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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE REL.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15740/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BERTAZZOLI GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino n. 55
RICORRENTE contro
(c.f. ), con gli avv.ti BELTRANI CARLO e LEVITO CP_1 C.F._2
NEGRINI ALEESANDRA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia, via Solferino
n. 20/C
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2025 le parti hanno, congiuntamente, rappresentato di aver raggiunto un accordo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.12.2024 , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a RO d'EO (BS) in data 29.7.2006, trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2006 e che dall'unione era nata la figlia il 30.6.2007, esponeva che la convivenza tra i coniugi era Per_1 ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione;
chiedeva, inoltre, venisse disposto l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
con riferimento alle questioni economiche chiedeva che si disponesse a carico del Sig. il CP_1 pagamento della somma di € 300,00 da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici
ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della minore e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione e alle domande in CP_1 punto di affido e collocamento della minore;
contestava la somma dovuta a titolo di mantenimento chiedendo che venisse disposta in € 250,00.
All'udienza presidenziale del 17.6.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e, contestualmente, precisavano congiuntamente le conclusioni, con rinuncia alle impugnazioni.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle questioni economiche, le parti congiuntamente rappresentano di aver raggiunto un accordo in relazione al contributo al mantenimento per la figlia che il verserà alla Per_1 CP_1 ella misura di 250,00 euro mensili, da versarsi entro il 25 del mese, oltre rivalutazione ISTAT Pt_1
e oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
Quanto alle ulteriori questioni, visto l'imminente raggiungimento della maggiore età della figlia delle parti, e data l'espressa rinuncia delle parti alle domande relative, si prende atto della rinuncia e nulla si dispone.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO d'EO (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2006, parte II, serie A, n. 6;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto. 4) Spese di lite compensate
Brescia, camera di consiglio del 19.6.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE REL.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15740/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BERTAZZOLI GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino n. 55
RICORRENTE contro
(c.f. ), con gli avv.ti BELTRANI CARLO e LEVITO CP_1 C.F._2
NEGRINI ALEESANDRA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia, via Solferino
n. 20/C
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2025 le parti hanno, congiuntamente, rappresentato di aver raggiunto un accordo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.12.2024 , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a RO d'EO (BS) in data 29.7.2006, trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2006 e che dall'unione era nata la figlia il 30.6.2007, esponeva che la convivenza tra i coniugi era Per_1 ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione;
chiedeva, inoltre, venisse disposto l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
con riferimento alle questioni economiche chiedeva che si disponesse a carico del Sig. il CP_1 pagamento della somma di € 300,00 da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici
ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della minore e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione e alle domande in CP_1 punto di affido e collocamento della minore;
contestava la somma dovuta a titolo di mantenimento chiedendo che venisse disposta in € 250,00.
All'udienza presidenziale del 17.6.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e, contestualmente, precisavano congiuntamente le conclusioni, con rinuncia alle impugnazioni.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle questioni economiche, le parti congiuntamente rappresentano di aver raggiunto un accordo in relazione al contributo al mantenimento per la figlia che il verserà alla Per_1 CP_1 ella misura di 250,00 euro mensili, da versarsi entro il 25 del mese, oltre rivalutazione ISTAT Pt_1
e oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
Quanto alle ulteriori questioni, visto l'imminente raggiungimento della maggiore età della figlia delle parti, e data l'espressa rinuncia delle parti alle domande relative, si prende atto della rinuncia e nulla si dispone.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO d'EO (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2006, parte II, serie A, n. 6;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto. 4) Spese di lite compensate
Brescia, camera di consiglio del 19.6.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti