Salvo che si tratti di minori di eta' al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresi', prima dell'avvenuta espiazione di meta' della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.)) --------------- AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 aprile 1997, n.109 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1997, n.18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di eta' al momento della condanna."