Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00964/2025REG.PROV.COLL.
N. 00449/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2025, proposto da
S-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Scurria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania n. 3160/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Messina;
Viste le memorie depositate dalle parti e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. TO Lo ST e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con comunicazione ex art. 92 comma 2-bis del D.Lgs. 159/2011 del marzo 2023, il Prefetto di Messina avviava il procedimento per il rilascio di informazioni antimafia nei confronti della ditta individuale dell'odierna appellante, a seguito di richiesta formulata dall'AGEA, in data 21.4.2022, per il rilascio di informazioni antimafia relative a contributi agricoli per un importo di € 5.967,21.
Dalle risultanze istruttorie acquisite nell'ambito dell'operazione "S-" emergeva un articolato sistema di cointeressenze economiche e familiari coinvolgente l'appellante:
A) S- risultava condannata dal Tribunale di Patti in data 20.06.2019 per il reato sintomatico di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica (artt. 640-bis e 483 c.p.), nonché coinvolta in procedimento penale per ricettazione collegato all'Operazione "S-";
B) l'appellante risultava socia della "S- Società Semplice Agricola" (costituita il 31.01.2017 con capitale sociale di € 1.000) insieme al fratello S- (quota € 340) e alla nipote S- (quota € 330), già destinataria di provvedimento interdittivo del 18.05.2021;
C) dall'ordinanza cautelare "S-" emergeva che S- (sorella dell'appellante) aveva illecitamente percepito contributi AGEA per complessivi € 139.280,27 relativi a terreni di proprietà della Regione Siciliana mai concessi in affitto alla stessa, redistribuendo parte delle somme (€ 90.000 tramite 9 assegni circolari da € 10.000 ciascuno) ai familiari, tra cui € 30.000 (3 assegni) versati su conto corrente cointestato a S- e S-;
D) i rapporti di cointeressenza coinvolgevano un nucleo familiare caratterizzato da condanne per reati sintomatici (S- condannato per truffa aggravata) e frequentazioni con soggetti gravati da precedenti per reati ostativi in materia antimafia.
Con provvedimento n. 0076920 del 24.07.2023, il Prefetto di Messina emetteva informativa antimafia interdittiva nei confronti dell'appellante, pur non accertando cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011, ma ritenendo sussistenti "possibili tentativi di infiltrazione mafiosa" sulla base del quadro indiziario complessivo delineato dalle indagini.
Con ricorso al TAR Catania, l'appellante impugnava il provvedimento e deduceva: difetto assoluto dei presupposti e travisamento dei fatti; violazione degli artt. 84 comma 4 e 91 commi 5 e 6 del D.Lgs. 159/2011; difetto di istruttoria e perplessità della motivazione.
Sosteneva che l'interdittiva si basava su meri rapporti di parentela, privi di elementi concreti di condizionamento dell'impresa, e che mancavano gli elementi per configurare una "conduzione collettiva" o "regia familiare" dell'attività.
Il TAR Catania, con sentenza n. 3160/2024, respingeva il ricorso ritenendo che il quadro indiziario non si basava solo sui rapporti di parentela, ma su un insieme di elementi concreti, tra cui le cointeressenze economiche e societarie emerse nell'ambito dell'Operazione "S-", la condanna per reato sintomatico e il contesto territoriale caratterizzato da pervasiva presenza del fenomeno mafioso nel settore agricolo.
L'appellante impugna la sentenza sostenendo che:
1) il provvedimento si baserebbe principalmente su meri rapporti di parentela;
2) mancherebbero elementi concreti di condizionamento dell'attività d'impresa;
3) non sussisterebbe una "conduzione collettiva" dell'impresa;
4) l'annullamento dell'interdittiva della S- (CGA n. 584/2024) inficerebbe il quadro indiziario;
5) dovrebbero applicarsi i principi della sentenza CGARS n. 352/2025 sui limiti quantitativi per l'informativa antimafia.
E) L'amministrazione appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, insistendo per la conferma della sentenza, evidenziando la solidità del quadro indiziario nel contesto territoriale caratterizzato da infiltrazioni mafiose nel settore agro-silvo-pastorale.
F) Con ordinanza n. 149/2025, questo Consiglio accoglieva l'istanza cautelare sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata, rilevando sufficienti profili di fumus boni iuris da approfondire nel merito, con particolare riguardo alle dimensioni dell'impresa, l'entità dei contributi richiesti e il collegamento tra l'attività dell'appellante e i contributi illecitamente percepiti dalla sorella.
1) LL preliminare eccezione di inammissibilità.
Deve escludersi l'inammissibilità dell'appello eccepita dall'amministrazione in quanto l'atto di appello, pur richiamando i motivi del ricorso di primo grado, formula critiche argomentate alle motivazione della sentenza impugnata e contesta specificamente la valutazione del quadro indiziario riportato nell’interdittiva invocando, in proposito, principi giurisprudenziali sopravvenuti, devolvendo in tal modo, ritualmente, alla cognizione di questo Consiglio i punti asseritamente critici della decisione appellata.
2.) LL re melius perpensa rispetto alla valutazione cautelare (ordinanza CGA n 149/25).
Il Collegio rileva che la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata era stata disposta in via cautelativa per consentire un approfondimento nel merito delle questioni sollevate.
Tuttavia, l'esame compiuto in questa sede ha confermato, come in appresso sarà motivato, la correttezza della valutazione del primo Giudice e la legittimità dell'interdittiva impugnata, sia sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti normativi (applicabilità dell'art. 83 comma 3-bis per terreni demaniali e fondi europei) sia sotto il profilo della solidità del quadro indiziario complessivo che ha dato la stura al provvedimento.
Nel merito, infatti, l'appello si rivela infondato sotto tutti i profili dedotti.
I) LL rilevanza della sentenza CGA n. 548/2024, intervenuta nel giudizio Rg. 606/23.
L'annullamento dell'interdittiva. n.0045305 del 18/05/2021 che aveva colpito la S- di cui l’appellante è stata pure socia, statuito da questo Consiglio (CGA n. 584/2024) non incide sulla valutazione del caso di specie.
Quella pronuncia si fondava su un errore di fatto specifico (l'inesistente misura cautelare contro S-, che costituiva l' incipit e lo snodo fondamentale della motivazione dell’interdittiva poi annullata), mentre nel presente caso il quadro indiziario presenta elementi autonomi e distinti, non inficiati da alcun errore fattuale, ma fondati su accertamenti oggettivi e documentati per come si vedrà in seguito.
II) LL questione dei limiti quantitativi.
La sentenza del Cga 352/2025.
La questione più delicata riguarda l'applicabilità dei principi della sentenza CGARS n. 352/2025, invocata dall’appellante, che è intervenuta sui limiti quantitativi per l’applicazione della informativa antimafia.
Nel caso di specie non trova applicazione il principio affermato dalla sentenza n. 352/2025, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto:
a) l'art. 83 comma 3-bis del D.Lgs. 159/2011, introdotto dalla Legge 161/2017, applicabile al caso in esame, prevede sempre l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia “ per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro ”.
b) dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che i contributi, provenienti da regimi di sostegno della politica agricola comune, illecitamente percepiti da S-, sorella e già socia di S-, odierna appellante, pari a euro 139.280,27 (comunque ben al di sopra delle soglie minime di legge) e parzialmente redistribuiti a quest’ultima, riguardavano terreni di proprietà della Regione Siciliana, illegittimamente occupati, come espressamente attestato dai funzionari regionali interpellati dalla polizia giudiziaria; circostanza quest’ultima che concorre a dimostrare la gestione clanica delle imprese gestite dalla famiglia S- S-, figlia di quest’ultima e già socia dell’appellante) e l’illecito arricchimento ai danni dello Stato e della CEE.
c) Nel caso dell’appellante, poi, il controllo è stato richiesto da Agea che gestisce fondi dello Stato, per un finanziamento pari ad euro 5.967,21. ossia per un importo comunque superiore alla soglia minima prevista dalla norma (euro 5.000).
La distinzione con il caso oggetto della sentenza n. 352/2025 è dunque netta: quella pronuncia riguardava la revoca di autorizzazioni amministrative per attività “sotto soglia” di un’impresa esercente il commercio di prodotti caseari, mentre questo caso coinvolge terreni demaniali regionali e fondi europei e statali, beneficiari di contributi che superano le soglie minime, ambito in cui il legislatore ha espressamente previsto, e dunque voluto, controlli antimafia sempre obbligatori e protocolli di legalità derogatori secondo quanto stabilito dal citato art 83-bis comma 1 del D.Lgs 159/2011, in vigore dal 15 settembre 2020.
III) LL solidità del quadro indiziario che ha dato la stura all’interdittiva.
È consolidato orientamento di questo Consiglio che l'informativa antimafia ha natura preventiva e non richiede la prova dell'infiltrazione mafiosa, ma solo la presenza di elementi sintomatici dai quali, secondo un giudizio prognostico di tipo probabilistico basato sul criterio del "più probabile che non", sia deducibile il pericolo di condizionamento dell'attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il quadro indiziario non si fonda su meri rapporti di parentela, ma su elementi concreti e oggettivi che, valutati unitariamente, giustificano il giudizio prognostico negativo del Prefetto:
- la condanna dell’appellante per truffa aggravata finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche costituisce un " reato spia " ai sensi dell'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, particolarmente significativo nel settore dei contributi agricoli;
- l'appellante risulta cointestataria del conto corrente su cui sono stati versati € 30.000 provenienti dai contributi europei illecitamente percepiti dalla sorella S-, per terreni demaniali regionali non nella sua disponibilità. Tale circostanza, lungi dal configurare un mero passaggio di denaro familiare, assume connotati sintomatici nella prospettiva probabilistica che governa le valutazioni antimafia;
- la partecipazione dell’appellante nella S- insieme a familiari coinvolti in attività illecite nel settore agricolo, in un ambito territoriale caratterizzato da pervasiva presenza del fenomeno mafioso (c.d. mafia dei S-);
- il procedimento penale per ricettazione, in cui risulta imputata insieme al marito S-, collegato all'operazione antimafia denominata “Mafia dei S-”, evidenzia l'inserimento dell'appellante nel sistema di cointeressenze economiche illecite oggetto delle indagini.
IV) LL presunta assenza di "conduzione collettiva" dell’impresa.
L'appellante sostiene genericamente l'assenza di una "conduzione collettiva" dell'impresa.
Come chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 2451/2024), l'informativa antimafia non richiede necessariamente la dimostrazione di una gestione unitaria, essendo sufficiente il rischio di condizionamento delle scelte imprenditoriali, anche indiretto, da parte della criminalità organizzata. Nel caso di specie, tuttavia, come si è avuto modo di spiegare (si veda il capo II. b) le cointeressenze economiche dell’appellante con altri soggetti controindicati e coinvolti nel sistema di truffe ai danni delle pubbliche amministrazioni, sono ben documentate e il contesto familiare in cui è inserita l’appellante è caratterizzato da coinvolgimenti in attività illecite in un settore, quello agricolo, fortemente permeato dal rischio di infiltrazioni da parte della mafia, particolarmente attiva nel contesto ambientale e geografico dei monti S-.
V) Sul contesto territoriale e settoriale.
Il contesto territoriale e settoriale rafforza ulteriormente la valutazione prefettizia.
Come evidenziato dalla Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività della DIA richiamata dalla difesa erariale, il settore agro-silvo-pastorale nella zona nebroidea si palesa particolarmente sensibile agli appetiti criminali delle consorterie locali, orientate all'accaparramento dei terreni agricoli e al drenaggio dei finanziamenti pubblici all'agricoltura.
In tale contesto, assumono particolare rilevanza gli elementi sintomatici di cointeressenza economica tra soggetti operanti nel medesimo settore e territorio che, nel caso di specie, sono stati specificatamente e in modo chiaro elencati nel provvedimento impugnato.
Si pensi per esempio alla redistribuzione tra i componenti del clan familiare, tra cui l’appellante, dei proventi illegittimamente percepiti dalla CEE (euro 139.280,27).
VI) LL proporzionalità della misura.
L'appellante non fornisce elementi idonei a confutare il quadro indiziario delineato, limitandosi a contestazioni generiche che non scalfiscono la solidità degli accertamenti prefettizi.
La valutazione dell'autorità di prevenzione appare quindi immune dai vizi dedotti, essendo basata su elementi concreti e non su mere supposizioni, e motivata adeguatamente quanto al giudizio prognostico sul rischio di infiltrazione secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia.
In conclusione, l'informativa antimafia interdittiva risulta legittimamente adottata in presenza di tutti i presupposti normativi e fattuali richiesti dalla disciplina di settore.
Il quadro indiziario, fondato su elementi concreti e oggettivi, giustifica dunque il giudizio prognostico negativo formulato dall'autorità prefettizia.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della delicatezza e complessità della materia trattata, per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER de SC, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
TO Lo ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Lo ST | ER de SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.