Articolo 5 della Legge 4 luglio 2024, n. 102
Articolo 4
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30 luglio 2024
Art. 5. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 30 luglio 2024