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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/05/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1984/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 6/05/2025 alle ore 12.00 innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. D'ANDRETTA FRANCESCO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MA Per compare l'avv. BOCCHINO ENRICO e l'avv. Controparte_1
TES RLO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte appellante conclude come da atto di citazione in appello.
Parte appellata conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusiva autorizzate .
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1984/2023 promossa da:
(c.f. - P.Iva con l'avv. MANNINI Jessica (c.f. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. - P.Iva ) con gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4
BOCCHINO Enrico (c.f. ) e TESTANI Sara (c.f. C.F._2 C.F._3
PARTE APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
impugnando la sentenza n. 319/2023 depositata il 28.4.2023, con cui il Controparte_2
Giudice di Pace di Pistoia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.N. 5540/2022, ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'atto di accertamento esecutivo n. 13513313 Parte_1 del 20.04.2022, emesso da confermandolo in ogni sua parte e Controparte_2 determinandone definitivamente l'importo in complessivi € 446,00 e ha condannato, altresì, Parte_1
al pagamento in favore della società delle spese legali del
[...] Controparte_2 giudizio liquidate in complessivi € 304,75 di cui € 265,00 per compenso professionale ed € 39,75 per 15% rimborso forfettario spese generali, oltre iva e cpa come per legge, se dovuta. Ha dedotto: di aver proposto opposizione avverso il citato avviso notificato dalla convenuta in qualità di concessionario della riscossione per il pagamento dell'imposta di pubblicità relativa a n. 1 freccia con la scritta , n. 5 adesivi con Pt_2 la scritta e n. 1 cassonetto luminoso con la scritta;
che il Giudice di pace Parte_1 Parte_1 respingeva l'opposizione, statuendo che non può definirsi una società esercente un Parte_1 servizio di pubblica utilità in senso stretto, di talché non può ritenersi esente dal pagamento del canone pagina 2 di 10 unico e che gli elementi oggetto di accertamento ossia la freccia, gli adesivi ed il cassonetto luminoso, tutti con la scritta “ ”, sono assoggettabili all'imposta di pubblicità avendo superficie complessiva Parte_1 superiore ai cinque metri ai sensi dell'art. 17 d. lgs n. 507/1993 e degli artt. 23 e 24 del Regolamento comunale;
che il giudice di prime cure ha errato in quanto è affidataria del servizio Parte_1 postale universale tale da giustificare l'esenzione dal pagamento del tributo ICP ed i segnali, peraltro apposti dal Comune di Montecatini Terme e sui quali, dunque, l'appellante non ha alcun potere di installazione/rimozione, non hanno superficie complessiva superiore ai cinque metri né funzione pubblicitaria ma indicativa del luogo ove è ubicato l'ufficio postale. ha chiesto, dunque, Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello: a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 319/2023 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia
Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG. N. 5540/2022,depositata in cancelleria in data 28/04/2023 e in pari data comunicata via pec accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in atto di opposizione del seguente tenore letterale: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, compente ai sensi della legge
160-19, che dal 1-1- 21, ha sancito la natura patrimoniale del Canone Unico, accogliere la presente opposizione e per l'effetto per le ragioni esposte annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento esecutivo rif Atto n. 13513313 riferito al Comune di Montecatini Terme”. Con vittoria di spese. b) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 319/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Pistoia Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG. N. 5540/2022, depositata in cancelleria in data 28.04.2023
e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare in persona del legale rappresentante come sopra meglio CP_2 generalizzata alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza n. 319/2023 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Pistoia Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG. N. 5540/2022, depositata in cancelleria in data28.04.2023 e in pari data comunicata via pec e non notificata, a titolo di sorte capitale, spese legali e occorrende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari. c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 319/2023 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG. N. 5540/2022, depositata in cancelleria in data 28.04.2023 e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari” (cfr. CP_2 note scritte autorizzate del 7.4.2024).
Si è costituita in giudizio deducendo: la correttezza della decisione Controparte_2 assunta dal Giudice di pace sia in quanto fondata sulla normativa vigente sia in quanto conforme alle numerose pronunce intervenute in materia in tutta Italia tra le stesse parti;
che, peraltro, Parte_1 svolge il servizio postale universale ma non più in regime di monopolio ed, inoltre, offre sul libero
[...]
pagina 3 di 10 mercato una pluralità di servizi bancari, finanziari e telefonici e, come tali, soggetti alle regole del libero mercato;
che, dunque, i segnali per cui è causa costituiscono mezzo pubblicitario con lo scopo di promuovere i beni ed i servizi offerti;
che, applicando quanto prescritto dal Regolamento comunale, la superficie complessiva dei suddetti segnali supera i cinque metri, di talché non può applicarsi l'esenzione dal pagamento del canone sulla pubblicità. L'appellata ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune: - accertare e dichiarare infondato l'appello proposto e, - per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza. Vinte le spese”.
