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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pubblicato mediante deposito a verbale la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2469 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 28/05/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CIASCO ALESSIO, APPELLANTE
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA MONTE DELLE GIOIE, 13 - 00199 ROMA, presso lo studio dell'avv. VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta e difende con procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2546/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 12/02/2024.
Conclusioni dell'appellante: “in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, con apposita istanza ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283
c.p.c.
-in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2546/2024 emessa dal Tribunale di Roma XIII Sezione, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9287/2021, depositata in cancelleria in data 12/02/2024 e notificata il 04/04/2024:
r.g. n.
1 - riformare integralmente la Sentenza appellata per i fatti espressi in narrativa ed in particolare sui capitoli 1,2,3,4 perché interpretando erroneamente i fatti di causa la Sentenza “de qua” non ha sviscerato tutte le doglianze proposte in primo grado.
- in accoglimento dell'appello, dichiarare la responsabilità dell
[...]
e condannarla alle spese di lite da liquidare Controparte_2 alla difesa, che sin d'ora si dichiara antistataria, per il doppio grado di giudizio ai sensi degli art. 1218 c.c. e art. 1223 c.c. e art. 1224 c.c.;
- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio sopra esposti. Con vittoria di spese competenze ed onorari professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni dell'appellata: “preliminarmente, rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non ricorrendo i requisiti richiesti dall'art. 283 c.p.c.; in ogni caso declaratoria di inammissibilità della impugnazione proposta da e, Parte_1 comunque, integrale rigetto di tutte le richieste formulate in via principale ed in via istruttoria, con conseguente integrale rigetto della impugnazione.
Con opposizione per i suesposti motivi alla richiesta di rinnovazione della
CTU, non sussistendone i presupposti. E con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è riassunta nella sentenza impugnata.
All'esito del giudizio il tribunale ha così statuito: “[…] -rigetta la domanda volta ad ottenere la declaratoria della falsità delle firme apposte in calce nei documenti rilasciati dall Controparte_1
-ordina la restituzione al legittimo detentore del documento originale, con le annotazioni richieste ex lege ai sensi degli artt.226, comma 1, e 227
c.p.c.;
- condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-pone le spese di c.t.u., come già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice;
- condanna, ai sensi dell'art.226, comma 1, c.p.c., la parte querelante ad una pena pecuniaria di € 20,00”.
r.g. n. 2 ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo PEC il 03/05/2024, impugnando la sentenza del
Tribunale di Roma n.2546/2024 pubblicata il 12/02/2024, con censure relative alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, con riferimento alle osservazioni non condivise dal consulente e dal giudicante, in ordine ai criteri metodologici seguiti nella analisi peritale.
ha resistito al gravame;
Controparte_1 rilevava preliminarmente la inammissibilità della impugnazione per la tardiva proposizione e, in ogni caso, la sua totale infondatezza, formulando i rilievi che seguono.
Contrariamente a quanto riferisce l'appellante nella prima pagina dell'atto, la notifica della sentenza di primo grado è stata effettuata a mezzo pec al difensore della in data 28 febbraio 2024, come si Parte_1 evince dalla copia della sentenza n.2546/2024 del Tribunale di Roma che si deposita con il proprio atto (doc.3).
Ne consegue che l'impugnazione proposta dalla difesa della con Parte_1 atto notificato a mezzo pec il 3 maggio 2024 è evidentemente tardiva, essendo ampiamente trascorso il termine di trenta giorni previsto dagli artt.
325 e 326 c.p.c. con la conseguente inammissibilità della impugnazione.
Rilevava comunque la palese inammissibilità ed infondatezza dei motivi di appello, con particolare riguardo alle censure relative alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado.
L'appello è stato deciso all'udienza odierna mediante deposito a verbale della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile. L'impugnazione proposta dalla è inammissibile in quanto Parte_1 tardiva: la notificazione dell'atto di appello è stata effettuata a mezzo pec il 3 maggio 2024, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata n. 2546/2024, effettuata dalla appellata difesa alla controparte il 28 febbraio 2024, come emerge dalla documentazione depositata.
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna alla rifusione delle spese di lite del grado a carico della appellante.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da r.g. n. 3 nei confronti di Parte_1 [...] contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale Controparte_1 di Roma di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello, b) condanna l'appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
3.600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 28/05/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pubblicato mediante deposito a verbale la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2469 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 28/05/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CIASCO ALESSIO, APPELLANTE
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA MONTE DELLE GIOIE, 13 - 00199 ROMA, presso lo studio dell'avv. VALENSISE CAROLINA, che la rappresenta e difende con procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2546/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 12/02/2024.
Conclusioni dell'appellante: “in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, con apposita istanza ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283
c.p.c.
-in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2546/2024 emessa dal Tribunale di Roma XIII Sezione, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9287/2021, depositata in cancelleria in data 12/02/2024 e notificata il 04/04/2024:
r.g. n.
1 - riformare integralmente la Sentenza appellata per i fatti espressi in narrativa ed in particolare sui capitoli 1,2,3,4 perché interpretando erroneamente i fatti di causa la Sentenza “de qua” non ha sviscerato tutte le doglianze proposte in primo grado.
- in accoglimento dell'appello, dichiarare la responsabilità dell
[...]
e condannarla alle spese di lite da liquidare Controparte_2 alla difesa, che sin d'ora si dichiara antistataria, per il doppio grado di giudizio ai sensi degli art. 1218 c.c. e art. 1223 c.c. e art. 1224 c.c.;
- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio sopra esposti. Con vittoria di spese competenze ed onorari professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni dell'appellata: “preliminarmente, rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non ricorrendo i requisiti richiesti dall'art. 283 c.p.c.; in ogni caso declaratoria di inammissibilità della impugnazione proposta da e, Parte_1 comunque, integrale rigetto di tutte le richieste formulate in via principale ed in via istruttoria, con conseguente integrale rigetto della impugnazione.
Con opposizione per i suesposti motivi alla richiesta di rinnovazione della
CTU, non sussistendone i presupposti. E con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è riassunta nella sentenza impugnata.
All'esito del giudizio il tribunale ha così statuito: “[…] -rigetta la domanda volta ad ottenere la declaratoria della falsità delle firme apposte in calce nei documenti rilasciati dall Controparte_1
-ordina la restituzione al legittimo detentore del documento originale, con le annotazioni richieste ex lege ai sensi degli artt.226, comma 1, e 227
c.p.c.;
- condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-pone le spese di c.t.u., come già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice;
- condanna, ai sensi dell'art.226, comma 1, c.p.c., la parte querelante ad una pena pecuniaria di € 20,00”.
r.g. n. 2 ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo PEC il 03/05/2024, impugnando la sentenza del
Tribunale di Roma n.2546/2024 pubblicata il 12/02/2024, con censure relative alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, con riferimento alle osservazioni non condivise dal consulente e dal giudicante, in ordine ai criteri metodologici seguiti nella analisi peritale.
ha resistito al gravame;
Controparte_1 rilevava preliminarmente la inammissibilità della impugnazione per la tardiva proposizione e, in ogni caso, la sua totale infondatezza, formulando i rilievi che seguono.
Contrariamente a quanto riferisce l'appellante nella prima pagina dell'atto, la notifica della sentenza di primo grado è stata effettuata a mezzo pec al difensore della in data 28 febbraio 2024, come si Parte_1 evince dalla copia della sentenza n.2546/2024 del Tribunale di Roma che si deposita con il proprio atto (doc.3).
Ne consegue che l'impugnazione proposta dalla difesa della con Parte_1 atto notificato a mezzo pec il 3 maggio 2024 è evidentemente tardiva, essendo ampiamente trascorso il termine di trenta giorni previsto dagli artt.
325 e 326 c.p.c. con la conseguente inammissibilità della impugnazione.
Rilevava comunque la palese inammissibilità ed infondatezza dei motivi di appello, con particolare riguardo alle censure relative alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado.
L'appello è stato deciso all'udienza odierna mediante deposito a verbale della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile. L'impugnazione proposta dalla è inammissibile in quanto Parte_1 tardiva: la notificazione dell'atto di appello è stata effettuata a mezzo pec il 3 maggio 2024, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata n. 2546/2024, effettuata dalla appellata difesa alla controparte il 28 febbraio 2024, come emerge dalla documentazione depositata.
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna alla rifusione delle spese di lite del grado a carico della appellante.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da r.g. n. 3 nei confronti di Parte_1 [...] contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale Controparte_1 di Roma di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello, b) condanna l'appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
3.600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 28/05/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4