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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/12/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dott. EM De GR Presidente dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dott. GI TI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.290/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n. 440/2022 resa dal Tribunale di Gela il 30.8.2022 e pubblicata in data 31.8.2022, avente ad oggetto assicurazione sulla vita
vertente tra nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Spataro per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Niscemi in via Umberto I n.98
- appellante - contro
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, difesa dall'Avv. Marco Sartoni per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Faenza via Ossani n.12/2
- appellata -
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.,
concludendo come dai rispettivi atti. FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2019, proponeva Parte_1
opposizione avverso il D.I. n. 288/2019 emesso dal Tribunale Civile di Gela in data
15.7.2019, pubblicato il 16.7.2019 R.G.A.C. n. 947/2019 e notificato in data 16.8.2019, col quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 24.714,22 in favore di
[...]
quale somma residua del prestito totale di € 40.680,00 – giusta Controparte_1
contratto sottoscritto il 28.5.2015 – concesso da poi CP_2 CP_3
rimborsabile mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro (Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria).
Esponeva che a garanzia del pagamento del prestito per il rischio vita e per la perdita del lavoro, era stata stipulata polizza assicurativa denominata “Polizza Credito e Polizza
Collettiva Vita n. D05/073/0000906164” avente decorrenza dall'1.7.2015 all'1.7.2025 con e che – a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per motivi Controparte_1
di salute – la somma residua del prestito era stata versata a dalla compagnia CP_3
assicuratrice.
Quest'ultima avanzava richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso , Parte_1
esercitando il diritto di surroga ai sensi dell'art. 5 del contratto di finanziamento e del combinato disposto degli artt. 1201 e 1916 c.c.
L'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria della società opposta,
deducendo che, dal contratto di finanziamento e dalla polizza il soggetto assicurato era il mutuatario, titolare dell'interesse esposto al rischio assicurato nonché soggetto obbligato alla stipula della polizza del finanziamento.
Per l'effetto, evidenziava di aver sostenuto il costo della copertura assicurativa, rientrante tra le spese accessorie indicate nel contratto di finanziamento.
Tra l'altro, deduceva l'inapplicabilità dell'art.1202 c.c., per la mancanza di un contratto di mutuo tra l'opponente e la società opposta.
Ed, infine, eccepiva la natura vessatoria della disposizione dell'art. 5 del contratto di prestito che prevedeva all'ultimo comma: “la compagnia assicuratrice resterà surrogata
alla delegataria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del delegante” deducendo che tale previsione contrattuale comportava un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto, egli stesso, nella sua qualità di assicurato, si sarebbe esposto alla rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per il semplice verificarsi dell'evento assicurato, trovandosi costretto a rimborsare in un'unica soluzione l'intero debito residuo del finanziamento.
Quindi, chiedeva revocarsi il D.I. opposto e la condanna alle spese di giudizio.
Con comparsa del 22.1.2020 si costituiva la eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione e sostenendo che, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n.
180/1950 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni), la stipula di una copertura assicurativa in favore della finanziaria mutuante e accessoria al contratto di mutuo volta a garantire il rischio di insolvenza per la perdita del lavoro del mutuatario, rappresentava un requisito essenziale per l'accesso ai finanziamenti regolati dal medesimo Testo Unico.
Assumeva che il rapporto assicurativo intercorreva tra la finanziaria e la compagnia assicuratrice, mentre il mutuatario, estraneo al vincolo contrattuale, si limitava a prendere atto dell'obbligo previsto dall'art.54 del D.P.R. n.180/1950 cit., quale condizione per l'accesso al credito al consumo.
Pertanto, l'onere di stipulare la polizza assicurativa a garanzia del credito gravava sulla finanziaria, espressamente indicata come “contraente” tanto nell'art. 5 del contratto di finanziamento quanto nel certificato di polizza. Le disposizioni contrattuali sopra richiamate confermavano che assumeva la CP_3
qualifica di soggetto assicurato in relazione alla “Polizza Credito e Polizza Collettiva Vita”
contratta con essendo su di essa che gravava il rischio di Controparte_1
mancato rimborso del mutuo per il caso in cui fosse venuta meno l'unica garanzia prestata dal mutuatario (rapporto lavorativo), nonché l'interesse ad essere reintegrata della perdita conseguente alla mancata restituzione delle somme mutuate nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario.