La causa, istruita in via documentale, è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'impugnazione proposta in primo grado dall'odierna appellante ha ad oggetto un avviso di accertamento esecutivo, emanato da a fronte del mancato versamento del Controparte_3
Canone unico annuale presso il Comune di Montecatini Terme (PT) e relativo a n. 1 freccia con la dicitura
“ ”, n. 7 adesivi con la dicitura “ ” e n. 1 cassonetto luminoso Parte_1 Parte_1 bifacciale con la dicitura ”. Parte_1
Ciò posto, va preliminarmente richiamata la normativa applicabile al caso di specie.
Il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” è previsto dall'art. 1, comma 816 e ss della legge 160/2019 ed è stato recepito dal “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” adottato dal Controparte_4
Al comma 819 del citato articolo è indicato il presupposto impositivo ovvero “(…) b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”, mentre il regolamento comunale indica, altresì, le caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari e l'iter amministrativo da seguire ai fini dell'installazione.
Risulta, dunque, necessario verificare se i segnali di cui si discute abbiano o meno carattere pubblicitario anche in ragione della natura giuridica peculiare di Parte_1
pagina 4 di 10 Quest'ultima, infatti, è una società a controllo pubblico, fornitrice unica del servizio postale universale, così come statuito dal d. lgs n. 261 del 22.7.1999, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE e, quindi, fino al 2026.
A tal proposito, il Consiglio di Stato nella pronuncia n. 5893 del 13.7.2022 ha definito il “servizio universale” come quello caratterizzato da “incisivi obblighi di servizio a tutela della generalità dei cives o degli utenti avendo il servizio universale la funzione di garantire i livelli da garantire con il 'servizio universale', ovvero la definizione quantitativa e qualitativa dell'offerta di cui devono godere tutti i cittadini (a condizioni geograficamente ed economicamente accessibili si tratta della c.d. rete postale pubblica)”.
fornisce, altresì, ulteriori servizi in regime concorrenziale con altre imprese private nei Parte_1 settori, a titolo esemplificativo, bancario, finanziario e telefonico;
in tale seconda veste, quindi, assume le caratteristiche di impresa di diritto privato. Quest'ultima veste, tuttavia, non fa venir meno l'attività di servizio pubblico svolta da che, rimane, dunque, preponderante, come confermato da Parte_1 copiosa giurisprudenza: “la trasformazione in s.p.a. e l'assunzione di attività di carattere economico finanziario non determina il venire meno tout court dell'attività di servizio pubblico svolta da (cfr., ex multis, Tribunale di Parte_1
Pavia n. 602 del 10.5.2023; Tribunale di Mantova n. 57 del 23.1.2024).
E', dunque, del tutto irrilevante che la giurisprudenza sovranazionale, citata da parte appellata (cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 ottobre 2020 – pag. 9 comparsa di costituzione in appello), abbia aderito all'orientamento per cui non possa qualificarsi quale organismo Parte_1 di diritto pubblico ma mera impresa pubblica, posto che, se, da un lato, come sopra già evidenziato, alcuni servizi sono stati oggetto di liberalizzazione, determinando concorrenza tra le varie imprese fornitrici tra cui dall'altro lato, il servizio postale inteso come servizio a carattere universale è ad Parte_1 essa affidato in regime unico per 15 anni e come tale, dunque, essa è soggetta a obblighi dai quali non può esimersi.
La mera indicazione della denominazione dell'impresa non è, dunque, da sola sufficiente a determinare la natura pubblicitaria dei cartelli per cui è causa.
In particolare, quanto alla freccia direzionale, mette conto osservare che la stessa ha valenza direzionale consistendo la sua finalità nel facilitare l'individuazione dei servizi postali e non di promuovere gli altri servizi offerti da Si tratta, infatti, di un segnale di indicazione intendendo per tale quel Parte_1 cartello che, ai sensi degli artt. 39 d. lgs. n. 285 del 30.4.1992 “Codice della strada” e 124 del relativo
Regolamento di attuazione d.p.r. n. 495 del 16.12.1992, svolge la funzione di fornire “agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali”. Peraltro, “(…) i caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni pagina 5 di 10 riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come: (…) b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali” (cfr. art. 125 D.P.R. 495/1992), vale a dire che con il sostantivo comune “posta” si deve intendere l'ufficio postale quale luogo di pubblico interesse, meritevole, quindi, di apposita indicazione sulla cartellonistica stradale senza che abbia valenza pubblicitaria.
