Rigetto
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/05/2025, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04057/2025REG.PROV.COLL.
N. 00798/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2024, proposto da RE RA e da TE EN quale legale rappresentante pro tempore della Nautica RA s.n.c. di TE EN & C., rappresentati e difesi dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Buonomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita n. 33;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3387/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Roberta Buonomo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il sig. RE RA e sig. TE EN quale l.r.p.t. della Nautica RA s.n.c. di TE EN & C. - conduttrice di un terreno di circa mq. 4.000 di proprietà del Centro Ittico Campano Spa in liquidazione, società partecipata al 100 % del Comune di Bacoli (NA) alla via Lido Miliscola, posto in prossimità della riva del Lago di Miseno - propongono appello contro la sentenza n. 3387/2023 del TAR per la Campania –Sezione VI, pubblicata in data 5 giugno 2023, con la quale è stato respinto il ricorso dai medesimi proposto per l’annullamento della comunicazione di rifiuto della CILA da parte dello Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune di Bacoli in data 30 gennaio 2020, dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 8 del 5 febbraio 2020, prot. 2692 del Responsabile F.F. dell'area V del Comune di Bacoli e dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 13 del 20 febbraio 2020 – prot. 4323 del Responsabile dell'area V del Comune di Bacoli.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio per sostenere, con propria articolata memoria, la inammissibilità dell’appello e la sua infondatezza
2 – La vicenda contenziosa concerne i lavori edili di manutenzione straordinaria, risanamento e ripristino del tratto di muro di cinta di divisione del fondo dalla confinante pista ciclabile, fatti oggetto di CILA respinta dal Comune successivamente alla comunicazione di conclusione dei lavori, con conseguente ordine di demolizione delle opere e di riduzione in pristino dei luoghi. Tali atti venivano impugnati davanti al TAR, che respingeva il ricorso.
3 – Con l’appello in epigrafe viene quindi impugnata la sentenza di reiezione del TAR, in quanto la stessa avrebbe illegittimamente omesso di valutare la fondatezza delle censure sollevate in primo grado, che vengono sostanzialmente riprodotte mediante l’articolazione dei motivi di seguito sintetizzati.
3.1 – In primo luogo, (primo motivo d’appello) in relazione all’impugnativa del rigetto della CILA, i Giudici di primo grado avrebbero motivato la decisione con argomentazioni contraddittorie e non condivisibili. Infatti, a fronte della censura di nullità del provvedimento di rigetto per violazione dell’art. 21- septies della legge n. 241/1990 in quanto espressione e manifestazione di un potere non tipizzato nell’art. 6- bis D.P.R. n. 380/2001, il TAR non avrebbe considerato che un tale potere non è previsto dal T.U. Edilizia.
Infatti, argomentano gli appellanti, la comunicazione di inizio lavori asseverata si inquadra, analogamente alla SCIA rispetto alla quale è complementare, nel processo di liberalizzazione delle attività private ed è prevista dall’art. 6- bis del testo unico dell’Edilizia – come modificato dal D.Lgs. n.222/2016, costituendo un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA, con carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati. In tal caso i lavori sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, senza che sia prevista una fase di sistematico controllo successivo da esperirsi entro un termine perentorio, potendo l’amministrazione solo verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.
3.2 –Inoltre, i Giudici di primo grado avrebbero liquidato la censura di primo grado volta a far valere l’illegittimità della reiezione della CILA per insufficienza della motivazione, essendovi solo un generico richiamo a non precisati abusi edilizi, con argomentazioni errate e contraddittorie (secondo motivo d’appello). Infatti la sentenza avrebbe condiviso una motivazione della difesa dell’ente comunale concernente la nullità della CILA a causa del mancato assenso della proprietà dell’area, dato peraltro inesatto (trattandosi di intervento di manutenzione afferente al contratto di locazione), non utilizzato nella motivazione dell’atto impugnato e, comunque, contraddittorio con la ulteriore argomentazione del Comune, ugualmente recepita dal TAR, secondo la quale il nuovo muretto sarebbe stato posto su area demaniale estranea al lotto.
3.3 –Ancora quanto alla impugnazione del rigetto della CILA, con il terzo motivo d’appello si deduce che il TAR avrebbe erroneamente respinto la censura riferita alla mancanza del preavviso di rigetto argomentando che non si trattava in realtà del rigetto di una domanda, quando invece il tenore e la natura della comunicazione adottata, tenendo in considerazione quanto già evidenziato con riferimento ai motivi di doglianza suesposti, avrebbe dovuto obbligare il Comune di Bacoli a notificare il preavviso di rigetto/rifiuto della CILA.
