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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
15897 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
7^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
, cf. , difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASSESE GIUSEPPE cf. ; C.F._2
ATTRICE
CONTRO
, C.F. Controparte_1
, difeso dall'avv. MADAMA FABIO;
P.IVA_1 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Roma per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare il CP_1 convenuto, in persona del suo Amministratore pro tempore, responsabile ex art. 2051, c.c., dei danni patiti e patendi dall'attrice e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza delle dedotte infiltrazioni, nella misura di € 150.000,00 ovvero in quell'altra che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo, anche a mezzo CTU. Vittoria sulle spese, diritti ed onorari di causa, con gli accessori di legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
A sostegno della pretesa l'attrice rilevava di essere proprietaria di due unità immobiliari in alla rispettivamente CP_1 Controparte_1 contraddistinti come interno 3, e al piano seminterrato come interno 1.
Che dall'anno 2020 aveva subito infiltrazioni che il tecnico incaricato aveva attribuito probabilmente causate dal danneggiamento delle canalizzazioni di scolo dell'impianto idrico condominiale.
Precisava altresì l'attrice che, per detti motivi, nell'anno 2021 aveva instaurato presso il Tribunale di Roma, l'accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. R.G. n. 19971/2021contestandone però, le conclusioni peritali.
Si costituiva parte convenuta, presentando le seguenti conclusioni:
“in via principale, rigettare tutte le avverse domande, in quanto improponibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate (nell'“an” e/o nel “quantum debeatur”); in via subordinata, nella denegata ipotesi che sia riconosciuta una qualche responsabilità del in liquidare il danno secondo Controparte_1 CP_1 giustizia, comunque in misura inferiore a quanto richiesto e nei limiti rigorosi di quanto ex adverso provato essere conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso dedotto, escluse le conseguenze del caso fortuito, diminuendo il risarcimento in proporzione della quota di responsabilità della stessa attrice, che si chiede di accertare e dichiarare ex art. 1227, comma 1, c.c., ed escluso. Comunque. il risarcimento di quei maggiori danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.) e ogni ingiustificato arricchimento;
escluso il cumulo di interessi e rivalutazione, non dovuto;
il tutto con compensazione delle spese di lite;
3) condannare l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, di spese e compensi del presente giudizio (anche inerenti gli eventuali consulente tecnico d'ufficio e consulente tecnico di parte condominiale), da determinarsi e quantificarsi ai sensi dei vigenti parametri (Decreto Ministero della Giustizia n. 147 del 13.8.2022, salvo altri), oltre agli accessori di legge (rimborso spese forfettarie al 15%, Cassa di Previdenza e I.V.A.), da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
A seguito di udienza di precisazione delle conclusioni, lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di dirimere la presente controversia è necessario esaminare la relazione peritale resa in sede di ATP.
In particolare, il CTU ravvisa quanto segue:
“Le cause degli inconvenienti possono essere così riassunte: 1) angolo tra pareti, cameretta figlia, ponte termico tra vano scala e tamponatura esterna, aggravata da passaggio di canala attraverso pareti condominiali
(esterno e vano scala) che producono vaste aree di ristagno di umidità e conseguente formazione di muffe, ben visibili dall'esterno, per cui si fa riferimento ad un iniziale difetto di costruzione, aggravato da l'ulteriore intervento di inserimento di impianti all'interno delle murature condominiali effettuati senza tener conto della problematica di possibili infiltrazioni di acque meteoriche. Agli Atti non vi sono prove certe della parte che ha autorizzato le opere, posso solo dire che dette opere, impiantistiche, dovevano avere una autorizzazione condominiale;
n2) imbotto finestra, parte bassa sia lato sx e dx, ponte termico tra finestra e muratura, per cui difetto di costruzione consistente nella posa in opera non corretta dell'infisso, mancanza di manutenzione sia esterna che interna, aggravata da carenza di circolazione dell'aria nell'ambiente e dalla presenza di molteplici mobili che impediscono una corretta aereazione delle pareti;
n3) parte alta infisso in alluminio, presente nel bagno, ponte termico derivante dall'apposizione di materiali, che presentano un tasso basso di isolamento termico, per cui difetto di scelta e posa in opera di materiali non conformi a quanto previsto dalle norme che regolano l'isolamento termico degli immobili. Essendo opera realizzata successivamente alla costruzione ed effettuata all'interno di una civile abitazione, l'intervento deve essere stato sicuramente commissionato da uno dei proprietari dell'immobile stesso;
n4) parte inferiore della muratura di tamponatura interna, della camera da letto principale, lato posteriore allo schienale del letto, causa cattiva aereazione dei locali, aggravata da una quantità di mobili, arredi e scatoloni vari che di certo non facilitano l'aereazione delle pareti”.
Ne consegue che nessuna responsabilità risulta accertata nei confronti del convenuto, e che è stata riscontrata, per lo più, muffa da CP_1 condensa.
Deve ritenersi che, alla luce della rigorosa e logica ricostruzione offerta dalla relazione peritale, non sussiste alcun motivo giuridico per discostarsi dalle conclusioni della stessa. Deve altresì evidenziarsi che il perito ha risposto puntualmente alle osservazioni rese in sede di ATP.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna a rimborsare al Parte_1 CP_1 convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 3500 oltre i.v.a., c.p.a., oltre 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore del convenuto dichiaratosi antistatario.
Roma,09/01/2025
Il Giudice
Anna Maria Teresa Gregori