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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/09/2024, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 744/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente est.
Dott. Ernesto Covini Consigliere
Dott.ssa A.R. Mazzarelli Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 744/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Lombardi e AR P.IVA_1 dell'avv. Rossella Maria Luisa Piccinno, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO-CONTUMACE
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t. CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l' appellante:
- in accoglimento del primo motivo di appello, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Giudice Unico del Tribunale di Grosseto dott. Mario Venditti in data 12.03.2021, pubblicata in data 16.03.2021, a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc n. 872/2018 RG, accertare e dichiarare che è carente di legittimazione passiva in relazione alla AR domanda di manleva e garanzia formulata nei suoi confronti dall'arch. e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare la domanda di manleva e garanzia da quest'ultimo formulata nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto.
- In accoglimento del secondo motivo d'appello, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Giudice Unico del Tribunale di Grosseto dott. Mario Venditti in data 12.03.2021, pubblicata in data 16.03.2021, a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc n. 872/2018 RG, accertare e dichiarare che non sussistono le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in forza della quale l'arch. ha formulato domanda di CP_1 manleva e garanzia nei confronti di , che dovrà quindi essere rigettata in quanto AR infondata in fatto e in diritto, con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento formulata nei confronti dello stesso arch. dei danni subiti in seguito alla demolizione del CP_1 pergolato di cui è causa.
- In accoglimento del terzo motivo d'appello: in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Giudice Unico del Tribunale di Grosseto dott. Mario Venditti in data 12.03.2021, pubblicata in data 16.03.2021, a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc n. 872/2018
RG, per la denegata ipotesi di conferma della condanna di a garantire e AR manlevare l'arch. “di quanto abbia a pagare alla , statuire la condanna della CP_1 CP_2 stessa nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di assicurazione AR prodotto in giudizio, con specifico riferimento alla franchigia di polizza di € 2.500,00. In ogni caso, in accoglimento dei motivi d'appello dedotti, ordinare all'arch. o a la CP_1 CP_2 restituzione totale o parziale in favore di degli importi versati in adempimento AR della sentenza.
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Grosseto del 12.03.2021, in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
I FATTI DI CAUSA E LE DOMANDE PROPOSTE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e successivo pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, la ha convenuto in giudizio l'arch. esponendo al CP_2 CP_1
Tribunale: di possedere un immobile nel Comune di Castiglione della Pescaia, oggetto di un intervento di ristrutturazione e ampliamento, la cui progettazione e direzione dei lavori fu rimessa al convenuto;
che in corso d'opera fu decisa la copertura di un pergolato, il quale, previsto nel progetto come permeabile e scoperto, diveniva invece un porticato impermeabile,
e l'irregolarità fu oggetto di un accertamento di conformità rigettato dal con CP_3 ingiunzione della riduzione del manufatto allo stato di pergolato;
successivamente all'esecuzione dei lavori, il fabbricato mostrò fessurazioni e cedimenti eziologicamente riconducibili al carente operato del professionista, e la società si vide costretta a far eseguire a terzi un intervento d'iniezione di resine consolidanti;
che tali criticità furono in parte accertate nella procedura avviata nel 2015, ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., malgrado le risultanze del perito non potessero ritenersi appieno soddisfacenti. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al
Tribunale di accertare che i cedimenti e le fessurazioni del fabbricato fossero dovuti alla non corretta progettazione delle opere ed esecuzione dei lavori, e condannare il professionista a rimborsarle tutti i costi sostenuti per gli interventi già eseguiti o da eseguire per ripristinare e regolarizzare il bene, oltre a risarcirle i danni consistenti nei disagi e nelle limitazioni al rispettivo godimento;
il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e col favore delle spese di lite, comprensive della procedura di ATP.
Si costituiva l'arch. chiedendo anzitutto il rigetto integrale dell'avversa domanda, CP_1 stante l'assenza di sue responsabilità accertata in sede di ATP, e in subordine l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa ai fini della manleva. Nel dettaglio, esponeva come le fessurazioni e i cedimenti manifestatisi non dovessero ricondursi a insufficienze strutturali o costruttive, bensì a una causa occasionale, ovvero la contrazione della sottostante falda acquifera innescata da un periodo siccitoso eccezionale;
aggiungeva che la realizzazione del cd. porticato, concordata con la committenza, non potesse ritenersi illegittima e quindi era onere della società impugnare l'indebito provvedimento comunale di riduzione in pristino;
concludeva denunziando l'assenza di disagi o limitazioni nel godimento del bene, giacché i vizi erano stati fronteggiati adeguatamente e l'immobile era sempre rimasto sicuro e usufruito dalla committenza. Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva la , AR eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per essere un mero agente di assicurazione, privo della titolarità dell'obbligazione della prestazione assicurativa spettante invece all;
in secondo luogo, opponeva al cliente i limiti ON della polizza, associandosi nel resto alle sue difese di merito. Acquisito il fascicolo della procedura di ATP e istruita la causa con l'espletamento della CTU, il Giudicante incamerava la decisione all'esito dell'udienza del 10.3.2021.
Con ordinanza del 12.5.2021, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie la domanda attorea nei limiti di parte motiva e, per
l'effetto, condanna a pagare alla la somma di € 14.742,75, oltre alla Controparte_1 CP_2 rivalutazione e agli interessi legali su tali somme intervenuti dal mese di novembre 2012 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna la a rimborsare a quanto abbia a pagare alla in AR Controparte_1 CP_2 dipendenza del punto 1 del dispositivo;
3) condanna a rifondere alla le Controparte_1 CP_2 spese di lite, che liquida in € 620,00 per esborsi ed € 7.060,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge;
4) condanna la a rifondere a AR le spese di lite di questo giudizio, che liquida in € 290,00 per esborsi, ed € Controparte_1
4.835,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge;
5) pone le spese di CTU, espletata anche nella procedura di ATP, e liquidate in atti, a carico di CP_1 6) condanna la a rimborsare a le spese della CTU di questo
[...] AR Controparte_1 giudizio, liquidate in atti;
7) condanna a rifondere alla le spese della CTP, Controparte_1 CP_2 anche della procedura di ATP, nei limiti di quelle liquidate al CTU;
) condanna la AR
a rimborsare a le sole spese della CTP di cui al punto 7 del dispositivo riferibili Controparte_1 all'odierno giudizio.
Ha proposto appello , affidato ai seguenti motivi: AR
PRIMO MOTIVO DI APPELLO. Il Giudice di primo grado ha dichiarato che è AR soggetto legittimato passivo in relazione alla domanda di manleva e garanzia formulata nei suoi confronti dall'arch. alla luce del chiaro tenore letterale degli atti depositati nel CP_1 primo grado di giudizio dall'arch. che quest'ultimo ha formulato domanda di manleva CP_1
e garanzia nei confronti di quale compagnia di assicurazioni, e non quale agente con Pt_1 rappresentanza di per ottenerne la condanna “in nome dell'assicuratore” ai sensi e per CP_4 gli effetti di cui all'art. 1903, comma 2, c.c. Tale aspetto non sarebbe stato valutato dal Giudice di primo grado, che ha statuito che “la non è stata evocata in giudizio in proprio”, bensì Pt_1
“nella sua veste di agente sottoscrittore del contratto”. Il Giudice di primo grado, riconoscendo in capo a la qualità di agente e in tale sua veste condannandola, ai sensi dell'art. AR
1903, comma 2, c.civ., a garantire e manlevare l'arch. abbia, di fatto “corretto il tiro” CP_1 della domanda dell'arch. pronunziando una statuizione che neppure quest'ultimo CP_1 aveva richiesto. In altri termini, il Giudice designato è incorso in un vizio di ultrapetizione.
-Anche a prescindere dalle suddette argomentazioni, si ritiene che il Tribunale, una volta riconosciuta in capo a la qualità di agente, avrebbe dovuto in ogni caso rigettare la Pt_1 domanda formulata nei suoi confronti. E ciò, in ragione del fatto che dall'esame del contratto di assicurazione, si evincono con tutta evidenza i limiti dei poteri attribuiti a in forza del Pt_1 mandato agenziale conferitole da Arch. poteri, questi, che ne caratterizzano la figura CP_1 di agente di assicurazione privo della titolarità dell'obbligazione della prestazione assicurativa, quindi tenuta a manlevare l'assicurato in ragione della sua responsabilità professionale.
SECONDO MOTIVO D'APPELLO.
Il Giudice di primo grado ha altresì rigettato integralmente l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa della Polizza di Responsabilità Civile Professionale “Ingegneri - Architetti
– Geometri – Periti Industriali” nr. TPG-01314-000-12-D, sottoscritta da
[...] con con decorrenza dal 31.07.2012 al 31.07.2013, dedotta da Controparte_5 CP_4 Pt_1 in via subordinata. impugna la sentenza in esame esclusivamente nella parte in cui il Pt_1
Giudice di primo grado, rigettando erroneamente l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa della polizza, ha condannato a garantire e a manlevare l'arch. in Pt_1 CP_1 Cont relazione alla condanna al risarcimento dei danni subiti da in seguito alla “demolizione del pergolato” di cui è causa. Deduce l'appellante che, alla data di stipulazione della polizza
(31.07.2012,) sussistevano quelle “Circostanze” che, ai sensi delle disposizioni contrattuali, erano idonee, se a conoscenza dell'assicurato, ad escludere l'operatività della garanzia assicurativa, in relazione alle pretese risarcitorie avanzate nei confronti dell'arch. con CP_1 riferimento ai lavori sul pergolato di cui è causa. Ciò rende applicabili le norme contrattuali e codicistiche che determinano, nel caso di specie, l'esclusione dell'operatività della polizza, quantomeno in relazione ai sinistri che originano dalle “Circostanze” non comunicate alla
Compagnia. Deve quindi ritenersi, in forza dell'art. III, sezione A, CGA, che, nella fattispecie in esame, si verta in ipotesi di esclusione della copertura assicurativa. L'arch. è stato il CP_1 principale interlocutore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione della Pescaia in relazione alla contestata non conformità del pergolato di cui è causa alla normativa urbanistica ed edilizia vigente (pergolato, questo, che era stato realizzato sulla base del progetto dell'arch.
e con la sua direzione dei lavori), venendo informato dallo stesso Ufficio Comunale CP_1 che il relativo abuso non era sanabile.
TERZO MOTIVO DI APPELLO.
in via di ulteriore subordine, aveva chiesto che, per la denegata ipotesi di accoglimento Pt_1 delle domande formulate nei confronti dell'arch. nonché di accoglimento della CP_1 domanda di manleva e garanzia formulata nei suoi confronti dall'arch. la sua CP_1 condanna fosse statuita nei limiti delle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in atti, con particolare riferimento alla franchigia di polizza (pari a € 2.500,00, cfr. doc.
1 fascicolo di primo grado). Il Giudice di primo grado, tuttavia, ha omesso di pronunziarsi su tale domanda. Per quanto l'applicazione della franchigia sia una conseguenza diretta dell'accertata (e contestata) operatività della garanzia assicurativa, si ritiene opportuno, ai fini della piena opponibilità della stessa all'arch. che la sussistenza della franchigia di CP_1 polizza sia stabilita dalla sentenza. Per questo motivo, per l'ipotesi in cui sia confermata, in tutto o in parte, la condanna di a garantire e manlevare l'arch. AR CP_1 codesta Corte d'Appello dovrà modificare la sentenza di primo grado statuendo che: “la condanna di a garantire e manlevare l'arch. deve essere statuita nei AR CP_1 limiti delle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in atti, con specifico riferimento alla franchigia di polizza di € 2.500,00”.
Gli appellati Architetto e la pur ritualmente citati, non si sono costituiti in CP_1 CP_2 giudizio e si è proceduto nella loro contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni scritte depositate dall'appellante all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. , la causa è stata trattenuta in decisione, allo scadere dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
L'appellante reitera l'eccezione già formulata in primo grado e respinta dal Tribunale.
Si riporta la parte della motivazione della sentenza appellata, dedicata alla confutazione della questione in argomento :” Passando, infine, all'esame della domanda di manleva promossa dal resistente nei confronti della , tale società ha dedotto, nella propria comparsa di AR costituzione, di non essere legata a da alcun rapporto contrattuale, ma di aver Controparte_1 avuto contatti con lo stesso soltanto in veste di agente dell , ON società effettivamente titolare del rapporto di assicurazione dedotto in giudizio (all. 1 della comparsa). La doglianza non merita condivisione. Risulta, infatti, già dall'intestazione della polizza, che abbia sottoscritto il contratto per il tramite di ON [...] nella sua veste di agenzia di sottoscrizione di rischi assicurativi. Quanto ai poteri di AR
, si specifica che, in forza del mandato agenziale ricevuto da AR ON
, a sono stati conferiti in via esclusiva (tra gli altri) i poteri di
[...] AR sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati, i brokers, i professionisti incaricati e i periti, il tutto per conto di Alla pagina ON
n. 2 del certificato di assicurazione è infine previsto che: «Qualsiasi comunicazione relativa alla presente POLIZZA e qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZA che possa dare origine a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, dovrà essere inoltrata tramite l'INTERMEDIARIO
a . Orbene, a fronte di dette previsioni, ritiene il Tribunale che la AR AR
debba considerarsi a tutti gli effetti agente di assicurazione e perciò legittimata
[...] passivamente in ordine all'azione dell'assicurato ai sensi dell'art. 1903, co. 2 c.c. secondo il quale gli agenti autorizzati a sottoscrivere i contratti di assicurazione possono essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede
l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto. Stante la richiamata disposizione di fonte legale, che costituisce in capo al mandatario la rappresentanza sostanziale e processuale ex lege per le obbligazioni che dipendono dai rapporti di assicurazione stipulati dal mandatario per conto della compagnia di assicurazione, a nulla valgono i richiami operati dall'appellante alle norme contrattuali che individuano quale soggetto assicuratore ON
Non è controverso che il soggetto assicuratore sia l'anzidetta società, ma la non è stata Pt_1 evocata in giudizio in proprio, bensì quale società con cui fu conclusa la polizza n. TPG-01314- 000-12-D e perciò nella sua veste di agente sottoscrittore del contratto. Di conseguenza è da respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata, dato che la stessa non ha addotto elementi validi - in particolare la conformazione del rapporto interno tra sé e la Arch – dai quali desumere che essa non possa essere considerata agente ex art.1903 c.c..”
Assume l'appellante che l'arch. avrebbe formulato domanda di manleva e garanzia nei CP_1 confronti di quale compagnia di assicurazioni, e non quale agente con rappresentanza di Pt_1
per ottenerne la condanna “in nome dell'assicuratore” ai sensi e per ON gli effetti di cui all'art. 1903, comma 2, c.c. Tale aspetto non sarebbe stato valutato dal Giudice di primo grado, laddove ha statuito che “la non è stata evocata in giudizio in proprio”, Pt_1 bensì “nella sua veste di agente sottoscrittore del contratto”. Deduce l'appellante che, dall'esame del contratto di assicurazione, si evincerebbero con tutta evidenza i limiti dei poteri attribuiti a in forza del mandato agenziale conferitole da Arch., che ne Pt_1 caratterizzerebbero la figura di agente di assicurazione privo della titolarità dell'obbligazione della prestazione assicurativa, che non potrebbe estendersi al punto da considerare Pt_1 tenuta a manlevare l'assicurato, in ragione della sua responsabilità professionale.
L'assunto non è condivisibile: il Tribunale ha ben interpretato il contratto acquisito, dal quale si ricava agevolmente che lo ha sottoscritto nella veste di mandataria per i rischi Pt_1 assicurativi, in nome della società mandante. Tuttavia, come già ON specificato nella sentenza appellata, in forza del contratto di mandato, sono stati conferiti alla poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali Pt_1 richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati, i brokers, i professionisti incaricati e i periti, il tutto per conto di ON
Alla pagina n. 2 del certificato di assicurazione è infine previsto che: «Qualsiasi comunicazione relativa alla presente POLIZZA e qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZA che possa dare origine a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, dovrà essere inoltrata tramite
l'INTERMEDIARIO a AR
Deve ribadirsi, quindi, che la stipula del contratto di mandato ha conferito a Pt_1 Parte_2 la rappresentanza sostanziale e processuale ex lege, per le obbligazioni che dipendono dai rapporti di assicurazione sottoscritti dal mandatario per conto della compagnia di assicurazione. Altrimenti non si comprenderebbe con quali modalità dovrebbe esercitarsi il potere di gestire le polizze di assicurazione e le eventuali richieste di risarcimento dei danni formulate dagli assicurati ed i rapporti con i medesimi. D'altra parte è significativo che, fin dalla apertura del sinistro, l'architetto si è riferito a quella società, cui ha inviato le CP_1 comunicazioni di aggiornamento, senza che mai fosse opposto il difetto di legittimazione passiva;
inoltre, nel rispondere in data 14.06.18 [doc. 4 di parte convenuta in primo grado] all'istanza relativa alla presente controversia, entrava nel merito della copertura AR assicurativa, escludendola per l'asserita previa conoscenza del sinistro da parte dell'assicurato,
e prendeva posizione (negativa) sull'ipotesi di assunzione diretta della lite da parte sua.
Pertanto, ha trattato nel merito il sinistro, riferendosi a dei profili che competono AR all'assicuratore e non al procacciatore, senza in alcun modo rilevare che ogni richiesta sarebbe dovuta essere rivolta ad e da questa decisa ed evasa. CP_4
L'appello deve essere quindi respinto.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Lamenta l'appellante che il primo Giudice ha rigettato integralmente l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa della Polizza di Responsabilità Civile Professionale “Ingegneri -
Architetti – Geometri – Periti Industriali” nr. TPG-01314-000-12-D, sottoscritta da
[...]
, con decorrenza dal 31.07.2012 al 31.07.2013, ed ha Parte_3 condannato a garantire e a manlevare l'arch. in relazione alla condanna al Pt_1 CP_1 Cont risarcimento dei danni subiti da in seguito alla “demolizione del pergolato” di cui è causa.
Deduce al riguardo che la polizza, all'articolo III, Sezione A delle C.G.A. denominato
“Esclusioni”, specificamente prevede che “L'Assicurazione non opera: 1) per le Richieste di
Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di
Risarcimento contro di lui.” Rileva altresì l'appellante che L'art. 1 della Sezione C delle stesse
Condizioni generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio) stabilisce inoltre che “Gli assicuratori hanno determinato il Premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le dichiarazioni inesatte e/o reticenze dell relative Parte_4
a circostanze tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita dell'indennizzo”. Rileva l'appellante come è documentalmente provato che l'arch. Controparte_1 era a conoscenza delle problematiche relative al “pergolato ligneo” dell'immobile di proprietà Cont della società quantomeno a far data dall'11.07.2011. Infatti, con nota 2513 del
25.08.2011 inviata all'arch. il esprimeva il CP_1 Controparte_6 definitivo “parere contrario alla richiesta di accertamento di conformità” (cfr. doc. 2, già 7 fascicolo , dopo la precedente interlocuzione avuta con l'Ufficio competente, che aveva CP_2 manifestato perplessità in ordine all'accoglimento dell'istanza. Il “pergolato ligneo” di cui è causa, edificato sulla base del progetto e sotto la direzione dei lavori dell'arch. veniva CP_1 quindi abbattuto, per cui quest'ultimo avrebbe dovuto maturare la percezione di poter essere destinatario, in futuro, di contestazioni sul suo operato professionale e delle relative richieste risarcitorie (come in effetti è stato).
L'appello sul punto è fondato.
Le garanzie assicurative della polizza operano in regime di “claims made”, in forza del quale l'assicurazione copre esclusivamente le richieste di Risarcimento (come definite nella polizza) avanzate da terzi nei confronti di un assicurato per la prima volta e notificate agli assicuratori nel periodo di Assicurazione (come definito nella polizza).
E' provato e non contestato che, in data 25 agosto 2011, il Comune di Castiglione della Pescaia aveva espresso il parere contrario alla richiesta di accertamento di conformità relativa alla costruzione del pergolato ligneo, che infatti sarebbe stato successivamente demolito, con aggravio di spese per la CP_2
Di questa circostanza l'architetto era venuto a conoscenza e avrebbe dovuto CP_1 considerarla al momento della stipula del contratto di assicurazione, sottoscritto il 31.7.2012.
L'articolo 3, Sezione A delle C.G.A. denominato “Esclusioni”, specificamente prevede che
“L'Assicurazione non opera: 1) per le Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte, a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente Parte_4 conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui.” Nella sezione relativa alle “Definizioni” è espressamente evidenziato che per “Circostanze” si intende: a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di
Risarcimento; c) qualsiasi atto o fatto di cui l sia a conoscenza e che potrebbe Parte_4 ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti . L'art. 1 della
Sezione C delle stesse Condizioni generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alle
Circostanze del rischio) stabilisce inoltre che “Gli assicuratori hanno determinato il Premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le dichiarazioni inesatte e/o reticenze dell relative a circostanze tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro Parte_4 consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, i quali prevedono la totale o parziale perdita dell'indennizzo”. Non risulta che l'assicurato, al momento della stipula, abbia comunicato la vicenda richiamata in precedenza, che avrebbe certamente potuto comportare una richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti, tenuto conto che rivestiva la carica di progettista e Direttore dei lavori, per cui era responsabile CP_1 dell'esatta realizzazione dell'opera; se la fosse stata informata di tale vicenda, AR non avrebbe sottoscritto il contratto, o lo avrebbe fatto presumibilmente a diverse condizioni.
Poiché il primo giudice ha liquidato, a titolo di risarcimento dei danni per la demolizione del pergolato,” la somma di € 4.892,08, oltre a IVA, “interessi legali su tali somme intervenuti dal mese di novembre 2012 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo “, tale importo dovrà essere detratto dal complessivo quantum risarcitorio in ordine al quale la è stata ritenuta obbligata a manlevare l'architetto in AR CP_1 quanto esclusa dal rischio assicurativo, per le ragioni dette.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
Nel giudizio di primo grado, in via di ulteriore subordine, aveva chiesto che, nella Pt_1 denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti dell'arch. CP_1 nonché di accoglimento della domanda di manleva e garanzia proposta nei suoi confronti dall'arch. la sua condanna fosse statuita nei limiti delle condizioni di operatività della CP_1 garanzia assicurativa della polizza in atti, con particolare riferimento alla franchigia (pari a €
2.500,00, cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado). Il Tribunale, tuttavia, ha omesso di pronunziarsi su tale domanda.
L'appello, sul punto, può essere accolto.
Nel contratto di assicurazione lo scoperto di franchigia viene così definito: “si intende
l'ammontare percentuale o fisso indicato nel certificato che rimane a carico dell'assicurato per ciascuna perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli assicuratori pagheranno per ogni perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tali ammontari “. La franchigia, per ogni richiesta di risarcimento, ammonta ad euro
2.500,00; la lettura della clausola contrattuale fa ritenere che la franchigia concordata sia quella assoluta, per cui la compagnia di assicurazione è tenuta a versare le somme dovute a titolo di risarcimento che eccedono l'importo di euro 2.500,00. Non risulta che il primo giudice, nel quantificare la somma rispetto alla quale deve manlevare l'architetto AR
abbia tenuto conto dell'esistenza di tale clausola contrattuale, nonostante l'espressa CP_1 richiesta formulata dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Pertanto, dalla complessiva somma che è tenuta versare alla dovrà AR CP_2 essere scomputato anche l'importo di euro 2.500,00 per la franchigia stabilita nel contratto, che rimane a carico dell'assicurato. Ricordato che l'importo risarcibile alla società ricorrente è stato calcolato dal primo giudice nella somma di € 12.084,04 (€ 5.7000 + € 1.492,96 + € 4.892,08), che maggiorata dell'Iva, ha raggiunto la somma di € 14.742,75, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Grosseto, deve essere ridotto l'importo in ordine al quale la deve manlevare AR
l'arch. - tenuto a risarcire per i danni accertati con la sentenza di primo CP_1 CP_2 grado, all'importo di euro 6.275 (5.700+1432,96, oltre iva = 8775,00 – 2.500,00 ).
L'appellante ha chiesto, in caso di accoglimento integrale/parziale dell'appello, la restituzione delle somme versate: la domanda può essere accolta, e la restituzione dovrà essere posta a carico, per l'importo in eccesso - tra quello versato e quello liquidato nel presente giudizio - del debitore principale architetto Controparte_1
IL REGIME DELLE SPESE
La parziale riforma dell'ordinanza di primo grado comporta la rivisitazione del regime delle spese dei due gradi di giudizio, secondo il principio della soccombenza.
Nel caso di specie, fermo restando il rapporto fra l'architetto e la in ordine al CP_1 CP_2 quale deve essere confermata la sentenza di primo grado, relativamente al rapporto fra
[...]
e l'architetto valutato l'esito complessivo della lite, in particolare la Pt_1 Controparte_1 parziale soccombenza dell'appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente decidendo, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la somma che dovrà AR rimborsare a - per le ragioni di cui in motivazione - in euro 6.275,00. Controparte_1
2) Ordina a la restituzione a della somma versata in Controparte_1 AR eccesso.
3) Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio fra
[...]
e l'architetto AR Controparte_1
4) Conferma nel resto l'ordinanza appellata.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3 settembre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente est.
Dott. Ernesto Covini Consigliere
Dott.ssa A.R. Mazzarelli Consigliera
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 744/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Lombardi e AR P.IVA_1 dell'avv. Rossella Maria Luisa Piccinno, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO-CONTUMACE
(P.IVA: , in persona del legale r.p.t. CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l' appellante:
- in accoglimento del primo motivo di appello, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Giudice Unico del Tribunale di Grosseto dott. Mario Venditti in data 12.03.2021, pubblicata in data 16.03.2021, a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc n. 872/2018 RG, accertare e dichiarare che è carente di legittimazione passiva in relazione alla AR domanda di manleva e garanzia formulata nei suoi confronti dall'arch. e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare la domanda di manleva e garanzia da quest'ultimo formulata nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto.
- In accoglimento del secondo motivo d'appello, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Giudice Unico del Tribunale di Grosseto dott. Mario Venditti in data 12.03.2021, pubblicata in data 16.03.2021, a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc n. 872/2018 RG, accertare e dichiarare che non sussistono le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in forza della quale l'arch. ha formulato domanda di CP_1 manleva e garanzia nei confronti di , che dovrà quindi essere rigettata in quanto AR infondata in fatto e in diritto, con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento formulata nei confronti dello stesso arch. dei danni subiti in seguito alla demolizione del CP_1 pergolato di cui è causa.
- In accoglimento del terzo motivo d'appello: in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Giudice Unico del Tribunale di Grosseto dott. Mario Venditti in data 12.03.2021, pubblicata in data 16.03.2021, a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc n. 872/2018
RG, per la denegata ipotesi di conferma della condanna di a garantire e AR manlevare l'arch. “di quanto abbia a pagare alla , statuire la condanna della CP_1 CP_2 stessa nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di assicurazione AR prodotto in giudizio, con specifico riferimento alla franchigia di polizza di € 2.500,00. In ogni caso, in accoglimento dei motivi d'appello dedotti, ordinare all'arch. o a la CP_1 CP_2 restituzione totale o parziale in favore di degli importi versati in adempimento AR della sentenza.
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Grosseto del 12.03.2021, in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
I FATTI DI CAUSA E LE DOMANDE PROPOSTE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e successivo pedissequo decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati, la ha convenuto in giudizio l'arch. esponendo al CP_2 CP_1
Tribunale: di possedere un immobile nel Comune di Castiglione della Pescaia, oggetto di un intervento di ristrutturazione e ampliamento, la cui progettazione e direzione dei lavori fu rimessa al convenuto;
che in corso d'opera fu decisa la copertura di un pergolato, il quale, previsto nel progetto come permeabile e scoperto, diveniva invece un porticato impermeabile,
e l'irregolarità fu oggetto di un accertamento di conformità rigettato dal con CP_3 ingiunzione della riduzione del manufatto allo stato di pergolato;
successivamente all'esecuzione dei lavori, il fabbricato mostrò fessurazioni e cedimenti eziologicamente riconducibili al carente operato del professionista, e la società si vide costretta a far eseguire a terzi un intervento d'iniezione di resine consolidanti;
che tali criticità furono in parte accertate nella procedura avviata nel 2015, ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., malgrado le risultanze del perito non potessero ritenersi appieno soddisfacenti. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al
Tribunale di accertare che i cedimenti e le fessurazioni del fabbricato fossero dovuti alla non corretta progettazione delle opere ed esecuzione dei lavori, e condannare il professionista a rimborsarle tutti i costi sostenuti per gli interventi già eseguiti o da eseguire per ripristinare e regolarizzare il bene, oltre a risarcirle i danni consistenti nei disagi e nelle limitazioni al rispettivo godimento;
il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e col favore delle spese di lite, comprensive della procedura di ATP.
Si costituiva l'arch. chiedendo anzitutto il rigetto integrale dell'avversa domanda, CP_1 stante l'assenza di sue responsabilità accertata in sede di ATP, e in subordine l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa ai fini della manleva. Nel dettaglio, esponeva come le fessurazioni e i cedimenti manifestatisi non dovessero ricondursi a insufficienze strutturali o costruttive, bensì a una causa occasionale, ovvero la contrazione della sottostante falda acquifera innescata da un periodo siccitoso eccezionale;
aggiungeva che la realizzazione del cd. porticato, concordata con la committenza, non potesse ritenersi illegittima e quindi era onere della società impugnare l'indebito provvedimento comunale di riduzione in pristino;
concludeva denunziando l'assenza di disagi o limitazioni nel godimento del bene, giacché i vizi erano stati fronteggiati adeguatamente e l'immobile era sempre rimasto sicuro e usufruito dalla committenza. Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva la , AR eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per essere un mero agente di assicurazione, privo della titolarità dell'obbligazione della prestazione assicurativa spettante invece all;
in secondo luogo, opponeva al cliente i limiti ON della polizza, associandosi nel resto alle sue difese di merito. Acquisito il fascicolo della procedura di ATP e istruita la causa con l'espletamento della CTU, il Giudicante incamerava la decisione all'esito dell'udienza del 10.3.2021.
Con ordinanza del 12.5.2021, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie la domanda attorea nei limiti di parte motiva e, per
l'effetto, condanna a pagare alla la somma di € 14.742,75, oltre alla Controparte_1 CP_2 rivalutazione e agli interessi legali su tali somme intervenuti dal mese di novembre 2012 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna la a rimborsare a quanto abbia a pagare alla in AR Controparte_1 CP_2 dipendenza del punto 1 del dispositivo;
3) condanna a rifondere alla le Controparte_1 CP_2 spese di lite, che liquida in € 620,00 per esborsi ed € 7.060,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge;
4) condanna la a rifondere a AR le spese di lite di questo giudizio, che liquida in € 290,00 per esborsi, ed € Controparte_1
4.835,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge;
5) pone le spese di CTU, espletata anche nella procedura di ATP, e liquidate in atti, a carico di CP_1 6) condanna la a rimborsare a le spese della CTU di questo
[...] AR Controparte_1 giudizio, liquidate in atti;
7) condanna a rifondere alla le spese della CTP, Controparte_1 CP_2 anche della procedura di ATP, nei limiti di quelle liquidate al CTU;
) condanna la AR
a rimborsare a le sole spese della CTP di cui al punto 7 del dispositivo riferibili Controparte_1 all'odierno giudizio.
