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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3877/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati: dott. ssa Maria Casaregola Presidente dott. ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3877/2021, promossa da
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv.to Saverino Parte_1 C.F._1
Pellino, c.f. , e dall'avv.to Anna Imbimbo, c.f. C.F._2 C.F._3
presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Venticano (AV), alla Via S. Maria n. 32, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
contro
c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to Rico Grieco, presso il cui studio C.F._5
elettivamente domiciliano, in Benevento, al viale Antonio Mellusi n. 89, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 398/2021, pubblicata il
24.02.2021.
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che e sono debitori nei confronti di della residua somma Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
di euro 21.000,00, oltre interessi.
Conclusioni per gli appellati: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 19.04.2019 convenne in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Benevento, e , premettendo che il 28.05.2003 Controparte_2 Controparte_1
1 aveva prestato ai convenuti - rispettivamente suo nipote e la di lui moglie - la somma di euro
30.000,00, perché questi ultimi avevano intenzione di acquistare una casa, ma non avevano i fondi necessari. La difesa dell'attore dedusse che i convenuti, solo in data 13.10.2016, avevano effettuato,
a titolo restitutorio, un parziale pagamento di euro 9.000,00, residuando ancora da pagare l'importo di euro 21.000,00, e concluse chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro
21.000,00, oltre interessi.
Si costituirono e , deducendo che avevano ricevuto in prestito da Controparte_2 Controparte_1
la sola minor somma di euro 9.000,00, somma che era stata debitamente restituita con Parte_1
bonifico del 13.10.2016. Eccepirono, in ogni caso, la prescrizione del diritto di credito azionato dall'attore e conclusero chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il giudice di primo grado, espletato l'interrogatorio formale su parte dei capitoli di prova articolati dall'attore, e ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale “in quanto generica e/o relativa a circostanze da provare con documenti”, rigettò la domanda dell'attore.
La decisione del primo giudice si fonda sui punti di motivazione che di seguito si sintetizzano.
1) L'attore non ha prodotto alcun contratto scritto relativo al prestito di euro 30.000,00 asseritamente elargito ai convenuti in data 28.05.2003. A sostegno probatorio del prestito l'attore ha depositato solo la seguente documentazione: a) un bonifico bancario di euro 30.000,00 da lui effettuato in data
28.5.2003 su un conto corrente bancario intestato ad;
b) un bonifico bancario di Controparte_1
euro 9.000,00 effettuato da sul conto corrente bancario intestato a e Controparte_1 Parte_1
, in data 13.10.2016, recante la causale “restituzione prestito”; c) una lettera di Controparte_3 messa in mora del legale dall'attore ricevuta dai convenuti in data 4.6.2018; d) una lettera raccomandata di risposta dei convenuti del 16.6.2018, con la quale questi ultimi contestavano la pretesa creditoria attorea di cui alla lettera di messa in mora.
2) Non vi è prova della stipulazione del contratto di mutuo, atteso che : a) il bonifico dell'attore di euro 30.000,00 del 28.5.2003 non costituisce prova del mutuo grazioso concesso ai convenuti, provando solo un versamento fatto sul conto di , senza indicazione della causale, e, Controparte_1
quindi, dal significato neutro;
b) a fronte della contestazione dei convenuti relativamente all'asserito mutuo di euro 30.000,00, l'attore null'altro ha provato;
c) il bonifico di euro 9.000,00 del 13.10.2016
“non appare necessariamente attinente al prestito dedotto in giudizio dall'attore, atteso che esso ha come causale “restituzione prestito” come se si trattasse di un bonifico totalmente e non parzialmente estintivo di un prestito ricevuto” e, in ogni caso, non ha alcun valore di riconoscimento del debito.
3) L'attore non ha provato di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione del diritto alla restituzione della somma che deduce di aver prestato in data 28/5/2003, e, quindi, il termine di prescrizione di dieci anni è maturato nel maggio del 2013 - prima dell'atto di messa in mora del
2 4.6.2018 - atteso che, non essendo stato allegato dall'attore quale fosse il termine di restituzione,
l'importo prestato poteva essere richiesto in restituzione sin dal giorno della asserita corresponsione della somma da parte di , vale a dire sin dal 28.5.2003. Parte_1
4) La mancanza di prova della concessione del prestito di euro 30.000,00 e, in ogni caso, la prescrizione del diritto alla restituzione non esercitato per oltre dieci anni, comporta il rigetto della domanda dell'attore.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui hanno resistito, Parte_1
costituendosi, e . Controparte_1 Controparte_2
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, la Corte, con provvedimento del 1° luglio 2024, comunicato in pari data, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Il motivo di gravame è rubricato: “Violazione ed erronea applicazione delle norme regolanti il contratto di mutuo. Violazione ed erronea valutazione della documentazione prodotta in atti nonché per avvenuta omessa ammissione della prova testimoniale e per omessa ammissione del deferito interrogatorio formale data la sua parziale disposizione.”.
L'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui statuisce che “l'attore non ha prodotto alcun contratto scritto relativo al prestito di euro 30.000,00 asseritamente fatto ai convenuti in data 28/5/2003”. Argomenta che il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra
(mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, non richiede “un documento scritto”, atteso che il contratto in questione può essere concluso anche in forma orale.
La difesa dell'appellante, sostiene, quindi, che “Il Tribunale partendo dal presupposto sbagliato che il mutuo doveva risultare per iscritto, compromette ogni sua ulteriore deduzione”; lamenta che non ha potuto provare la fondatezza della domanda di “ in quanto l'attività istruttoria è Parte_1
risultata monca per la mancata ammissione della prova testimoniale che serviva ad inquadrare e chiarire in fatto ed in diritto, la fondatezza delle proprie richieste”; censura la decisione del Tribunale di Benevento che ha ammesso “solo i capitoli contrassegnati con i numeri 1) e 3) del deferito interrogatorio formale con esclusione dei capitoli 2) e 4) ovvero dei capitoli chiave che avrebbero potuto dare un indirizzo definivo in favore dell'attore”.
Reitera quindi la richiesta di prova testimoniale e di interrogatorio formale dei convenuti/appellati sui capitoli 2) e 4).
Il motivo di gravame non coglie nel segno.
3 E invero la doglianza dell'appellante relativa alla dedotta possibilità di concludere il contratto di mutuo in forma orale, non si confronta con la ratio decidendi del primo giudice, che ha fondato la pronuncia di rigetto della domanda non già sulla circostanza che il contratto di mutuo non era stato stipulato in forma scritta ma sulla mancanza di prova della conclusione di tale contratto. Il riferimento alla mancata produzione di un contratto in forma scritta non è effettuato dal primo giudice al fine di escludere la possibilità della conclusione del contratto di mutuo in forma orale né al fine di escludere che la stipula di quest'ultimo potesse essere dimostrata attraverso altri mezzi di prova.
Difatti il primo giudice ha esaminato gli elementi probatori a sostegno della domanda attorea e ha condivisibilmente ritenuto che - a fronte della contestazione dei convenuti di aver ricevuto in prestito l'importo di euro 30.000,00 - il bonifico effettuato da , in data 28.05.2003, per Parte_1
l'importo di euro 30.000,00, non prova il prestito che l'attore assumeva di aver elargito ai convenuti, avendo tale bonifico un “significato neutro”, in mancanza dell'indicazione della causale, e che l'altro bonifico del 13.10.2016, effettuato da sul conto corrente di cui era cointestatario Controparte_1
, recante come causale “restituzione prestito”, non risulta univocamente riconducibile Parte_1
ad una parziale estinzione, da parte dei convenuti, della maggiore esposizione debitoria di euro
30.000,00, e non ha alcun valore di riconoscimento del debito.
Ne consegue che la suddetta doglianza è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n.2, c.p.c., atteso che l'appellante non allega sotto quale profilo sia viziata la motivazione del primo giudice nella parte in cui ritiene che la documentazione prodotta dall'attore non sia sufficiente a provare la conclusione di un contratto di mutuo.
Anche la reiterata richiesta di prova testimoniale è inammissibile, perchè l'appellante non deduce quale sia il vizio della pronuncia del primo giudice - resa con ordinanza del 10.12.2019 - di rigetto di tale richiesta, in quanto generica.
Va, altresì, dichiarata inammissibile la richiesta di interrogatorio formale con riferimento ai capitoli
2) e 4) che il primo giudice ha escluso, limitando l'ammissione dell'interrogatorio ai capitoli 1) e 3).
La Corte osserva che l'interrogatorio formale dei convenuti/odierni appellati sui capitoli 2) e 4) è inammissibile in quanto, anche in caso di risposta affermativa di questi ultimi, non risulterebbe provata alcuna circostanza rilevante ai fini della decisione, atteso che il capitolo 2) verte sulle ragioni che avrebbero indotto e a chiedere un prestito a , Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
rappresentate dalla necessità di acquistare una casa, ed il capitolo 4) (“ Vero è che a nulla valevano gli ulteriori solleciti”) ha ad oggetto l'infruttuosità delle ripetute richieste di pagamento riferite al preteso credito restitutorio.
Per quanto esposto l'appello va dichiarato inammissibile.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM 147/22.
4 La contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione giustifica la liquidazione dei compensi nella misura intermedia tra i minimi e i medi di tariffa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1°.1.2013), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore degli appellati, spese che si liquidano in euro 4.357,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 3 gennaio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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