Tale genericità, peraltro, esclude la diffusione di messaggi pubblicitari in mancanza di ulteriori riferimenti ad altri servizi offerti dalla società appellante in concorrenza con altri soggetti, tanto più che il suddetto cartello non contiene alcun riferimento alla società né al suo logo caratteristico. Parte_1
A ciò si aggiunga che la freccia di cui si discute è stata apposta dal senza Controparte_4 alcuna sollecitazione da parte di proprio in ossequio alla necessità di segnalare ai Parte_1 cittadini il luogo ove è possibile usufruire di un servizio pubblico, circostanza dedotta dall'appellante e mai contestata dall'appellata.
Il predetto cartello, dunque, non ha la finalità pubblicitaria prevista dall'art. 1, comma 816 e ss della legge
160/2019 e dall'art. 21 del Regolamento del Comune di Montecatini Terme, posto che non svolge la funzione di “promuovere la domanda di beni o servizi” o “migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato” (cfr. art. 21 citato).
Sul punto, la giurisprudenza non è univoca ma vi sono copiose pronunce di merito contrarie all'applicazione dell'imposta, alle quali questo giudicante intende aderire (cfr. Tribunale di Pavia n. 602 del
10.5.2023 e n. 638 del 18.5.2023; Tribunale di Mantova n. 57 del 23.1.2024; Tribunale di Ferrara n. 938 del
1.10.2024; Tribunale di Bologna n. 614 del 23.2.2024; Tribunale di Terni n. 166 del 25.2.2025).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, quanto al cassonetto luminoso recante la dicitura
“Postamat” che “le iscrizioni 'Bancomat' e 'Postamat' non costituiscono, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 5, 'messaggio di rilevanza pubblicitaria' ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, bensì 'avviso al pubblico' esente, se di superficie non superiore al mezzo metro quadrato, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 17, comma 1, lett. b, da tale imposta. Ciò in ragione del fatto che esse, pur essendo collocate in luogo pubblico o aperto al pubblico, non promuovono la domanda di beni o servizi né la conclusione di contratti ovvero il miglioramento dell'immagine del relativo operatore di mercato, limitandosi invece a segnalare l'ubicazione di un terminale automatizzato presso il quale l'utenza, a tal fine indirizzata, potrà fruire di servizi bancari già da essa acquistati, e secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche contenute in contratti già da essa stipulati con l'operatore bancario di riferimento” (cfr. Cassazione civ. sez. trib. n. 1169 del 17.1.2019). Ed anche il
Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 2/DF del 24.4.2009, avente ad oggetto
“Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Chiarimenti relativi all'applicazione di alcune esenzioni dal tributo”, richiamata dalla Suprema Corte con la citata pronuncia, ha avuto modo di chiarire che le scritte
“Bancomat”, “Cambio”, “Cassa continua”, “Pagamento utenze” etc. non possono essere considerate mezzi pagina 6 di 10 pubblicitari ma avvisi al pubblico e come tali non soggetti a tassazione, purché non superino complessivamente il limite dimensionale di mezzo metro quadrato di superficie, in quanto “ (…) l'obbligo di apporre il simbolo della banca sulle postazioni Bancomat rientra nella generale disciplina per lo svolgimento dell'attività bancaria. Infatti, solo la presenza del logo o del marchio ovvero della denominazione della banca sulle postazioni “Bancomat” consente all'Autorità di vigilanza di controllare che le aperture di detti sportelli siano in linea con la procedura autorizzativa cui le stesse sono subordinate e, nel contempo, di monitorare possibili forme di esercizio abusivo di attività bancaria. Nel caso in questione, quindi, il logo, il marchio o la denominazione della banca, svolgono la funzione di offrire al titolare della “carta
Bancomat” la certezza delle condizioni contrattuali che verranno applicate alle operazioni che si accinge ad effettuare, dal momento che le tipologie di servizi e le relative commissioni possono variare in ragione del fatto che l'utente si serva di una postazione “Bancomat” appartenente alla banca che ha emesso la relativa “carta Bancomat” ovvero di postazioni di altre banche”.
La cartellonistica di cui si discute, dunque, non avendo l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi né di migliorare l'immagine di ma di segnalare all'utenza l'ubicazione dello Parte_1 sportello automatico ove è possibile fruire di servizi pubblicizzati in precedenza e già acquistati, non è soggetta ad imposizione se non quando, per le dimensioni dell'avviso di superficie superiore a mezzo metro quadrato, abbia anche valenza pubblicitaria captando ed orientando la domanda commerciale di beni e servizi.
In merito alle dimensioni dei cartelli apposti, va osservato, infatti che l'art. 1 comma 825 della legge n.
160/2019 statuisce che “(…) il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. (…) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati”, mentre a norma dell'art. 23 del Regolamento comunale di Montecatini Terme “Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore, non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio”; a norma del successivo art. 33 “Esenzioni” comma 1 lettera b) , inoltre, sono esenti dal canone “gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato (…)”.
A ciò si aggiunga che la menzionata Risoluzione ha chiarito che in caso di pluralità di esposizione dei cartelli sulla stessa vetrina o sulla medesima porta di ingresso, “(…) l'arrotondamento deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili, e non ad ogni singola superficie. (…) Per gli avvisi al pubblico di cui alla lettera pagina 7 di 10 b), invece, ai fini dell'arrotondamento, vanno presi in considerazione solo quelli che superano singolarmente la dimensione di mezzo metro quadrato, per poi applicare il predetto criterio di arrotondamento alla loro superficie complessiva”.
Nel caso di specie le dimensioni del cartello “Postamat” risultano pari a mq 0,34 e, dunque, inferiori ai limiti indicati dalla summenzionata normativa, come da relazione tecnica a firma Arch. Persona_1 depositata da parte appellante (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado) e non contestata dall'appellata che, neppure, ha depositato conteggi diversi a confutazione, limitandosi ad una generica contestazione delle allegazioni di controparte.
Stesse considerazioni devono essere svolte in merito agli adesivi apposti sulle vetrine e sulla porta a vetri dell'ufficio postale, riconducibili alla categoria delle insegne di esercizio, vale a dire quelle insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività di impresa.
La normativa applicabile, in tale ipotesi, è contenuta nell'art. 1 comma 833 lettera l) della legge 160/2019, il quale prescrive che sono esenti dal canone “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Il Regolamento del Comune di Montecatini Terme statuisce all'art. 24 “Insegna d'esercizio” che “1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” i mezzi pubblicitari definiti all'art. 5, comma 5 del vigente piano generale degli impianti pubblicitari;
le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono”.
La citata Risoluzione ha specificato che nel caso di pluralità di insegne d'esercizio, “l'arrotondamento previsto dal comma 2 dell'articolo 7 D. Lgs. 507/1993 - in base al quale le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano a mezzo metro quadrato - deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna”. Ed ancora, per determinare la “superficie complessiva” delle insegne di esercizio, “(…) deve essere calcolata la somma totale della superficie dei vari mezzi pubblicitari apposti presso la singola filiale ed al risultato ottenuto va applicato l'arrotondamento in questione”.
Nel caso di specie, ha dimostrato, mediante l'allegazione della citata relazione tecnica, Parte_1 che la superficie complessiva delle insegne con la dicitura “ ” è pari a mq. 3,09, che con Parte_1
l'aggiunta dell'arrotondamento finale al mezzo metro quadrato superiore diventa pari a 3,5 mq, al di sotto, quindi, del limite legale di esenzione del tributo. A ciò si aggiunga che, anche in questo caso, parte appellata pagina 8 di 10 non ha fornito alcuna prova dell'estensione delle contestate insegne d'esercizio, prova necessaria a confutare la ricostruzione operata da parte avversa.
In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata, va annullato l'avviso di accertamento n. 13513313 del 20.04.2022 emesso da Controparte_2
[...]
2. Sulle spese di lite
L'accoglimento dell'appello impone la revisione della regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, avendo la parte appellante avanzato specifica domanda sul punto. Di talché, le spese di lite del primo grado seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate ex DM 55/2014 in ragione del valore della controversia dichiarato e con applicazione di compensi medi dello scaglione di riferimento (inferiore ad euro 1.100), ad eccezione della fase istruttoria per la quale è giustificata l'applicazione di compensi inferiori ai valori medi (istruttoria solo documentale).
Le spese del procedimento di gravame seguono altresì la soccombenza dell'appellata e sono liquidate ex
DM 55/2014, in favore della parte appellante, in ragione del valore della controversia dichiarato (inferiore ad euro 1.100) e con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 319/2023, pronunciata in data 22.4.2023 e depositata in data
28.4.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di accertamento n. 13513313 del 20.04.2022 emesso da Controparte_1
- condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in euro 312,00 per compensi del procedimento di primo grado di giudizio, in euro 332,00 per compensi del procedimento di appello, oltre euro 107,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 9 di 10 Pistoia, 6 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 6/05/2025 alle ore 12.00 innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. D'ANDRETTA FRANCESCO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MA Per compare l'avv. BOCCHINO ENRICO e l'avv. Controparte_1
TES RLO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte appellante conclude come da atto di citazione in appello.