Ha proposto appello , affidato ai seguenti motivi: AR
PRIMO MOTIVO DI APPELLO. Il Giudice di primo grado ha dichiarato che è AR soggetto legittimato passivo in relazione alla domanda di manleva e garanzia formulata nei suoi confronti dall'arch. alla luce del chiaro tenore letterale degli atti depositati nel CP_1 primo grado di giudizio dall'arch. che quest'ultimo ha formulato domanda di manleva CP_1
e garanzia nei confronti di quale compagnia di assicurazioni, e non quale agente con Pt_1 rappresentanza di per ottenerne la condanna “in nome dell'assicuratore” ai sensi e per CP_4 gli effetti di cui all'art. 1903, comma 2, c.c. Tale aspetto non sarebbe stato valutato dal Giudice di primo grado, che ha statuito che “la non è stata evocata in giudizio in proprio”, bensì Pt_1
“nella sua veste di agente sottoscrittore del contratto”. Il Giudice di primo grado, riconoscendo in capo a la qualità di agente e in tale sua veste condannandola, ai sensi dell'art. AR
1903, comma 2, c.civ., a garantire e manlevare l'arch. abbia, di fatto “corretto il tiro” CP_1 della domanda dell'arch. pronunziando una statuizione che neppure quest'ultimo CP_1 aveva richiesto. In altri termini, il Giudice designato è incorso in un vizio di ultrapetizione.
-Anche a prescindere dalle suddette argomentazioni, si ritiene che il Tribunale, una volta riconosciuta in capo a la qualità di agente, avrebbe dovuto in ogni caso rigettare la Pt_1 domanda formulata nei suoi confronti. E ciò, in ragione del fatto che dall'esame del contratto di assicurazione, si evincono con tutta evidenza i limiti dei poteri attribuiti a in forza del Pt_1 mandato agenziale conferitole da Arch. poteri, questi, che ne caratterizzano la figura CP_1 di agente di assicurazione privo della titolarità dell'obbligazione della prestazione assicurativa, quindi tenuta a manlevare l'assicurato in ragione della sua responsabilità professionale.
SECONDO MOTIVO D'APPELLO.
Il Giudice di primo grado ha altresì rigettato integralmente l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa della Polizza di Responsabilità Civile Professionale “Ingegneri - Architetti
– Geometri – Periti Industriali” nr. TPG-01314-000-12-D, sottoscritta da
[...] con con decorrenza dal 31.07.2012 al 31.07.2013, dedotta da Controparte_5 CP_4 Pt_1 in via subordinata. impugna la sentenza in esame esclusivamente nella parte in cui il Pt_1
Giudice di primo grado, rigettando erroneamente l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa della polizza, ha condannato a garantire e a manlevare l'arch. in Pt_1 CP_1 Cont relazione alla condanna al risarcimento dei danni subiti da in seguito alla “demolizione del pergolato” di cui è causa. Deduce l'appellante che, alla data di stipulazione della polizza
(31.07.2012,) sussistevano quelle “Circostanze” che, ai sensi delle disposizioni contrattuali, erano idonee, se a conoscenza dell'assicurato, ad escludere l'operatività della garanzia assicurativa, in relazione alle pretese risarcitorie avanzate nei confronti dell'arch. con CP_1 riferimento ai lavori sul pergolato di cui è causa. Ciò rende applicabili le norme contrattuali e codicistiche che determinano, nel caso di specie, l'esclusione dell'operatività della polizza, quantomeno in relazione ai sinistri che originano dalle “Circostanze” non comunicate alla
Compagnia. Deve quindi ritenersi, in forza dell'art. III, sezione A, CGA, che, nella fattispecie in esame, si verta in ipotesi di esclusione della copertura assicurativa. L'arch. è stato il CP_1 principale interlocutore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione della Pescaia in relazione alla contestata non conformità del pergolato di cui è causa alla normativa urbanistica ed edilizia vigente (pergolato, questo, che era stato realizzato sulla base del progetto dell'arch.
e con la sua direzione dei lavori), venendo informato dallo stesso Ufficio Comunale CP_1 che il relativo abuso non era sanabile.
TERZO MOTIVO DI APPELLO.
in via di ulteriore subordine, aveva chiesto che, per la denegata ipotesi di accoglimento Pt_1 delle domande formulate nei confronti dell'arch. nonché di accoglimento della CP_1 domanda di manleva e garanzia formulata nei suoi confronti dall'arch. la sua CP_1 condanna fosse statuita nei limiti delle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in atti, con particolare riferimento alla franchigia di polizza (pari a € 2.500,00, cfr. doc.
1 fascicolo di primo grado). Il Giudice di primo grado, tuttavia, ha omesso di pronunziarsi su tale domanda. Per quanto l'applicazione della franchigia sia una conseguenza diretta dell'accertata (e contestata) operatività della garanzia assicurativa, si ritiene opportuno, ai fini della piena opponibilità della stessa all'arch. che la sussistenza della franchigia di CP_1 polizza sia stabilita dalla sentenza. Per questo motivo, per l'ipotesi in cui sia confermata, in tutto o in parte, la condanna di a garantire e manlevare l'arch. AR CP_1 codesta Corte d'Appello dovrà modificare la sentenza di primo grado statuendo che: “la condanna di a garantire e manlevare l'arch. deve essere statuita nei AR CP_1 limiti delle condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza in atti, con specifico riferimento alla franchigia di polizza di € 2.500,00”.
Gli appellati Architetto e la pur ritualmente citati, non si sono costituiti in CP_1 CP_2 giudizio e si è proceduto nella loro contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni scritte depositate dall'appellante all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. , la causa è stata trattenuta in decisione, allo scadere dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
L'appellante reitera l'eccezione già formulata in primo grado e respinta dal Tribunale.
Si riporta la parte della motivazione della sentenza appellata, dedicata alla confutazione della questione in argomento :” Passando, infine, all'esame della domanda di manleva promossa dal resistente nei confronti della , tale società ha dedotto, nella propria comparsa di AR costituzione, di non essere legata a da alcun rapporto contrattuale, ma di aver Controparte_1 avuto contatti con lo stesso soltanto in veste di agente dell , ON società effettivamente titolare del rapporto di assicurazione dedotto in giudizio (all. 1 della comparsa). La doglianza non merita condivisione. Risulta, infatti, già dall'intestazione della polizza, che abbia sottoscritto il contratto per il tramite di ON [...] nella sua veste di agenzia di sottoscrizione di rischi assicurativi. Quanto ai poteri di AR
, si specifica che, in forza del mandato agenziale ricevuto da AR ON
, a sono stati conferiti in via esclusiva (tra gli altri) i poteri di
[...] AR sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati, i brokers, i professionisti incaricati e i periti, il tutto per conto di Alla pagina ON
n. 2 del certificato di assicurazione è infine previsto che: «Qualsiasi comunicazione relativa alla presente POLIZZA e qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZA che possa dare origine a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, dovrà essere inoltrata tramite l'INTERMEDIARIO
a . Orbene, a fronte di dette previsioni, ritiene il Tribunale che la AR AR
debba considerarsi a tutti gli effetti agente di assicurazione e perciò legittimata
[...] passivamente in ordine all'azione dell'assicurato ai sensi dell'art. 1903, co. 2 c.c. secondo il quale gli agenti autorizzati a sottoscrivere i contratti di assicurazione possono essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede
l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto. Stante la richiamata disposizione di fonte legale, che costituisce in capo al mandatario la rappresentanza sostanziale e processuale ex lege per le obbligazioni che dipendono dai rapporti di assicurazione stipulati dal mandatario per conto della compagnia di assicurazione, a nulla valgono i richiami operati dall'appellante alle norme contrattuali che individuano quale soggetto assicuratore ON
Non è controverso che il soggetto assicuratore sia l'anzidetta società, ma la non è stata Pt_1 evocata in giudizio in proprio, bensì quale società con cui fu conclusa la polizza n. TPG-01314- 000-12-D e perciò nella sua veste di agente sottoscrittore del contratto. Di conseguenza è da respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata, dato che la stessa non ha addotto elementi validi - in particolare la conformazione del rapporto interno tra sé e la Arch – dai quali desumere che essa non possa essere considerata agente ex art.1903 c.c..”
Assume l'appellante che l'arch. avrebbe formulato domanda di manleva e garanzia nei CP_1 confronti di quale compagnia di assicurazioni, e non quale agente con rappresentanza di Pt_1
per ottenerne la condanna “in nome dell'assicuratore” ai sensi e per ON gli effetti di cui all'art. 1903, comma 2, c.c. Tale aspetto non sarebbe stato valutato dal Giudice di primo grado, laddove ha statuito che “la non è stata evocata in giudizio in proprio”, Pt_1 bensì “nella sua veste di agente sottoscrittore del contratto”. Deduce l'appellante che, dall'esame del contratto di assicurazione, si evincerebbero con tutta evidenza i limiti dei poteri attribuiti a in forza del mandato agenziale conferitole da Arch., che ne Pt_1 caratterizzerebbero la figura di agente di assicurazione privo della titolarità dell'obbligazione della prestazione assicurativa, che non potrebbe estendersi al punto da considerare Pt_1 tenuta a manlevare l'assicurato, in ragione della sua responsabilità professionale.
L'assunto non è condivisibile: il Tribunale ha ben interpretato il contratto acquisito, dal quale si ricava agevolmente che lo ha sottoscritto nella veste di mandataria per i rischi Pt_1 assicurativi, in nome della società mandante. Tuttavia, come già ON specificato nella sentenza appellata, in forza del contratto di mandato, sono stati conferiti alla poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali Pt_1 richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati, i brokers, i professionisti incaricati e i periti, il tutto per conto di ON
Alla pagina n. 2 del certificato di assicurazione è infine previsto che: «Qualsiasi comunicazione relativa alla presente POLIZZA e qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZA che possa dare origine a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, dovrà essere inoltrata tramite
l'INTERMEDIARIO a AR
Deve ribadirsi, quindi, che la stipula del contratto di mandato ha conferito a Pt_1 Parte_2 la rappresentanza sostanziale e processuale ex lege, per le obbligazioni che dipendono dai rapporti di assicurazione sottoscritti dal mandatario per conto della compagnia di assicurazione. Altrimenti non si comprenderebbe con quali modalità dovrebbe esercitarsi il potere di gestire le polizze di assicurazione e le eventuali richieste di risarcimento dei danni formulate dagli assicurati ed i rapporti con i medesimi. D'altra parte è significativo che, fin dalla apertura del sinistro, l'architetto si è riferito a quella società, cui ha inviato le CP_1 comunicazioni di aggiornamento, senza che mai fosse opposto il difetto di legittimazione passiva;
inoltre, nel rispondere in data 14.06.18 [doc. 4 di parte convenuta in primo grado] all'istanza relativa alla presente controversia, entrava nel merito della copertura AR assicurativa, escludendola per l'asserita previa conoscenza del sinistro da parte dell'assicurato,
e prendeva posizione (negativa) sull'ipotesi di assunzione diretta della lite da parte sua.
Pertanto, ha trattato nel merito il sinistro, riferendosi a dei profili che competono AR all'assicuratore e non al procacciatore, senza in alcun modo rilevare che ogni richiesta sarebbe dovuta essere rivolta ad e da questa decisa ed evasa. CP_4
L'appello deve essere quindi respinto.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Lamenta l'appellante che il primo Giudice ha rigettato integralmente l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa della Polizza di Responsabilità Civile Professionale “Ingegneri -
Architetti – Geometri – Periti Industriali” nr. TPG-01314-000-12-D, sottoscritta da
[...]
, con decorrenza dal 31.07.2012 al 31.07.2013, ed ha Parte_3 condannato a garantire e a manlevare l'arch. in relazione alla condanna al Pt_1 CP_1 Cont risarcimento dei danni subiti da in seguito alla “demolizione del pergolato” di cui è causa.
Deduce al riguardo che la polizza, all'articolo III, Sezione A delle C.G.A. denominato
“Esclusioni”, specificamente prevede che “L'Assicurazione non opera: 1) per le Richieste di
Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di
Risarcimento contro di lui.” Rileva altresì l'appellante che L'art. 1 della Sezione C delle stesse
Condizioni generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio) stabilisce inoltre che “Gli assicuratori hanno determinato il Premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le dichiarazioni inesatte e/o reticenze dell relative Parte_4
a circostanze tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita dell'indennizzo”. Rileva l'appellante come è documentalmente provato che l'arch. Controparte_1 era a conoscenza delle problematiche relative al “pergolato ligneo” dell'immobile di proprietà Cont della società quantomeno a far data dall'11.07.2011. Infatti, con nota 2513 del
25.08.2011 inviata all'arch. il esprimeva il CP_1 Controparte_6 definitivo “parere contrario alla richiesta di accertamento di conformità” (cfr. doc. 2, già 7 fascicolo , dopo la precedente interlocuzione avuta con l'Ufficio competente, che aveva CP_2 manifestato perplessità in ordine all'accoglimento dell'istanza. Il “pergolato ligneo” di cui è causa, edificato sulla base del progetto e sotto la direzione dei lavori dell'arch. veniva CP_1 quindi abbattuto, per cui quest'ultimo avrebbe dovuto maturare la percezione di poter essere destinatario, in futuro, di contestazioni sul suo operato professionale e delle relative richieste risarcitorie (come in effetti è stato).
