia difesa da congegni di chiusura. L'abbaino, infatti, come emerge dalla CTU, non solo è posto a piu' di sette metri dal suolo, ma non è praticabile dall'esterno senza l'impiego di mezzi artificiosi come le scale le quali, in ogni caso (ci si riferisce alle scale di sicurezza di cui è dotato l'immobile), non si trovano nemmeno al piano terreno dell'immobile, ma solo al pagina 30 di 35 piano rialzato (per raggiungere il quale necessita, appunto, l'utilizzo di mezzi artificiosi, pag.38 della CTU, foto n.20). In ogni caso (pag.40 della CTU e foto ivi riportata) tra il piano del reparto manutenzione ed il piano degli abbaini
(soprastante) non esiste alcuna scala ed il dislivello di metri 1,40 dev'essere superato (appunto) con mezzi artificiosi.
Alcun giudicato su “accertati fatti controversi in primo grado” ad opera della sentenza (come invece vorrebbe relativamente alla mancata chiusura CP_1
degli abbaini ed alla loro accessibilità), sia detto per completezza, è, poi, sceso relativamente all'inoperatività della polizza per violazione delle due suddette clausole 2.1 e 4.2 giacchè (a tacer d'altro) il tribunale non si è in alcun modo pronunciato (né direttamente né indirettamente) sulla questione relativa ed il giudicato, d'altra parte, non puo', in ogni caso, scendere sui fatti (su cui, in ogni caso, il tribunale non si è pronunciato), ma solo sulle questioni giuridiche.
L'appello, quindi, deve ritenersi fondato ed i furti subiti dalla Parte_1
devono essere indennizzati dalla compagnia assicurativa a termini di polizza.
In relazione al quantum debeatur la prima CTU ha espressamente confermato l'entità dei danni lamentati dall'assicurata, sulla base di parametri che non paiono oggetto di alcuna contestazione, e su campioni documentali (di fatture e schede di costo) riferiti al 40% dei beni sottratti sui quali è intervenuto specifico accordo sia in sede extraprocessuale che in sede di svolgimento della
CTU fra tutti i periti di parte ed il consulente d'ufficio.
In primo luogo la totalmente generica contestazione di cui alla comparsa di risposta di primo grado (pag.29 e 30), basata sul fatto che sarebbero state allegate da parte attrice “pretese prive di riscontro probatorio” con “quantificazione erronea e spropositata” è inammissibile per difetto di specificità ex art.115, 1°c.,
c.p.c.
pagina 31 di 35 In secondo luogo i testi escussi (come suvvisto) hanno confermato la veridicità della documentazione prodotta riguardante la quantità di beni sottratti ed il loro valore economico.
In terzo luogo è stato proprio il perito di parte della compagnia (suo doc. n.5, verbale di primo sopralluogo) a chiarire che l'individuazione e la quantificazione del valore della merce trafugata sono state puntualmente effettuate “con verifiche a campione sull'elenco di merci asportate”, ed è stato appositamente richiesto “campione significativo” delle fatture di acquisto della merce e della schede di costo (pacificamente ottenute).
In quarto luogo è proprio la prima CTU che dà atto (pag.79) che sulla base degli elenchi della merce sottratta e delle verifiche a campione (stante la mole di elementi oggetto di furto, circa due tonnellate) sulle fatture di vendita e sulle schede di lavorazione dettagliate nei costi di produzione “I tecnici presenti…hanno inteso di comune accordo convenire e valutare che l'ammontare totale dei beni sottratti nei tre diversi furti è quantificabile in totali euro
283.316,46 e piu' precisamente in euro 67.345,97 pe quanto attiene il primo furto, in euro 134.202,37 per quanto attiene il secondo furto ed in euro
81.768,12 relativamente al terzo furto”. Il verbale n.4 delle operazioni peritali riportato in calce alla CTU conferma pienamente quanto sopra e risulta sottoscritto dai CTP e dal CTU.
L'accordo completo del CTU con i due CTP relativamente all'ammontare dei danni consente di considerare la somma suddetta come comprovata. Dalla stessa dev'essere defalcato solo il valore dei beni appartenenti a terzi, come quantificato nella seconda CTU (per euro 18.750,69).
Del resto, lo stesso legale di parte all'udienza del 19.10.22, CP_1
successiva alla prima CTU, non sollevando alcun altro tipo di contestazione, aveva semplicemente chiesto che il CTU chiarisse, proprio sulla base della pagina 32 di 35 specifica documentazione prodotta da , “l'ammontare della merce di Pt_1
terzi” sottratta durante il (solo) terzo furto.
