Articolo 5 della Legge 11 ottobre 1986, n. 699
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 novembre 1986
Art. 5.
Sono altresi' vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del personale e' pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica provinciale.
Entrata in vigore il 12 novembre 1986