Art. 67. (( (Inapplicabilita' delle misure alternative alla detenzione). )) ((Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.
Salvo che si tratti di minori di eta' al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresi', prima dell'avvenuta espiazione di meta' della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.)) --------------- AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 aprile 1997, n.109 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1997, n.18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di eta' al momento della condanna."
Salvo che si tratti di minori di eta' al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresi', prima dell'avvenuta espiazione di meta' della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.)) --------------- AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 aprile 1997, n.109 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1997, n.18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di eta' al momento della condanna."