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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/04/2024, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. N. 11597/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Francesco Luigi De Cesare); Parte_1
e
(avv. Chiara Guarnieri); CP_1
all'udienza del 24.04.2024, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere rigettata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata il 14.10.2014)- ha previsto l'erogazione da parte dell' CP_1 di un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie, l'espletata istruttoria ha asseverato la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla caratterizzazione morbigena delle mansioni svolte e dell'ambiente di lavoro frequentato dalla parte ricorrente nell'arco temporale allegato in ricorso. Tuttavia –sotto il profilo medico-sanitario- la consulenza tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha confermato la valutazione del danno biologico nella misura del 5%, già effettuata in sede amministrativa. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata. Le spese processuali sono interamente compensate, mentre le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico della parte resistente in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della parte resistente. Bari, 24.04.2024 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Francesco Luigi De Cesare); Parte_1
e
(avv. Chiara Guarnieri); CP_1
all'udienza del 24.04.2024, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere rigettata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata il 14.10.2014)- ha previsto l'erogazione da parte dell' CP_1 di un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie, l'espletata istruttoria ha asseverato la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla caratterizzazione morbigena delle mansioni svolte e dell'ambiente di lavoro frequentato dalla parte ricorrente nell'arco temporale allegato in ricorso. Tuttavia –sotto il profilo medico-sanitario- la consulenza tecnica espletata in corso di causa –le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha confermato la valutazione del danno biologico nella misura del 5%, già effettuata in sede amministrativa. Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata. Le spese processuali sono interamente compensate, mentre le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico della parte resistente in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico della parte resistente. Bari, 24.04.2024 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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