La specifica CTU contabile, successivamente disposta dal giudice, che riduce di circa due terzi l'ammontare del danno patito, di conseguenza, non è compatibile con le allegazioni di causa perché limita espressamente il danno calcolandolo in base alla sola (parziale) documentazione prodotta e utilizzata per rispondere ai quesiti.
La somma dovuta, quindi, è offerta dalla cifra di euro 283.316,46 (accertata dalla prima CTU, comprensiva del valore dei materiali appartenenti a soggetti terzi) da cui sottrarre (in forza della seconda CTU pag.16, 17) euro 19.688,22 rappresentante il valore dei beni di soggetti terzi (18.750,69 + 5% di oneri accessori) per un totale dovuto di euro 263.628,24.
Il valore di tali beni di soggetti estranei non puo' essere riconosciuto (quale eventuale costo di approvvigionamento di nuove materie prime a carico di perché in sede di appello parte non ha in alcun modo Parte_1 Parte_1
né allegato né articolato la relativa domanda nel motivo di appello relativo al quantum debeatur, limitandosi a richiedere in sede di conclusioni la somma complessiva di euro 304.947,33 senza addurre (inammissibilmente, ex art.342
c.p.c.) alcuna motivazione in ordine alla (differenziale) ulteriore somma.
Il debito da indennizzo assicurativo ha natura risarcitoria, è considerato debito di valore e dev'essere automaticamente rivalutato (Cass.2009 n.10488) a decorrere dal 13.12.2019 (data del terzo furto, in cui il danno complessivo unitariamente fatto valere si è perfezionato) sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Secondo unanime opinione, in forza dell'art.1905, 2°c., c.c. (che prevede che l'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato), il danno ai fini assicurativi è rappresentato solo dal danno emergente e non dal lucro cessante (che è indennizzabile solo dietro espressa pattuizione o pagina 33 di 35 nell'ipotesi di cui all'art.1908, 4°c., c.c.), non trovando applicazione l'art.1223
c.c.
Ne consegue che dovendosi riconoscere alla solo il danno Parte_1
emergente (rivalutazione) e non il lucro cessante (danno da ritardo) ex art.1905,
2°c., c.c., non si pone questione di riconoscimento degli eventuali interessi legali sulla somma via via rivalutata. Dalla data della sentenza, invece, sulla somma liquidata a titolo di indennizzo decorreranno automaticamente gli interessi legali
(moratori) ex art.1284, 1°c., c.c.
L'appello, in definitiva, dev'essere accolto.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, cosi' come quelle delle due CTU di primo grado, seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali riferite al valore della causa (e comprensive, per l'appello, della fase di trattazione nella quale si sono svolte due lunghe e complesse udienze ex art.185 c.p.c.).
Pur essendo tenuta, in forza di tutto quanto suddetto, la a Controparte_1
restituire alla eventuali somme pagatele da quest'ultima a titolo di spese Pt_1
legali in esecuzione della sentenza di primo grado (nonché spese di CTU effettivamente sborsate), la relativa condanna a suo carico non puo' essere emessa in questa sede poiché parte (nulla avendo richiesto in atto di Parte_1
citazione d'appello) ha avanzato la richiesta di “condannare la convenuta a rifondere integralmente all'attrice le spese legali e di CTU pagate in forza della sentenza di primo grado” solo in sede di precisazione delle conclusioni, senza allegare ammontare e data degli asseriti pagamenti e senza produrre alcun documento comprovante i relativi esborsi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
pagina 34 di 35 in accoglimento dell'appello proposto dalla;
Parte_1
in totale riforma della sentenza n.23/2024 pubblicata in data 08/01/2024 del
Tribunale di Ivrea;
dichiara tenuta e condanna Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, a pagare a , in persona
[...] Parte_1
del legale rappresentante, la somma di euro 263.628,24 con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dal 13.12.2019 sino alla data di pubblicazione della sentenza, dalla quale decorreranno, sulla somma integralmente rivalutata, gli interessi legali ex art.1284, 1°c., c.c. sino alla data del pagamento;
dichiara tenuta e condanna Controparte_1
a pagare a le spese del primo grado del giudizio che
[...] Parte_1
liquida per esposti in euro 1.214,00 e per compensi in euro 22.457,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
pone il costo delle due CTU a carico della Controparte_1
, così come già liquidato nell'ammontare dal giudice
[...]
di primo grado;
dichiara tenuta e condanna parte appellata a pagare a parte appellante le spese del presente grado del giudizio che liquida per esposti in euro 1.821,00 e per compensi in euro 20.119,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20/5/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
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