Sentenza 23 settembre 1999
Massime • 1
È inammissibile l'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alla sanzione sostitutiva della libertà controllata. (In motivazione, la S.C. ha anche avuto modo di precisare che a identica conclusione non potrebbe giungersi per la sanzione sostitutiva della semidetenzione prevista dall'art. 55 della legge n. 689 del 1981).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/1999, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23.09.1999
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 5127
3. Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 06665/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET CO n. il 16.04.1959 avverso ordinanza del 19.11.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di FIRENZE sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. LA GIOIA VITO lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza;
Osserva in fatto
Con ordinanza emessa il 19/11/1998 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile la istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da ET AR con riferimento alla pena di sei mesi di reclusione sostituita con la sanzione di un anno di libertà controllata. Il Tribunale ha affermato che le misure alternative alla detenzione, in particolare quella dell'affidamento, non sono applicabili alle sanzioni sostitutive.
Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ET deducendo la erronea applicazione della legge penale e richiamando in particolare l'art.57 della legge 24/11/1981, n.689, secondo cui le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata si considerano sempre come pena detentiva di specie corrispondente a quella della pena sostituita. Ha richiamato in proposito la giurisprudenza di questa Corte. Motivi della decisione
La questione della applicabilità delle misure alternative alla detenzione, nel caso particolare affidamento in prova al servizio sociale, alle pene sostituite con le sanzioni della semidentenzione o della libertà controllata, a sensi dell'art. 53 della legge n.689/81, non può essere risolta con il puro e semplice richiamo del principio fissato nell'art.57 della stessa legge e della equiparazione della sanzione sostitutiva alla pena detentiva di specie (reclusione o arresto) corrispondente a quella della pena sostituita.
La affermazione, contenuta nelle sentenze 6/3/1997, n.524, Morrone, e 26/6/1997, n.3519, Tortora, di questa Sezione, invocate dal ricorrente, secondo le quali il criterio della equiparazione, agli effetti penali, della specie della sanzione sostitutiva a quella della pena sostituita comporterebbe anche la possibilità di applicare alle sanzioni sostitutive le misure alternative alla detenzione, previste per le pene detentive, deve essere rivista e precisata tenendo presente la natura particolare delle misure alternative previste nel capo VI (art. 47 e segg.) dell'ordinamento penitenziario.
La rubrica del capo VI (misure alternative alla detenzione) e il testo delle singole norme indicano chiaramente che le misure previste (affidamento, semilibertà e detenzione domiciliare) costituiscono una alternativa alla detenzione carceraria. Si tratta infatti di misure introdotte nel nostro ordinamento con la legge n.354/75 (norme sull'ordinamento penitenziario) allo scopo di ridurre l'ambito della esecuzione carceraria ed evitare la permanenza in carcere di soggetti condannati a pene relativamente brevi, inflitte per reati non particolarmente gravi ed allarmanti, per i quali la rieducazione, che costituisce lo scopo cui deve tendere la esecuzione della pena a sensi dell'art.27 della Costituzione, può essere ottenuta anche al di fuori dell'ambiente carcerario e del trattamento strettamente penitenziario.
Le successive modifiche alla legge suddetta, dalla riforma attuata con la c.d. legge Gozzini (10/10/1986 n. 663) fino alla recente legge Simeone (27/5/1998 n. 165), pur ampliando sempre più le possibilità di applicazione delle misure alternative alla esecuzione carceraria e di sostituzione del trattamento penitenziario con sistemi di controlli alternativi in regime di libertà, non hanno intaccato il carattere originario e tipico delle misure alternative, previste appunto come alternativa alla pena detentiva. Ne consegue che le sanzioni sostitutive, introdotte anch'esse nel nostro ordinamento, dalla legge 24/11/1981 n.689, in sostituzione delle "pene detentive brevi", costituendo già una alternativa alla detenzione, non rientrano nella categoria delle pene detentive alla cui esecuzione sono riservate le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.
Con particolare riferimento alla libertà controllata, che costituisce oggetto del presente procedimento, è sufficiente osservare che in pratica le prescrizioni imposte per la sua esecuzione, a sensi dell'art.56 della legge n.689/1981, sono normalmente le stesse che disciplinano l'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, misura alla quale si riferisce il presente ricorso e di cui il condannato ha chiesto la concessione.
Non si comprende perciò quale utilità potrebbe avere, ai fini di quella rieducazione cui deve tendere l'esecuzione della pena, la sostituzione di una misura non detentiva ad un'altra, anch'essa non detentiva, di contenuto praticamente identico.
Al contrario la applicazione della misura alternativa introdurrebbe, questa volta a danno del condannato, una disarmonia inaccettabile e lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione. La libertà controllata è infatti applicata in misura doppia rispetto alla pena detentiva originaria (art. 57 l.689/1981) perché ad un giorno di pena detentiva devono corrispondere due giorni di libertà controllata. Ne consegue che se alla libertà controllata, già determinata in durata doppia rispetto a quella della pena detentiva che il giudice avrebbe inflitto, fosse applicata la misura alternativa dell'affidamento, questa dovrebbe necessariamente avere una durata pari a quella della sanzione sostitutiva e perciò doppia rispetto a quella della pena detentiva sostituita. Ma in questo modo si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il condannato, nei cui confronti la pena non è stata sostituita, che potrebbe essere ammesso all'affidamento per una durata pari a quella della pena detentiva, e il condannato il quale, avendo già beneficiato della sostituzione della pena, dovrebbe essere ammesso alla misura alternativa per una durata doppia, pari appunto a quella della libertà controllata.
La assurdità di tale conseguenza dimostra ulteriormente la erroneità della premessa da cui essa trarrebbe origine, cioè la possibilità di applicare sempre le misure alternative anche alle sanzioni sostitutive di originarie pene detentive. Un discorso in parte diverso dovrebbe essere fatto se la misura dell'affidamento fosse chiesta con riferimento alla sanzione sostitutiva della semidetenzione di cui all'art.55 della legge n.689/1981. Questa sanzione ha infatti un contenuto praticamente corrispondente a quello della misura alternativa della semilibertà prevista dall'art.48 ord.pen. Perciò la concessione dell'affidamento ad un condannato nei cui confronti la originaria pena detentiva sia stata sostituita con la sanzione della semidetenzione costituirebbe una ipotesi assimilabile a quella del condannato già ammesso alla semilibertà e che, nel corso della esecuzione di tale misura, chieda la ammissione all'affidamento. Si potrebbero perciò applicare i criteri che regolano l'applicazione progressiva di misure alternative nel corso della esecuzione. Nè si verificherebbe la incongruenza relativa alla durata della misura alternativa, essendo la semidetenzione commisurata in misura pari a quella della pena detentiva che il giudice avrebbe inflitto. Ma questo problema non può essere ora esaminato, esulando esso dall'oggetto del presente ricorso riferito esclusivamente alla possibilità di applicazione dell'affidamento alla sanzione della libertà controllata. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999