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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 20738 / 2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to MURANO GIOVANNI Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to CELOTTO Controparte_1
ANTONIO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LEMBO LAURA CP_2
resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2024 il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n.
07120240097084626000, notificata il 30.08.2024 a mezzo raccomandata, per la somma di Euro 772,24 con causale contributi sanzioni ed interessi per morosità relativi agli anni 2022, 2023 e 2024. CP_2
Deduceva di essere stato titolare dell'omonima ditta individuale artigiana, corrente in Pozzuoli (NA) alla Via
Largo Lucio Cocceio n. 24, P.IVA n. , la cui attività era cessata in data 31.01.2015; data a partir P.IVA_1 dalla quale era cessata anche l'attività di piccolo imprenditore artigiano.
Riteneva, pertanto, inesistente la pretesa creditoria e concludeva chiedendo di: “a) Preliminarmente sospendere l'esecutorietà della cartella di pagamento impugnata;
b) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, non dovuta all' la somma di Euro 772,24 per contributi CP_2 previdenziali relativi all'anno 2022 – 2023 - 2024, sanzioni ed interessi;
CP_2
c) Per l'effetto dichiarare inefficace la N° 07120240097084626000 notificata il Parte_2
30.0.2024 a mezzo raccomandata;
1 - Ordinare la cancellazione dai ruoli delle somme relativi ai contributi INAIL autonomi per l'anno 2022 – 2023
- 2024 e per questo annullare la CARTELLA N° 07120240097084626000 notificata il Parte_2
30.08.2024 di cui alla presente opposizione;
- Accertare e dichiarare che, per i motivi esposti, il ricorrente non è soggetto legittimato passivo dell'obbligazione contributiva di cui alla cartella di pagamento impugnata;
CP_2
- Conseguentemente, dichiarare la nullità e l'inefficacia della cartella di pagamento impugnata per assenza del presupposto impositivo”; con vittoria di spese.
Si costituiva l' la quale rappresentava che l'importo ingiunto con la cartella di pagamento n. CP_2
07120240097084626000 pari ad € 772,24 era stato interamente discaricato in seguito alla cessazione dell'attività effettuata d'ufficio, con decorrenza 31.01.2015 e, trattandosi di procedura di riscossione coattiva del credito tramite ruoli esattoriali, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, l la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 essendo estranea al merito della pretesa.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 28/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
. Controparte_1
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha richiesto l'annullamento della cartella di pagamento emessa, deducendo la carenza del presupposto dell'emissione dell'atto impositivo.
Ebbene, premesso che il presente giudizio – anche se non riguarda specificamente la validità formale o sostanziale di un atto dell'agente dell'esazione – ha in ogni caso ad oggetto l'attività di riscossione dell , CP_3 va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “[…] in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 23984/14;
Cass. n. 11687/08; Cass. n. 11274/07)” (Cass. civile, sez. lav., 21/06/2019, n. 16757).
È in tal senso che occorre, dunque, interpretare la vocatio in ius rivolta dal ricorrente nei confronti dell , CP_3 senza che venga in rilievo alcun profilo di legitimatio ad causam.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
CP_ Lo sgravio posto in essere dall' , ente impositore, in corso di giudizio rispetto alla contribuzione di cui alla cartella esattoriale opposta, determina cessazione della materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio,
Cass. n. 3664/82), perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Invero, nel costituirsi in giudizio l' dava contezza del fatto di avere provveduto, successivamente alla CP_2 iscrizione della causa a ruolo, al discarico dell'importo di cui alla cartella opposta n. 07120240034051852000, il ricorrente, con note del 19/11/2024, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire.
2 Tanto premesso e pacifico tra le parti, va dichiarata la cessata materia del contendere .
Circa il governo delle spese, deve tenersi conto del fatto che da quanto depositato sia dalla difesa di parte ricorrente che dalla difesa di parte convenuta si ricava univocamente che parte ricorrente ha provveduto a comunicare la cessazione attività dell'anno 2015 all'ente di riscossione solo in data 25.10.2023 e quindi con assoluto ritardo rispetto a quanto disposto dall'art 12, comma terzo del D.P.R. n.1124 del 1965; la valutazione della circostanza che la comunicazione di cessata attività fatta dal ricorrente, sebbene tardiva, è comunque intervenuta in epoca anteriore alla notifica della cartella opposta, impone di compensare le spese di lite , liquidate in complessivi 341 euro, per la metà e di porre , sulla base della soccombenza virtuale, la metà CP_ residua a carico dell' condannato al pagamento della stessa, liquidato come in dispositivo, in favore della parte ricorrente, con attribuzione.
Non essendo ascrivibile all'ente della riscossione alcuna responsabilità circa l'attività svolta, nei confronti dello stesso si impone invece la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della metà CP_2 residua, liquidato in euro 300,00 oltre Cpa, spese generali ed Iva, con attribuzione all'avv. Murano Giovanni anticipatario;
compensa integralmente le spese nei rapporti tra parte ricorrente e la . Controparte_1
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
3
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 20738 / 2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to MURANO GIOVANNI Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to CELOTTO Controparte_1
ANTONIO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LEMBO LAURA CP_2
resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2024 il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n.
07120240097084626000, notificata il 30.08.2024 a mezzo raccomandata, per la somma di Euro 772,24 con causale contributi sanzioni ed interessi per morosità relativi agli anni 2022, 2023 e 2024. CP_2
Deduceva di essere stato titolare dell'omonima ditta individuale artigiana, corrente in Pozzuoli (NA) alla Via
Largo Lucio Cocceio n. 24, P.IVA n. , la cui attività era cessata in data 31.01.2015; data a partir P.IVA_1 dalla quale era cessata anche l'attività di piccolo imprenditore artigiano.
Riteneva, pertanto, inesistente la pretesa creditoria e concludeva chiedendo di: “a) Preliminarmente sospendere l'esecutorietà della cartella di pagamento impugnata;
b) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, non dovuta all' la somma di Euro 772,24 per contributi CP_2 previdenziali relativi all'anno 2022 – 2023 - 2024, sanzioni ed interessi;
CP_2
c) Per l'effetto dichiarare inefficace la N° 07120240097084626000 notificata il Parte_2
30.0.2024 a mezzo raccomandata;
1 - Ordinare la cancellazione dai ruoli delle somme relativi ai contributi INAIL autonomi per l'anno 2022 – 2023
- 2024 e per questo annullare la CARTELLA N° 07120240097084626000 notificata il Parte_2
30.08.2024 di cui alla presente opposizione;
- Accertare e dichiarare che, per i motivi esposti, il ricorrente non è soggetto legittimato passivo dell'obbligazione contributiva di cui alla cartella di pagamento impugnata;
CP_2
- Conseguentemente, dichiarare la nullità e l'inefficacia della cartella di pagamento impugnata per assenza del presupposto impositivo”; con vittoria di spese.
Si costituiva l' la quale rappresentava che l'importo ingiunto con la cartella di pagamento n. CP_2
07120240097084626000 pari ad € 772,24 era stato interamente discaricato in seguito alla cessazione dell'attività effettuata d'ufficio, con decorrenza 31.01.2015 e, trattandosi di procedura di riscossione coattiva del credito tramite ruoli esattoriali, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, l la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 essendo estranea al merito della pretesa.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 28/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
. Controparte_1
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha richiesto l'annullamento della cartella di pagamento emessa, deducendo la carenza del presupposto dell'emissione dell'atto impositivo.
Ebbene, premesso che il presente giudizio – anche se non riguarda specificamente la validità formale o sostanziale di un atto dell'agente dell'esazione – ha in ogni caso ad oggetto l'attività di riscossione dell , CP_3 va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “[…] in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 23984/14;
Cass. n. 11687/08; Cass. n. 11274/07)” (Cass. civile, sez. lav., 21/06/2019, n. 16757).
È in tal senso che occorre, dunque, interpretare la vocatio in ius rivolta dal ricorrente nei confronti dell , CP_3 senza che venga in rilievo alcun profilo di legitimatio ad causam.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
CP_ Lo sgravio posto in essere dall' , ente impositore, in corso di giudizio rispetto alla contribuzione di cui alla cartella esattoriale opposta, determina cessazione della materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio,
Cass. n. 3664/82), perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Invero, nel costituirsi in giudizio l' dava contezza del fatto di avere provveduto, successivamente alla CP_2 iscrizione della causa a ruolo, al discarico dell'importo di cui alla cartella opposta n. 07120240034051852000, il ricorrente, con note del 19/11/2024, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire.
2 Tanto premesso e pacifico tra le parti, va dichiarata la cessata materia del contendere .
Circa il governo delle spese, deve tenersi conto del fatto che da quanto depositato sia dalla difesa di parte ricorrente che dalla difesa di parte convenuta si ricava univocamente che parte ricorrente ha provveduto a comunicare la cessazione attività dell'anno 2015 all'ente di riscossione solo in data 25.10.2023 e quindi con assoluto ritardo rispetto a quanto disposto dall'art 12, comma terzo del D.P.R. n.1124 del 1965; la valutazione della circostanza che la comunicazione di cessata attività fatta dal ricorrente, sebbene tardiva, è comunque intervenuta in epoca anteriore alla notifica della cartella opposta, impone di compensare le spese di lite , liquidate in complessivi 341 euro, per la metà e di porre , sulla base della soccombenza virtuale, la metà CP_ residua a carico dell' condannato al pagamento della stessa, liquidato come in dispositivo, in favore della parte ricorrente, con attribuzione.
Non essendo ascrivibile all'ente della riscossione alcuna responsabilità circa l'attività svolta, nei confronti dello stesso si impone invece la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della metà CP_2 residua, liquidato in euro 300,00 oltre Cpa, spese generali ed Iva, con attribuzione all'avv. Murano Giovanni anticipatario;
compensa integralmente le spese nei rapporti tra parte ricorrente e la . Controparte_1
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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