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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/09/2024, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3800/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
28/06/2024 da:
Parte_1
con l'avv. PRETIN DEBORA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PRETIN DEBORA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
19/09/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
24/10/1971 e nato a [...] il [...], matrimonio contratto Parte_2
il 23/09/2000 e trascritto al n. 31, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RONCADE, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati alle condizioni stabilite dalla legge - che dichiarano essere loro note - con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in 31056 - Roncade (Treviso), Via Gaspara Stampa 10, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra senza alcuna pretesa in cambio da parte del Sig. per un Pt_1 Pt_2
tempo stabilito in 5 anni (giugno 2024 - dicembre 2029), con arredi e corredi, fatta eccezione per gli oggetti personali del sig. (es. libri, fotografie, ecc…) che potranno essere dal medesimo – o, Pt_2
per conto di lui, i figli – recuperati. Per quanto concerne le biciclette di proprietà del sig. le Pt_2
stesse resteranno nella casa familiare essendo il coniuge impossibilitato a tenerle nella propria abitazione a Milano.
3) Le utenze della casa familiare saranno intestate alle sig. di cui si farà integralmente Parte_1
carico.
4) I coniugi concordano che la Sig.ra potrà apportare modifiche, sostenendone Parte_1
2 integralmente le spese, alle forniture interne (arredi, mobili, specchi, elettrodomestici) senza il previo consenso del Sig. Parte_2
5) Per l'attività di manutenzione straordinaria, di opere murarie e/o modifiche degli esterni (incluso variazioni di alberi e piante di dimensione significativa), i coniugi concordano che la sig.ra Pt_1
dovrà ottenere il previo consenso scritto del Sig. anche in punto di ripartizione della spesa. Pt_2
6) I coniugi dichiarano che l'accordo sull'abitazione avrà durata di anni cinque e che, allo scadere di tale periodo, i medesimi dovranno provvedere a regolamentare i rapporti nei seguenti alternativi termini:
• rinnovo dell'accordo al netto di eventuali modifiche;
• vendita dell'immobile e il ricavato del prezzo della vendita verrà così ripartito: al sig. l 72,5% Pt_2
e alla sig.ra il 27,5%; Pt_1
• liquidazione da parte di uno dei due coniugi della quota di proprietà dell'altro nella misura del 72,5% del valore dell'immobile a favore del sig. e nella misura del 27,5% del valore dell'immobile a Pt_2
favore della sig. Pt_1
7) In ogni caso, i sig.ri e concordano che, in presenza di una obiettiva situazione di Pt_2 Pt_1
necessità per uno dei due coniugi prima dello scadere dei cinque anni, gli stessi dovranno provvedere alla vendita dell'immobile, salvo la volontà dell'altro coniuge di acquistare l'ulteriore quota di ½ di proprietà dell'altro.
8) Per quanto concerne la regolamentazione del rapporto genitoriale, essendo e Per_1 Persona_2
entrambi maggiorenni (ma economicamente non autosufficienti), si rinvia all'accordo di separazione raggiunto in sede di mediazione familiare e con cui i coniugi hanno definito puntualmente il progetto genitoriale.
9) In ogni caso, i genitori si impegnano a garantire ai figli il mantenimento dei rapporti significativi con i parenti di entrambi.
10) I coniugi provvederanno al mantenimento diretto della prole nei periodi di permanenza con l'uno
3 o l'altro genitore. Quanto al pagamento delle rette universitarie, i costi saranno a carico per i 2/3 del sig. e per 1/3 della sig. la paghetta mensile verrà sostenuta da entrambi i genitori Pt_2 Pt_1
nella misura del 50% ciascuno.
11) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli che, salvo urgenza od obbligatorietà, saranno previamente concordate e documentate, secondo quanto disposto nel protocollo del Tribunale di Treviso. Le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate immediatamente all'atto della presentazione di idonea giustificazione.
12) Fino al mese di settembre 2024, il sig. si impegna al versamento della somma di euro Pt_2
1.100,00 mensili sul conto corrente intestato alla sig. al fine di sostenere le spese della Parte_1
casa familiare.
13) Relativamente agli autoveicoli: il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra ogni diritto Pt_2 Pt_1
al medesimo spettante, e precisamente la quota di ½ dell'autovettura MINI COOPER targata
CX137DG, intestata alla signora mentre la signora si impegna a Parte_1 Parte_1
trasferire al signor ogni diritto a lei spettante, e precisamente la quota di 1/2 della Parte_2
piena proprietà dell'autovettura FIAT 500X, targata FF974XR, intestata al Parte_2
14) Il GO ET resterà a vivere presso la casa familiare con la sig. proprietaria Pt_1
dell'animale, che provvederà al mantenimento diretto dell'animale, nonché alle spese straordinarie del veterinario, dei vaccini e delle eventuali cure sanitarie ed estetiche (es. la toilettatura).
15) I coniugi dichiarano, nell'ambito dell'assetto dei rapporti patrimoniali conseguenti il matrimonio, che le somme di denaro depositate sui conti correnti personali delle parti rimarranno in proprietà dei rispettivi intestatari e che il conto corrente nonché il libretto postale in comune tra i coniugi verrà estinto. Il sig. a tacitazione di ogni pretesa patrimoniale della sig.ra si obbliga a Pt_2 Pt_1
corrispondere alla medesima la somma di euro 57.000,00 entro e non oltre cinque anni dalla sentenza di separazione. La sig.ra potrà, in ogni caso, richiedere prima di tale data la corresponsione Pt_1
4 di tale somma.
16) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento poiché entrambi sono economicamente autosufficienti.
17) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché del documento valido per l'espatrio, anche dei figli minori.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19/09/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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