Parte appellata conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusiva autorizzate .
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1984/2023 promossa da:
(c.f. - P.Iva con l'avv. MANNINI Jessica (c.f. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. - P.Iva ) con gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4
BOCCHINO Enrico (c.f. ) e TESTANI Sara (c.f. C.F._2 C.F._3
PARTE APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
impugnando la sentenza n. 319/2023 depositata il 28.4.2023, con cui il Controparte_2
Giudice di Pace di Pistoia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.N. 5540/2022, ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'atto di accertamento esecutivo n. 13513313 Parte_1 del 20.04.2022, emesso da confermandolo in ogni sua parte e Controparte_2 determinandone definitivamente l'importo in complessivi € 446,00 e ha condannato, altresì, Parte_1
al pagamento in favore della società delle spese legali del
[...] Controparte_2 giudizio liquidate in complessivi € 304,75 di cui € 265,00 per compenso professionale ed € 39,75 per 15% rimborso forfettario spese generali, oltre iva e cpa come per legge, se dovuta. Ha dedotto: di aver proposto opposizione avverso il citato avviso notificato dalla convenuta in qualità di concessionario della riscossione per il pagamento dell'imposta di pubblicità relativa a n. 1 freccia con la scritta , n. 5 adesivi con Pt_2 la scritta e n. 1 cassonetto luminoso con la scritta;
che il Giudice di pace Parte_1 Parte_1 respingeva l'opposizione, statuendo che non può definirsi una società esercente un Parte_1 servizio di pubblica utilità in senso stretto, di talché non può ritenersi esente dal pagamento del canone pagina 2 di 10 unico e che gli elementi oggetto di accertamento ossia la freccia, gli adesivi ed il cassonetto luminoso, tutti con la scritta “ ”, sono assoggettabili all'imposta di pubblicità avendo superficie complessiva Parte_1 superiore ai cinque metri ai sensi dell'art. 17 d. lgs n. 507/1993 e degli artt. 23 e 24 del Regolamento comunale;
che il giudice di prime cure ha errato in quanto è affidataria del servizio Parte_1 postale universale tale da giustificare l'esenzione dal pagamento del tributo ICP ed i segnali, peraltro apposti dal Comune di Montecatini Terme e sui quali, dunque, l'appellante non ha alcun potere di installazione/rimozione, non hanno superficie complessiva superiore ai cinque metri né funzione pubblicitaria ma indicativa del luogo ove è ubicato l'ufficio postale. ha chiesto, dunque, Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello: a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 319/2023 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia
Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG. N. 5540/2022,depositata in cancelleria in data 28/04/2023 e in pari data comunicata via pec accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in atto di opposizione del seguente tenore letterale: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, compente ai sensi della legge
160-19, che dal 1-1- 21, ha sancito la natura patrimoniale del Canone Unico, accogliere la presente opposizione e per l'effetto per le ragioni esposte annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento esecutivo rif Atto n. 13513313 riferito al Comune di Montecatini Terme”. Con vittoria di spese. b) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 319/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Pistoia Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG. N. 5540/2022, depositata in cancelleria in data 28.04.2023
e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare in persona del legale rappresentante come sopra meglio CP_2 generalizzata alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza n. 319/2023 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Pistoia Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG. N. 5540/2022, depositata in cancelleria in data28.04.2023 e in pari data comunicata via pec e non notificata, a titolo di sorte capitale, spese legali e occorrende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari. c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 319/2023 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia Dott. Innocenti Mauro, nell'ambito del giudizio RG. N. 5540/2022, depositata in cancelleria in data 28.04.2023 e in pari data comunicata via pec e non notificata, condannare al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari” (cfr. CP_2 note scritte autorizzate del 7.4.2024).
Si è costituita in giudizio deducendo: la correttezza della decisione Controparte_2 assunta dal Giudice di pace sia in quanto fondata sulla normativa vigente sia in quanto conforme alle numerose pronunce intervenute in materia in tutta Italia tra le stesse parti;
che, peraltro, Parte_1 svolge il servizio postale universale ma non più in regime di monopolio ed, inoltre, offre sul libero
[...]
pagina 3 di 10 mercato una pluralità di servizi bancari, finanziari e telefonici e, come tali, soggetti alle regole del libero mercato;
che, dunque, i segnali per cui è causa costituiscono mezzo pubblicitario con lo scopo di promuovere i beni ed i servizi offerti;
che, applicando quanto prescritto dal Regolamento comunale, la superficie complessiva dei suddetti segnali supera i cinque metri, di talché non può applicarsi l'esenzione dal pagamento del canone sulla pubblicità. L'appellata ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune: - accertare e dichiarare infondato l'appello proposto e, - per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza. Vinte le spese”.
La causa, istruita in via documentale, è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'impugnazione proposta in primo grado dall'odierna appellante ha ad oggetto un avviso di accertamento esecutivo, emanato da a fronte del mancato versamento del Controparte_3
Canone unico annuale presso il Comune di Montecatini Terme (PT) e relativo a n. 1 freccia con la dicitura
“ ”, n. 7 adesivi con la dicitura “ ” e n. 1 cassonetto luminoso Parte_1 Parte_1 bifacciale con la dicitura ”. Parte_1
Ciò posto, va preliminarmente richiamata la normativa applicabile al caso di specie.
Il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” è previsto dall'art. 1, comma 816 e ss della legge 160/2019 ed è stato recepito dal “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” adottato dal Controparte_4
Al comma 819 del citato articolo è indicato il presupposto impositivo ovvero “(…) b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”, mentre il regolamento comunale indica, altresì, le caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari e l'iter amministrativo da seguire ai fini dell'installazione.
Risulta, dunque, necessario verificare se i segnali di cui si discute abbiano o meno carattere pubblicitario anche in ragione della natura giuridica peculiare di Parte_1
pagina 4 di 10 Quest'ultima, infatti, è una società a controllo pubblico, fornitrice unica del servizio postale universale, così come statuito dal d. lgs n. 261 del 22.7.1999, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE e, quindi, fino al 2026.
A tal proposito, il Consiglio di Stato nella pronuncia n. 5893 del 13.7.2022 ha definito il “servizio universale” come quello caratterizzato da “incisivi obblighi di servizio a tutela della generalità dei cives o degli utenti avendo il servizio universale la funzione di garantire i livelli da garantire con il 'servizio universale', ovvero la definizione quantitativa e qualitativa dell'offerta di cui devono godere tutti i cittadini (a condizioni geograficamente ed economicamente accessibili si tratta della c.d. rete postale pubblica)”.
fornisce, altresì, ulteriori servizi in regime concorrenziale con altre imprese private nei Parte_1 settori, a titolo esemplificativo, bancario, finanziario e telefonico;
in tale seconda veste, quindi, assume le caratteristiche di impresa di diritto privato. Quest'ultima veste, tuttavia, non fa venir meno l'attività di servizio pubblico svolta da che, rimane, dunque, preponderante, come confermato da Parte_1 copiosa giurisprudenza: “la trasformazione in s.p.a. e l'assunzione di attività di carattere economico finanziario non determina il venire meno tout court dell'attività di servizio pubblico svolta da (cfr., ex multis, Tribunale di Parte_1
Pavia n. 602 del 10.5.2023; Tribunale di Mantova n. 57 del 23.1.2024).
E', dunque, del tutto irrilevante che la giurisprudenza sovranazionale, citata da parte appellata (cfr. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 ottobre 2020 – pag. 9 comparsa di costituzione in appello), abbia aderito all'orientamento per cui non possa qualificarsi quale organismo Parte_1 di diritto pubblico ma mera impresa pubblica, posto che, se, da un lato, come sopra già evidenziato, alcuni servizi sono stati oggetto di liberalizzazione, determinando concorrenza tra le varie imprese fornitrici tra cui dall'altro lato, il servizio postale inteso come servizio a carattere universale è ad Parte_1 essa affidato in regime unico per 15 anni e come tale, dunque, essa è soggetta a obblighi dai quali non può esimersi.
La mera indicazione della denominazione dell'impresa non è, dunque, da sola sufficiente a determinare la natura pubblicitaria dei cartelli per cui è causa.
In particolare, quanto alla freccia direzionale, mette conto osservare che la stessa ha valenza direzionale consistendo la sua finalità nel facilitare l'individuazione dei servizi postali e non di promuovere gli altri servizi offerti da Si tratta, infatti, di un segnale di indicazione intendendo per tale quel Parte_1 cartello che, ai sensi degli artt. 39 d. lgs. n. 285 del 30.4.1992 “Codice della strada” e 124 del relativo
Regolamento di attuazione d.p.r. n. 495 del 16.12.1992, svolge la funzione di fornire “agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali”. Peraltro, “(…) i caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni pagina 5 di 10 riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come: (…) b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali” (cfr. art. 125 D.P.R. 495/1992), vale a dire che con il sostantivo comune “posta” si deve intendere l'ufficio postale quale luogo di pubblico interesse, meritevole, quindi, di apposita indicazione sulla cartellonistica stradale senza che abbia valenza pubblicitaria.
Tale genericità, peraltro, esclude la diffusione di messaggi pubblicitari in mancanza di ulteriori riferimenti ad altri servizi offerti dalla società appellante in concorrenza con altri soggetti, tanto più che il suddetto cartello non contiene alcun riferimento alla società né al suo logo caratteristico. Parte_1
A ciò si aggiunga che la freccia di cui si discute è stata apposta dal senza Controparte_4 alcuna sollecitazione da parte di proprio in ossequio alla necessità di segnalare ai Parte_1 cittadini il luogo ove è possibile usufruire di un servizio pubblico, circostanza dedotta dall'appellante e mai contestata dall'appellata.
Il predetto cartello, dunque, non ha la finalità pubblicitaria prevista dall'art. 1, comma 816 e ss della legge
160/2019 e dall'art. 21 del Regolamento del Comune di Montecatini Terme, posto che non svolge la funzione di “promuovere la domanda di beni o servizi” o “migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato” (cfr. art. 21 citato).
Sul punto, la giurisprudenza non è univoca ma vi sono copiose pronunce di merito contrarie all'applicazione dell'imposta, alle quali questo giudicante intende aderire (cfr. Tribunale di Pavia n. 602 del
10.5.2023 e n. 638 del 18.5.2023; Tribunale di Mantova n. 57 del 23.1.2024; Tribunale di Ferrara n. 938 del
1.10.2024; Tribunale di Bologna n. 614 del 23.2.2024; Tribunale di Terni n. 166 del 25.2.2025).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, quanto al cassonetto luminoso recante la dicitura
“Postamat” che “le iscrizioni 'Bancomat' e 'Postamat' non costituiscono, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 5, 'messaggio di rilevanza pubblicitaria' ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, bensì 'avviso al pubblico' esente, se di superficie non superiore al mezzo metro quadrato, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 17, comma 1, lett. b, da tale imposta. Ciò in ragione del fatto che esse, pur essendo collocate in luogo pubblico o aperto al pubblico, non promuovono la domanda di beni o servizi né la conclusione di contratti ovvero il miglioramento dell'immagine del relativo operatore di mercato, limitandosi invece a segnalare l'ubicazione di un terminale automatizzato presso il quale l'utenza, a tal fine indirizzata, potrà fruire di servizi bancari già da essa acquistati, e secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche contenute in contratti già da essa stipulati con l'operatore bancario di riferimento” (cfr. Cassazione civ. sez. trib. n. 1169 del 17.1.2019). Ed anche il
Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 2/DF del 24.4.2009, avente ad oggetto
“Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Chiarimenti relativi all'applicazione di alcune esenzioni dal tributo”, richiamata dalla Suprema Corte con la citata pronuncia, ha avuto modo di chiarire che le scritte
“Bancomat”, “Cambio”, “Cassa continua”, “Pagamento utenze” etc. non possono essere considerate mezzi pagina 6 di 10 pubblicitari ma avvisi al pubblico e come tali non soggetti a tassazione, purché non superino complessivamente il limite dimensionale di mezzo metro quadrato di superficie, in quanto “ (…) l'obbligo di apporre il simbolo della banca sulle postazioni Bancomat rientra nella generale disciplina per lo svolgimento dell'attività bancaria. Infatti, solo la presenza del logo o del marchio ovvero della denominazione della banca sulle postazioni “Bancomat” consente all'Autorità di vigilanza di controllare che le aperture di detti sportelli siano in linea con la procedura autorizzativa cui le stesse sono subordinate e, nel contempo, di monitorare possibili forme di esercizio abusivo di attività bancaria. Nel caso in questione, quindi, il logo, il marchio o la denominazione della banca, svolgono la funzione di offrire al titolare della “carta
Bancomat” la certezza delle condizioni contrattuali che verranno applicate alle operazioni che si accinge ad effettuare, dal momento che le tipologie di servizi e le relative commissioni possono variare in ragione del fatto che l'utente si serva di una postazione “Bancomat” appartenente alla banca che ha emesso la relativa “carta Bancomat” ovvero di postazioni di altre banche”.
La cartellonistica di cui si discute, dunque, non avendo l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi né di migliorare l'immagine di ma di segnalare all'utenza l'ubicazione dello Parte_1 sportello automatico ove è possibile fruire di servizi pubblicizzati in precedenza e già acquistati, non è soggetta ad imposizione se non quando, per le dimensioni dell'avviso di superficie superiore a mezzo metro quadrato, abbia anche valenza pubblicitaria captando ed orientando la domanda commerciale di beni e servizi.