L'appello sul punto è fondato.
Le garanzie assicurative della polizza operano in regime di “claims made”, in forza del quale l'assicurazione copre esclusivamente le richieste di Risarcimento (come definite nella polizza) avanzate da terzi nei confronti di un assicurato per la prima volta e notificate agli assicuratori nel periodo di Assicurazione (come definito nella polizza).
E' provato e non contestato che, in data 25 agosto 2011, il Comune di Castiglione della Pescaia aveva espresso il parere contrario alla richiesta di accertamento di conformità relativa alla costruzione del pergolato ligneo, che infatti sarebbe stato successivamente demolito, con aggravio di spese per la CP_2
Di questa circostanza l'architetto era venuto a conoscenza e avrebbe dovuto CP_1 considerarla al momento della stipula del contratto di assicurazione, sottoscritto il 31.7.2012.
L'articolo 3, Sezione A delle C.G.A. denominato “Esclusioni”, specificamente prevede che
“L'Assicurazione non opera: 1) per le Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte, a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente Parte_4 conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui.” Nella sezione relativa alle “Definizioni” è espressamente evidenziato che per “Circostanze” si intende: a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di
Risarcimento; c) qualsiasi atto o fatto di cui l sia a conoscenza e che potrebbe Parte_4 ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti . L'art. 1 della
Sezione C delle stesse Condizioni generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alle
Circostanze del rischio) stabilisce inoltre che “Gli assicuratori hanno determinato il Premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le dichiarazioni inesatte e/o reticenze dell relative a circostanze tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro Parte_4 consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, i quali prevedono la totale o parziale perdita dell'indennizzo”. Non risulta che l'assicurato, al momento della stipula, abbia comunicato la vicenda richiamata in precedenza, che avrebbe certamente potuto comportare una richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti, tenuto conto che rivestiva la carica di progettista e Direttore dei lavori, per cui era responsabile CP_1 dell'esatta realizzazione dell'opera; se la fosse stata informata di tale vicenda, AR non avrebbe sottoscritto il contratto, o lo avrebbe fatto presumibilmente a diverse condizioni.
Poiché il primo giudice ha liquidato, a titolo di risarcimento dei danni per la demolizione del pergolato,” la somma di € 4.892,08, oltre a IVA, “interessi legali su tali somme intervenuti dal mese di novembre 2012 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo “, tale importo dovrà essere detratto dal complessivo quantum risarcitorio in ordine al quale la è stata ritenuta obbligata a manlevare l'architetto in AR CP_1 quanto esclusa dal rischio assicurativo, per le ragioni dette.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
Nel giudizio di primo grado, in via di ulteriore subordine, aveva chiesto che, nella Pt_1 denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti dell'arch. CP_1 nonché di accoglimento della domanda di manleva e garanzia proposta nei suoi confronti dall'arch. la sua condanna fosse statuita nei limiti delle condizioni di operatività della CP_1 garanzia assicurativa della polizza in atti, con particolare riferimento alla franchigia (pari a €
2.500,00, cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado). Il Tribunale, tuttavia, ha omesso di pronunziarsi su tale domanda.
L'appello, sul punto, può essere accolto.
Nel contratto di assicurazione lo scoperto di franchigia viene così definito: “si intende
l'ammontare percentuale o fisso indicato nel certificato che rimane a carico dell'assicurato per ciascuna perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli assicuratori pagheranno per ogni perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tali ammontari “. La franchigia, per ogni richiesta di risarcimento, ammonta ad euro
2.500,00; la lettura della clausola contrattuale fa ritenere che la franchigia concordata sia quella assoluta, per cui la compagnia di assicurazione è tenuta a versare le somme dovute a titolo di risarcimento che eccedono l'importo di euro 2.500,00. Non risulta che il primo giudice, nel quantificare la somma rispetto alla quale deve manlevare l'architetto AR
abbia tenuto conto dell'esistenza di tale clausola contrattuale, nonostante l'espressa CP_1 richiesta formulata dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Pertanto, dalla complessiva somma che è tenuta versare alla dovrà AR CP_2 essere scomputato anche l'importo di euro 2.500,00 per la franchigia stabilita nel contratto, che rimane a carico dell'assicurato. Ricordato che l'importo risarcibile alla società ricorrente è stato calcolato dal primo giudice nella somma di € 12.084,04 (€ 5.7000 + € 1.492,96 + € 4.892,08), che maggiorata dell'Iva, ha raggiunto la somma di € 14.742,75, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Grosseto, deve essere ridotto l'importo in ordine al quale la deve manlevare AR
l'arch. - tenuto a risarcire per i danni accertati con la sentenza di primo CP_1 CP_2 grado, all'importo di euro 6.275 (5.700+1432,96, oltre iva = 8775,00 – 2.500,00 ).
L'appellante ha chiesto, in caso di accoglimento integrale/parziale dell'appello, la restituzione delle somme versate: la domanda può essere accolta, e la restituzione dovrà essere posta a carico, per l'importo in eccesso - tra quello versato e quello liquidato nel presente giudizio - del debitore principale architetto Controparte_1
IL REGIME DELLE SPESE
La parziale riforma dell'ordinanza di primo grado comporta la rivisitazione del regime delle spese dei due gradi di giudizio, secondo il principio della soccombenza.
Nel caso di specie, fermo restando il rapporto fra l'architetto e la in ordine al CP_1 CP_2 quale deve essere confermata la sentenza di primo grado, relativamente al rapporto fra
[...]
e l'architetto valutato l'esito complessivo della lite, in particolare la Pt_1 Controparte_1 parziale soccombenza dell'appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente decidendo, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la somma che dovrà AR rimborsare a - per le ragioni di cui in motivazione - in euro 6.275,00. Controparte_1
2) Ordina a la restituzione a della somma versata in Controparte_1 AR eccesso.
3) Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio fra
[...]
e l'architetto AR Controparte_1
4) Conferma nel resto l'ordinanza appellata.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3 settembre 2024
Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu Nota
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