3.4 – Il quarto motivo d’appello è volto a contestare il mancato accoglimento delle censure avverso le due ordinanze di demolizione in quanto, contrariamente a quanto asserito dal Comune, non era stato realizzato alcun intervento edilizio abusivo, né in assenza di permesso di costruire, né in violazione dell'art. 10 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, né in violazione della normativa paesaggistica ed ambientale, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, risanamento e ripristino del muro di cinta preesistente.
3.4 – Infine, con il quarto motivo d’appello si contesta il mancato accoglimento delle censure di primo grado secondo le quali, essendo la società appellante solo la conduttrice mentre la proprietà dell’area risulta essere del Centro Ittico Campano, Spa partecipata al 100 % del Comune di Bacoli, il medesimo Comune avrebbe sanzionato l’abuso in maniera illegittima, ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e non ex art. 35 D.P.R. n. 380/2001.
4 – I motivi d’appello sopra sintetizzati evidenziano come l’eccezione di inammissibilità per la genericità della riproposizione delle censure di primo grado, mossa dal Comune, non possa essere accolta. Tuttavia gli stessi motivi d’appello, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, risultano non fondati nel merito. Infatti:
4.1 – Dai verbali dei sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali e richiamati dagli atti impugnati emerge una natura dell’intervento riconducibile a quella di nuova costruzione, pur di modesta entità, suscettibile di alterare il preesistente stato dei luoghi, trattandosi non solo del restauro e del risanamento di un risalente muro di cinta, bensì della realizzazione, al confine tra il fondo in locazione e la fascia di rispetto circumlacuale e con parziale ingombro della confinante pista ciclabile in area demaniale, di un nuovo muro di cinta di 25 metri lineari di piccole dimensioni, ovvero dello spessore di 0,40 mt. e di 0,80 mt. di altezza, ma con sovrastante bauletto in calcestruzzo dello spessore di cm 10 e paletti in legno di 1,20 mt., per un complessivo impatto in altezza di mt. 2,10, capace di alterare la fruizione e la percezione visiva dei luoghi.
4.2 – Dal descritto carattere di nuova costruzione della parte dell’opera eccedente l’intervento di manutenzione e recupero, ben evidenziato dagli atti impugnati, è discesa la contestata carenza di legittimazione della società locataria a presentare la CILA in relazione alla predetta parte dell’opera, esattamente accertata dal TAR considerando il divieto previsto dal contratto di locazione, la mancanza di qualunque consenso dell’ente proprietario e il parziale ingombro della nuova parte del muro in area demaniale.
4.3 – Il TAR ha altresì esattamente rilevato, in disparte l’individuazione del percorso amministrativo appropriato alle minime dimensioni dell’opera, che la stessa, per la sua capacità di alterare la fruizione e la percezione visiva dei luoghi, avrebbe necessitato di una previa verifica sotto il profilo ambientale e paesaggistico e comunque del parere preventivo dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, insistendo su di un’area pluri-vincolata ai sensi del D.M. 15 dicembre 1959 “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del Comune di Bacoli ”; del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lett. b), come “ Area tutelata per legge ”, ovvero territorio contermine al Lago di Miseno; del PTP dei Campi Flegrei (approvato con D.M. del 26.4.1999), in base al quale la zona è individuata come a P.I. (Protezione Integrale); nonché del Piano Parco Regionale “ Campi Flegrei ”, secondo cui l’area è classificata come zona B di Riserva Generale; ed infine della Direttiva n. 92/43/CEE “ Habitat ” in relazione alla presenza di un Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.).
4.4 – Dalla proprietà pubblica e dalla natura vincolata dell’area discende altresì il carattere vincolato dell’intervento repressivo dell’abuso, di modo che il TAR ha esattamente considerato come non dirimenti le dedotte censure di ordine procedimentale.
4.5 – Infine, il TAR ha esattamente respinto gli ultimi due motivi del ricorso di primo grado, in quanto gli appellanti non potevano vantare alcun interesse tutelato a far valere la mancata applicazione della equivalente disciplina volta alla repressione degli abusi edilizi compiuti in area pubblica, in disparte ogni considerazione circa la legittima attivazione, da parte del Comune, di una misura di tutela appropriata al carattere negoziale del rapporto, avendo il medesimo Comune consentito agli appellanti l’utilizzo dell’area a fini commerciali mediante la stipula di un contratto di locazione disciplinato dal diritto civile.
5 – In conclusione l’appello deve essere respinto, ferma restando la necessità di individuare la parte di nuova costruzione nella successiva fase esecutiva di demolizione dell’opera abusiva.
6 - La descritta peculiarità della controversia giustifica, nondimeno, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO