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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere dott. Annalisa Giusti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 459 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 nata ad [...] l'[...], residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Medici e Alessandra Massari
-Appellante-
Contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Ancona, via Calatafimi 1, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Brandoni
-Appellato-
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 61/24 del Tribunale di
Ancona , pubblicata in data 27.5.2024;
nella camera di consiglio del 29.1.2025, la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, nel merito: in riforma della sentenza n. 61/2024 (n. cronol. 6099/2024) del Tribunale di Ancona, pubblicata il 27.5.2024,
in via principale: accertati i vizi dedotti e/o l'insussistenza della condotta contestata, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche dell' in data 23.2.20214, notificata in data Controparte_1
26.2.2024, con la sanzione disciplinare della radiazione con essa comminata alla dott.ssa accertati i vizi dedotti e/o Parte_1
l'insussistenza della condotta contestata, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche dell' in data 23.2.2024-27.3.2024, Controparte_1 notificata in data 27.3.2024, con la sanzione disciplinare della radiazione ivi indicata;
in via subordinata: ritenuta l'eccessività e la sproporzione della sanzione disciplinare della radiazione di cui alla deliberazione del
Consiglio Regionale delle Marche dell' in data Controparte_1
23.2.20214, notificata in data 26.2.2024, e alla deliberazione del delle dell' in data Parte_2 CP_1 Controparte_1
23.2.2024-27.3.2024, notificata in data 27.3.2024, applicare nei confronti della dott.ssa in luogo della radiazione, Parte_1 la sanzione disciplinare dell'avvertimento o della censura ovvero, in via di estremo subordine, della sospensione dell'esercizio professionale per giorni dieci o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia nei limiti di cui all'art. 26 L. 56/1989.
Con rimborso del contributo unificato e vittoria del compenso del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese forfettarie, Cpa e
Iva come per legge.
Per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare irricevibile, inammissibile, improponibile-improcedibile e comunque infondato il ricorso in oggetto promosso dalla Dott.ssa Parte_1
, e quindi respingerlo comunque con qualsiasi statuizione e
[...] così ogni avversa domanda, richiesta, pretesa e conclusione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Per la Procura intervenuta:
“rilevato che le censure avanzate dall'appellante nei confronti della sentenza appaiono infondate: in particolare la pretesa violazione del principio del “ne bis in idem” risulta insussistente trattandosi all'evidenza di addebiti riferiti a persone offese diverse rispetto a quella presa in considerazione nel primo provvedimento;
che le altre censure di tipo procedurale proposte non appaiono proponibili con riferimento ad un procedimento disciplinare, come correttamente evidenziato in sentenza;
che infine, stante la gravità degli addebiti, non appare sostenibile la sproporzione della sanzione comminata;
chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia rigettare il ricorso e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 61 pubblicata il 27.5.2024, il Tribunale di Ancona rigettava i ricorsi, poi riuniti, proposti, ai sensi degli articoli 17 e seguenti e 26 della legge 56/1989, dalla dott.ssa Parte_1 avverso la deliberazione del 23.2.2024 (dispositivo) e la successiva deliberazione del 27.3.2024, ovvero il provvedimento finale, con cui il le Controparte_2 comminava la sanzione disciplinare della radiazione per la violazione degli artt. 3, 4, 5, 11 e 28 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani.
Avverso la predetta decisione di primo grado ha proposto appello la dott.ssa affidandosi ai motivi di doglianza, di seguito Parte_1 sintetizzati:
1. violazione dell'art. 14 del Regolamento disciplinare: perché la delibera del 23.2.2024, con la quale l'Ordine le ha comminato la sanzione della radiazione a decorrere dalla stessa data non contiene tutti i requisiti prescritti dalla norma e la successiva delibera del 27.3.2024, è stata adottata quando oramai la sanzione era stata irrogata, con conseguente consumazione del potere disciplinare.
2. violazione del principio del ne bis in idem, in quanto i fatti costitutivi della seconda azione disciplinare erano gli stessi che avevano portato all'irrogazione della sanzione della sospensione per sei mesi all'esito del primo procedimento disciplinare.
3. errata valutazione delle prove con conseguente errata affermazione della responsabilità deontologica dell'iscritta.
4. eccessività e sproporzione della sanzione comminata rispetto all'addebito contestato
Si è costituito in giudizio il Consiglio dell' Controparte_3
per resistere e chiedere la conferma della sentenza
[...] impugnata.
In data 8.11.2024, la Procura Generale presso la Corte di Appello ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 27.1.2025 le parti hanno precisato, mediante note scritte di trattazione, le rispettive conclusioni e la Corte, nella camera di consiglio del 29.1.2024, ha trattenuto la causa per la decisione.
Esaminando il primo motivo di appello, la ricorrente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto l'illegittimità della delibera del 23.2.2024, con la quale l'Ordine le ha comminato la sanzione della radiazione a decorrere dalla stessa data e della successiva delibera del 27.3.2024, adottata quando oramai la sanzione era stata irrogata, per violazione dell'art. 14 del Regolamento disciplinare.
In particolare, deduce che l'art. 14 del Regolamento disciplinare dell' prevede che “la deliberazione Controparte_1 viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria dell'Ordine, entro il termine di 90 giorni dalla chiusura del dibattimento”, che detto provvedimento debba essere notificato alle parti nel termine di 20 giorni dal deposito e che contenga i requisiti di cui alle lettere da a) a h) del medesimo articolo 14, mentre, nel caso in esame, nella delibera del 23.2.2024, veniva comminata la sanzione della radiazione con effetto dalla stessa data, prevedendosi, nel contempo, che “il Consiglio provvederà con apposito e successivo atto agli adempimenti di cui all'art. 14 del Regolamento Disciplinare. Motivazioni entro 90 gg.”, come poi effettivamente fatto con la successiva delibera del 27.3.2024.
Ebbene, secondo la ricorrente, l'Ordine professionale di appartenenza avrebbe utilizzato un iter procedimentale del tutto difforme da quello previsto nel regolamento, che non consente di scindere la deliberazione della sanzione in due fasi, con la conseguenza che la prima delibera del
23.2.2024 sarebbe illegittima perché manchevole dei requisiti formali di cui all'art 14 lettere d), f), h) del regolamento disciplinare, con conseguente consumazione del potere disciplinare, tale da travolgere il provvedimento finale del 27.3.2024.
Nel caso che ci occupa, il dispositivo della decisione assunta dall'Ordine professionale, immediatamente esecutivo, contenente la sanzione applicata, con espressa indicazione che si sarebbe provveduto “con apposito e successivo atto gli adempimenti di cui all'art. 14 del regolamento”, è stato letto in udienza alla presenza delle parti (ivi compreso il difensore della ricorrente), che hanno firmato il verbale e ricevuto copia dello stesso e, quindi, notificato alla ricorrente tramite
PEC in data26/02/2024 (doc. 15 allegato al fascicolo di primo grado della resistente).
Le motivazioni sono state stilate nel provvedimento finale depositato, entro il termine di 90 giorni, in data 27/03/2024 e notificato in pari data alla ricorrente (doc. 1 allegato al fascicolo di primo grado della resistente).
Ebbene, correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la deliberazione della sanzione in due fasi non sia idonea a determinare l'inefficacia/inesistenza del provvedimento, dal momento che gli effetti del dispositivo sono stati assorbiti dall'adozione del provvedimento finale, per cui la dedotta irregolarità, qualora ravvisabile, non può travolgere il provvedimento finale in cui si è estrinsecato il potere del
Consiglio dell'Ordine di applicare la sanzione disciplinare, potere che viene meno soltanto alla decorrenza del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 del regolamento per la pubblicazione delle deliberazione.
Dall'altro canto, ribadita la non contestata natura amministrativa del procedimento disciplinare, deve evidenziarsi che non si ravvisa alcuna lesione della sfera giuridica della ricorrente, come dedotto nell'atto di appello sul presupposto che la sanzione della radiazione è stata comminata con la delibera del 23.2.2024 a decorrere dalla stessa data, atteso ben avrebbe potuto la dott.ssa impugnare Parte_1 tempestivamente ed in via cautelare d'urgenza la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio dell'Ordine chiedendone l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva, per poi impugnare il provvedimento finale con le motivazioni nei termine di legge, essendo pacifico che « La piena conoscenza - cui fa riferimento l'art. 41, comma
2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell'impugnazione - non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che - per individuare il dies a quo di decorrenza - basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti» (Consiglio di Stato sez. V, 17/10/2024,
n.8316 e sez. V, 28.6.2024, n. 5771).
Ne discende l'infondatezza del motivo in esame.
Con il secondo motivo di appello, la dott.ssa ha censurato Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la nullità e/o l'illegittimità della deliberazione e della sanzione disciplinare per violazione del principio del ne bis in idem.
In particolare, nel marzo 2023, l'appellante veniva sottoposta a procedimento disciplinare a seguito di un esposto presentato nei suoi confronti all'Ordine di appartenenza dalla sua ex paziente
[...]
(doc. 1 fascicolo di primo grado n. 1009/2024 R.G. - all. b), CP_4 all'esito del quale il Consiglio dell' Controparte_1 comminava all'iscritta, ritenuta responsabile delle condotte contestate
(violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 11 e 28 del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani), la sanzione della sospensione dell'esercizio professionale per sei mesi e, a seguito di detto procedimento disciplinare, la commissione deontologica avviava d'ufficio, ai sensi dell'art 10 del regolamento disciplinare, la fase istruttoria pre-procedimentale, in virtù di quanto era emerso dalla prova testimoniale ivi espletata e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese dal sig. , dalle quali emergevano ulteriori profili Testimone_1 di responsabilità deontologica della dott.ssa nei confronti Parte_1 del Sig. e di altri pazienti. TE
Ritiene l'appellante, allora, che la sentenza impugnata avrebbe errato nel non ritenere la violazione del principio del ne bis in idem, dal momento che le condotte che hanno interessato il signor TE sono le medesime che hanno riguardato la signora
[...] [...] e rappresentato gli elementi costitutivi della prima azione CP_4 disciplinare.
Il principio del ne bis in idem, consacrato in sede penale dall'art. 649
c.p.p., ed applicabile alla sanzione disciplinare rispetto alle pronunce pregresse aventi la medesima natura, esclude un secondo giudizio con riguardo al “medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze".
Ai fini della preclusione per il "medesimo fatto", ai sensi della norma de qua, occorre avere riguardo al fatto storico alla stregua degli elementi che lo individuano, costituiti dalla condotta, dall'evento naturalistico, ove esistente, e dal relativo nesso causale (Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2018, n. 50496).
Si puntualizza, quindi, che il meccanismo della preclusione connessa al principio del ne bis in idem esige, ai fini dell'identità del fatto, la corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona
(Cass. pen., sez. II, 31 ottobre 2018, n. 52606; Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2018, n. 50496, cit.; Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2018, n.
25651; Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 21994; Cass. pen., sez,
III, 19 dicembre 2019, n. 9988).
Ne discende che il presupposto necessario per ravvisare la violazione del ne bis in idem è l'esistenza di illeciti e sanzioni di natura distinta per lo stesso fatto e non anche non di un illecito e sanzione per un fatto diverso.
Nel caso in esame, dunque, l'appellante è stata sanzionata, nel primo procedimento disciplinare, per le condotte serbate nei confronti della sola signora , mentre, nel procedimento disciplinare oggetto CP_4 del presente giudizio, si discute di condotte analoghe tenute nei confronti di diverso paziente, per cui è pacifico che ci si trovi al cospetto di fatti storici diversi e che l'ingerenza dell'appellante nella sfera giuridica di diversi soggetti abbia determinato ulteriori eventi deontologicamente rilevanti.
Né può ritenersi, come pure l'appellante fa, che ci si troverebbe al cospetto della medesima condotta solo per il fatto che sia la CP_4 che il presero parte alla cena del 9.10.2021 ed ai successivi TE incontri conviviali presso l'abitazione della dott.ssa essendo Parte_1 evidente che, a prescindere dal fatto che la condotta de qua integra la sola violazione dell'art 28 del regolamento, mentre tutte le ulteriori violazioni ascritte concernono condotte diverse tenute nei confronti dei singoli pazienti nel corso delle terapie individuali, in ogni caso, l'aver tenuto la medesima condotta di commistione tra il ruolo professionale e la vita privata nei confronti di soggetti distinti implica, comunque, una diversità del fatto nel senso sopra specificato.
Con il terzo motivo di appello, viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto l'illegittimità della sanzione applicata per errata valutazione delle prove poste a base del procedimento disciplinare: in particolare, l'appellante deduce che l'unico testimone escusso nel corso del procedimento è stata
[...]
, ovvero il soggetto che aveva presentato all'Ordine CP_4 professionale l'esposto da cui era scaturito il primo procedimento disciplinare, sicché dovrebbe trattarsi di testimone inammissibile o, quanto meno, palesemente inattendibile.
Sul punto, deve condividersi quanto affermato dal giudice di primo grado in merito alla piena attendibilità della testimone , CP_4 avendo la stessa, sentita dal Consiglio dell'Ordine, ribadito, in maniera lineare e coerente, quanto dichiarato nel corso del primo procedimento disciplinare, dichiarazioni corroborate, peraltro, da quanto riferito, sempre nell'ambito del primo procedimento disciplinare, dal signor come valorizzate anche dal Tribunale di Ancona nella sentenza TE irrevocabile n. 374/2024, resa con riguardo al primo provvedimento disciplinare assunto nei confronti dell'odierna appellante.
Nulla osta, dunque, alla valorizzazione, come una delle fonti di prova, di una sentenza intervenuta tra le stesse parti, tenuto conto dei generali principi processuali, applicabili anche nel processo amministrativo, dell'atipicità dei mezzi di prova, nonché del libero convincimento del giudice, che implicano la possibilità di valorizzare, in sede di prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, anche sentenze intervenute in relazione ad altri fatti, venendo in tale caso la sentenza in rilievo non per gli effetti suoi propri (forza di giudicato, effetti esecutivi, ecc.), ma come elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che forma oggetto dell'accertamento giudiziale, da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Non coglie peraltro nel segno la contestazione mossa dall'appellante in merito al fatto che il invitato dal Consiglio a fornire una TE dettagliata relazione scritta sulle circostanze di rilievo, non lo abbia fatto, atteso che tale libera scelta del dichiarante non osta comunque alla valorizzazione di quanto dallo stesso già riferito, trattandosi comunque di un elemento istruttorio liberamente valutabile, in considerazione del fatto che le domande e le risposte rese dal TE sono state interamente trascritte nella delibera di apertura del procedimento disciplinare, sicché l'appellante era stata messa nelle condizioni di poter prendere specifica posizione e fornire elementi contrari.
A ciò comunque deve aggiungersi che giammai la difesa dell'odierna appellante ha contestato, sia in fase istruttoria pre-procedimentale che nel corso dell'intero procedimento disciplinare le circostanze di fatto e gli addebiti nel merito che sono stati formulati e rivolti dall'Ordine, non essendosi peraltro la stessa neppure presentata, seppure espressamente e ripetutamente convocata, in nessuna delle tre udienze disciplinari, contestazione che, peraltro, non risulta aver fatto neppure nel corso del giudizio di primo grado, né ha mai fornito elementi a dimostrazione della correttezza del proprio comportamento e, conseguentemente, dell'erroneità delle valutazioni effettuate dal
Consiglio.
Ne discende l'infondatezza della censura mossa.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto l'eccessività e la sproporzione della sanzione comminata rispetto all'addebito contestato.
A tal riguardo, va innanzitutto evidenziato che, «nei procedimenti disciplinari a carico di psicologi, l'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi della L. n. 56 del 1989, art. 26, è rimesso all'ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente al giudice di sostituirsi al
Consiglio dell'ordine nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, ove si riveli un palese sviamento di potere, ossia l'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito». (Cassazione civile sez. II, 24/01/2023, n.2032 e, nello stesso senso, Cassazione civile sez. II, 22/07/2024, (ud. 27/06/2024, dep. 22/07/2024), n.20096)
Ciò premesso, appare evidente che la decisione assunta dall'Ordine professionale non possa in alcun modo ritenersi irragionevole, essendo stato precisato che l'applicazione della sanzione della radiazione della Dott.ssa all'albo, deriva proprio dalla violazione reiterata di Parte_1 più principi cardine dell'attività professionale, violazione che ha arrecato grave pregiudizio per l'intera categoria professionale, screditandone la serietà.
L'appellante, infatti, mediante l'organizzazione di cene a cui prendevano parte anche il suo paziente, ed altre persone TE sottoposte a terapia non ha evitato, in violazione dell'art. 28, comma
1, del Codice deontologico, "commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione", creando una serie di interferenze dannose per il paziente;
ha, poi, in violazione dell'art 4 del codice deontologico, esposto e condiviso con i pazienti la propria posizione ideologia, antiscientifica, su diversi argomenti, arrivando a proporre e a coinvolgere i pazienti in un progetto di villaggio per i non vaccinati, che includeva la possibilità di vivere tutti i non vaccinati assieme lontano dal resto degli “zombie vaccinati rettiliani”, ponendo così in essere una condotta con cui ha reso edotto il paziente del proprio sistema di valori e, come tale, idonea ad influenzare le scelte del paziente;
ha proposto ed impiegato metodologie antiscientifiche ponendo anche a grave rischio la salute dei pazienti, suggerendo la pericolosità del vaccino anti sars 2,e proponendo l'avvio di un rapporto con una “sciamana” ed arrivando a prospettare l'instaurazione di un progetto di vita comune fuori da ogni realtà scientifica, arrivando a violare il segreto professionale, condividendo con la sciamana i contenuti della psicoterapia Pt_3 del violando, gravemente il rapporto di fiducia tra psicologo e TE paziente che è una pietra miliare della professione esercitata.
A fronte di tali plurime violazioni, reiterate nei confronti di più pazienti, appare ragionevole che l'Ordine di appartenenza abbia irrogato la più grave delle sanzioni, dal momento che l'appellante ha esercitato la professione violandone ripetutamente i principi cardine ed esponendo i propri pazienti a potenziali gravi danni per la salute psicologica;
la circostanza, poi, per cui non si è trattato di un episodio isolato, come poteva essere quello che ha portato alla prima sanzione disciplinare, ma di una condotta professionale consolidata, reiterata e lesiva di numerosi principi tipizzati dal codice deontologico, giustifica l'applicazione della sanzione più afflittiva.
Si concorda, quindi, con il primo Giudice nel ritenere che il Consiglio dell'Ordine non abbia usato il proprio potere disciplinare per finalità diverse da quelle consentite, dovendosi, da ultimo, evidenziare che non
è neppure necessario che il giudice, nel controllo sulla legittimità della sanzione disciplinare, prenda in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpata (quale, ad esempio, la sua incensuratezza), tanto più se sprovvisti di decisività, e cioè di idoneità a determinare ex necesse, ove esaminati, una diversa decisione.
Ne discende che l'appello andrà rigettato.
In considerazione della natura sostanzialmente contenziosa del procedimento e della soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere all' le spese Controparte_1 del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 10-3-2014 n. 55
Va dato atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 61 del 27.5.2024 del Parte_1
Tribunale di Ancona, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellata per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 5809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico