TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 25/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 25/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 25.3.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 16.1.2025 e distinta al n. 25/2025 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata a Biella – Via G. De Marchi n. 4/A, presso lo Parte_1 studio del difensore, avv. Giovanni Rinaldi, che la rappresenta e la difende, unitamente agli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuto (contumace) MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.1.2025, ha evocato in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il , esponendo: Controparte_1
§ di essere attualmente in servizio, come docente, presso l'I.C. “G.A. Muggianu” di Orosei;
§ di aver lavorato per il convenuto, con medesima qualità di docente, in forza di diversi e reiterati contratti d'insegnamento a tempo determinato;
§ che, più in particolare, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, ha prestato servizio, come supplente, per 254 giorni;
§ di non aver mai percepito la c.d. retribuzione professionale docenti (RDP), un'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e che il ha sempre unicamente corrisposto ai docenti CP_1 di ruolo e/o ai precari con contratti di durata annuale (con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto);
§ che, nello svolgimento delle supplenze temporanee di cui in premessa, la ricorrente ha offerto un servizio identico a quello degli altri docenti, assumendo su di sé oneri e responsabilità non inferiori a quelli degli insegnanti di ruolo e/o con contratti annuali;
§ che, pertanto, la scelta dell'Ente convenuto è in palese contrasto col principio di non discriminazione sancito dalla “clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in data 18.3.1999 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 70/1999”, disposizione europea contenente il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e dipendenti a tempo indeterminato, principio direttamente applicabile negli Stati membri e che, in definitiva e in estrema sintesi, stabilisce che ai lavoratori precari non possono esser accordate, per il solo fatto di essere tali, condizioni di impiego e trattamento complessivamente meno favorevoli di quelli dei lavoratori stabili ad essi comparabili;
§ che la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la prospettazione dell'odierna ricorrente, in particolare con pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, ove si legge che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”;
§ di aver diritto, pertanto, al pagamento dell'indennità, nella misura, risultante dai calcoli articolati e spiegati in ricorso, di euro 1.478,28, relativamente all'anno scolastico 2020/2021 (si tratta, segnatamente, del prodotto risultante dalla moltiplicazione del numero di giorni di servizio – pari a 254 – e del valore giornaliero della RDP vigente fino al 31.12.2021 – pari ad euro 5,82).
1.1. Ha quindi concluso, affinché il Tribunale di Nuoro, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, voglia (sottolineature ed evidenziazioni sono dell'Estensore):
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative differenze Controparte_2 retributive, in ragione degli anni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1,478,28, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
1.2. Il , benché regolarmente citato, non si è costituito, e pertanto è stato Controparte_1 dichiarato pertanto contumace.
1.3. All'esito dell'udienza del 25.3.2025, ritenendo la causa sufficientemente istruita, il Giudice ha invitato parte ricorrente a concludere e ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. La domanda avanzata da è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Parte_1
2.1. Premesso che questo giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, e che il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale dominante, andato consolidandosi a partire dalla sentenza distinta al numero 20015 del 27.7.2018, con cui la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, dopo aver approfondito le principali questioni che avevano rappresentato, in ordine alla c.d. RPD, ragione di controversia tra i supplenti a breve termine e il (il quale, davanti Controparte_1 alla Corte, si è difeso con argomenti assolutamente sovrapponibili a quelli che, in altri precedenti giudizi, ha portato all'attenzione di questo Tribunale), ha pronunciato il seguente principio di diritto:
<< L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo…>>.
2.2. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia in ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte sia, più sostanzialmente, in quanto si tratta di un orientamento condivisibile, tanto più che lo stesso risulta essere stato successivamente confermato, dalla giurisprudenza di merito (ad esempio, cfr. Tribunale Parma, n. 88 del 9.9.2022; Tribunale di Biella, n. 120 del 13.10.2022; Tribunale di Foggia, n. 2499 del 28.6.2022, Tribunale di Napoli n. 3336 del 18.5.2023 e Tribunale di Ferrara del 15.2.2024 , e via dicendo) così come da quella di legittimità (cfr., a tale riguardo, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
2.3. Scrupolo vuole che sia qui riportata, per esteso, la motivazione della sentenza Cass. Civ. Sez. Lav. 20015/2018, che, come detto, ha già risolto la questione oggetto di lite (le sottolineature sono dell'Estensore del presente provvedimento):
<<…
2. l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Per_1 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui CP_1 la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro CP_1 tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
…>>.
2.4. La domanda, quindi, deve esser accolta, e alla ricorrente deve essere riconosciuta, per i periodi di lavoro richiamati nell'atto introduttivo, la c.d. retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.
2.5. Circa il quantum debeatur, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto che il
[...]
, non costituendosi, di fatto non ha contestato l'entità del credito vantato dalla Controparte_1 docente (né sotto il profilo dei presupposti di fatto, né con riguardo ai parametri numerici e al conteggio, in quanto tale), a ciò conseguendo, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento, in favore di della somma di euro 1.478,28, oltre interessi legali dal dovuto al Parte_1 saldo effettivo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto della materia, del valore della lite e dell'attività difensiva effettivamente svolta (l'istruttoria non si è svolta e la fase decisionale si è limitata al richiamo, effettuato in udienza, all'atto introduttivo, con conclusioni orali), applicati parametri poco superiori ai minimi tariffari stante il carattere seriale e la non elevata complessità della causa.
3.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dispone la distrazione delle spese e dei compensi di cui al capo 3 in favore dei procuratori della ricorrente, avendo gli stessi dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) accogliendo la domanda della ricorrente, dichiara che ha diritto, in Parte_1 relazione ai periodi e ai rapporti di lavoro a termine richiamati nell'atto introduttivo, a percepire la c.d. retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001;
2) condanna, per l'effetto, il , a corrisponderle, per i titoli e le causali Controparte_1 di cui al capo 1, la somma di euro 1.478,28, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna altresì, il convenuto a pagare alla ricorrente, le spese di giudizio, liquidandole in euro 700,00 per compensi di avvocato, oltre euro 49,00 per esborsi di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
4) dispone che le spese e i compensi di cui al capo 3 siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori di parte ricorrente.
Nuoro, 25 marzo 2025
Il Giudice, dott. Paolo Dau