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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10197/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gioacchino Di Marzo, n. 51 - C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata ai fini del presente atto in Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Walter Gulotta che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza e disabilità art. 3 comma 1 L.
104/1992
MEDIANTE DEPOSITO ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA
EX ART. 127 TER CPC DEL 24.01.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: Rigetta parzialmente il ricorso dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza ma riconoscendo la SUSSISTENZA della condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1
L. 104/1992;
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 03.07.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e la CP_1
conferma della condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve. Contestava le conclusioni del consulente tecnico.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza di discussione il ricorrente chiedeva la rinnovazione della ctu al solo fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'assegno mensile di assistenza.
Tale richiesta veniva rigettata e, attese le contestazioni, si disponeva il richiamo del consulente della fase cautelare al fine di rendere i chiarimenti in merito ai rilievi critici sollevati in ricorso.
Quindi, all'esito, disposta la trattazione scritta in luogo dell'udienza, la ricorrente depositava note insistendo nelle conclusioni del ricorso.
* * *
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto la Sig.ra ha un'invalidità civile del 69%. Pt_1 Ha analiticamente descritto le patologie come risultanti dai certificati medici in atti ed attribuito a ciascuna di esse la percentuale stabilita nelle tabelle ministeriali
(DM 05.02.1992).
A fronte dei rilievi di parte ricorrente il CTU, Dott. , Persona_1
all'udienza del 10.01.2025 ha così risposto: "ho sottoposto a visita la paziente ed in relazione all'esame obiettivo ho riscontrato che la stessa presenta una buona mobilità di tutte le principali articolazioni con limitazioni funzionali di grado lieve. La valutazione pertanto è quella indicata e, non essendovi nelle tabelle ministeriali un codice di riferimento specifico è stato adottato il codice 7338 e
7340 che attengono ad un deficit di forza, giungendo ad una valutazione del 30%.
Per quanto riguarda le altre patologie certificate quali l'ansia, la cervicalgia e
l'ernia ombelicale, si tratta di patologie che singolarmente determinano una percentuale inferiore al 10% e quindi non sono state prese in considerazione nella valutazione generale. Faccio presente altresì che nel referto relativo alla artrite reumatoide si legge che non vi sono elementi sufficienti per porre tale diagnosi".
Attesi i chiarimenti forniti, non può revocarsi in dubbio che le patologie che affliggono la periziata sono state oggetto di attenta valutazione da parte del CTU.
In merito alla contestazione relativa alla percentuale di invalidità attribuita alla fibromialgia che la ricorrente vorrebbe assimilata all'artrite reumatoide, il CTU ha chiarito che invero non sussistono elementi per qualificare quest'ultima malattia, come peraltro certificato.
Già nella fase cautelare aveva riconosciuto le condizioni di disabilità con necessità di sostegno lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992.
La valutazione espressa dal consulente viene condivisa da questo giudice poiché immune da vizi e fondata sulle risultanze scientifiche.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente limitatamente al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e va invece riconosciuta la condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992.
***
Atteso l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' , stante la dichiarazione di cui all'art. 42, CP_1
comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326..
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 24.01.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10197/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gioacchino Di Marzo, n. 51 - C.F.: , elettivamente C.F._1
domiciliata ai fini del presente atto in Palermo, Via Nicolò Turrisi, n. 38/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Walter Gulotta che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza e disabilità art. 3 comma 1 L.
104/1992
MEDIANTE DEPOSITO ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA
EX ART. 127 TER CPC DEL 24.01.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: Rigetta parzialmente il ricorso dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza ma riconoscendo la SUSSISTENZA della condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1
L. 104/1992;
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 03.07.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e la CP_1
conferma della condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve. Contestava le conclusioni del consulente tecnico.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza di discussione il ricorrente chiedeva la rinnovazione della ctu al solo fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'assegno mensile di assistenza.
Tale richiesta veniva rigettata e, attese le contestazioni, si disponeva il richiamo del consulente della fase cautelare al fine di rendere i chiarimenti in merito ai rilievi critici sollevati in ricorso.
Quindi, all'esito, disposta la trattazione scritta in luogo dell'udienza, la ricorrente depositava note insistendo nelle conclusioni del ricorso.
* * *
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto la Sig.ra ha un'invalidità civile del 69%. Pt_1 Ha analiticamente descritto le patologie come risultanti dai certificati medici in atti ed attribuito a ciascuna di esse la percentuale stabilita nelle tabelle ministeriali
(DM 05.02.1992).
A fronte dei rilievi di parte ricorrente il CTU, Dott. , Persona_1
all'udienza del 10.01.2025 ha così risposto: "ho sottoposto a visita la paziente ed in relazione all'esame obiettivo ho riscontrato che la stessa presenta una buona mobilità di tutte le principali articolazioni con limitazioni funzionali di grado lieve. La valutazione pertanto è quella indicata e, non essendovi nelle tabelle ministeriali un codice di riferimento specifico è stato adottato il codice 7338 e
7340 che attengono ad un deficit di forza, giungendo ad una valutazione del 30%.
Per quanto riguarda le altre patologie certificate quali l'ansia, la cervicalgia e
l'ernia ombelicale, si tratta di patologie che singolarmente determinano una percentuale inferiore al 10% e quindi non sono state prese in considerazione nella valutazione generale. Faccio presente altresì che nel referto relativo alla artrite reumatoide si legge che non vi sono elementi sufficienti per porre tale diagnosi".
Attesi i chiarimenti forniti, non può revocarsi in dubbio che le patologie che affliggono la periziata sono state oggetto di attenta valutazione da parte del CTU.
In merito alla contestazione relativa alla percentuale di invalidità attribuita alla fibromialgia che la ricorrente vorrebbe assimilata all'artrite reumatoide, il CTU ha chiarito che invero non sussistono elementi per qualificare quest'ultima malattia, come peraltro certificato.
Già nella fase cautelare aveva riconosciuto le condizioni di disabilità con necessità di sostegno lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992.
La valutazione espressa dal consulente viene condivisa da questo giudice poiché immune da vizi e fondata sulle risultanze scientifiche.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente limitatamente al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e va invece riconosciuta la condizione di disabilità con necessità di sostegno lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/1992.
***
Atteso l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' , stante la dichiarazione di cui all'art. 42, CP_1
comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326..
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 24.01.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente