Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12098/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12098 del 2025, proposto da
RA AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Tiripicchio e Silvia D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Viterbo, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
ND AT, EL AT e ZI AT, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Renna, ed Enrica Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Am Consulting S.r.l.S., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del diniego di accesso espresso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo in data 13 agosto 2025 a fronte della domanda di accesso documentale presentata in data 5 agosto 2025 dalla sig.ra RA AN.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ND, EL e ZI AT e dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. LU DO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, RA AN ha impugnato l’atto di diniego (avente il seguente contenuto: “ L’istanza è rigettata per i seguenti motivi: non sussiste il nesso di strumentalità necessario tra il documento richiesto e la situazione finale che l’istante intende curare e tutelare ”), relativo all’istanza di accesso agli atti presentata il 5 agosto 2025, avente ad oggetto “ Docfa relativo alla variazione del 04/11/2024 Pratica n. VT0059078 in atti dal 04/11/2024 – Diversa distribuzione degli spazi interni – Ristrutturazione – variazione di toponomastica (n. 59078.1/2024) ”, sulla base della seguente motivazione: “ sono in corso con gli eredi AT due procedimenti civili relativi alla titolarità delle superfici oltre a un procedimento penale n. 816/2024 nel quale sono state evidenziate difformità tra gli elaborati tecnici presentati in SCIA e CILA rispetto ai sopralluoghi eseguiti dai Carabinieri forestali in data 11 aprile 2024 ”.
2. L’amministrazione resistente e i controinteressati ND, EL e ZI AT, si sono costituiti in resistenza, rispettivamente, il 15 ottobre 2025 e il 18 novembre 2025.
3. Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, va condivisa l’eccezione di inammissibilità, per tardività, della memoria depositata dall’Agenzia delle Entrate il 27 novembre 2025 (e dunque 12 giorni prima della camera di consiglio, allorché il secondo termine di cui all’art. 73 c.p.a., come dimidiato per effetto del disposto dell’art. 87 c.p.a., era già spirato), la quale è definita “memoria di replica”, ma ha i contenuti della memoria ex art. 73 c.p.a., in quanto non ha il precipuo ed esclusivo fine di rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell’udienza di discussione (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. II, 30 settembre 2019, n. 6534, secondo cui “[l’] oggetto [della memoria di replica] deve restare, comunque, contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che si traduca in un mezzo per eludere il termine per il deposito delle memorie conclusionali, proponendo tardivamente argomenti che avrebbero dovuto trovare posto nella memoria per l’udienza di discussione ”).
5. Ciò posto, si osserva, in relazione alla difesa svolta dai controinteressati a p. 8 della memoria ex art. 73 c.p.a. (secondo cui “ la documentazione DOCFA anelata dalla ricorrente contiene dati riservati afferenti alla proprietà privata degli odierni controinteressati, quali la distribuzione interna degli spazi, la consistenza e le caratteristiche dell’unità immobiliare ”), che l’art. 2, comma 68, del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. 286/2006, rimette – a differenza di quanto avviene per i titoli edilizi, che sono pubblici e di regola sempre accessibili (cfr., ad esempio, in questo senso, Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8885, paragrafi 15-20) – a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio (soppressa e incorporata nell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° dicembre 2012, a seguito del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012), l’individuazione delle modalità di esecuzione delle consultazioni catastali.
5.1. In attuazione di tale disposizione, l’art. 2, comma 4, del Provvedimento del 12 ottobre 2006 del Direttore dell’Agenzia del Territorio dispone che “ La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi ”.
5.2. Si tratta, dunque, di stabilire, ai fini dell’accertamento circa la ricorrenza del legittimo interesse di cui discorre il provvedimento appena richiamato, se sussistano, nel caso di specie, a fronte della tutela della riservatezza approntata dal richiamato dato normativo, i presupposti generali dell’accesso difensivo stabiliti dall’art. 24, comma 7, L. 241/1990 (così, con riguardo alla diversa ipotesi della riservatezza cd. finanziaria ed economica, ma stabilendo principi che appaiono applicabili anche al caso in esame, Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19).
5.3. In base alla nota Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4, in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare.
5.3.1. Una volta dimostrata l’esistenza di tale nesso di strumentalità, non compete, invece, né all’amministrazione, né al giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. “ alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato ”.
5.4. Parte ricorrente sostiene a questo proposito che l’accesso al DOCFA le sarebbe necessario per acquisire elementi di certezza “ al fine di valutare le possibili azioni da esperire nonché di elaborare le più opportune strategie di difesa ” (p. 10 della memoria di replica), in relazione, da un lato, alla dimostrazione della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli informatori in un giudizio possessorio definito nel 2022 e, dall’altro lato, con riguardo alla verifica della correttezza dei lavori eseguiti dai controinteressati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.
5.5. Con riguardo al primo aspetto, va rilevato che parte ricorrente non ha nemmeno allegato il contenuto delle suddette dichiarazioni, né prodotto i verbali che le contengono, essendosi limitata a prospettare (peraltro solo con la memoria di replica, dopo che i controinteressati hanno documentato che, al contrario di quanto rappresentato in ricorso, il giudizio possessorio non è ad oggi pendente tra le parti, essendo stato definito nel 2022 con ordinanza mai reclamata), l’ipotesi di un contrasto tra le stesse e la “ reale consistenza dei luoghi ” (non rappresentata né descritta negli atti del presente giudizio), senza prendere posizione in ordine al fatto che il DOCFA oggetto della domanda di accesso risale al 2024, mentre le dichiarazioni degli informatori al 2022, e senza confrontarsi con il fatto che, per quanto si ricava dalla lettura dell’ordinanza n. 1865/2022 del Tribunale di Viterbo prodotta dai controinteressati, gli informatori si sono limitati a dichiarare di avere avuto accesso all’abitazione dei suddetti controinteressati tramite un cancello aperto, e dunque una circostanza che appare, in difetto di più specifiche deduzioni dei ricorrenti, insensibile rispetto alla conformazione catastale, all’attualità, dell’immobile de quo .
5.5.1. La costituzione di servitù ad opera dei controinteressati, essendo prospettata come “eventuale” (cfr. p. 3 del ricorso) non è idonea a rendere l’interesse sotteso all’accesso come attuale, sicché, alla stregua del disposto dell’art. 22, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 (che individua gli “interessati” nei soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso) non vale a sorreggerne la fondatezza.
5.6. Relativamente, invece, al profilo della regolarità edilizia degli interventi realizzati, si osserva che parte ricorrente ha già denunciato in sede penale, indipendentemente dall’accesso al DOCFA per cui è causa, la realizzazione di interventi abusivi ad opera dei controinteressati.
5.6.1. In questo senso, ove l’accesso fosse inteso ad accertare l’esistenza di ulteriori opere abusive rispetto a quelle già denunciate in sede penale (e prescindendo dal contenuto di segno contrario, rispetto alle prospettazioni contenute in ricorso, della relazione a firma dell’ausiliario incaricato dalla P.G., rispetto alle quali parte ricorrente non ha svolto nel presente giudizio motivate deduzioni di segno contrario, al di là delle invero non specifiche doglianze svolte a p. 7 della memoria di replica, le quali introducono aspetti diversi e ulteriori rispetto a quelli inizialmente lamentati a p. 3 del gravame), lo stesso sarebbe all’evidenza esplorativo, e come tale insuscettibile di accoglimento (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5302: “ Se, dunque, l’accesso documentale soddisfa, per come chiarito dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato nel parere n. 515 del 24 febbraio 2016, un bisogno di conoscenza (c.d. need to know) strumentale alla difesa di una situazione giuridica, che, peraltro, non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso (essendo la situazione legittimante all’accesso autonoma e distinta da quella legittimante all’impugnativa giudiziale e dall’esito stesso di questa impugnativa: cfr., sullo specifico argomento, Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2018 n. 3956), questa situazione giuridica deve necessariamente precedere e, per di più, motivare l’accesso stesso ”).
5.6.2. Inoltre, la mera vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante (con la condivisibile precisazione secondo cui deve in ogni caso farsi riferimento alla denunzia o quantomeno alla descrizione di specifici interventi edilizi rispetto ai quali il proprietario vicino di ritenga leso, difettando altrimenti il requisito della sussistenza di un interesse concreto all’accesso agli atti: cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. II, 12 ottobre 2024, n. 629), ma non appare di per sé sufficiente, sulla base della diversa normativa che disciplina la materia catastale, come supra richiamata ai paragrafi 5 e 5.1, a giustificare l’accesso al Docfa, con la conseguenza che la verifica della correttezza dei lavori eseguiti dai controinteressati sotto il profilo edilizio ed urbanistico non può ritenersi riconducibile, in difetto di più circostanziati rilievi in ordine alla lesione del diritto di proprietà della ricorrente che si assume derivante dai detti lavori, “ all’esercizio delle proprie indefettibili guarentigie di titolare del diritto dominicale sul bene immobile confinante ” (così il ricorso a p. 4).
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, tenuto conto della natura esplorativa dell’accesso richiesto, come tale insuscettibile di superare positivamente il rigoroso vaglio richiesto dalla giurisprudenza richiamata supra al paragrafo 5.3.
7. Sussistono giustificati motivi, in ragione della novità e della complessità delle questioni oggetto del presente giudizio, per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO GI, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
LU DO NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU DO NI | TO GI |
IL SEGRETARIO