Tale qualifica risultava ulteriormente comprovata dalla documentazione prodotta, da cui emergeva che il premio assicurativo pari a € 438,53 era stato corrisposto non dal mutuatario, ma dalla stessa Finanziaria, in contrasto con quanto sostenuto nell'atto di opposizione.
La conformità della clausola sul diritto di surroga e rivalsa dell'Assicuratore al disposto di cui all'art. 14 del Regolamento ISVAP n. 29/2009, escludeva il carattere vessatorio dell'art. 5 del contratto di finanziamento.
Altresì, tale clausola non risultava riconducibile all'art. 33 del D.lgs. n.206/2005 “Codice del
consumo”, in quanto la surroga dell'assicuratore non aveva determinato uno squilibrio significativo tra le parti né un aggravamento della posizione del consumatore.
Il credito nel quale la compagnia assicuratrice si era surrogata corrispondeva al conteggio estintivo del finanziamento, calcolato al netto di tutte le somme versate a saldo parziale del debito e degli interessi relativi alle rate previste in piano di ammortamento, mai effettivamente maturate a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro.
Chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione.
In ossequio ai termini concessi ex art.183 co.6 c.p.c., l'opponente non svolgeva nessuna attività difensiva, mentre la Compagnia assicuratrice con la memoria ex art.183 co.6, n.2 c.p.c. versava la documentazione relativa alla polizza assicurativa – “Convenzione di
assicurazione del credito NO 4-2012”, addendum e fascicolo informativo – e la contabile del bonifico cumulativo attestante il versamento in un'unica soluzione effettuato da CP_3
in favore di dei premi delle polizze assicurative del
[...] Controparte_1
credito regolate dalla Convenzione, emesse e perfezionate nell'anno 2015.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione prodotta, con sentenza n.440/2022
il Tribunale di Gela rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto,
compensando le spese di lite per la complessità delle questioni trattate.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone gravame avanti la Parte_1
Corte d'appello di Caltanissetta avverso la prima statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso compendiati:
ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ASSICURATO E DEL SOGGETTO SU CUI GRAVA IL RISCHIO ASSICURATO.
“Erra il Giudice di primo grado a ritenere che l'assicurato coincida con il soggetto beneficiario avente diritto alla prestazione.
Che il soggetto assicurato sia l'appellante è ricavabile anche dalla circostanza che il costo per l'attivazione della polizza è posto a carico dell'appellante.
Sul punto, al numero 3 del contratto di prestito è stabilita l'obbligatorietà della sottoscrizione della polizza per garantire il credito;
nella legenda del medesimo contratto, a pagina 7, è specificato che nel costo totale del credito sono compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il delegante deve pagare in relazione al contratto, quindi anche le spese per la copertura assicurativa del credito, copertura che è obbligatoria sia per disposizione di legge ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 54/1950, che per contratto.
Inoltre erra il Giudice di primo grado a ritenere che «l'interesse patrimoniale esposto al pregiudizio dal rischio dedotto in contratto sia quello della società mutuante e sia costituito dall'insolvenza del suo debitore».
Invero, il rischio dedotto nel contratto di assicurazione non è l'insolvenza dell'appellante ma la morte o la perdita del lavoro,
come risulta chiaramente dall'esame del contratto di finanziamento.
Tale obbligo assicurativo, oltre che previsto contrattualmente, discende dalla legge ed è sancito dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 che impone la stipula della polizza assicurativa a garanzia del rischio morte, invalidità e perdita di impiego del mutuatario, per ottenere un prestito con cessione del quinto dello stipendio, come nel caso di specie”.
MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE VESSATORIO DELLA CLAUSOLA DI SURROGA EX ART. 5 CONTRATTO DI
FINANZIAMENTO.
“Le argomentazioni espresse in sentenza per escludere la vessatorietà della clausola di surroga contenuta nell'art. 5 del contratto di finanziamento sono errate.
CP_ Invero, il richiamo all'art. 1916 c.c. appare inappropriato così come lo è anche il richiamo al regolament .
L'art. 1916 c.c. prevede il diritto di surroga nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili del danno da parte dell'assicurazione che ha pagato l'indennità; nel caso di specie la contraent nei cui diritti vorrebbe surrogarsi la CP_3
non è il soggetto assicurato ma la beneficiaria della prestazione assicurativa dovuta e il soggetto Controparte_1
assicurato è l'appellante; né può dirsi che l'appellante sia responsabile del danno;
conseguentemente non può invocarsi l'art. 1916 c.c. a giustificazione della liceità della surroga prevista dall'art. 5 del contratto di finanziamento.
Riguardo il regolamento ISVAP, l'art. 14 in esso contenuto disciplina l'assicurazione «per perdite patrimoniali derivanti da insolvenze» nei contratti di finanziamento garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio.
La norma prevede che «Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente».
La possibilità della surrogazione è quindi condizionata al pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e all'inadempimento del soggetto a cui viene concesso il finanziamento.
Nel caso di specie, il costo dell'assicurazione è stato sostenuto dall'appellante e il mancato pagamento del finanziamento non è
dipeso da inadempimento volontario, ma dal verificarsi del rischio assicurato del licenziamento.
Ciò esclude la possibilità del richiamo dell'art. 14 del regolamento ISVAP n. 29 del 16.3.2009 per ritenere non vessatoria la clausola di surroga prevista nell'art. 5 del contratto di finanziamento.
Contrariamente al convincimento del Giudice di primo grado, l'ultimo comma dell'art. 5 del contratto, nel prevedere che «a compagnia assicuratrice resterà surrogata alla delegataria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del delegante»,
determina a carico dell'appellante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto, nonostante l'appellante abbia pagato il premio assicurativo, si vedrebbe costretto a versare in unica soluzione alla società
opposta l'importo del prestito che residua al momento del verificarsi del rischio assunto dalla società assicuratrice”.
Con comparsa di risposta del 26.01.2023, si costituisce Controparte_1
chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale, con condanna alle spese di giudizio del primo e del secondo grado.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 27.3.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Preliminarmente si rileva che, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre,
Cass. Civ. Sez. III, con ordinanza del 28.3.2022, n. 9866), “In tema di interpretazione e
qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di
mutuo, correttamente il Giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà
dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo
collegato; in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di
assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a
favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della
compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di
quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio
(perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato)”.
L'appello proposto da verte sulla riforma della sentenza n. 440/2022 del Parte_1
Tribunale di Gela, che ha rigettato l'opposizione ritenendo legittima la pretesa della
[...]
che esercitando la surrogazione ex art. 1916 c.c. ha agito in via monitoria CP_1
nei confronti dell'appellante, inadempiente al contratto di prestito, per il recupero della somma corrispondente all'indennizzo versato alla finanziaria.
Nel caso di specie, risulta che l'opponente in data 28.5.2015 ha sottoscritto con CP_3
il contratto di finanziamento n. 557867 (cfr. all. 1 comparsa di risposta dell'opposta)
[...]
per un prestito di € 28.104,68 rimborsabile in n. 120 rate mensili da € 339,00 mediante delegazione di pagamento sullo stipendio conferita al datore di lavoro, secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 180/1950 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni).
stipulava con il contratto assicurativo “Polizza CP_3 Controparte_1
Credito e Polizza Collettiva Vita n. D05/073/0000906164” (cfr. all. 2 comparsa di risposta del giudizio di opposizione), per tutelarsi contro il rischio di insolvenza del mutuatario conseguente all'eventuale interruzione del predetto rapporto lavorativo e/o rischio morte,
in ottemperanza all'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, in conformità all'art. 14, c. 1 del
Regolamento ISVAP n. 29/2009 ed ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali del contratto di finanziamento.
A seguito del verificarsi dell'evento assicurato previsto dalla polizza “Credito” cit., la CP_3
intimava alla compagnia assicuratrice la liquidazione dell'indennizzo assicurativo
[...]
corrispondente all'importo residuo del finanziamento (cfr. all. 4 della comparsa di risposta dell'opposto).
in esecuzione dei propri obblighi contrattuali, liquidava in data Controparte_1
26.9.2018 a favore di la suddetta somma restando così surrogata per lo CP_3
stesso importo – come da disposizioni contrattuali ed in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1201 e 1916 c.c. – nel diritto di credito vantato dalla Finanziaria mutuante verso l'opponente, giusta atto di quietanza e surroga (cfr. all. 5 ibidem).
Con lettera raccomandata dell'11.10.2018, la Compagnia assicuratrice comunicava a la liquidazione dell'indennizzo assicurativo e la surrogazione nel diritto di credito, Parte_1
intimando contestualmente il pagamento spontaneo del residuo debito, senza che pervenisse alcun riscontro positivo (cfr. all. 6 ibidem).
Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice
ha erroneamente ritenuto che l'assicurato ( è il soggetto beneficiario avente CP_3
diritto alla prestazione dovuta dall'assicuratore, anziché l'appellante e che l'interesse patrimoniale esposto al pregiudizio dal rischio dedotto in contratto sia quello della società
mutuante e sia costituito dall'insolvenza del suo debitore.
Il contratto assicurativo è stato stipulato da in qualità di mutuante, la quale CP_3
riveste, da un lato, la qualifica di contraente, avendo sottoscritto il contratto, nonché quella di assicurato, in quanto soggetto esposto al rischio di mancato recupero della somma erogata a titolo di finanziamento nel caso in cui venga meno l'unica garanzia prestata dal mutuatario.
Dall'altro lato, assume anche la qualifica di beneficiario, essendo il soggetto CP_3
al quale l'impresa assicuratrice è tenuta a corrispondere l'indennizzo, pari al credito residuo, in caso di sinistro, individuato nel verificarsi del rischio di perdita dell'impiego o del decesso del mutuatario.
La concomitanza delle tre qualifiche è giustificata dalla natura dell'operazione contrattuale tra mutuante e Compagnia assicuratrice, in cui il cedente/mutuatario non riveste parte attiva, perché non è portatore dell'interesse ad essere reintegrato della perdita conseguente alla mancata restituzione delle somme mutuate.
Quest'ultimo, quale cedente è soggetto passivo del diritto di rivalsa dell'assicuratore per le somme eventualmente corrisposte, a titolo di indennizzo, alla finanziaria assicurata.
Pertanto, l'interesse patrimoniale protetto dalla copertura assicurativa è in capo alla società mutuante la quale, in quanto beneficiaria della prestazione CP_3 dell'assicuratore, risulta esposta al rischio dell'inadempimento del debitore, odierno appellante.
L'operazione negoziale si evince dalla Convenzione (cfr. all. 10 alla memoria istruttoria ex art. 183, 6° co., n.2 c.p.c. dell'opposta) in cui a pag. 3 è riportato: “Contraente/Assicurato:
” e a pag. 5 “Il Beneficiario delle prestazioni assicurate, in forza della delega CP_3
rilasciata alla Contraente dall'istituto che eroga il Prestito, è la Contraente stessa” e dal
Certificato di Polizza Credito e Polizza Collettiva Vita (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta dell'opposta) da cui si ricava che se, per un verso, è obbligatoria a carico del debitore finanziato la stipula di una assicurazione per il caso di perdita del lavoro all'art. 54 del
D.P.R. n. 180/1950 cit., e dunque di impossibilità di pagare il mutuo, per altro verso,
l'assicuratore ha diritto di surroga relativamente a quanto risarcito al mutuante/creditore nei confronti del mutuatario.
La circostanza esposta dall'appellante, secondo cui il costo per l'attivazione della polizza è
posto a carico del medesimo, è smentita dal fatto che il costo della polizza Credito
contratta dal è stato sostenuto da contraente, beneficiaria e Parte_1 CP_3
assicurata, per come previsto dalla Convenzione a pag. 5 “La Contraente si impegna a
corrispondere il relativo Premio” e giusta contabile bonifico cumulativo (cfr. all. 13 alla memoria istruttoria ex art. 183, 6° co., n.2 c.p.c. dell'opposta) attestante il versamento in un'unica soluzione da parte di ed in favore di CP_3 Controparte_1
dei premi di polizze assicurative del credito regolate dalla Convenzione cit. emesse nell'anno 2015 con il dettaglio dei singoli premi di polizza saldati con detto bonifico cumulativo (cfr. all. 14 Dettaglio versamenti rigo n.48).
Dalle evidenze documentali risulta, quindi, che l'opponente ha concluso un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento alla datrice di lavoro, garantito da copertura assicurativa diretta a tenere indenne il mutuante, in caso di eventi diretti all'estinzione anticipata del prestito.
Per i superiori motivi, questa censura è infondata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo Giudice non ha riconosciuto il carattere vessatorio della clausola della surroga contenuta nell'art. 5 del contratto di finanziamento sottoscritto tra l'appellante e la richiamando CP_3
erroneamente l'art. 1916 c.c. e l'art. 14, comma 1 del Regolamento ISVAP n. 29/2009.
La fattispecie contrattuale in esame è riconducibile all'ipotesi contemplata dal comma 1
dell'art. 14 del citato regolamento che stabilisce: “
1. In deroga a quanto previsto all'art. 4,
comma 2, è classificato nel ramo 14. Credito, nell'ambito dei rischi “perdite patrimoniali
derivanti da insolvenze”, il contratto stipulato da un ente finanziatore autorizzato ad
operare, ai sensi di legge, nel settore dei finanziamenti garantiti mediante cessione del
quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di
mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore
finanziato. Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente
finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi
vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente”.
L'esame della documentazione versata in atti – il contratto di finanziamento sopracitato e la polizza assicurativa – consente di ritenere che quest'ultima è stata stipulata al fine di tutelare l'interesse dell'ente finanziatore per garantire il proprio patrimonio dall'eventuale danno causato dal mancato adempimento delle obbligazioni di rimborso da parte del mutuatario.
Tale polizza assicurativa rischio credito è stata stipulata e interamente pagata dalla finanziaria mutuante e il relativo costo economico non è stato sopportato dal cliente, come si evince dall'art. 6 delle condizioni contrattuali del contratto di finanziamento: “sono a
carico del Delegante: a) le spese riportate in questo contratto alla voce «Costo totale del credito»; b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e
indicate nelle «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» che costituiscono
il frontespizio di questo contratto alla voce «Costi connessi»; c) ogni importo dovuto per
oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa
vigente”.
Il premio assicurativo risulta corrisposto all'impresa assicuratrice dalla società finanziaria,
la quale riveste sia la qualità di contraente sia quella di beneficiaria della polizza.
L'opponente non ha sostenuto alcun costo aggiuntivo a tale titolo, essendosi limitato a prendere atto, per mezzo del contratto di finanziamento, dell'esistenza della copertura assicurativa e della previsione di surroga dell'assicuratore nei diritti di credito della finanziaria mutuante.
La clausola concernente il diritto di surroga e di rivalsa dell'assicuratore, contenuta nell'art. 5 del contratto di finanziamento, risulta conforme al disposto dell'art. 14 del Regolamento
ISVAP n. 29/2009 e non presenta profili di vessatorietà.
Trova applicazione l'art. 1916 c.c., senza che ne derivi alcun pregiudizio per il mutuatario.
L'art. 5 del contratto di finanziamento cit., pertanto, non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di clausole vessatorie previste dall'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del
consumo), poiché la previsione della surroga o rivalsa dell'assicuratore, da un lato, non determina alcuno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto di finanziamento e, dall'altro, non comporta alcuna compressione o diminuzione della tutela dei diritti del Sbirziola.
Sul punto si richiama la Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9866 del 28/03/2022,
che ha escluso la vessatorietà della clausola del diritto di surroga della compagnia assicurativa nel diritto di rivalsa del mutuante nei confronti del mutuatario: “… la clausola
di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che,
tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli
sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di
vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il
finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede
annullati gli effetti della assicurazione”.
Anche questo motivo è infondato.
Per l'effetto, l'appello va rigettato, e in ordine alle spese relative al giudizio di primo grado,
la domanda è inammissibile per mancata proposizione di appello incidentale, mentre quale logico corollario in applicazione del principio della soccombenza, devono porsi integralmente a carico dell'appellante le spese del giudizio di gravame, che vanno liquidate secondo il vigente D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M.
n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201,00 a €
26.000,00, sulla base dei parametri medi (fase studio: € 1.134,00; fase introduttiva: €
921,00; fase decisionale: € 1.911,00), considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.290/2022, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.440/2022 resa dal Tribunale di Gela il 30.8.2022 e pubblicata in data 31.8.2022, appellata da Parte_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante, che liquida in € 3.966,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A.
e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
GI TI EM De GR