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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4561 /2024 promossa con ricorso depositato in data 26/07/2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SAETTA BARBARA come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFFI CP_1 C.F._2
GIAMPIERO, come da procura in atti RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da accordo raggiunto all'udienza del 12.12.24;
Per il Pubblico Ministero: nulla si oppone. FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato il ricorrente, premesso di essere stato unito in una relazione more uxorio con la resistente dalla quale era nato il figlio minore Per_1
(Bergamo – 20.5.2021), da entrambi riconosciuto, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale dolendosi del fatto che dal giugno 2023 la compagna aveva avviato un'attività di bar che la rendeva sempre meno presente nella vita familiare e soprattutto la occupava fino a tardo orario notturno e come ciò aveva causato liti sempre più frequenti fino all'allontanamento di lei col figlio dalla casa parafamiliare e le difficoltà che lui incontrava per poter vedere il minore.
Chiedeva pertanto che venisse regolamentato e disciplinato il rapporto con l'affido condiviso del figlio e collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, si dichiarava disposto a versare € 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie, ipotizzando il suo diritto di visita.
Si costituiva la resistente che dopo aver precisato gli orari del suo lavoro e stigmatizzato alcuni comportamenti che l'ex compagno aveva assunto dopo la fine della relazione, di fatto concordava con la richiesta di affido condiviso del minore e collocamento presso di lei, della misura dell'assegno mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, ipotizzando invece una diversa modalità temporale della visita del padre.
Già in sede di prima udienza le parti si accordavano e così, sempre in tale udienza, il giudice designato assumeva come provvedimenti provvisori ed urgerti le condizioni dell'accordo tra le parti e rimetteva la causa immediatamente avanti al Collegio per la decisione.
L'accordo indicato dalle parti per l'udienza del 12.12.24 può trovare integrale accoglimento.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c. peraltro in età ancora tenera
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme.
Alla luce dell'intervenuto accordo le spese si compensano tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce in conformità all'accordo raggiunto dalle parti:
1. Affido in via condivisa del minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
dello stesso presso la madre;
2. Obbligo del signor di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
minore con il versamento dell'importo mensile di € 300,00 rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese fino al raggiungimento della piena indipendenza economica;
3. Cessione da parte del sig. a favore della sig.ra della Parte_1 CP_1
propria quota del 50% sull'assegno unico;
4. Obbligo di entrambi i genitori a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche - scolastiche nell'interesse del minore, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo;
5. Quanto al diritto di visita: il sig. potrà tenere con sé il piccolo Parte_1
secondo il seguente calendario: Per_1
a. Una volta alla settimana nella giornata di mercoledì dalle ore 16.00 dall'uscita dall'asilo sino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà il bambino presso la madre;
b. Una volta ogni quindici giorni dalle ore 16.00 del venerdì, allorquando il papà andrà a prenderlo all'uscita dall'asilo e fino alle ore 17.00 della domenica, allorquando il bambino verrà riaccompagnato presso la casa della madre;
c. Nella settimana in cui il bambino sarà stato con la madre nel week end, il padre terrà con sé nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16.00 allorquando lo Per_1
ritirerà dall'asilo e sino alle ore 20.00 allorquando lo riaccompagnerà dalla madre;
d. N. 15 (quindici) giorni durante le vacanze estive in periodo di comunicarsi a cura del sig. entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_1
e. N. 7 (sette) giorni durante le vacanze natalizie, da trascorrere ad anni alterni dalle ore 10.00 del giorno 24 dicembre e fino alle ore 17.00 del 30 dicembre;
e dalle ore
10.00 del 31 dicembre alle ore 17.00 del giorno 6 gennaio;
f. Durante le vacanze pasquali sempre da trascorrersi ad anni alterni, dalle ore 16.00 del Giovedì Santo alle ore 19.00 del giorno di Pasqua e l'anno successivo dalle ore
10.00 del giorno di Pasquetta e sino alle ore 19.00 del mercoledì dopo pasquetta;
g. Tutte le altre festività, compresa la giornata del compleanno del piccolo , il Per_1
padre potrà tenerlo ad anni alterni con la madre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici del figlio;
h. Quanto sopra fatto salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra le parti;
6. La madre acconsente a che il padre possa fare delle videochiamate al figlio della durata di almeno 10 minuti e così anche la madre potrà farle quando sta con il Per_1
padre;
7. Il sig. acconsente al rilascio della documentazione necessaria a consentire Parte_1
alla sig.ra di portare con sé durante le vacanze estive nel proprio paese CP_1 Per_1
d'origine (Albania), con impegno a comunicare tramite whatsapp e telefonate con il padre, fornendogli l'indirizzo di destinazione – permanenza all'estero e consentendo le videochiamate di cui alla lettera L)
8. spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 19.12.24.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4561 /2024 promossa con ricorso depositato in data 26/07/2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SAETTA BARBARA come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFFI CP_1 C.F._2
GIAMPIERO, come da procura in atti RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da accordo raggiunto all'udienza del 12.12.24;
Per il Pubblico Ministero: nulla si oppone. FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato il ricorrente, premesso di essere stato unito in una relazione more uxorio con la resistente dalla quale era nato il figlio minore Per_1
(Bergamo – 20.5.2021), da entrambi riconosciuto, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale dolendosi del fatto che dal giugno 2023 la compagna aveva avviato un'attività di bar che la rendeva sempre meno presente nella vita familiare e soprattutto la occupava fino a tardo orario notturno e come ciò aveva causato liti sempre più frequenti fino all'allontanamento di lei col figlio dalla casa parafamiliare e le difficoltà che lui incontrava per poter vedere il minore.
Chiedeva pertanto che venisse regolamentato e disciplinato il rapporto con l'affido condiviso del figlio e collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, si dichiarava disposto a versare € 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie, ipotizzando il suo diritto di visita.
Si costituiva la resistente che dopo aver precisato gli orari del suo lavoro e stigmatizzato alcuni comportamenti che l'ex compagno aveva assunto dopo la fine della relazione, di fatto concordava con la richiesta di affido condiviso del minore e collocamento presso di lei, della misura dell'assegno mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, ipotizzando invece una diversa modalità temporale della visita del padre.
Già in sede di prima udienza le parti si accordavano e così, sempre in tale udienza, il giudice designato assumeva come provvedimenti provvisori ed urgerti le condizioni dell'accordo tra le parti e rimetteva la causa immediatamente avanti al Collegio per la decisione.
L'accordo indicato dalle parti per l'udienza del 12.12.24 può trovare integrale accoglimento.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c. peraltro in età ancora tenera
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme.
Alla luce dell'intervenuto accordo le spese si compensano tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce in conformità all'accordo raggiunto dalle parti:
1. Affido in via condivisa del minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
dello stesso presso la madre;
2. Obbligo del signor di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
minore con il versamento dell'importo mensile di € 300,00 rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese fino al raggiungimento della piena indipendenza economica;
3. Cessione da parte del sig. a favore della sig.ra della Parte_1 CP_1
propria quota del 50% sull'assegno unico;
4. Obbligo di entrambi i genitori a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche - scolastiche nell'interesse del minore, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo;
5. Quanto al diritto di visita: il sig. potrà tenere con sé il piccolo Parte_1
secondo il seguente calendario: Per_1
a. Una volta alla settimana nella giornata di mercoledì dalle ore 16.00 dall'uscita dall'asilo sino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà il bambino presso la madre;
b. Una volta ogni quindici giorni dalle ore 16.00 del venerdì, allorquando il papà andrà a prenderlo all'uscita dall'asilo e fino alle ore 17.00 della domenica, allorquando il bambino verrà riaccompagnato presso la casa della madre;
c. Nella settimana in cui il bambino sarà stato con la madre nel week end, il padre terrà con sé nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 16.00 allorquando lo Per_1
ritirerà dall'asilo e sino alle ore 20.00 allorquando lo riaccompagnerà dalla madre;
d. N. 15 (quindici) giorni durante le vacanze estive in periodo di comunicarsi a cura del sig. entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_1
e. N. 7 (sette) giorni durante le vacanze natalizie, da trascorrere ad anni alterni dalle ore 10.00 del giorno 24 dicembre e fino alle ore 17.00 del 30 dicembre;
e dalle ore
10.00 del 31 dicembre alle ore 17.00 del giorno 6 gennaio;
f. Durante le vacanze pasquali sempre da trascorrersi ad anni alterni, dalle ore 16.00 del Giovedì Santo alle ore 19.00 del giorno di Pasqua e l'anno successivo dalle ore
10.00 del giorno di Pasquetta e sino alle ore 19.00 del mercoledì dopo pasquetta;
g. Tutte le altre festività, compresa la giornata del compleanno del piccolo , il Per_1
padre potrà tenerlo ad anni alterni con la madre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici del figlio;
h. Quanto sopra fatto salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra le parti;
6. La madre acconsente a che il padre possa fare delle videochiamate al figlio della durata di almeno 10 minuti e così anche la madre potrà farle quando sta con il Per_1
padre;
7. Il sig. acconsente al rilascio della documentazione necessaria a consentire Parte_1
alla sig.ra di portare con sé durante le vacanze estive nel proprio paese CP_1 Per_1
d'origine (Albania), con impegno a comunicare tramite whatsapp e telefonate con il padre, fornendogli l'indirizzo di destinazione – permanenza all'estero e consentendo le videochiamate di cui alla lettera L)
8. spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 19.12.24.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino