Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17205 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
17205-26
Composta da FILIPPO CASA
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GIOVANBATTISTA TONA
- Presidente-
- Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 752/2026 CC - 25/02/2026 R.G.N. 37824/2025
sul ricorso proposto da: ON IO nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B. SE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Condemi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 16 agosto 2025 con il quale era stata disposta la conversione della pena pecuniaria di euro 18.333, irrogata a RI Lo Re, con n. 74 giorni di semilibertà sostitutiva. Il Giudice dell'opposizione ha rilevato che, nei confronti del condannato, era stato emesso ordine di ingiunzione con avviso di pagamento e che questi non aveva provveduto al pagamento, decorso il termine di legge, come segnalato dal Pubblico ministero procedente. Sicché, era stata disposta la conversione non riscontrando, ai sensi dell'art. 103 della legge n. 689 del 1981, che non emergevano condizioni di assoluta impossibilità ad effettuare il pagamento, anche in forma rateale, visto che il condannato era risultato percettore di redditi, per euro 9.421,00, oltre ad essere risultato intestatario di quattro veicoli (un
autoveicolo e tre motocicli), circostanza dalla quale si è tratta la conclusione dell'esistenza di disponibilità economiche necessarie al mantenimento delle vetture, potendosi peraltro provvedervi attraverso la rateizzazione. L'ordinanza impugnata, quindi, riscontrando che il condannato è incorso nell'insolvenza dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria, ha rigettato l'opposizione.
2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. S. Silvestro, affidando l'impugnazione a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 55, 102, 103 Legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia che è in corso di espiazione la pena di cui al provvedimento SIEP n. 622/2024 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Messina, in regime intramurario, segnalando che il condannato si trovava ristretto, prima gli arresti domiciliari e, successivamente, presso la Casa circondariale di Messina. Si tratta di nullatenente, privo di provvidenze pubbliche. Si evidenzia che l'assetto normativo vigente distingue, ai fini della conversione ex art. 660 cod. poc. pen., il caso dell'insolvenza, disciplinato dall'art. 102 legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, di cui all'art. 103 legge cit. Si richiama recente precedente di legittimità secondo il quale, in caso di assoluta impossibilità di effettuare il pagamento della pena pecuniaria anche in forma rateale, la pena è convertita in lavoro di pubblica utilità o, quantomeno, nella detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 2916 del 17/10/2025). La motivazione svolta, da un lato, ha evidenziato che il condannato è privo di redditi, mentre, dall'altro, ha segnalato che questi ha disponibilità economica, traendo questa conclusione dalla titolarità di tre motocicli e un'autovettura, peraltro, datati nel tempo quanto all'immatricolazione. Si assume che la mera titolarità di veicoli non prova la disponibilità economica, a fronte di uno stato di indigenza tratto dagli accertamenti svolti.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 55, 102, 103 Legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione in relazione alle doglianze svolte con l'opposizione. In quella sede, era stato denunciato lo stato di salute del condannato che risulta non in grado di svolgere attività lavorativa perché non deambula autonomamente. Sicché, la semilibertà è incompatibile con le patologie acclarate, peraltro, anche dal Tribunale di sorveglianza che ha posto il detenuto
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in detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, Ord. pen. perché reputato incompatibile con la detenzione intramuraria.
2.II Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Condemi, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Nel regime previgente, rispetto all'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, la legge n. 689 del 1981 prevedeva all'art. 102 che «Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo [..]», e, all'art. 103, che «Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni». L'attuale testo delle due disposizioni prevede all'art. 102 che «Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda», e all'art. 103 che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda [..]». Il quadro è completato dall'art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che «L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato
a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Il nuovo assetto normativo distingue, dunque, il caso dell'insolvenza, disciplinato dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall'articolo successivo: nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all'art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell'art. 102 della legge di depenalizzazione;
quando, invece, l'inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103. Le norme in tema di sanzioni sostitutive sono di natura sostanziale e, quindi, anche se la sentenza relativa alla pena in esecuzione fosse divenuta definitiva prima della cd. Riforma Cartabia, va applicato l'art. 103 nella formulazione vigente. Si è affermato, infatti, che le pene sostitutive hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano sono, pertanto, soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen. (Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, [...], Rv. 202870 01, e, in relazione alle modifiche introdotte dalla cd. riforma Cartabia, Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, [...], Rv. 287354-01 e Sez. 5, n. 33149 del 07/06/2024, [...], Rv. 286751 - 01).
1.2. Nel caso al vaglio ciò che viene scrutinata e ritenuta dal Magistrato di sorveglianza e l'insolvenza del condannato. Il provvedimento oggetto di ricorso, con ragionamento immune da illogicità manifesta, esclude l'impossidenza per il fatto che ON è risultato titolare di reddito, oltre che titolare di quattro veicoli con conseguenti, necessari, costi di gestione che prescindono dalla data di immatricolazione degli stessi. Sicché si è proceduto, ex art. 102 legge cit., in modo ineccepibile alla disposta conversione perché il Magistrato di sorveglianza non ha ritenuto il
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condannato, con ragionamento di puro merito immune da vizi e da illogicità manifesta, in una condizione di assoluta impossidenza, reputandolo invece inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento della pena pecuniaria. Secondo il provvedimento impugnato, dunque, il ricorrente odierno non versa in una condizione di assoluta impossibilità ai sensi dell'art. 103 legge n. 689 del 1981 di effettuare il pagamento anche nelle forme rateali, in mancanza del presupposto dell'insolvibilità incolpevole, invocata dal ricorrente. Mancanza su cui si basa, nel caso di specie, la legittimità della disposta conversione della pena pecuniaria in semilibertà sostitutiva, in ragione della verifica dell'insolvenza del condannato e dell'effettivo mancato pagamento, anche in forma rateale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 660, comma 2, cod. proc. pen. e 102 Legge n. 689 del 1981. Tale ragionamento, peraltro, quanto all'accertamento della condizione di assoluta impossidenza, è avversato dal ricorrente con argomenti versati in fatto e che sollecitano la rilettura delle fonti di prova, attività inibita a questa Corte per i noti limiti del giudizio di legittimità.
2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 25 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
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Il Presidente Filippo Casa Rel
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sazione Penale Depositate in Cancelaria oggi 13 MAG. 2026
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GADIZIARIO