Sentenza 29 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 29/10/2021, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01311/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Cini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale dei seguenti documenti:
“ relazione della -OMISSIS- ”; “ relazione della Dirigente Scolastica e-OMISSIS- ”; “ relazione conclusiva -OMISSIS- di ogni altra eventuale documentazione ”;
e per l’annullamento del diniego di accesso ai documenti opposto dal Dirigente scolastico -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, -OMISSIS-, espone di essere stata immessa in ruolo in data -OMISSIS-.
Non avendo superato l'anno di prova, con decreto del dirigente scolastico -OMISSIS-, veniva disposta nei suoi confronti la “ ripetizione dell'anno di formazione e prova ”. Tale prolungamento del periodo di prova si è svolto ed è stato favorevolmente completato presso -OMISSIS-, odierno resistente, dove l’interessata era stata nel frattempo trasferita.
Conseguita la conferma in ruolo, la ricorrente, in data -OMISSIS-, chiedeva di poter accedere al proprio fascicolo personale al fine di estrarre copia della documentazione relativa allo svolgimento dell'anno di prova e, specificamente, della “ relazione della -OMISSIS- ”, della “ relazione della Dirigente Scolastica ” e della “ relazione conclusiva -OMISSIS- di ogni altra eventuale documentazione ”.
La ricorrente motivava la domanda di accesso sottolineando di essere la diretta interessata nonché la destinataria degli atti formalizzati nei documenti richiesti.
2. L’Amministrazione respingeva l’istanza, con il provvedimento in epigrafe descritto, “ per mancanza dei requisiti richiesti all'art. 22 e seguenti della L. 241/1990 ”.
3. La ricorrente contesta, in questa sede, il diniego oppostole, osservando che la documentazione richiesta, direttamente pertinente alla propria posizione lavorativa, appare necessaria a far emergere i progressi professionali raggiunti nel corso del periodo formativo, così da poter redigere il bilancio delle competenza (documento prescritto dall’art. 5, comma 1, D.M. n. 850 del 2015) e valutare l’impatto delle azioni formative realizzate, individuandone gli sviluppi ulteriori.
4. Il ricorso è fondato.
Va ricordato che, secondo la prevalente giurisprudenza (vd. ad es. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 luglio 2017, n. 7662), l’istanza del dipendente volta ad acquisire atti riguardanti l'impiego dello stesso e contenuti nel fascicolo personale, non richiede alcuna specifica motivazione, sicché egli può accedere ai contenuti del proprio fascicolo personale, senza dover allegare alcuna specifica ragione giustificatrice, non essendo necessario dimostrare l'interesse fatto valere.
Sul punto è stato inoltre chiarito (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 13 aprile 2016, n.1776) che nel campo del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, il dipendente è sempre portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e dei documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi esulano dal diritto alla riservatezza e che l'art. 22 della legge n. 241 del 1990 garantisce pur sempre l'accesso ai documenti amministrativi relativi al rapporto di pubblico impiego anche se privatizzato.
Alla luce di tali indirizzi, cui il Collegio aderisce intendendo dare ad essi continuità, la domanda di accesso della ricorrente, finalizzata ad acquisire documentazione (“ relazione della -OMISSIS- ”; “ relazione della Dirigente Scolastica ”; “ relazione conclusiva -OMISSIS- di ogni altra eventuale documentazione ”) indiscutibilmente reperibile all’interno del fascicolo personale, risulta senz’altro meritevole di accoglimento, proprio perché essa è intesa a conseguire la conoscenza, tramite estrazione di copia, di documentazione pertinente alla posizione lavorativa, non oggetto di alcun obbligo di riservatezza, e come tale suscettibile di completa ostensione.
Deve inoltre aggiungersi che le ragioni poste alla base della domanda di accesso, benché - come detto - non necessarie al fine di giustificare la richiesta di acquisizione degli atti presenti nel fascicolo personale del dipendente, appaiono in ogni caso apprezzabili, poiché collegati alla necessità, ben rappresentata in questa sede dalla ricorrente, di conoscere la valutazione del proprio percorso di servizio, necessaria premessa per la pianificazione dell’ulteriore sviluppo dell’attività formativa.
5. Per quanto precede, il ricorso va dunque accolto, con annullamento dell’impugnato diniego.
Deve essere quindi ordinato all’Amministrazione di consentire alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti con istanza del -OMISSIS- (“ relazione della -OMISSIS- ”; “ relazione della Dirigente Scolastica e-OMISSIS- ”; “ relazione conclusiva -OMISSIS- di ogni altra eventuale documentazione ”), entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese possono essere compensate, in considerazione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi sopra delineati e, per l’effetto, dispone che il Ministero dell’Istruzione e-OMISSIS-consentano alla ricorrente l’accesso agli atti indicati in motivazione (punto 5) entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 – tenutasi da remoto - con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.