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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/05/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2112/2024
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
tra
Parte_1
APPELLANTE
e
[...]
Controparte_1
APPELLATE
All'udienza del 21/05/2025 ore 9.24 avanti al dott. Andrea Ghio compaiono:
-per parte appellante l'Avv. Valerio Donato;
Pt_1
-per parte appellata , l'Avv. Francesca Comacchio. Controparte_1
Nessuno compare per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
per Parte_1
• come da ricorso in appello;
per Controparte_1
• come da memoria di costituzione in appello.
Il giudice ordina la discussione della causa e all'esito della stessa – durante la quale i difensori illustrano le ragioni a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano – si ritira in camera di consiglio, autorizzando le parti a non presenziare al momento della lettura del provvedimento
All'esito della camera di consiglio, nessuno compare, il giudice pronuncia sentenza ex art. 437
c.p.c. con motivazione contestuale dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
Pag. 1 a 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
in funzione di Giudice di appello
Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
21.5.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2112/2024 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Valerio Donato
APPELLANTE
contro
, cod. fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Comacchio
e cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Cennamo
APPELLATE
conclusioni delle parti per parte appellante ST
IN VIA PRINCIPALE: in riforma dell'impugnata Sentenza annullare, per le ragioni suesposte, l'ingiunzione fiscale n. 118/23 del 29/03/23 emessa da nella CP_1 parte relativa al verbale Verbale n. 55/V/2021 del Comune di accertando che il CP_1 pagamento effettuata dalla ricorrente in data 3 giugno 2021 ha estinto in misura ridotta il suddetto verbale poiché tempestivo ovvero tardivo ma scusabile per errore imputabile al comune di stesso e dichiarare altresì che gli Enti opposti non hanno diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forzata sui beni della ricorrente in relazione al predetto verbale;
Pag. 2 a 11 IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti, onorari e quant'altro ex lege di ambo i gradi di giudizio.
per parte appellata Controparte_1
- In via preliminare, dichiarare improcedibile l'appello avversario, per violazione dell'art.435 co.
2-3 c.p.c. per i motivi esposti in atti;
- Nel merito, rigettare le domande della sig.ra poiché del tutto infondate, sia in Pt_1 fatto che in diritto, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione fiscale n.2023/118 del 29.03.2023 cod. ident. 412, nella parte relativa al verbale CP_1
n.55/V/2021 emesso dalla Polizia Locale del Comune di , condannando la sig.ra CP_1 al pagamento dell'importo dovuto ivi indicato;
Pt_1
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali.
per parte appellata Controparte_1
In via pregiudiziale dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c
Rigettare l'appello proposto da parte attrice per i motivi sopra esposti;
Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese del presente giudizio, con Parte_1 attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo;
In subordine, si chiede all' Ill.mo Tribunale adito di compensare integralmente le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio tra parte appellante e concessionario.
*
oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace – omesso rispetto dei termini a comparire – procedibilità – opposizione a ingiunzione fiscale
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. riceveva in data 23.5.2023 la notificazione dell'ingiunzione fiscale ex r.d. Parte_1
639/1910 n. 2023/118 del 29.3.2023 cod. ident. 412 dall'importo complessivo di € 873,97. Tale ingiunzione veniva emessa da quale concessionario per i servizi di riscossione Controparte_1 tributi ed entrate patrimoniali del ed era riferita, tra gli altri, per € 376,30 alla Controparte_1 sanzione per violazione del codice della strada accertata dal con verbale n. Controparte_1
55/V/2021 del 4.3.2021.
proponeva, quindi, opposizione all'ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 n. Parte_1
2023/118 del 29.3.2023 avanti al Giudice di Pace di Ivrea allegando che:
a) il verbale n. 55/V/2021 di accertamento della violazione del codice della strada era stato emesso in data 4 marzo 2021 e indicava come data di notifica il 3 aprile 2021;
Pag. 3 a 11 b) in data 3 giugno 2021 aveva provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta (€
303,00);
c) nonostante l'avvenuto pagamento della sanzione, il Comune di richiedeva, per la CP_1 stessa violazione, ulteriori € 218,00, oltre € 84,30 per maggiorazione semestrale e € 11,00 per spese di notifica.
1.1. si opponeva quindi all' ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 n. 2023/118 per i Parte_1 seguenti motivi:
− nullità dell'ingiunzione in quanto non riporta le modalità di proposizione del ricorso giurisdizionale omettendo di indicare i termini e il giudice competente;
− avvenuta estinzione della sanzione di cui al verbale n. 55/V/2021 in ragione del pagamento in misura ridotta effettuato in data 3 giugno 2021, con conseguente insussistenza di ulteriori crediti del per la sanzione di cui al verbale n. 55/V/2021. Controparte_1
2. Costituitosi in primo grado, il chiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_1 evidenziando che il verbale n. 55/V/55 era stato notificato a in data 10 marzo 2021 e, Pt_1 conseguentemente, il termine di 60 giorni per l'estinzione della sanzione mediante il pagamento nella misura minima era scaduto il 9 maggio 2021, con conseguente tardività del pagamento effettuato il 3 giugno 2021.
3. In primo grado si costitutiva altresì Controparte_1
4. Il Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza n. 818/2023 pubblicata il 25.1.2024 (RG 1960/2023), rigettava il ricorso di sulla base della seguente motivazione: Pt_1
«Il giorno 11.12.2020, alle ore 08.10 circa, in Burolo (TO), presso l'intersezione semaforica S.P. 228 – Via Friuli direzione Vercelli, il veicolo Alfa Romeo tg.DT821ZX proseguiva la marcia, nonostante il semaforo rosso.
L'infrazione veniva rilevata tramite il dispositivo automatico omologato Vista Red. A seguito di tale infrazione veniva redatto dalla polizia municipale di il verbale n.387/V/2020 CP_1 notificato, a mezzo servizio postale, in data 28.12.2020 alla sig.ra , con Parte_1 contestuale invito a comunicare i dati del conducente ai sensi dell'art.126 bis co.2 C.d.S.
Non avendo la ricorrente effettuato la comunicazione dei dati del conducente, veniva elevato a suo carico il verbale di contestazione n.55/V/2021 del 04.03.2021, notificato il 10.03.2021 per violazione dell'art. 126 bis cds.
Con comunicazione e-mail del 19.05.2021 la sig.ra a mezzo del proprio legale, Pt_1 chiedeva al l'annullamento in autotutela del verbale essendo per essere Controparte_1 stata in isolamento Covid dal 28 dicembre al 17 gennaio.
Tale istanza non veniva accolta dal in quanto la condizione di isolamento Controparte_1
Covid non avrebbe impedito alla ricorrente di inoltrare i dati richiesti tramite posta
Pag. 4 a 11 elettronica o, quanto meno, di contattare telefonicamente l' ufficio per concordare una soluzione.
[... La sig. effettuava il pagamento parziale dell'ingiunzione versando al Comune Pt_1
€.303,00, somma che veniva trattenuta a titolo di acconto . CP_1
Il , con comunicazione 15.06.2021, avvertiva la sig.ra che l'importo Controparte_1 Pt_1 dovuto era €.595,00 e la invitava a versare la differenza €.292,00.
Non essendo intervenuto il pagamento della differenza veniva quindi notificata alla sig. l'ordinanza impugnata in questa sede. Pt_1
Venendo alle eccezioni sollevate da parte ricorrente si osserva quanto segue.
In punto incompetenza territoriale non è dato comprendere cosa abbia inteso parte ricorrente.
La competenza è del Giudice di Pace di Ivrea essendo la violazione del codice della strada commessa in . CP_1
In ordine alla nullità dell'ingiunzione di pagamento, in quanto non riporterebbe le modalità ed i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, si osserva che il provvedimento impugnato indica il termine per l'impugnazione e il Giudice competente per l'impugnazione .
In ordine all'estinzione della sanzione per pagamento in misura ridotta nei termini , la tesi della ricorrente secondo la quale la sig. avrebbe tempestivamente oblato l'infrazione Pt_1 non può essere accolta.
Il verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente, come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto da parte resistente e da specifica dichiarazione di conferma di
[...]
, è stato ricevuto dalla ricorrente il 10.03.2021. CP_2
Da tale data, quindi, decorre il termine di 60 giorni per pagare la sanzione pecuniaria al minimo edittale €.303,00 e cioè fino al 09.05.2021.
Pertanto il pagamento avvenuto in data 3/06/21 non è tempestivo.
Il verbale quindi è divenuto titolo esecutivo per la metà del massimo edittale oltre spese.
Il ricorso deve essere rigetto.
Le spese debbono essere compensate alla luce del fatto che, sebbene correttamente come esposto dal ai fini della decorrenza del termine di impugnazione ciò che Controparte_1 rileva è la data di notifica del verbale, in ogni caso lo stesso riporta la data di emissione dello stesso con inversione del giorno/mese (tipico del sistema americano), cosa che ha indubbiamente generato confusione nella ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Determina la somma da pagare in euro 873.97.
Pag. 5 a 11 Compensa le spese. »
5. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
(i) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver determinato la somma da pagare in € 873,97 nonostante oggetto della controversia fosse esclusivamente il credito indicato nell'ingiunzione ex r.d. 639/1910 n. 2023/118 del 29.3.2023 relativo al verbale n. 55/V/2021 di accertamento della violazione del codice della strada;
(ii) erronea individuazione della data di avvenuta notifica del verbale n. 55/V/2021 in quanto in esso è indicato il “03/04/2021” come data di avvenuta notifica e, pertanto, il pagamento effettuata in data 3 giugno 2021 avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo con conseguente integrale estinzione del debito da parte di in ogni caso, il pagamento effettuato il 3 Pt_1 giugno 2021 avrebbe dovuto essere considerato tempestivo essendo stata TO indotta in errore sulla data di effettuazione della notificazione del verbale n. 55/V/2021 in ragione delle risultanze dello stesso.
6. Il Tribunale fissava con decreto udienza – sostituita dal deposito di note scritte – al 6.11.2024.
Con note scritte sostitutive dell'udienza depositate in data 3.11.2024 l'appellante Pt_1 rappresentava di aver eseguito una notificazione agli appellati del ricorso in appello (senza tuttavia notificare anche il decreto di fissazione di udienza) nel mese di luglio 2024 e di aver provveduto a nuova notificazione del ricorso in appello unitamente (questa volta) al decreto di fissazione udienza senza tuttavia rispettare i termini a comparire;
l'appellante chiedeva quindi, in caso di mancata costituzione delle appellate, di “concedersi nuovo termine e fissazione di nuova udienza”.
Nessuna delle appellate si costituiva.
Il Tribunale fissava quindi nuova udienza di discussione – sostituita dal deposito di note scritte – al 19.2.2025, assegnando a parte appellante termine perentorio fino al 30.11.2024 per la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
7. Il si costituiva in appello mediante deposito di memoria in data 7.2.2025. Controparte_1
In rito, il eccepiva l'improcedibilità dell'appello in quanto l'appellante non Controparte_1 aveva rispettato i termini di cui all'art. 435, commi 2 e 3, c.p.c. avendo provveduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza solo tre giorni prima dell'udienza stessa (6.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte).
Nel merito, il chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
8. si costituiva in appello mediante deposito di memoria in data 6.2.2025. Controparte_1
In rito, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto con ricorso CP_1 anziché con atto di citazione.
Nel merito, chiedeva respingersi l'appello. Controparte_1
Pag. 6 a 11 *
9. Sul rito – e, conseguentemente, sulla forma dell'atto introduttivo (citazione o ricorso) – del presente giudizio di appello si osserva quanto segue.
La controversia promossa in primo grado dall'odierna appellante è l'opposizione avverso Pt_1 ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 emessa dal concessionario per i servizi di Controparte_1 riscossione tributi ed entrate patrimoniali del;
tale ingiunzione è stata emessa Controparte_1
(anche) a tutela del credito del derivante dal verbale di accertamento n. Controparte_1
55/V/2021 del 4.3.2021 per violazione del codice della strada.
Si premette che «ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al r.d. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 44 del 1997, essendo tale affidamento consentito dall'art. 4, comma 2 sexies, del d.l. n. 209 del 2002, del quale non è intervenuta l'abrogazione - pure inizialmente disposta dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 70 del
2011, conv. con mod. nella l. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata» (Cass. II, 21 marzo 2019, n. 8039, Rv. 653158 – 01 e Cass. II, 28 settembre 2017, n. 22710, Rv. 645567 – 01; principio ribadito da Cass. III, 26 luglio 2023, n.
22722 in motivazione par. 1.2).
Ciò posto, l'art. 32 d.lgs. 150/2011 prevede che «le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo
3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione».
Nel giudizio di primo grado, tuttavia, non è stato seguito il rito ordinario di cognizione, bensì il rito del lavoro previsto dall'art. 2 d.lgs. 150/2011 nonché dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011, come risulta dal decreto di fissazione udienza del Giudice di Pace del 17.3.2023; ciò risulta altresì evidente dal verbale dell'udienza del 7.12.2023 da cui risulta che il Giudice di Pace ha deciso la controversia mediante la redazione del solo dispositivo (cfr. quanto indicato nella sentenza appellata “In data 7/12/23 Il Giudice tratteneva la causa a decisione redigendo il dispositivo”).
In tale contesto, l'appello doveva essere proposto con ricorso, ossia nella forma prevista per l'atto introduttivo nel rito del lavoro. Ciò in ragione del principio dell'ultrattività del rito, più volte affermato dalla Corte di legittimità: «Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione
Pag. 7 a 11 esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice» (Cass. VI-3, 9 agosto 2018, n. 20705, Rv. 650484 - 01).
Correttamente, quindi, ha introdotto il presente giudizio di appello secondo il rito del Pt_1 lavoro e, dunque, con ricorso (e non atto di citazione).
Il presente giudizio di appello, inoltre, deve proseguire nelle forme del rito del lavoro, non essendo più possibile il mutamento del rito. Sul punto si richiama quanto affermato dalla Corte di legittimità: “L'art. 4, comma [2], decreto legislativo 11 settembre 2011, n. 150, prevede che il giudice, anche d'ufficio, può «non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» disporre il mutamento del rito e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme sul rito precedente al mutamento cioè del rito errato introdotto dall'opponente. Sussiste, quindi - come del resto rilevato anche dalla Relazione illustrativa - «una rigida barriera temporale (la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice) oltre la quale è precluso pronunciare il mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del giudicante, similmente alla disciplina della competenza territoriale».
Nel caso in esame, l'errore di rito non è stato tempestivamente rilevato dal Giudice di pace e, pertanto, non poteva più essere ravvisato dal Tribunale in funzione di giudice d'appello” (Cass.
III, 26 maggio 2020, n. 9847, in motivazione).
10. L'appello è procedibile.
Si premette che, in effetti, le notificazioni effettuate dall'appellante in data 25.7.2025 (cfr. produzioni effettuate dall'appellante in data 9.5.2025) presentano plurimi vizi. In tali pec non solo non è presente il decreto di fissazione dell'udienza del 6.11.2024 (sostituita con il deposito di note scritte) – vizio che atterrebbe esclusivamente alla vocatio in ius con conseguente diritto dell'appellante all'assegnazione di termine per la rinnovazione della notificazione con sanatoria ex tunc (arg. ex Cass. III, 17 luglio 2023, n. 20601) – ma non è nemmeno presente la relata di notifica, circostanza che consente di dubitare di poter qualificare tali pec come “notifiche”.
Nel caso di specie è, tuttavia, dirimente osservare che l'appellante ha effettuato una nuova notificazione in data 3.11.2024 agli appellanti e in tale ultimo caso ha provveduto a notificare sia il ricorso in appello che il decreto di fissazione dell'udienza del 6.11.2024 (ed è, inoltre, presente la relata di notifica).
In ragione della notificazione effettuata in data 3.11.2024, si verte quindi nell'ipotesi in cui l'appellante provvede alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza senza assicurare il rispetto termine di 25 giorni (liberi: cfr. Cass. VI-L, 3 agosto 2016, n. 16110, Rv.
640862 – 01) di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c.
Ebbene, tale ipotesi è già stata esaminata plurime volte dalla Corte di legittimità che ha espresso i qui condivisi principi secondo cui:
Pag. 8 a 11 − «Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell'appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.» (Cass. VI-L, 12 settembre 2018, n. 22166, Rv. 650502
- 01);
− «Nel rito del lavoro, all'inosservanza del termine a comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c., consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine "ab initio" insufficiente.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in presenza di una notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza eseguita appena 14 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello, ritenendo ostativo alla concessione di un nuovo termine per la notifica il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.)»
(Cass. VI-L, 13 maggio 2019, n. 12691, Rv. 654014 – 01).
Alla luce di tali principi, a fronte di una notificazione eseguita senza osservare il termine libero di
25 giorni di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c. e a fronte della mancata costituzione delle appellate, doveva essere disposta la rinnovazione della notificazione e ciò è proprio quanto disposto con il provvedimento del 7.11.2024 con cui è stato assegnato all'appellante termine perentorio fino al
30.11.2024 per l'esecuzione di tale incombente.
Considerato che l'appellante ha provveduto alla rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio assegnato (notifiche eseguite in data 24.11.2024, cfr. documentazione depositata in data 9.5.2025), il vizio di omesso rispetto dei termini a comparire è stato sanato ex tunc; conseguentemente, l'appello deve essere esaminato nel merito.
11. Nel merito, si premette che nessuna censura è stata svolta alla sentenza impugnata con riferimento alla ricostruzione in fatto (riportata al superiore par. 4), essendo rimasta controversa esclusivamente la data dell'avvenuta notificazione del verbale n. 55/V/2021.
11.1. Il secondo motivo di appello, volto a censurate la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la notificazione del verbale n. 55/V/2021 è stata effettuata in data 10 marzo 2021
(e non in data 3 aprile 2021, come sostenuto dall'appellante) nonché la sussistenza di un errore scusabile circa la data di effettuazione della notificazione è infondato.
La data di effettuazione della notificazione risulta documentalmente: il verbale è stato notificato a mezzo posta ed è stato consegnato a mani dell'appellante stessa in data 10 marzo 2021 (doc. 4
, pag. 3). L'avviso di ricevimento reca la sottoscrizione dell'appellante, mai Controparte_1 disconosciuta dalla stessa.
Pag. 9 a 11 Nessuna specifica censura è stata effettuata nell'atto di impugnazione dall'appellante circa una pretesa non riconducibilità dell'avviso di ricevimento in atti (doc. 4 , pagg. 3- Controparte_1
4) al verbale di accertamento n. 55/V/2021: la questione è dunque preclusa in sede di appello. In ogni caso, non può non evidenziarsi che non vi possono essere dubbi sulla riconducibilità dell'avviso di ricevimento in atti al verbale di accertamento n. 55/V/2021: tale avviso, infatti, riporta gli estremi del verbale da notificare, essendo presente l'indicazione “55/2021” (allo stesso modo di quanto risulta nell'avviso di ricevimento relativo al verbale n. 387/V/2020, cfr. doc. 3
su tale avviso di ricevimento è presente l'indicazione “387/20” ossia, CP_1 indicazione con la medesima modalità presente nell'avviso di ricevimento relativo al verbale n.
55/V/2021).
La data del “03/04/2021” indicata al fondo del verbale n. 55/V/2021 non è all'evidenza la data dell'avvenuta notificazione, considerato che tale verbale, come sopra rilevato, è stato notificato a mezzo posta il 10 marzo 2021. Si tratta di evidente refuso, essendo stati invertiti i numeri del giorno e del mese (come si desume dalla pag. 1 del verbale, ove è chiaramente indicato che il verbale è stato redatto “l'anno 2021 il giorno quattro del mese di marzo”).
L'infondatezza delle reiterate difese dell'appellante emerge palesemente ove si consideri che il verbale è stato notificato a mezzo posta e, pertanto, nella copia notificata ricevuta dal destinatario
(doc. 2 certamente non può già essere indicata la data dell'avvenuta notificazione in Pt_1 quanto, con evidenza, si tratta di data sconosciuta al mittente dell'atto al momento della formazione dell'atto da notificare.
Inoltre, il preteso errore in cui sarebbe incorsa l'appellante circa la data dell'avvenuta notificazione del verbale non può dirsi in alcun modo scusabile: a tal fine è sufficiente evidenziare che l'appellante aveva ricevuto la notifica del verbale già nel marzo 2021 e, pertanto, avendo la disponibilità del verbale da oltre 20 giorni ben avrebbe potuto rendersi conto, con un minimo di diligenza, del refuso presente nella seconda pagina del verbale.
Da quanto sopra, consegue che il pagamento in misura ridotta effettuato dall'appellante in data
3.6.2021 non era idoneo a estinguere integralmente la sanzione dovuta, in quanto avvenuto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale n. 55/V/2021.
Da ultimo, non può non essere evidenziato che il Giudice di Pace ha opportunamente comunque dato rilievo alla presenza del refuso nel verbale n. 55/V/2021 disponendo la compensazione delle spese di lite, statuizione che in questa sede merita conferma.
Il rigetto del secondo motivo di appello comporta la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso, anche tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia motivo di impugnazione circa la determinazione del quantum dovuto.
11.2. Il primo motivo di appello è fondato.
Al rigetto del ricorso, il Giudice di Pace ha fatto conseguire, in dispositivo, seguente statuizione:
“determina la somma da pagare in euro 873.97”.
Pag. 10 a 11 Come risulta dal ricorso in primo grado, oggetto del giudizio era esclusivamente l'importo indicato nell'ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 n. 2023/118 del 29.3.2023 cod. ident. 412 riferibile alla sanzione di cui al verbale n. 55/V/2021 del 4.3.2021.
Nulla era quindi tenuto a statuire rispetto agli importi presenti nell'ingiunzione fiscale e indicati come riferibili al verbale n. 387/V/2020. Avendo espressamente determinato il debito dell'appellante comprendendo anche tali importi, effettivamente il Giudice di prime cure è incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
La pronuncia di primo grado deve quindi, essere riformata, nella parte in cui determina l'importo dovuto dall'appellante prendendo in considerazione anche quanto richiestole in forza del verbale n. 387/V/2021.
12. A fronte del rigetto del secondo motivo di appello (e dunque della conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il ricorso) risulta chiara la soccombenza dell'odierna appellante. Ritiene tuttavia questo giudice di disporre l'integrale compensazione delle spese del secondo grado in ragione sia dell'avvenuto accoglimento del primo motivo di appello sia delle circostanze già indicate al par. 11.1. (presenza del refuso nella seconda pagina del verbale) e poste a fondamento della compensazione delle spese del primo grado.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma 1bis, d.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 818/2024 pubblicata il 25.01.2024 (R.G.
1960/2023),
1) rigetta la domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_1 con il ricorso introduttivo del primo grado e, per l'effetto, conferma Controparte_1
l'ingiunzione opposta limitatamente agli importi richiesti per il verbale n. 55/V/2021;
2) annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato integralmente l'atto impugnato e determinato la somma da pagare in € 873,97;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) compensa le spese del giudizio di appello.
Ivrea, 21/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
Pag. 11 a 11
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
tra
Parte_1
APPELLANTE
e
[...]
Controparte_1
APPELLATE
All'udienza del 21/05/2025 ore 9.24 avanti al dott. Andrea Ghio compaiono:
-per parte appellante l'Avv. Valerio Donato;
Pt_1
-per parte appellata , l'Avv. Francesca Comacchio. Controparte_1
Nessuno compare per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
per Parte_1
• come da ricorso in appello;
per Controparte_1
• come da memoria di costituzione in appello.
Il giudice ordina la discussione della causa e all'esito della stessa – durante la quale i difensori illustrano le ragioni a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano – si ritira in camera di consiglio, autorizzando le parti a non presenziare al momento della lettura del provvedimento
All'esito della camera di consiglio, nessuno compare, il giudice pronuncia sentenza ex art. 437
c.p.c. con motivazione contestuale dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
Pag. 1 a 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
in funzione di Giudice di appello
Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
21.5.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2112/2024 R.G.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Valerio Donato
APPELLANTE
contro
, cod. fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Comacchio
e cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Cennamo
APPELLATE
conclusioni delle parti per parte appellante ST
IN VIA PRINCIPALE: in riforma dell'impugnata Sentenza annullare, per le ragioni suesposte, l'ingiunzione fiscale n. 118/23 del 29/03/23 emessa da nella CP_1 parte relativa al verbale Verbale n. 55/V/2021 del Comune di accertando che il CP_1 pagamento effettuata dalla ricorrente in data 3 giugno 2021 ha estinto in misura ridotta il suddetto verbale poiché tempestivo ovvero tardivo ma scusabile per errore imputabile al comune di stesso e dichiarare altresì che gli Enti opposti non hanno diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forzata sui beni della ricorrente in relazione al predetto verbale;
Pag. 2 a 11 IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti, onorari e quant'altro ex lege di ambo i gradi di giudizio.
per parte appellata Controparte_1
- In via preliminare, dichiarare improcedibile l'appello avversario, per violazione dell'art.435 co.
2-3 c.p.c. per i motivi esposti in atti;
- Nel merito, rigettare le domande della sig.ra poiché del tutto infondate, sia in Pt_1 fatto che in diritto, per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione fiscale n.2023/118 del 29.03.2023 cod. ident. 412, nella parte relativa al verbale CP_1
n.55/V/2021 emesso dalla Polizia Locale del Comune di , condannando la sig.ra CP_1 al pagamento dell'importo dovuto ivi indicato;
Pt_1
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali.
per parte appellata Controparte_1
In via pregiudiziale dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c
Rigettare l'appello proposto da parte attrice per i motivi sopra esposti;
Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese del presente giudizio, con Parte_1 attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo;
In subordine, si chiede all' Ill.mo Tribunale adito di compensare integralmente le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio tra parte appellante e concessionario.
*
oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace – omesso rispetto dei termini a comparire – procedibilità – opposizione a ingiunzione fiscale
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. riceveva in data 23.5.2023 la notificazione dell'ingiunzione fiscale ex r.d. Parte_1
639/1910 n. 2023/118 del 29.3.2023 cod. ident. 412 dall'importo complessivo di € 873,97. Tale ingiunzione veniva emessa da quale concessionario per i servizi di riscossione Controparte_1 tributi ed entrate patrimoniali del ed era riferita, tra gli altri, per € 376,30 alla Controparte_1 sanzione per violazione del codice della strada accertata dal con verbale n. Controparte_1
55/V/2021 del 4.3.2021.
proponeva, quindi, opposizione all'ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 n. Parte_1
2023/118 del 29.3.2023 avanti al Giudice di Pace di Ivrea allegando che:
a) il verbale n. 55/V/2021 di accertamento della violazione del codice della strada era stato emesso in data 4 marzo 2021 e indicava come data di notifica il 3 aprile 2021;
Pag. 3 a 11 b) in data 3 giugno 2021 aveva provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta (€
303,00);
c) nonostante l'avvenuto pagamento della sanzione, il Comune di richiedeva, per la CP_1 stessa violazione, ulteriori € 218,00, oltre € 84,30 per maggiorazione semestrale e € 11,00 per spese di notifica.
1.1. si opponeva quindi all' ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 n. 2023/118 per i Parte_1 seguenti motivi:
− nullità dell'ingiunzione in quanto non riporta le modalità di proposizione del ricorso giurisdizionale omettendo di indicare i termini e il giudice competente;
− avvenuta estinzione della sanzione di cui al verbale n. 55/V/2021 in ragione del pagamento in misura ridotta effettuato in data 3 giugno 2021, con conseguente insussistenza di ulteriori crediti del per la sanzione di cui al verbale n. 55/V/2021. Controparte_1
2. Costituitosi in primo grado, il chiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_1 evidenziando che il verbale n. 55/V/55 era stato notificato a in data 10 marzo 2021 e, Pt_1 conseguentemente, il termine di 60 giorni per l'estinzione della sanzione mediante il pagamento nella misura minima era scaduto il 9 maggio 2021, con conseguente tardività del pagamento effettuato il 3 giugno 2021.
3. In primo grado si costitutiva altresì Controparte_1
4. Il Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza n. 818/2023 pubblicata il 25.1.2024 (RG 1960/2023), rigettava il ricorso di sulla base della seguente motivazione: Pt_1
«Il giorno 11.12.2020, alle ore 08.10 circa, in Burolo (TO), presso l'intersezione semaforica S.P. 228 – Via Friuli direzione Vercelli, il veicolo Alfa Romeo tg.DT821ZX proseguiva la marcia, nonostante il semaforo rosso.
L'infrazione veniva rilevata tramite il dispositivo automatico omologato Vista Red. A seguito di tale infrazione veniva redatto dalla polizia municipale di il verbale n.387/V/2020 CP_1 notificato, a mezzo servizio postale, in data 28.12.2020 alla sig.ra , con Parte_1 contestuale invito a comunicare i dati del conducente ai sensi dell'art.126 bis co.2 C.d.S.
Non avendo la ricorrente effettuato la comunicazione dei dati del conducente, veniva elevato a suo carico il verbale di contestazione n.55/V/2021 del 04.03.2021, notificato il 10.03.2021 per violazione dell'art. 126 bis cds.
Con comunicazione e-mail del 19.05.2021 la sig.ra a mezzo del proprio legale, Pt_1 chiedeva al l'annullamento in autotutela del verbale essendo per essere Controparte_1 stata in isolamento Covid dal 28 dicembre al 17 gennaio.
Tale istanza non veniva accolta dal in quanto la condizione di isolamento Controparte_1
Covid non avrebbe impedito alla ricorrente di inoltrare i dati richiesti tramite posta
Pag. 4 a 11 elettronica o, quanto meno, di contattare telefonicamente l' ufficio per concordare una soluzione.
[... La sig. effettuava il pagamento parziale dell'ingiunzione versando al Comune Pt_1
€.303,00, somma che veniva trattenuta a titolo di acconto . CP_1
Il , con comunicazione 15.06.2021, avvertiva la sig.ra che l'importo Controparte_1 Pt_1 dovuto era €.595,00 e la invitava a versare la differenza €.292,00.
Non essendo intervenuto il pagamento della differenza veniva quindi notificata alla sig. l'ordinanza impugnata in questa sede. Pt_1
Venendo alle eccezioni sollevate da parte ricorrente si osserva quanto segue.
In punto incompetenza territoriale non è dato comprendere cosa abbia inteso parte ricorrente.
La competenza è del Giudice di Pace di Ivrea essendo la violazione del codice della strada commessa in . CP_1
In ordine alla nullità dell'ingiunzione di pagamento, in quanto non riporterebbe le modalità ed i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, si osserva che il provvedimento impugnato indica il termine per l'impugnazione e il Giudice competente per l'impugnazione .
In ordine all'estinzione della sanzione per pagamento in misura ridotta nei termini , la tesi della ricorrente secondo la quale la sig. avrebbe tempestivamente oblato l'infrazione Pt_1 non può essere accolta.
Il verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente, come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto da parte resistente e da specifica dichiarazione di conferma di
[...]
, è stato ricevuto dalla ricorrente il 10.03.2021. CP_2
Da tale data, quindi, decorre il termine di 60 giorni per pagare la sanzione pecuniaria al minimo edittale €.303,00 e cioè fino al 09.05.2021.
Pertanto il pagamento avvenuto in data 3/06/21 non è tempestivo.
Il verbale quindi è divenuto titolo esecutivo per la metà del massimo edittale oltre spese.
Il ricorso deve essere rigetto.
Le spese debbono essere compensate alla luce del fatto che, sebbene correttamente come esposto dal ai fini della decorrenza del termine di impugnazione ciò che Controparte_1 rileva è la data di notifica del verbale, in ogni caso lo stesso riporta la data di emissione dello stesso con inversione del giorno/mese (tipico del sistema americano), cosa che ha indubbiamente generato confusione nella ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Determina la somma da pagare in euro 873.97.
Pag. 5 a 11 Compensa le spese. »
5. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
(i) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver determinato la somma da pagare in € 873,97 nonostante oggetto della controversia fosse esclusivamente il credito indicato nell'ingiunzione ex r.d. 639/1910 n. 2023/118 del 29.3.2023 relativo al verbale n. 55/V/2021 di accertamento della violazione del codice della strada;
(ii) erronea individuazione della data di avvenuta notifica del verbale n. 55/V/2021 in quanto in esso è indicato il “03/04/2021” come data di avvenuta notifica e, pertanto, il pagamento effettuata in data 3 giugno 2021 avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo con conseguente integrale estinzione del debito da parte di in ogni caso, il pagamento effettuato il 3 Pt_1 giugno 2021 avrebbe dovuto essere considerato tempestivo essendo stata TO indotta in errore sulla data di effettuazione della notificazione del verbale n. 55/V/2021 in ragione delle risultanze dello stesso.
6. Il Tribunale fissava con decreto udienza – sostituita dal deposito di note scritte – al 6.11.2024.
Con note scritte sostitutive dell'udienza depositate in data 3.11.2024 l'appellante Pt_1 rappresentava di aver eseguito una notificazione agli appellati del ricorso in appello (senza tuttavia notificare anche il decreto di fissazione di udienza) nel mese di luglio 2024 e di aver provveduto a nuova notificazione del ricorso in appello unitamente (questa volta) al decreto di fissazione udienza senza tuttavia rispettare i termini a comparire;
l'appellante chiedeva quindi, in caso di mancata costituzione delle appellate, di “concedersi nuovo termine e fissazione di nuova udienza”.
Nessuna delle appellate si costituiva.
Il Tribunale fissava quindi nuova udienza di discussione – sostituita dal deposito di note scritte – al 19.2.2025, assegnando a parte appellante termine perentorio fino al 30.11.2024 per la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
7. Il si costituiva in appello mediante deposito di memoria in data 7.2.2025. Controparte_1
In rito, il eccepiva l'improcedibilità dell'appello in quanto l'appellante non Controparte_1 aveva rispettato i termini di cui all'art. 435, commi 2 e 3, c.p.c. avendo provveduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza solo tre giorni prima dell'udienza stessa (6.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte).
Nel merito, il chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
8. si costituiva in appello mediante deposito di memoria in data 6.2.2025. Controparte_1
In rito, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto con ricorso CP_1 anziché con atto di citazione.
Nel merito, chiedeva respingersi l'appello. Controparte_1
Pag. 6 a 11 *
9. Sul rito – e, conseguentemente, sulla forma dell'atto introduttivo (citazione o ricorso) – del presente giudizio di appello si osserva quanto segue.
La controversia promossa in primo grado dall'odierna appellante è l'opposizione avverso Pt_1 ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 emessa dal concessionario per i servizi di Controparte_1 riscossione tributi ed entrate patrimoniali del;
tale ingiunzione è stata emessa Controparte_1
(anche) a tutela del credito del derivante dal verbale di accertamento n. Controparte_1
55/V/2021 del 4.3.2021 per violazione del codice della strada.
Si premette che «ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al r.d. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 44 del 1997, essendo tale affidamento consentito dall'art. 4, comma 2 sexies, del d.l. n. 209 del 2002, del quale non è intervenuta l'abrogazione - pure inizialmente disposta dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 70 del
2011, conv. con mod. nella l. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata» (Cass. II, 21 marzo 2019, n. 8039, Rv. 653158 – 01 e Cass. II, 28 settembre 2017, n. 22710, Rv. 645567 – 01; principio ribadito da Cass. III, 26 luglio 2023, n.
22722 in motivazione par. 1.2).
Ciò posto, l'art. 32 d.lgs. 150/2011 prevede che «le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo
3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione».
Nel giudizio di primo grado, tuttavia, non è stato seguito il rito ordinario di cognizione, bensì il rito del lavoro previsto dall'art. 2 d.lgs. 150/2011 nonché dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011, come risulta dal decreto di fissazione udienza del Giudice di Pace del 17.3.2023; ciò risulta altresì evidente dal verbale dell'udienza del 7.12.2023 da cui risulta che il Giudice di Pace ha deciso la controversia mediante la redazione del solo dispositivo (cfr. quanto indicato nella sentenza appellata “In data 7/12/23 Il Giudice tratteneva la causa a decisione redigendo il dispositivo”).
In tale contesto, l'appello doveva essere proposto con ricorso, ossia nella forma prevista per l'atto introduttivo nel rito del lavoro. Ciò in ragione del principio dell'ultrattività del rito, più volte affermato dalla Corte di legittimità: «Ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione
Pag. 7 a 11 esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice» (Cass. VI-3, 9 agosto 2018, n. 20705, Rv. 650484 - 01).
Correttamente, quindi, ha introdotto il presente giudizio di appello secondo il rito del Pt_1 lavoro e, dunque, con ricorso (e non atto di citazione).
Il presente giudizio di appello, inoltre, deve proseguire nelle forme del rito del lavoro, non essendo più possibile il mutamento del rito. Sul punto si richiama quanto affermato dalla Corte di legittimità: “L'art. 4, comma [2], decreto legislativo 11 settembre 2011, n. 150, prevede che il giudice, anche d'ufficio, può «non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» disporre il mutamento del rito e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme sul rito precedente al mutamento cioè del rito errato introdotto dall'opponente. Sussiste, quindi - come del resto rilevato anche dalla Relazione illustrativa - «una rigida barriera temporale (la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice) oltre la quale è precluso pronunciare il mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del giudicante, similmente alla disciplina della competenza territoriale».
Nel caso in esame, l'errore di rito non è stato tempestivamente rilevato dal Giudice di pace e, pertanto, non poteva più essere ravvisato dal Tribunale in funzione di giudice d'appello” (Cass.
III, 26 maggio 2020, n. 9847, in motivazione).
10. L'appello è procedibile.
Si premette che, in effetti, le notificazioni effettuate dall'appellante in data 25.7.2025 (cfr. produzioni effettuate dall'appellante in data 9.5.2025) presentano plurimi vizi. In tali pec non solo non è presente il decreto di fissazione dell'udienza del 6.11.2024 (sostituita con il deposito di note scritte) – vizio che atterrebbe esclusivamente alla vocatio in ius con conseguente diritto dell'appellante all'assegnazione di termine per la rinnovazione della notificazione con sanatoria ex tunc (arg. ex Cass. III, 17 luglio 2023, n. 20601) – ma non è nemmeno presente la relata di notifica, circostanza che consente di dubitare di poter qualificare tali pec come “notifiche”.
Nel caso di specie è, tuttavia, dirimente osservare che l'appellante ha effettuato una nuova notificazione in data 3.11.2024 agli appellanti e in tale ultimo caso ha provveduto a notificare sia il ricorso in appello che il decreto di fissazione dell'udienza del 6.11.2024 (ed è, inoltre, presente la relata di notifica).
In ragione della notificazione effettuata in data 3.11.2024, si verte quindi nell'ipotesi in cui l'appellante provvede alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza senza assicurare il rispetto termine di 25 giorni (liberi: cfr. Cass. VI-L, 3 agosto 2016, n. 16110, Rv.
640862 – 01) di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c.
Ebbene, tale ipotesi è già stata esaminata plurime volte dalla Corte di legittimità che ha espresso i qui condivisi principi secondo cui:
Pag. 8 a 11 − «Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" senza che sia necessario giustificare il ritardo, essendo possibile avvalersi della spontanea costituzione dell'appellato o della rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.» (Cass. VI-L, 12 settembre 2018, n. 22166, Rv. 650502
- 01);
− «Nel rito del lavoro, all'inosservanza del termine a comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c., consegue non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine "ab initio" insufficiente.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in presenza di una notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza eseguita appena 14 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello, ritenendo ostativo alla concessione di un nuovo termine per la notifica il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.)»
(Cass. VI-L, 13 maggio 2019, n. 12691, Rv. 654014 – 01).
Alla luce di tali principi, a fronte di una notificazione eseguita senza osservare il termine libero di
25 giorni di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c. e a fronte della mancata costituzione delle appellate, doveva essere disposta la rinnovazione della notificazione e ciò è proprio quanto disposto con il provvedimento del 7.11.2024 con cui è stato assegnato all'appellante termine perentorio fino al
30.11.2024 per l'esecuzione di tale incombente.
Considerato che l'appellante ha provveduto alla rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio assegnato (notifiche eseguite in data 24.11.2024, cfr. documentazione depositata in data 9.5.2025), il vizio di omesso rispetto dei termini a comparire è stato sanato ex tunc; conseguentemente, l'appello deve essere esaminato nel merito.
11. Nel merito, si premette che nessuna censura è stata svolta alla sentenza impugnata con riferimento alla ricostruzione in fatto (riportata al superiore par. 4), essendo rimasta controversa esclusivamente la data dell'avvenuta notificazione del verbale n. 55/V/2021.
11.1. Il secondo motivo di appello, volto a censurate la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la notificazione del verbale n. 55/V/2021 è stata effettuata in data 10 marzo 2021
(e non in data 3 aprile 2021, come sostenuto dall'appellante) nonché la sussistenza di un errore scusabile circa la data di effettuazione della notificazione è infondato.
La data di effettuazione della notificazione risulta documentalmente: il verbale è stato notificato a mezzo posta ed è stato consegnato a mani dell'appellante stessa in data 10 marzo 2021 (doc. 4
, pag. 3). L'avviso di ricevimento reca la sottoscrizione dell'appellante, mai Controparte_1 disconosciuta dalla stessa.
Pag. 9 a 11 Nessuna specifica censura è stata effettuata nell'atto di impugnazione dall'appellante circa una pretesa non riconducibilità dell'avviso di ricevimento in atti (doc. 4 , pagg. 3- Controparte_1
4) al verbale di accertamento n. 55/V/2021: la questione è dunque preclusa in sede di appello. In ogni caso, non può non evidenziarsi che non vi possono essere dubbi sulla riconducibilità dell'avviso di ricevimento in atti al verbale di accertamento n. 55/V/2021: tale avviso, infatti, riporta gli estremi del verbale da notificare, essendo presente l'indicazione “55/2021” (allo stesso modo di quanto risulta nell'avviso di ricevimento relativo al verbale n. 387/V/2020, cfr. doc. 3
su tale avviso di ricevimento è presente l'indicazione “387/20” ossia, CP_1 indicazione con la medesima modalità presente nell'avviso di ricevimento relativo al verbale n.
55/V/2021).
La data del “03/04/2021” indicata al fondo del verbale n. 55/V/2021 non è all'evidenza la data dell'avvenuta notificazione, considerato che tale verbale, come sopra rilevato, è stato notificato a mezzo posta il 10 marzo 2021. Si tratta di evidente refuso, essendo stati invertiti i numeri del giorno e del mese (come si desume dalla pag. 1 del verbale, ove è chiaramente indicato che il verbale è stato redatto “l'anno 2021 il giorno quattro del mese di marzo”).
L'infondatezza delle reiterate difese dell'appellante emerge palesemente ove si consideri che il verbale è stato notificato a mezzo posta e, pertanto, nella copia notificata ricevuta dal destinatario
(doc. 2 certamente non può già essere indicata la data dell'avvenuta notificazione in Pt_1 quanto, con evidenza, si tratta di data sconosciuta al mittente dell'atto al momento della formazione dell'atto da notificare.
Inoltre, il preteso errore in cui sarebbe incorsa l'appellante circa la data dell'avvenuta notificazione del verbale non può dirsi in alcun modo scusabile: a tal fine è sufficiente evidenziare che l'appellante aveva ricevuto la notifica del verbale già nel marzo 2021 e, pertanto, avendo la disponibilità del verbale da oltre 20 giorni ben avrebbe potuto rendersi conto, con un minimo di diligenza, del refuso presente nella seconda pagina del verbale.
Da quanto sopra, consegue che il pagamento in misura ridotta effettuato dall'appellante in data
3.6.2021 non era idoneo a estinguere integralmente la sanzione dovuta, in quanto avvenuto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale n. 55/V/2021.
Da ultimo, non può non essere evidenziato che il Giudice di Pace ha opportunamente comunque dato rilievo alla presenza del refuso nel verbale n. 55/V/2021 disponendo la compensazione delle spese di lite, statuizione che in questa sede merita conferma.
Il rigetto del secondo motivo di appello comporta la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso, anche tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia motivo di impugnazione circa la determinazione del quantum dovuto.
11.2. Il primo motivo di appello è fondato.
Al rigetto del ricorso, il Giudice di Pace ha fatto conseguire, in dispositivo, seguente statuizione:
“determina la somma da pagare in euro 873.97”.
Pag. 10 a 11 Come risulta dal ricorso in primo grado, oggetto del giudizio era esclusivamente l'importo indicato nell'ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 n. 2023/118 del 29.3.2023 cod. ident. 412 riferibile alla sanzione di cui al verbale n. 55/V/2021 del 4.3.2021.
Nulla era quindi tenuto a statuire rispetto agli importi presenti nell'ingiunzione fiscale e indicati come riferibili al verbale n. 387/V/2020. Avendo espressamente determinato il debito dell'appellante comprendendo anche tali importi, effettivamente il Giudice di prime cure è incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
La pronuncia di primo grado deve quindi, essere riformata, nella parte in cui determina l'importo dovuto dall'appellante prendendo in considerazione anche quanto richiestole in forza del verbale n. 387/V/2021.
12. A fronte del rigetto del secondo motivo di appello (e dunque della conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il ricorso) risulta chiara la soccombenza dell'odierna appellante. Ritiene tuttavia questo giudice di disporre l'integrale compensazione delle spese del secondo grado in ragione sia dell'avvenuto accoglimento del primo motivo di appello sia delle circostanze già indicate al par. 11.1. (presenza del refuso nella seconda pagina del verbale) e poste a fondamento della compensazione delle spese del primo grado.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dell'art. 13, comma 1bis, d.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 818/2024 pubblicata il 25.01.2024 (R.G.
1960/2023),
1) rigetta la domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_1 con il ricorso introduttivo del primo grado e, per l'effetto, conferma Controparte_1
l'ingiunzione opposta limitatamente agli importi richiesti per il verbale n. 55/V/2021;
2) annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato integralmente l'atto impugnato e determinato la somma da pagare in € 873,97;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) compensa le spese del giudizio di appello.
Ivrea, 21/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
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