Decreto presidenziale 2 settembre 2025
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00734/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01634/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Traguardi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
dei provvedimenti del Comune di Catania n. 328707 e n. 328712 in data 17 luglio 2025, con cui l’Amministrazione ha ordinato la rimozione di due impianti pubblicitari autorizzati con provvedimenti dirigenziali A04/238 (PP 313) e A04/240 (PP 359) in data 28 novembre 2022, e, in via gradata, dell’art. 6, secondo comma, del regolamento comunale sulla pubblicità;
per quanto riguarda i motivi aggiunti,
della determina n. 04/RAG Gen/359 in data 18 agosto 2025, con cui è stata revocata l’autorizzazione n. A04/240 del 28 novembre 2022 relativa all’impianto pubblicitario PP 359 ed è stata ordinata la rimozione integrale e il ripristino dei luoghi entro dieci giorni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa IS NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato: a) i provvedimenti del Comune di Catania n. 328707 e n. 328712 in data 17 luglio 2025, entrambi fondati sul parere della Polizia Municipale n. 247490 del 26 maggio 2025, con cui l’Amministrazione ha ordinato la rimozione di due impianti pubblicitari autorizzati con provvedimenti dirigenziali A04/238 (PP 313) e A04/240 (PP 359) in data 28 novembre 2022, ritenendo la difformità dalla tipologia “bifacciale” di cui all’art. 6, secondo comma, del regolamento comunale sulla pubblicità; b) in via gradata, la disposizione regolamentare appena richiamata, nella parte in cui prescrive che le due facce dell’impianto bifacciale non debbano potersi vedere contemporaneamente.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) gli impianti in questione, installati su area privata, erano stati espressamente assentiti con autorizzazioni di efficacia triennale; b) a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale in data 26 maggio 2025, non previamente comunicato alla società, l’Amministrazione ha ritenuto che gli impianti non fossero “bifacciali” ai sensi della definizione fornita dal regolamento, poiché le due facce non erano perfettamente contrapposte e potevano esser visualizzate contemporaneamente qualora l’osservatore fosse collocato in una specifica posizione; c) l’Amministrazione ha, quindi, ritenuto che ciascun manufatto integrasse in realtà due impianti distinti, con conseguente violazione della distanza minima di dieci metri tra impianti prevista dall’art. 41 del regolamento; d) in realtà, la percezione contemporanea delle due facciate sarebbe al più occasionale e gli impianti corrispondono alle autorizzazioni che sono state rilasciate; e) inoltre, la struttura portante è unitaria quanto a progettazione, staticità e realizzazione, come attestato dall’unica approvazione del Genio Civile, e la “concatenazione” dei sostegni risponde ad esigenze statiche e non costituisce elusione della disciplina sulle distanze.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) sussiste la violazione dell’art. 9 della legge regionale n. 7/2019 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in quanto i provvedimenti impugnati equivalgono ad un illegittimo annullamento in autotutela delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate; b) tale annullamento è intervenuto oltre il prescritto termine annuale e senza adeguata motivazione in ordine all’interesse pubblico posto a fondamento dell’intervento in autotutela; c) l’Amministrazione ha tenuto, inoltre, un comportamento contraddittorio, non provvedendo formalmente in autotutela sulle autorizzazioni rilasciate e ordinando direttamente la rimozione degli impianti, impedendo peraltro alla società di partecipare al procedimento; d) sussiste il vizio di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, nonché la violazione dell’art. 6, secondo comma, del regolamento comunale in materia, anche tenuto conto di quanto disposto dall’art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada e dall’art. 1, comma 825, della legge n. 160/2019; e) la citata previsione regolamentare relativa alle tipologie degli impianti ha, infatti, natura meramente descrittiva e non precettiva e comunque non richiede che le facce siano “perfettamente” contrapposte; f) l’interpretazione del Comune appare irragionevole anche alla luce della distinta categoria degli impianti polifacciali, i quali, pur avendo più di due facce non contemporaneamente visibili, sono considerati unitari; g) va aggiunto che, ai fini della tassazione, il legislatore statale commisura il canone alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, risultando irrilevante la simultanea visibilità delle diverse facce; h) la norma regolamentare, se interpretata nel senso fatto proprio dall’Amministrazione, contrasta, quindi, con la disciplina statale e con l’impianto definitorio del regolamento di esecuzione del codice della strada, che qualifica come “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità non riconducibile alle definizioni precedenti; i) va altresì invocato il principio del legittimo affidamento (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2025, n. 1034) e la necessità di un’adeguata istruttoria e di una congrua motivazione in caso di rimeditazione dell’assetto di interessi discendente da precedenti provvedimenti; l) va anche segnalata la prassi pregressa dell’Amministrazione, la quale ha rilasciato e rinnovato autorizzazioni per impianti della medesima conformazione nella vigenza della stessa norma regolamentare.
Mediante motivi aggiunti, notificati in data 14 e 15 settembre 2025, la ricorrente ha impugnato: a) la determina n. 04/RAG Gen/359 in data 18 agosto 2025, con cui è stata revocata l’autorizzazione n. A04/240 del 28 novembre 2022 relativa all’impianto pubblicitario PP 359 ed è stata ordinata la rimozione integrale e il ripristino dei luoghi entro dieci giorni; b) ove occorra, l’art. 6, comma 2, del regolamento comunale sulla pubblicità, nella parte in cui prescrive che le due facce dell’impianto bifacciale non devono potersi vedere contemporaneamente.
Il contenuto delle censure di cui ai motivi aggiunti può sintetizzarsi come segue: a) la rimozione è stata imposta senza contraddittorio e con la fissazione di un termine ridotto di dieci giorni, in contrasto con l’art. 13 della legge regionale n. 7/2019 e con i principi di partecipazione e buon andamento; b) l’atto appare perplesso e ambiguo, poiché richiama congiuntamente l’art. 21-nonies e l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, senza chiarire se sia stato esercitato il potere di annullamento in autotutela o il potere di revoca; c) sussiste, comunque la violazione dell’art. 21-nonies per superamento del prescritto termine annuale e per l’assenza di uno specifico e attuale interesse pubblico a fondamento del provvedimento in autotutela; d) risulta, altresì, violato l’art. 21-quinquies in ragione dell’assenza di sopravvenienze, di mutamenti di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; e) si contesta l’interpretazione del Comune relativa all’art. 6, comma 2, del regolamento sulla pubblicità, in quanto la nozione di impianto bifacciale non richiede facce perfettamente contrapposte, né impone l’impossibilità assoluta di una percezione contemporanea delle due facce da ogni punto; f) l’impianto resta, invero, unitario sul piano strutturale e funzionale e la contemporanea percezione, qualora occasionalmente possibile, non trasforma l’impianto in due manufatti distinti ai fini delle distanze; g) si denuncia la violazione dell’art. 47 del regolamento del codice della strada e dell’art. 1, comma 825, della legge n. 160/2019, atteso che il legislatore statale valorizza la superficie complessiva del mezzo, a prescindere dal numero di facce visibili, e consente la tipologia polifacciale; h) in via gradata, si denuncia l’illegittimità della norma regolamentare poiché in contrasto con le disposizioni indicate; i) l’azione amministrativa appare altresì contraddittoria rispetto a precedenti autorizzazioni rilasciate per lo stesso tipo di impianto nella vigenza della medesima disciplina e al riguardo si invoca il principio del legittimo affidamento e la necessità di una adeguata istruttoria e di una congrua motivazione, anche con riferimento alla valutazione di soluzioni tecniche alternative e alla corresponsione di un eventuale indennizzo.
Con memoria in data 14 ottobre 2025 il Comune ha svolto in sintesi le seguenti difese: a) in relazione ai due impianti (PP 313 e PP 359), a seguito di esposti e sopralluoghi, sono intervenuti atti di rimozione e di oscuramento nell’anno 2024, quindi la revoca dell’autorizzazione (relativa al PP 313) del 17 aprile 2025, nonché, per entrambi, le comunicazioni di avvio del procedimento di rimozione del 17 luglio 2025, fondate sul parere della Polizia Municipale n. 247490 del 26 maggio 2025; b) per l’impianto PP 359 è intervenuta la revoca in autotutela in data 18 agosto 2025 (impugnata con i motivi aggiunti) e una diffida in data 11 settembre 2025; c) risulta inoltre un precedente giudizio definito con sentenza n. 370 del 3 febbraio 2025 (con cui è stato accolto in parte il ricorso n. R.G. 41/2025 e sono stati annullati per violazione del contraddittorio procedimentale i provvedimenti adottati dal Comune per la rimozione e l’oscuramento dell’impianto PP 313) e un giudizio in ottemperanza deciso con sentenza n. 2578/2025 (con cui, in particolare, è stata respinta la domanda di esecuzione della sentenza n. 370 in data 3 febbraio 2025 proposta con riferimento all’intervenuta revoca dell’autorizzazione dell’impianto giusta determina n. 04/RAG GEN/189 in data 17 aprile 2025); d) tali circostanze sono idonee a giustificare la rimozione degli impianti in quanto difformi dall’art. 6, comma 2, del regolamento sulla pubblicità, il quale ammette impianti bifacciali solo se la percezione delle due facce non è contemporanea; e) i manufatti in esame, montati “a ventaglio-portafoglio”, consentono la lettura simultanea del messaggio nella stessa direzione di marcia e devono considerarsi, di fatto, due impianti distinti; f) deve richiamarsi la definizione di “cartello” di cui all’art. 47 del regolamento del codice della strada e l’esigenza di rispettare distanze e visuali su entrambe le direttrici quando l’impianto è bifacciale; g) l’avvio del procedimento è stato regolarmente comunicato con note in data 17 luglio 2025; h) quanto all’interpretazione dell’art. 6, comma 2, del regolamento comunale e ai richiami all’art. 47 del regolamento del codice della strada, nonché all’art. 1, comma 825, della legge n. 160/2019, il Comune ritiene coerenti con il quadro normativo gli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale, ribadendosi che gli impianti “a ventaglio-portafoglio” non rientrano nella tipologia bifacciale e che l’intervento repressivo costituiva attività vincolata a tutela della sicurezza; i) in ordine all’affidamento si rappresenta che le comunicazioni di avvio del procedimento hanno esposto le ragioni di interesse pubblico e le particolari circostanze di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990; l) in merito ai motivi aggiunti, l’ente intende chiarire la propria volontà di ritirare l’autorizzazione per contrasto con l’art. 6, comma 2, del regolamento, evidenziando che, cessata l’efficacia del titolo, risultando l’impianto irregolare, la rimozione costituisce una conseguenza accessoria; m) la previa diffida è stata inviata senza indicazione di termini perentori specifici.
Con memoria in data 18 dicembre 2025 il Comune, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) l’avvio del procedimento è stato comunicato con note n. 328707 e n. 328712 in data 17 luglio 2025; b) in tale circostanza il Comune ha enunciato le ragioni di interesse pubblico poste a base del provvedimento da adottare; c) con riferimento ai motivi aggiunti deve rilevarsi che appare del tutto chiara la volontà dell’Amministrazione di ritirare l’autorizzazione in quanto l’impianto contrasta con l’art. 6, comma 2, del regolamento comunale; d) una volta venuto meno il titolo autorizzatorio, la rimozione costituisce la naturale misura ripristinatoria.
All’odierna udienza, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine all’improcedibilità del gravame, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva che le autorizzazioni all’installazione degli impianti oggetto dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, rilasciate in data 28 novembre 2022 ed aventi efficacia triennale, sono scadute in data 28 novembre 2025.
Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dei provvedimenti gravati.
In difetto di una dichiarazione espressa resa in giudizio dalla parte ricorrente in merito alla permanenza di un interesse all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati ai fini risarcitori (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8), il Collegio deve, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso, anche per motivi aggiunti.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della definizione con pronuncia in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, anche per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa fra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE LL, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
IS NS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS NS | IE LL |
IL SEGRETARIO