In merito alle dimensioni dei cartelli apposti, va osservato, infatti che l'art. 1 comma 825 della legge n.
160/2019 statuisce che “(…) il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. (…) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati”, mentre a norma dell'art. 23 del Regolamento comunale di Montecatini Terme “Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore, non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio”; a norma del successivo art. 33 “Esenzioni” comma 1 lettera b) , inoltre, sono esenti dal canone “gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato (…)”.
A ciò si aggiunga che la menzionata Risoluzione ha chiarito che in caso di pluralità di esposizione dei cartelli sulla stessa vetrina o sulla medesima porta di ingresso, “(…) l'arrotondamento deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili, e non ad ogni singola superficie. (…) Per gli avvisi al pubblico di cui alla lettera pagina 7 di 10 b), invece, ai fini dell'arrotondamento, vanno presi in considerazione solo quelli che superano singolarmente la dimensione di mezzo metro quadrato, per poi applicare il predetto criterio di arrotondamento alla loro superficie complessiva”.
Nel caso di specie le dimensioni del cartello “Postamat” risultano pari a mq 0,34 e, dunque, inferiori ai limiti indicati dalla summenzionata normativa, come da relazione tecnica a firma Arch. Persona_1 depositata da parte appellante (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado) e non contestata dall'appellata che, neppure, ha depositato conteggi diversi a confutazione, limitandosi ad una generica contestazione delle allegazioni di controparte.
Stesse considerazioni devono essere svolte in merito agli adesivi apposti sulle vetrine e sulla porta a vetri dell'ufficio postale, riconducibili alla categoria delle insegne di esercizio, vale a dire quelle insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività di impresa.
La normativa applicabile, in tale ipotesi, è contenuta nell'art. 1 comma 833 lettera l) della legge 160/2019, il quale prescrive che sono esenti dal canone “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Il Regolamento del Comune di Montecatini Terme statuisce all'art. 24 “Insegna d'esercizio” che “1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” i mezzi pubblicitari definiti all'art. 5, comma 5 del vigente piano generale degli impianti pubblicitari;
le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono”.
La citata Risoluzione ha specificato che nel caso di pluralità di insegne d'esercizio, “l'arrotondamento previsto dal comma 2 dell'articolo 7 D. Lgs. 507/1993 - in base al quale le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano a mezzo metro quadrato - deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna”. Ed ancora, per determinare la “superficie complessiva” delle insegne di esercizio, “(…) deve essere calcolata la somma totale della superficie dei vari mezzi pubblicitari apposti presso la singola filiale ed al risultato ottenuto va applicato l'arrotondamento in questione”.
Nel caso di specie, ha dimostrato, mediante l'allegazione della citata relazione tecnica, Parte_1 che la superficie complessiva delle insegne con la dicitura “ ” è pari a mq. 3,09, che con Parte_1
l'aggiunta dell'arrotondamento finale al mezzo metro quadrato superiore diventa pari a 3,5 mq, al di sotto, quindi, del limite legale di esenzione del tributo. A ciò si aggiunga che, anche in questo caso, parte appellata pagina 8 di 10 non ha fornito alcuna prova dell'estensione delle contestate insegne d'esercizio, prova necessaria a confutare la ricostruzione operata da parte avversa.
In conclusione, l'appello va accolto e, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata, va annullato l'avviso di accertamento n. 13513313 del 20.04.2022 emesso da Controparte_2
[...]
2. Sulle spese di lite
L'accoglimento dell'appello impone la revisione della regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, avendo la parte appellante avanzato specifica domanda sul punto. Di talché, le spese di lite del primo grado seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate ex DM 55/2014 in ragione del valore della controversia dichiarato e con applicazione di compensi medi dello scaglione di riferimento (inferiore ad euro 1.100), ad eccezione della fase istruttoria per la quale è giustificata l'applicazione di compensi inferiori ai valori medi (istruttoria solo documentale).
Le spese del procedimento di gravame seguono altresì la soccombenza dell'appellata e sono liquidate ex
DM 55/2014, in favore della parte appellante, in ragione del valore della controversia dichiarato (inferiore ad euro 1.100) e con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 319/2023, pronunciata in data 22.4.2023 e depositata in data
28.4.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di accertamento n. 13513313 del 20.04.2022 emesso da Controparte_1
- condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in euro 312,00 per compensi del procedimento di primo grado di giudizio, in euro 332,00 per compensi del procedimento di appello, oltre euro 107,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 9 di 10 Pistoia, 6 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
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